Fabi    Segreteria Nazionale

di Coordinamento Aziendale

Banco di Napoli S.p.A.

 

 

Alle R.S.A. Fabi

 

 

In questi giorni sono stati distribuiti, a cura del “Fondo di Previdenza Complementare per il Personale del Banco di Napoli”, due plichi contenenti le “schede informative” per l’iscrizione di tutto il personale al Fondo medesimo.

 

Reputiamo utile, al fine di chiarire i ricorrenti e numerosi quesiti che sono posti a questa Segreteria, riepilogare la struttura del nostro trattamento previdenziale, la funzione del neocostituito Fondo e, soprattutto, fornire indicazioni operative per la formalizzazione delle iscrizioni.

 
Struttura del trattamento previdenziale Banco

 

Oggi il trattamento pensionistico “di base” dei dipendenti del Banco, al pari di quello delle altre Aziende di Credito, è regolato dalle norme dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O), in sostanza INPS, con la sola particolarità di essere erogato per il tramite del Banco.

 

L’allineamento al Settore è avvenuto dal 1/1/91 a seguito della nota legge Amato/Carli, contenente la disciplina sulla trasformazione delle Banche Pubbliche in S.p.A.. Da allora tutti i dipendenti delle ex banche pubbliche sono stati iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria ed hanno iniziato a versare la propria contribuzione all’INPS.  La citata legge, per i dipendenti già in servizio a quella data (assunti quindi prima del 31/12/90, c.d. gruppo chiuso) garantì, con oneri a carico delle Banche, il mantenimento di tutti i benefici del precedente regime previdenziale.  La garanzia si è realizzata attraverso il Fondo di Previdenza Integrativo (F.I.P.), preposto ad integrare il nuovo sistema di base (INPS).

 

 Il legislatore, per i dipendenti che sono stati assunti successivamente al 1/1/91, ha, invece, previsto, L.503/92, il solo diritto al trattamento di base INPS.

 

            Il sistema ha funzionato a regime, con le necessarie variazioni dettate dal susseguirsi degli interventi di legge, fino alla crisi del Banco degli anni 95/96.  La L.588/96 (c.d. legge Salvabanco) ha posto, infatti, come condizione inderogabile agli interventi di salvataggio della Banca “accordi sul costo del lavoro”.  Gli accordi, definiti il 22/7/96, hanno inciso profondamente sul preesistente regime previdenziale.  La dinamica di crescita della quota aggiuntiva Banco fu sensibilmente raffreddata, fermando il calcolo della quota integrativa alle sole anzianità maturate alla detta data del 22/7/96, sulla base, però, della retribuzione percepita al momento del pensionamento.  La legge 449/97 ha definitivamente fermato l’integrazione alla data del 31/12/97 bloccando gli effetti dell’accordo sindacale sulle retribuzioni percepite a quella data.  In parole povere l’accordo 22/7/96 ha avuto un solo anno e cinque mesi di vita. L’importo della pensione integrativa a carico del Banco è risultato “cristallizzato” alla data del 31/12/97. Il suo ammontare, costituente il “differenziale Banco” è stato già oggetto di due informazioni, anni 2000/01, rivolte ad ogni singolo destinatario.

 

            Con il ricordato accordo del 22/7/96 si convenne, anche, l’istituzione di una “previdenza complementare, a capitalizzazione, ai sensi del D.Lgs.124 del 21/4/93, con la finalità di assicurare la prosecuzione della crescita della rendita pensionistica ai dipendenti del gruppo chiuso (31/12/90) e la possibilità, per i dipendenti assunti dal 1/1/91 in poi, di accedere, finalmente, ai benefici di una quota complementare.

 

Con la gestione Pepe, nonostante la ferma pressione dei lavoratori e delle Organizzazioni Sindacali, sfociata anche in azioni di sciopero, non si è riusciti a far seguire alle Intese, ed ai successivi miglioramenti, la nascita di quel “soggetto giuridico” - Associazione riconosciuta o Fondazione - che il dettato legislativo del D.Lgs.124/93 pone come condizione preliminare per la gestione e la successiva erogazione delle risorse economiche destinate al funzionamento della Previdenza Complementare.

 

            La nuova gestione Sanpaolo ha permesso di colmare la lacuna e con l’accordo collettivo del 27/7/01 si é dato luogo alla costituzione dell’indispensabile ed autonomo soggetto giuridico denominato “Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli”, con natura di Fondazione, e con attribuzione al medesimo, per esternalizzazione, del sistema previdenziale vigente e degli accantonamenti in essere.

