FABI FIBA-CISL FISAC-CGIL UIL C.A.-UIL
PIATTAFORMA
RIVENDICATIVA PER IL RINNOVO DEL
CONTRATTO INTEGRATIVO DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA
Premio
di risultato: In applicazione dell’accordo nazionale del 07.12.2000
viene istituito il premio di risultato riferito ai bilanci di esercizio degli
anni 2000, 2001, 2002 e 2003.
Il
premio di risultato verrà erogato, sotto forma di una tantum, nel mese di
luglio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Nel
caso di inizio e cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno
il premio di risultato compete in proporzione ai mesi di servizio prestato,
considerando come mese intero l’eventuale frazione.
Il
premio di risultato spetta anche ai lavoratori assunti nel periodo di
riferimento con contratto a termine (di qualsiasi natura) e temporanei.
Premio
anzianità e fedeltà: Si richiede che il premio di anzianità sia
rapportato al 150 % di una mensilità.
Ticket
pasto: dalla data del 1 gennaio 2002 l’importo viene elevato ad € 5.28
e dalla stessa data verrà attribuito a ciascun dipendente con un rapporto di
lavoro a tempo parziale, di tipo orizzontale,
un ticket pasto pari ad €. 2.64 per ogni giornata di lavoro.
Permessi:
a) per famigliari
portatori di handicap:
Ad
integrazione delle norme vigenti l’azienda attribuirà un’ulteriore provvidenza
economica di € 1000.
A
richiesta del lavoratore con figli o equiparati a carico portatori di handicap,
verranno concessi permessi non retribuiti (oltre le spettanze di legge) fino a 50 ore annue. Le richieste di tali
permessi dovranno essere in relazione all’handicap e documentate.
b) Congedi
parentali:
2
giorni lavorativi di permesso retribuito in caso di nascita di figli.
A
norma dell’art. 4 legge 53 dell’8/3/2000 “Congedi Parentali”, verrà concesso un
permesso retribuito di tre giorni lavorativi
in caso di decesso ed ulteriori 3 gg in caso di grave e documentata
infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente,
purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da
certificazione anagrafica.
c) visite specialistiche:
sono
inoltre da considerare retribuiti i permessi richiesti per visite
specialistiche, cui il lavoratore debba sottoporsi, comprovate da adeguata
documentazione. Sono da considerarsi retribuiti i permessi richiesti per visite
specialistiche, esami di laboratorio e clinici specialistici, cui il lavoratore
debba sottoporsi.
c) interventi
chirurgici di familiari:
2
gg per assistenza interventi chirurgici al coniuge, a un parente entro il II° grado o a un convivente purchè la
stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione
anagrafica.
e) Gravi motivi personali: le Aziende accorderanno permessi non retribuiti per gravi
motivi personali documentati, fino a 15 gg lavorativi all’anno.
Banca
delle ore: si concorda che il recupero della riduzione oraria (23 ore) e delle prestazioni aggiuntive
(straordinario) possa essere usufruito, sotto forma di permesso retribuito
frazionabile, con un limite minimo di mezz’ora.
Si
conviene che, esclusivamente per i contratti di durata inferiore all’anno, sia
possibile, al termine del rapporto, monetizzare, sulla base della sola
retribuzione oraria, le ore che il dipendente, in considerazione del periodo
limitato del contratto e delle sue stesse caratteristiche, non sia riuscito a
recuperare interamente.
Si
concorda inoltre, per ragioni di equità, che in banca delle ore debbano
confluire esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto
ad un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base della
retribuzione oraria maggiorata del 25%.
Per
prestazioni che prevedano una maggiorazione superiore al 25% si darà seguito
alla liquidazione di quanto spettante, a norma del CCNL, senza accantonamento
nella banca delle ore.
Le BCC si impegnano inoltre ad evidenziare in busta paga il quantitativo di Banca delle Ore maturate e le relative scadenze.
