FABINFORMA

GLI  ISCRITTI  F.A.B.I.

DELLE  B.C.C.

Notiziario A CURA del coordinamento NAZIONALE

banche di credito cooperatiVo

 

 

 

 

LA BANCA DELLE ORE

attenzione alla scadenza del

31 OTTOBRE 2002

 

 

 

Ai colleghi delle prime tre aree professionali, che hanno scelto l’orario pieno di lavoro ovvero le 37,30 ore settimanali, sono state versate all’inizio dell'anno nella banca delle ore le previste 23 ore di riduzione di orario.

 

Queste 23 ore devono essere fruite, per contratto, entro il 31 ottobre (salvo accordi aziendali diversi) pena la loro perdita.

 

Invitiamo quindi tutti i colleghi a verificare la loro situazione di banca delle ore e, a programmare l'utilizzo di quanto in scadenza.

 

Cordiali saluti

 

 

 

L'ESECUTIVO NAZIONALE

 

 

Roma, settembre 2002

 

 

 

 

 

 

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A proposito di…

ORARIO DI LAVORO

 

 

         Ricordiamo ai colleghi e, in particolare agli assunti nell’anno, di utilizzare le ore di deduzione annuale dell’orario di lavoro previste dall’art. 118 del vigente c.c.n.l. che sono:

 

per il personale in servizio al 31.12.2000

15 ore

per il personale assunto successivamente al 31.12.2000

7 ore e 30 minuti

 

         Queste ore possono essere utilizzate, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, alla competente Direzione, nell’arco dell’anno sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un’ora.

 

         La utilizzazione di tale riduzione non può avvenire contemporaneamente da parte di più di 1 lavoratore nelle aziende fino a 15 dipendenti e del 15% del personale nelle aziende con più di 15 dipendenti.

 

         La fruizione delle ore di permesso retribuito può essere effettuato anche in collegamento con giorni di ferie.

 

         Allo scopo di prevenire possibili contestazioni si invitano i colleghi a specificare espressamente e possibilmente per iscritto, nel preavviso alla Direzione, l’utilizzo di permesso retribuito a valere sulla riduzione di orario di cui all’art. 118 del c.c.n.l. di categoria.

 

A T T E N Z I O N E  ! ! !

 

IL LORO MANCATO UTILIZZO ENTRO IL 31 DICEMBRE NE COMPORTA LA PERDITA DEFINITIVA.

 

Roma, settembre 2002

 

L'ESECUTIVO NAZIONALE

 

 

 

 

 

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LAVORATORI E FIGLI STUDENTI A CARICO DEL DIPENDENTE

INDENNITA' ANNUALI

 

         Al lavoratore studente, nonché a ciascun figlio (o equiparato) studente a carico di dipendente, va elargita una provvidenza annuale, nelle seguenti misure:

 

a studente di scuola media inferiore

   89,35

€ 55,26*

a studente di scuola media superiore

€ 126,02

€ 55,26*

a studente universitario

€ 258,23

€ 89,35*

*          maggiorazione per frequenza di scuola o università non nel luogo di residenza

 

L'indennità non è dovuta se lo studente di scuola media inferiore o superiore non ottiene la promozione e se lo studente universitario non supera almeno tre esami nell'anno accademico.

 

         Per lo studente universitario l'indennità è dovuta nel limite della durata ordinaria del corso e compete al termine di ciascuno degli anni di corso legale.

 

         Le indennità vanno liquidate nell'autunno successivo al termine dell'anno di studi per cui competono.

           

         Il diritto del figlio (od equiparato) studente a carico di dipendente sussiste finchè risulti fiscalmente a carico

 

 

PREMI PER TITOLI DI STUDIO

 

 

Al lavoratore che mentre è in servizio consegua un diploma di scuola media superiore od una laurea va corrisposto, per una sola volta, rispettivamente, un premio di:

 

Aree Prof.li - Q.D. 1° e 2° liv.

Q.D. 3° e 4° livello

Per il diploma

€ 141,46

 

Per la laurea

€ 239,64

€ 239,64

 

L'ESECUTIVO NAZIONALE

Roma, settembre 2002