 

Il passaggio delle riserve non ha prodotto effetti novativi (nuovi e/o diversi) rispetto alla previgente normativa. Più semplicemente, le riserve per le prestazioni: prestazioni garantite solidalmente dal Banco, hanno cambiato appostazione: dal Bilancio del Banco al Fondo, ed il sistema pensionistico funziona e funzionerà, salvo le opzioni di cui si dirà in seguito, allo stesso modo di prima.

            In conclusione, oggi, il trattamento pensionistico dei dipendenti del Banco è così strutturato:

·        Gruppo Chiuso (personale in servizio al 31/12/90):trattamento di base INPS + differenziale calcolato al 31/12/97 + trattamento complementare, se si rilascia l’iscrizione alla Sez.B del Fondo. Si acquisisce, ai fini della complementare, la qualifica di VECCHIO ISCRITTO.

·        Personale assunto dal 1/1/91 in poi: trattamento di base INPS + trattamento complementare, se si rilascia l’iscrizione alla Sez.B del Fondo. Si acquisisce, ai fini della complementare, la qualifica di NUOVO ISCRITTO.

 

IL Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli

 

            Il Fondo è frutto dell’accordo collettivo 22/7/01, è una Fondazione senza scopo di lucro, con fini previdenziali, costituita con atto pubblico del 30/7/01, riconosciuta con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31/1/02. Ha uno Statuto, già a mano di tutti i dipendenti, ed Organi di gestione provvisori, pariteticamente designati dal Banco e dalle Organizzazioni Sindacali, che operano con i poteri e le responsabilità indicate al Titolo III dello Statuto. Opera con due distinte Sezioni: la Sezione A e la Sezione B.

 

SEZIONE A

Dispone di una liquidità quantificata al 31/12/01 in Euro 1.046.584.597,37, pari a vecchie lire 2.026.470.358.355. Detta dotazione non è altro che il vecchio F.I.P.: essa ed i suoi rendimenti assolvono la funzione di garantire il pagamento della pensione integrativa Banco ai già pensionati (pensioni dirette, indirette e di reversibilità), denominati beneficiari, e quelle di futura maturazione (differenziale) al personale appartenente al gruppo chiuso (personale in servizio al 31/12/90), denominati iscritti.

L’iscrizione alla sezione A non deve essere preceduta dalla manifestazione di volontà degli interessati e le prestazioni sono garantite in solido dal Banco, che continua anche ad assolvere la funzione di soggetto erogatore delle pensioni.

La novità del regime sta nel fatto che è stata ampliata la sfera dei diritti esigibili sia dagli iscritti che dai beneficiari in carico alla sezione A: infatti, è stata data loro la facoltà (non l’obbligo) di ottenere la liquidazione della riserva matematica corrispondente alla prestazione in godimento.

I beneficiari potranno ottenere il relativo capitale immediatamente.

Gli iscritti (lo sono, anche, gli accompagnati e gli esodati) potranno, invece, trasferire il proprio capitale (zainetto) nella Sez. B, per avvantaggiarsi, se lo ritengono, della normativa del D.Lgs.124/93 e delle prerogative riservate ai VECCHI ISCRITTI: principalmente quella di poter incassare, al momento del pensionamento, l’intero capitale costituito dalla propria posizione. Nel caso nostro: Dotazione iniziale + contribuzioni dell’azienda + eventuali contribuzioni proprie (notoriamente assoggettate ad un favorevole regime di deducibilità fiscale) + rendimento annuo degli investimenti.

Và da sé che l’esercizio dell’opzione comporta il venir meno dell’obbligazione del Banco al versamento mensile della quota di sua pertinenza e la fruizione della sola pensione INPS.

Gli iscritti al vecchio F.I.P.,gruppo chiuso (assunti fino al 31/12/90), che sono risultati privi di differenziale, ovvero con un differenziale poco significativo, beneficeranno comunque, per gli aspetti descritti, di uno zainetto iniziale convenzionalmente fissato, con l’accordo 21/7/01, in vecchie lire 6.000.000.

Per gli accompagnati e gli esodati è prevista, fino al 31/12/05, la facoltà di riscatto gratuito.

La Sez. A viene definita: “ad esaurimento”: cesserà, infatti, la sua operatività con la fine fisica dell’ultimo soggetto titolare di diritto ad integrazione da parte del Banco.

 

SEZIONE B

Dispone di una liquidità quantificata al 31/12/01 in Euro 27.248.697,29 pari a lire 52.760.835.105 che è la sommatoria delle singole posizioni individuali accese in capo ad ogni dipendente in servizio.

 E’ la Sezione che assicura il funzionamento della nuova Previdenza Complementare.

 Opera secondo la tecnica della contribuzione definita a capitalizzazione individuale (ognuno versa una quantità stabilita nella sua posizione).

