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PIATTAFORMA RIVENDICATIVA PER IL RINNOVO  DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA

 

 

        

         Premio di risultato: In applicazione dell’accordo nazionale del 07.12.2000 viene istituito il premio di risultato riferito ai bilanci di esercizio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003.

Il premio di risultato verrà erogato, sotto forma di una tantum, nel mese di luglio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Nel caso di inizio e cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno il premio di risultato compete in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione.

Il premio di risultato spetta anche ai lavoratori assunti nel periodo di riferimento con contratto a termine (di qualsiasi natura) e temporanei.

 

         Premio anzianità e fedeltà: Si richiede che il premio di anzianità sia rapportato al 150 % di una mensilità.

 

         Ticket pasto: dalla data del 1 gennaio 2002 l’importo viene elevato ad € 5.28 e dalla stessa data verrà attribuito a ciascun dipendente con un rapporto di lavoro a tempo parziale, di tipo orizzontale,  un ticket pasto pari ad €. 2.64 per ogni giornata di lavoro.

 

         Permessi:

a)    per famigliari portatori di handicap:

Ad integrazione delle norme vigenti l’azienda attribuirà un’ulteriore provvidenza economica di € 1000.

A richiesta del lavoratore con figli o equiparati a carico portatori di handicap, verranno concessi permessi non retribuiti (oltre le spettanze di legge)  fino a 50 ore annue. Le richieste di tali permessi dovranno essere in relazione all’handicap e documentate.

b)    Congedi parentali:

2 giorni lavorativi di permesso retribuito in caso di nascita di figli.

A norma dell’art. 4 legge 53 dell’8/3/2000 “Congedi Parentali”, verrà concesso un permesso retribuito di tre giorni lavorativi  in caso di decesso ed ulteriori 3 gg in caso di grave e documentata infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.

c) visite specialistiche:

sono inoltre da considerare retribuiti i permessi richiesti per visite specialistiche, cui il lavoratore debba sottoporsi, comprovate da adeguata documentazione. Sono da considerarsi retribuiti i permessi richiesti per visite specialistiche, esami di laboratorio e clinici specialistici, cui il lavoratore debba sottoporsi.

c)    interventi chirurgici di familiari:

2 gg per assistenza interventi chirurgici al coniuge,  a un parente entro il II° grado o a un convivente purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.

e) Gravi motivi personali: le Aziende accorderanno permessi non retribuiti per gravi motivi personali documentati, fino a 15 gg lavorativi all’anno.

 

         Banca delle ore: si concorda che il recupero della riduzione oraria (23 ore) e delle prestazioni aggiuntive (straordinario) possa essere usufruito, sotto forma di permesso retribuito frazionabile, con un limite minimo di mezz’ora.

Si conviene che, esclusivamente per i contratti di durata inferiore all’anno, sia possibile, al termine del rapporto, monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il dipendente, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue stesse caratteristiche, non sia riuscito a recuperare interamente.

Si concorda inoltre, per ragioni di equità, che in banca delle ore debbano confluire esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto ad un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 25%.

Per prestazioni che prevedano una maggiorazione superiore al 25% si darà seguito alla liquidazione di quanto spettante, a norma del CCNL, senza accantonamento nella banca delle ore.

Le BCC si impegnano inoltre ad evidenziare in busta paga il quantitativo di Banca delle Ore maturate e le relative scadenze.

 

         Inquadramenti: Individuazione della figura del sostituto nelle agenzie rette da QD come da CCNL: laddove il responsabile dell’agenzia rivesta il grado di QD1 e 2 il sostituto sarà inquadrato al IV livello III area professionale; se il responsabile riveste il grado di QD 3 e 4 al sostituto verrà attribuito l’inquadramento in qualità di QD.

Rivalutazione indennità di reggenza.

Inquadramento minimo (QD3) ai responsabili funzioni ed aree.

 

Quadri direttivi: Lo straordinario eccedente la cifra forfetaria definita dal CCNL per le 87 ore annuali, nel caso in cui non sia possibile il recupero con l’istituto dell’autogestione, sarà compensato con una corresponsione economica certa a secondo delle fasce quantitative da concordare in trattativa.

 

         Sicurezza: Le BCC sono impegnate a consultare il RLS, le RSA, ove costituite o il personale dipendente prima di adottare misure di sicurezza o variare quelle in atto.

Nell’eventualità che le misure di sicurezza da adottare non siano  condivise, la risoluzione del problema sarà rimessa alla Commissione Regionale Sindacale che,  per la materia in oggetto, potrà essere convocata, in qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti.

Il trasporto valori dovrà sempre essere effettuato da una ditta specializzata.

In caso di malattia o di infortunio derivante da atto criminoso o da incidente sul lavoro, le BCC assumeranno l’onere delle visite mediche specialistiche, eventualmente richieste, dal lavoratore colpito, dietro presentazione di certificati medici e ricevute di pagamento.

In ogni caso Le BCC terranno a proprio carico l’onere relativo alle visite mediche specialistiche richieste dal lavoratore colpito da evento criminoso.

In caso di assenza del servizio conseguente ad atto criminoso o ad infortunio sul lavoro, le BCC conserveranno il posto di lavoro e l’intero trattamento economico superando l’istituto del comporto.

In caso di rapina i lavoratori coinvolti potranno usufruire di 3 giorni di permesso a partire del giorno successivo dell’evento criminoso.

 

         Condizioni igienico sanitarie: applicazione della Direttiva Dini sul divieto di fumo.

 

         VDT: Previsione di visite periodiche oculistiche ed osteoarticolari per tutti i dipendenti.

 

         Comporto: l’azienda si impegna ad avvisare, con congruo anticipo, il lavoratore  cui stia per scadere il periodo di comporto.

