UniCredit Banca

ROLO BANCA 1473

ORGANO DI COORDINAMENTO

RR.SS.AA. FABI

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A tutti gli Iscritti, loro sede  

Banca ore, non facciamo regali

 

     Giunti alla ripresa autunnale, memori delle esperienze maturate in questi pochi anni, ritorniamo sull’argomento banca delle ore: è arrivato UniSig, è stato introdotto l’euro, ci hanno venduto, ci stanno divisionalizzando, ci…..non sappiamo cos’altro ci aspetti ma resta sempre il problema dell’utilizzo delle ore accantonate in “banca delle ore”!

     Richiamiamo nuovamente l’attenzione di tutti i colleghi sulle regole che disciplinano questo strumento contrattuale, con particolare riguardo all’aspetto dei tempi entro i quali le ore devono essere inderogabilmente fruite.

     A puro titolo di cronaca informiamo come, già nella passata gestione Rolo Banca, qualche collega anteponendo le esigenze aziendali alle proprie, ha perso numerose ore, ore che non è gli è stato possibile recuperare successivamente per indisponibilità aziendale, non crediamo che la nuova gestione sia propensa a fare eccezioni, anzi!

     L’accordo del CCNL del 1999, stabilisce che nei primi 4 mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra Azienda e lavoratore; trascorso tale termine, ma non oltre i 10 mesi sempre conteggiati dall’espletamento, il recupero è possibile dando preavvisi all’Azienda di almeno:

  1. 1 giorno lavorativo, per un recupero orario;
  2. 5 giorni lavorativi, per un caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
  3. 10 giorni lavorativi, per un caso di recupero superiore ai 2 giorni.

    Stabilito il criterio, è facile individuare la scadenza delle 23 ore annue da riconoscere a coloro che hanno mantenuto l’orario settimanale a 37 ore e 30, essendo riconosciute convenzionalmente il 1° gennaio, avranno come termine ultimo inderogabile il 31 ottobre.

    Per semplicità, volendo proporre schematicamente quanto sopra esposto:

 

30 settembre 2002      Termine ultimo per le prestazioni aggiuntive effettuate nel novembre 2001.

31 ottobre 2002           Termine ultimo per le prestazioni aggiuntive effettuate nel dicembre 2001 ed anche per le 23 ore nel caso di opzione dell’orario settimanale a 37 ore e 30.

30 novembre2002        Termine ultimo per le prestazioni effettuate nel gennaio 2002.

31 dicembre 2002        Termine ultimo per le prestazioni effettuate nel febbraio 2002,  è pure il termine ultimo per l’utilizzo delle ulteriori 7 ore e 30 di permesso frazionato.

    Nell’eventualità che il responsabile dell’unità produttiva chieda un rinvio dovrà proporre contestualmente un preciso piano di recupero, ricordiamo che un sistematico rinvio dei recuperi, oltre a costituire violazione contrattuale, può essere configurato come violazione delle norme di legge sull’orario di lavoro.

    Per completezza ricordiamo che:

    Per i lavoratori a tempo parziale ricordiamo che non è prevista la banca delle ore:  hanno a disposizione   4 giornate di permesso frazionato - ovvero 2 + 1 + 1 - naturalmente giornate riparametrate all’orario di lavoro settimanale con gli stessi termini di cui sopra.

 

Bologna, 23 settembre 2002                                                                   La Segreteria

 

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