Attualmente è determinata solo la contribuzione del Banco: dal 1/1/02, per il gruppo chiuso (personale in servizio al 31/12/90), VECCHI ISCRITTI, è pari al 3.70% per dirigenti, quadri direttivi 3 e quadri direttivi 4 ed al 3.05% per le aree professionali, mentre per gli assunti a partire dal 1/1/91, NUOVI ISCRITTI, è pari al 2.50%.

Le percentuali indicate sono calcolate sulla retribuzione annua utile per la determinazione del T.F.R. di ogni interessato.

La sezione è assoggettata alle norme dello Statuto ed alla disciplina del D.Lgs.124 del 28/4/93 e successive integrazioni e, pertanto, vige il principio dell’assoluta libertà di adesione.

Occorre, però, precisare che la libertà di adesione implica la scelta di partecipare o meno alla previdenza complementare, con la conseguenza che ai dipendenti che decidano di non aderire, fermo il diritto di ripensarci, non può essere accesa la posizione individuale nel Fondo (principio della capitalizzazione individuale).

L’inesistenza della posizione impedisce la assegnazione della contribuzione già in essere (all.1 della prima comunicazione del Banco) e di quella spettante successivamente.

Vale la pena ricordare che le contribuzioni, convenute con l’accordo del 22/6/97 e successive pattuizioni, regolarmente accantonate in Bilancio (per gli assunti prima del 31/12/90, a decorrere dal 1/7/96; per gli assunti dal 1/1/91, a decorrere dal 1/1/97) non hanno potuto trovare sistemazione in capo ai singoli lavoratori destinatari, perché solo con l’accordo 22/7/01, come ricordato, è sorto finalmente il Fondo.

Il citato D.Lgs.124, poi, introduce differenti regole per i vecchi e nuovi iscritti. Il vecchio iscritto può versare quote del T.F.R., il nuovo iscritto, che solo a questi fini è il personale di prima occupazione successiva al 28/4/93 (data di entrata in vigore del D.Lgs.124), è tenuto all’integrale versamento del T.F.R., che, però, non costituisce reddito imponibile.

Il vecchio iscritto, all’atto del pensionamento può ritirare l’intero montante, il nuovo iscritto nel limite del 50% del maturato.

Differenze esistono anche per gli aspetti fiscali ed assumono particolare rilievo per la quantificazione della contribuzione individuale al Fondo.

Le forme di investimento del proprio montante saranno multicomparto, ossia con rischio diversificato, ed ognuno potrà indicare la forma a se più congeniale, sulla base del rendimento atteso.

 

Indicazioni operative

 

Iscriversi immediatamente alla Sezione B del Fondo, comunque nel limite assegnato di 90 giorni dalla ricezione del primo plico, per non incorrere nelle penalizzazioni innanzi descritte. Le eventuali quote di contribuzione a proprio carico devono essere valutate in relazione ai benefici fiscali.

In ogni caso è bene rammentare che entro il 15 novembre di ogni anno, con efficacia dal 1°gennaio dell’anno successivo, con comunicazione scritta, da inoltrare al Fondo, è possibile indicare e/o variare la misura della propria contribuzione.

            Successivamente, il tempo non manca, 150 giorni, occorre fare una valutazione circa l’opzione di trasferimento dello zainetto nella Sez. B.

Suggeriamo a tutti coloro che hanno beneficiato della somma una tantum di 6.000.000 milioni di vecchie lire di assicurarsene il possesso optando per il versamento.

Per gli altri soggetti, ci sentiamo di affermare che, a prescindere dalla prossimità o meno alla pensione, la scelta è funzione delle situazioni soggettive.

In ogni caso occorre fare le proprie valutazioni non sulla scorta del capitale offerto ma sulle rendite. Per esempio, se il Banco ha comunicato ad un soggetto che al momento del pensionamento gli corrisponderà un differenziale, poniamo di cinquemila Euro l’anno, costui si dovrà interrogare sulla convenienza di: a) percepire per tutta la vita la pensione INPS + i cinquemila Euro, b) se trasferire il montante che garantisce quella rendita nella Sez. B perché supportato dalla convinzione che alla fine del percorso lavorativo potrà giovarsi di una rendita annua maggiore.

L’opzione c): trasferire il montante nella sezione B e renderlo liquido ed esigibile all’atto del pensionamento va, invece, valutata sulla scorta delle esigenze individuali e familiari.

 

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Certi di non aver potuto esaudire tutti gli interrogativi che oggi ognuno di noi si pone, ci rendiamo disponibili per fugare ogni perplessità ai nostri iscritti ed anticipiamo l’intenzione di dedicare apposite riunioni all’argomento.

 

 

Napoli 10 settembre 2002

 

 

 

LA SEGRETERIA