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GLI
ISCRITTI F.A.B.I. DELLE
B.C.C. |
Notiziario
A CURA del coordinamento NAZIONALE banche di credito cooperatiVo |
LA BANCA DELLE ORE
attenzione alla scadenza del
31 OTTOBRE 2002
Ai colleghi delle prime
tre aree professionali, che hanno scelto l’orario pieno di lavoro ovvero le
37,30 ore settimanali, sono state versate all’inizio dell'anno nella banca
delle ore le previste 23 ore di
riduzione di orario.
Queste 23 ore devono
essere fruite, per contratto, entro
il 31 ottobre (salvo accordi aziendali diversi) pena la loro perdita.
Invitiamo quindi tutti
i colleghi a verificare la loro situazione di banca delle ore e, a programmare
l'utilizzo di quanto in scadenza.
Cordiali saluti
L'ESECUTIVO NAZIONALE
Roma,
settembre 2002
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A proposito di…
ORARIO DI LAVORO
Ricordiamo
ai colleghi e, in particolare agli assunti nell’anno, di utilizzare le ore di deduzione annuale dell’orario di
lavoro previste dall’art. 118 del vigente c.c.n.l. che sono:
per il personale in
servizio al 31.12.2000 |
15 ore |
per il personale assunto successivamente
al 31.12.2000 |
7 ore e 30 minuti |
Queste
ore possono essere utilizzate, previo preavviso, di massima almeno un giorno
prima, alla competente Direzione, nell’arco dell’anno sotto forma di permesso retribuito
anche frazionabile, nel limite minimo di un’ora.
La
utilizzazione di tale riduzione non può avvenire contemporaneamente da parte di
più di 1 lavoratore nelle aziende fino a 15 dipendenti e del 15% del personale
nelle aziende con più di 15 dipendenti.
La
fruizione delle ore di permesso retribuito può essere effettuato anche in
collegamento con giorni di ferie.
Allo
scopo di prevenire possibili contestazioni si invitano i colleghi a specificare espressamente e
possibilmente per iscritto, nel preavviso alla Direzione, l’utilizzo di
permesso retribuito a valere sulla riduzione di orario di cui all’art. 118 del
c.c.n.l. di categoria.
A T T E N Z I O N E
! ! !
IL LORO MANCATO UTILIZZO ENTRO IL 31 DICEMBRE NE COMPORTA LA PERDITA
DEFINITIVA.
Roma, settembre 2002
L'ESECUTIVO NAZIONALE
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Notiziario
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LAVORATORI E FIGLI STUDENTI A CARICO DEL DIPENDENTE
INDENNITA' ANNUALI
Al lavoratore studente, nonché
a ciascun figlio (o equiparato) studente a carico di dipendente, va elargita
una provvidenza annuale, nelle seguenti misure:
a studente di scuola media inferiore |
€ 89,35 |
€ 55,26* |
a studente di scuola media superiore |
€ 126,02 |
€ 55,26* |
a studente universitario |
€ 258,23 |
€ 89,35* |
* maggiorazione
per frequenza di scuola o università non nel luogo di residenza
L'indennità non è dovuta se
lo studente di scuola media inferiore o superiore non ottiene la promozione e
se lo studente universitario non supera almeno tre esami nell'anno accademico.
Per lo
studente universitario l'indennità è dovuta nel limite della durata ordinaria
del corso e compete al termine di ciascuno degli anni di corso legale.
Le
indennità vanno liquidate nell'autunno successivo al termine dell'anno di studi
per cui competono.
Il
diritto del figlio (od equiparato) studente a carico di dipendente sussiste
finchè risulti fiscalmente a carico
PREMI PER TITOLI DI STUDIO
Al lavoratore che mentre è
in servizio consegua un diploma di scuola media superiore od una laurea va
corrisposto, per una sola volta, rispettivamente, un premio di:
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Aree Prof.li - Q.D. 1° e 2° liv. |
Q.D. 3° e 4° livello |
Per il diploma |
€ 141,46 |
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Per la laurea |
€ 239,64 |
€ 239,64 |
L'ESECUTIVO
NAZIONALE
Roma, settembre 2002