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Dipartimento Previdenza |
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Comunicazione
al Fondo pensione dei contributi non dedotti fiscalmente – D.lgs.n. 47 del 18.2.2000
art. 1 comma 2. – scadenza del 30 settembre.
Il
Decreto legislativo n. 47 prevede che per evitare la doppia tassazione dei
contributi versati al Fondo Pensione, non dedotti fiscalmente in quanto
eccedenti il limite di deducibilità, il contribuente deve darne comunicazione
al Fondo Pensione entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello
in cui è stato effettuato il versamento.
Senza
questa comunicazione, i contributi in questione che sono già stati assoggettati
fiscalmente al momento del versamento al Fondo, verrebbero tassati una seconda volta in sede di liquidazione
finale.
I contributi versati alle forme pensionistiche (somma dei contributi
versati dall’iscritto e dal datore di lavoro, escluso il TFR), sono deducibili nei limiti:
-
del 12% del reddito
complessivo
-
con un massimo di € 5.164,56
(L.10.000.000)
Per i “Nuovi Iscritti”
ulteriore limite è rappresentato dal doppio della quota TFR versata al Fondo.
Per i “Vecchi Iscritti” che
nell’anno 1999 avevano versato più di L.10.000.000, il limite è rappresentato
dal maggior importo versato (vedi estratto del Fondo) sempre nel limite del 12%
del reddito complessivo.
L’ammontare
dei contributi non dedotti si desume:
a) dal modello CUD (punto 25)
b) dal modello 730 (quadro E), se si è presentata la dichiarazione dei
redditi
c)
dal modello UNICO.
Molti Fondi Pensione hanno provveduto per tempo ad informare gli
iscritti della comunicazione da rendere, altri, invece, se ne sono disinteressati,
per cui invitiamo le nostre strutture a fare le opportune verifiche.
Milano, 30 settembre 2002