Inquadramenti:
Individuazione della figura del sostituto nelle agenzie rette da QD come da
CCNL: laddove il responsabile dell’agenzia rivesta il grado di QD1 e 2 il
sostituto sarà inquadrato al IV livello III area professionale; se il
responsabile riveste il grado di QD 3 e 4 al sostituto verrà attribuito l’inquadramento
in qualità di QD.
Rivalutazione
indennità di reggenza.
Inquadramento
minimo (QD3) ai responsabili funzioni ed aree.
Quadri direttivi: Lo straordinario eccedente la cifra forfetaria definita dal
CCNL per le 87 ore annuali, nel caso in cui non sia possibile il recupero con
l’istituto dell’autogestione, sarà compensato con una corresponsione economica
certa a secondo delle fasce quantitative da concordare in trattativa.
Sicurezza:
Le BCC sono impegnate a consultare il RLS, le RSA, ove costituite o il
personale dipendente prima di adottare misure di sicurezza o variare quelle in
atto.
Nell’eventualità
che le misure di sicurezza da adottare non siano condivise, la risoluzione del problema sarà rimessa alla
Commissione Regionale Sindacale che,
per la materia in oggetto, potrà essere convocata, in qualsiasi momento,
su richiesta di una delle parti.
Il
trasporto valori dovrà sempre essere effettuato da una ditta specializzata.
In
caso di malattia o di infortunio derivante da atto criminoso o da incidente sul
lavoro, le BCC assumeranno l’onere delle visite mediche specialistiche,
eventualmente richieste, dal lavoratore colpito, dietro presentazione di
certificati medici e ricevute di pagamento.
In
ogni caso Le BCC terranno a proprio carico l’onere relativo alle visite mediche
specialistiche richieste dal lavoratore colpito da evento criminoso.
In
caso di assenza del servizio conseguente ad atto criminoso o ad infortunio sul
lavoro, le BCC conserveranno il posto di lavoro e l’intero trattamento
economico superando l’istituto del comporto.
In
caso di rapina i lavoratori coinvolti potranno usufruire di 3 giorni di
permesso a partire del giorno successivo dell’evento criminoso.
Condizioni
igienico sanitarie: applicazione della Direttiva Dini sul divieto di fumo.
VDT:
Previsione di visite periodiche oculistiche ed osteoarticolari per tutti i
dipendenti.
Comporto:
l’azienda si impegna ad avvisare, con congruo anticipo, il lavoratore cui stia per scadere il periodo di comporto.
Indennità
di rischio: fatta salva la corresponsione dell’intera indennità di
rischio a chi ricopre la mansione di cassiere, agli impiegati chiamati a
svolgere la suddetta mansione in via saltuaria, l’indennità di rischio sarà
corrisposta secondo i seguenti parametri:
_
fino a 5 giornate di adibizione nel mese (anche ad orario non intero) 1/3
dell’indennità mensile;
_
da 6 a 8 giornate di adibizione nel mese (anche ad orario non intero) 2/3 terzi
dell’indennità mensile;
_
oltre le 8 giornate di adibizione nel mese (anche ad orario non intero) 3/3
dell’indennità mensile.
Resta
inteso che tale norma vale anche per i lavoratori che svolgeranno tale mansione
a cavallo tra due mesi.
Turni
di ferie: Con riferimento alle vigenti normative, tutto il personale è
chiamato ad esprimere le proprie preferenze sui turni di ferie entro il mese di
marzo di ogni anno e l’Azienda a fissare detti turni entro il mese successivo.
Part
time: le aziende
garantiranno entro una data da concordarsi l’accoglimento di un numero minimo
di trasformazioni di rapporto di lavoro a part-time pari al 7% dell’organico
dell’Azienda. I criteri di precedenza
verranno definiti in trattativa.
Fondo pensioni: Nel caso di trasformazione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato l’ Azienda provvederà al versamento al F.i.p. dei contributi relativi al periodo non coperto.
