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Banca ore, non facciamo regali
Giunti
alla ripresa autunnale, memori delle esperienze maturate in questi pochi anni,
ritorniamo sull’argomento banca delle ore: è arrivato UniSig, è stato
introdotto l’euro, ci hanno venduto, ci stanno divisionalizzando, ci…..non
sappiamo cos’altro ci aspetti ma resta sempre il problema dell’utilizzo delle
ore accantonate in “banca delle ore”!
Richiamiamo nuovamente l’attenzione di tutti i colleghi sulle regole che
disciplinano questo strumento contrattuale, con particolare riguardo
all’aspetto dei tempi entro i quali le ore devono essere inderogabilmente fruite.
A puro
titolo di cronaca informiamo come, già nella passata gestione Rolo Banca,
qualche collega anteponendo le esigenze aziendali alle proprie, ha perso
numerose ore, ore che non è gli è stato possibile recuperare successivamente
per indisponibilità aziendale, non crediamo che la nuova gestione sia propensa
a fare eccezioni, anzi!
L’accordo del CCNL del 1999, stabilisce che nei primi 4 mesi
dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere
effettuato previo accordo tra Azienda e lavoratore; trascorso tale termine, ma non oltre i 10 mesi sempre conteggiati
dall’espletamento, il recupero è possibile dando preavvisi all’Azienda di
almeno:
Stabilito
il criterio, è facile individuare la scadenza delle 23 ore annue da riconoscere
a coloro che hanno mantenuto l’orario settimanale a 37 ore e 30, essendo
riconosciute convenzionalmente il 1° gennaio, avranno come termine ultimo inderogabile il 31 ottobre.
Per
semplicità, volendo proporre schematicamente quanto sopra esposto:
30 settembre 2002 Termine ultimo per le prestazioni
aggiuntive effettuate nel novembre 2001.
31 ottobre 2002 Termine
ultimo per le prestazioni aggiuntive effettuate nel dicembre 2001 ed anche per
le 23 ore nel caso di opzione dell’orario settimanale a 37 ore e 30.
30 novembre2002 Termine
ultimo per le prestazioni effettuate nel gennaio 2002.
31 dicembre 2002 Termine
ultimo per le prestazioni effettuate nel febbraio 2002, è pure il termine ultimo per l’utilizzo
delle ulteriori 7 ore e 30 di permesso
frazionato.
Nell’eventualità che il responsabile dell’unità produttiva chieda un
rinvio dovrà proporre contestualmente un
preciso piano di recupero, ricordiamo che un sistematico rinvio dei
recuperi, oltre a costituire violazione contrattuale, può essere configurato
come violazione delle norme di legge sull’orario di lavoro.
Per
completezza ricordiamo che:
Per i lavoratori a tempo parziale ricordiamo
che non è prevista la banca delle ore:
hanno a disposizione 4 giornate di permesso frazionato - ovvero
2 + 1 + 1 - naturalmente giornate
riparametrate all’orario di lavoro settimanale con gli stessi termini di cui
sopra.
Bologna, 23 settembre 2002 La Segreteria
Banca Ore UniRolo