 

         Indennità di rischio: fatta salva la corresponsione dell’intera indennità di rischio a chi ricopre la mansione di cassiere, agli impiegati chiamati a svolgere la suddetta mansione in via saltuaria, l’indennità di rischio sarà corrisposta secondo i seguenti parametri:

_ fino a 5 giornate di adibizione nel mese (anche ad orario non intero) 1/3 dell’indennità mensile;

_ da 6 a 8 giornate di adibizione nel mese (anche ad orario non intero) 2/3 terzi dell’indennità mensile;

_ oltre le 8 giornate di adibizione nel mese (anche ad orario non intero) 3/3 dell’indennità mensile.

Resta inteso che tale norma vale anche per i lavoratori che svolgeranno tale mansione a cavallo tra due mesi.

 

         Turni di ferie: Con riferimento alle vigenti normative, tutto il personale è chiamato ad esprimere le proprie preferenze sui turni di ferie entro il mese di marzo di ogni anno e l’Azienda a fissare detti turni entro il mese successivo.

 

Part time: le aziende garantiranno entro una data da concordarsi l’accoglimento di un numero minimo di trasformazioni di rapporto di lavoro a part-time pari al 7% dell’organico dell’Azienda.  I criteri di precedenza verranno definiti in trattativa.

Fondo pensioni: Nel caso di trasformazione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato l’ Azienda provvederà al versamento al F.i.p. dei contributi relativi al periodo non coperto.

 

Elasticità orario lavoro: si richiede che, compatibilmente con le esigenze di servizio, l’azienda accordi al singolo lavoratore/lavoratrice, a sua richiesta, di spostare in via non occasionale, il proprio orario di entrata fino a trenta minuti con correlativo spostamento dell’orario di uscita ovvero, a coloro non a contatto diretto con il pubblico una elasticità di orario di entrato e di uscita posticipato nell’ambito di 30 minuti.

 

Volontariato:  ai soli appartenenti ad Associazioni di volontariato  legalmente riconosciute, in caso di calamità naturali saranno concessi 3 giorni di permesso retribuito ed ulteriori 10 giorni di permesso non retribuito in caso di necessità. In occasione di corsi di riqualificazione professionale indetti dalle Associazioni, 1 settimana di permesso retribuito per la partecipazione agli stessi.

 

         Autovettura: L’azienda rimborserà i danni dell’autovettura privata, in caso di uso per ragioni di servizio, anche in caso di furto, incendio e/o danneggiamento della stessa durante la sosta.

 

         Innovazioni tecnologiche e/o organizzative – ristrutturazioni aziendali: In caso di innovazioni tecnologiche e/o organizzative e ristrutturazioni aziendali che le BCC volessero introdurre, quando comportino conseguenze sull’occupazione e/o sull’organizzazione del lavoro e/o trasferimento di lavoratori in altre unità produttive, verranno preventivamente fornite alle RSA o alle Organizzazioni Sindacali provinciali e territoriali adeguate informazioni. L’argomento, a richiesta delle parti, formerà oggetto di esame preventivo in sede regionale con verbalizzazione delle conclusioni, quale esse siano, prima del passaggio delle decisioni aziendali a fasi operative.

 

Rapporti con le OO.SS: La Federazione regionale provvederà a comunicare alle OO.SS. firmatarie del presente accordo:

-       entro il mese di Gennai, per ogni BCC, le ore di formazione (aziendali e regionali) effettuate da ogni lavoratore nel corso dell’anno precedente;

-       entro Febbraio con suddivisione per azienda e tra personale maschile e femminile, gli elenchi riepilogativi dei nuovi lavoratori con specificazione dei relativi inquadramenti, le assunzioni avvenute a termine, i contratti stipulati a tempo parziale, i rapporti di lavoro cessati e i contratti do formazione lavoro;

-       entro Marzo, gli importi complessivi delle retribuzioni corrisposte nell’anno precedente nell’ambito del territorio per cui è competente la Federazione stessa distinti per aree professionali e livelli, con indicazione del numero dei lavoratori cui si riferiscono (salve le aggregazioni necessarie per evitare approssimazioni a situazioni individuali) e distinti tra vecchi e nuovi assunti.

-       annualmente la Federazione Regionale provvederà a comunicare:

-       a richiesta delle OO.SS., copie delle polizze di assicurazione stipulate dalle aziende a favore dei lavoratori ai sensi degli articoli 43 e 71 del CCNL 7.12.2000;

-       l’andamento delle assunzioni o trasformazioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare;

-       il numero dei lavoratori presenti in azienda in base alle previsioni della legge n. 68/99 o delle  precedenti normative, la quota di riserva spettante ed eventuali convenzioni in essere con la Provincia;

-       con cadenza trimestrale i dati mensili relativi al lavoro straordinario svolto e il numero dei lavoratori interessati, nonché i dati relativi alla banca delle ore;

-       con cadenza trimestrale i dati relativi alla raccolta diretta ed indiretta, agli impieghi, al numero di operazioni svolte e al numero di addetti per unità produttive;

-       a richiesta delle OO.SS. la Federazione si impegna a consegnare per ogni singola BCC l’organigramma completo di nominativi e inquadramenti con l’indicazione dei responsabili;

-       in caso di assunzioni di personale con contratto di qualsiasi natura o di fornitura di lavoro temporaneo, le BCC informeranno le RSA o, in mancanza, le OO.SS locali in merito ai nominativi, alla tipologia di contratto, alla durata alla mansione svolta ed alla qualifica attribuita;

-       le BCC valuteranno con particolare attenzione l’assunzione di coloro che hanno già effettuato in passato periodi di lavoro con contratto a tempo determinato.

 

 

Cuneo, 20 settembre 2002