Volontariato: ai
soli appartenenti ad Associazioni di volontariato legalmente riconosciute, in caso di calamità naturali saranno
concessi 3 giorni di permesso retribuito ed ulteriori 10 giorni di permesso non
retribuito in caso di necessità. In occasione di corsi di riqualificazione
professionale indetti dalle Associazioni, 1 settimana di permesso retribuito
per la partecipazione agli stessi.
Autovettura:
L’azienda rimborserà i danni dell’autovettura privata, in caso di uso
per ragioni di servizio, anche in caso di furto, incendio e/o danneggiamento
della stessa durante la sosta.
Innovazioni
tecnologiche e/o organizzative – ristrutturazioni aziendali: In caso di
innovazioni tecnologiche e/o organizzative e ristrutturazioni aziendali che le
BCC volessero introdurre, quando comportino conseguenze sull’occupazione e/o
sull’organizzazione del lavoro e/o trasferimento di lavoratori in altre unità
produttive, verranno preventivamente fornite alle RSA o alle Organizzazioni
Sindacali provinciali e territoriali adeguate informazioni. L’argomento, a
richiesta delle parti, formerà oggetto di esame preventivo in sede regionale
con verbalizzazione delle conclusioni, quale esse siano, prima del passaggio
delle decisioni aziendali a fasi operative.
Rapporti
con le OO.SS: La Federazione
regionale provvederà a comunicare alle OO.SS. firmatarie del presente accordo:
-
entro il mese di
Gennai, per ogni BCC, le ore di formazione (aziendali e regionali) effettuate
da ogni lavoratore nel corso dell’anno precedente;
-
entro Febbraio con
suddivisione per azienda e tra personale maschile e femminile, gli elenchi
riepilogativi dei nuovi lavoratori con specificazione dei relativi
inquadramenti, le assunzioni avvenute a termine, i contratti stipulati a tempo
parziale, i rapporti di lavoro cessati e i contratti do formazione lavoro;
-
entro Marzo, gli
importi complessivi delle retribuzioni corrisposte nell’anno precedente
nell’ambito del territorio per cui è competente la Federazione stessa distinti
per aree professionali e livelli, con indicazione del numero dei lavoratori cui
si riferiscono (salve le aggregazioni necessarie per evitare approssimazioni a
situazioni individuali) e distinti tra vecchi e nuovi assunti.
-
annualmente la
Federazione Regionale provvederà a comunicare:
-
a richiesta delle
OO.SS., copie delle polizze di assicurazione stipulate dalle aziende a favore
dei lavoratori ai sensi degli articoli 43 e 71 del CCNL 7.12.2000;
-
l’andamento delle
assunzioni o trasformazioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il
ricorso al lavoro supplementare;
-
il numero dei
lavoratori presenti in azienda in base alle previsioni della legge n. 68/99 o
delle precedenti normative, la quota di
riserva spettante ed eventuali convenzioni in essere con la Provincia;
-
con cadenza
trimestrale i dati mensili relativi al lavoro straordinario svolto e il numero
dei lavoratori interessati, nonché i dati relativi alla banca delle ore;
-
con cadenza
trimestrale i dati relativi alla raccolta diretta ed indiretta, agli impieghi,
al numero di operazioni svolte e al numero di addetti per unità produttive;
-
a richiesta delle
OO.SS. la Federazione si impegna a consegnare per ogni singola BCC
l’organigramma completo di nominativi e inquadramenti con l’indicazione dei
responsabili;
-
in caso di assunzioni
di personale con contratto di qualsiasi natura o di fornitura di lavoro
temporaneo, le BCC informeranno le RSA o, in mancanza, le OO.SS locali in
merito ai nominativi, alla tipologia di contratto, alla durata alla mansione
svolta ed alla qualifica attribuita;
-
le BCC valuteranno
con particolare attenzione l’assunzione di coloro che hanno già effettuato in
passato periodi di lavoro con contratto a tempo determinato.
Cuneo, 20 settembre
2002