FABI PENSIONATI
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PENSIONI:
OPZIONE PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
In relazione a numerose richieste di
chiarimenti pervenuteci dai SAB sulla intricata e complessa questione dell’opzione
per il sistema contributivo, comunichiamo che l’INPS in data 07/06/2002 ha
diramato sull’argomento un’apposita circolare
- n.108 che trasmettiamo in allegato per l’opportuna documentazione.
Con tale disposizione l’Istituto ha
fornito gli attesi chiarimenti sulla possibilità di opzione per il sistema
contributivo, in luogo di quello retributivo, ai fini del calcolo della
pensione.
________
In premessa occorre rammentare che
il sistema contributivo introdotto con la legge Dini viene adottato come
sistema di calcolo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1°
gennaio 1996 e per quelli che al 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità
inferiore ai 18 anni. Per questi ultimi, tuttavia, la pensione viene formata in
pratica da due quote, una con l’anzianità al 31 dicembre 1995 calcolata con il
sistema retributivo, l’altra per l’anzianità successiva al 1° gennaio 1996 con
il sistema contributivo.
La stessa legge garantiva l’adozione
del sistema retributivo per il calcolo della pensione dei lavoratori con
l’anzianità pari o superiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995.
Vediamo ora cosa comporta l’adozione
di un sistema piuttosto che l’altro sull’importo della pensione.
Il retributivo è quello che basa il
calcolo della pensione sulla media delle retribuzioni o dei redditi degli
ultimi anni della vita assicurativa (normalmente più favorevoli) e
sull’anzianità contributiva maturata al momento del pensionamento mentre, con
il sistema contributivo, la pensione viene calcolata tenendo conto di tutti i
contributi versati nell’arco della vita lavorativa.
Diversi però sono i requisiti per
l’accesso al pensionamento con i due sistemi:
RETRIBUTIVO - per la pensione di
vecchiaia: almeno 20 anni di contribuzione e l’età di 65 anni per gli uomini e
60 per le donne;
per
la pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti: almeno 35 anni di
contribuzione e 57 di età o, indipendentemente dall’età anagrafica una maggiore
anzianità contributiva, per il 2002 di 37 anni ma che gradualmente arriverà a
40 nel 2008;
per
la pensione di anzianità dei lavoratori autonomi: almeno 35 anni di
contribuzione e 58 di età o, indipendentemente dall’età 40 anni di
contribuzione.
CONTRIBUTIVO – per la pensione di vecchiaia
sono richiesti almeno 5 anni di contribuzione e un’età variabile dai 57 ai 65
anni.
Tutto ciò fa intuire l’interesse di
molti lavoratori a optare per il sistema contributivo che permette di andare in
pensione con molti anni di anticipo soprattutto per quanto riguarda coloro che
sono interessati al pensionamento di vecchiaia (3 anni per le donne e 8 per gli
uomini).
Veniamo ora ad illustrare i
contenuti della recente circolare dell’Inps (n.108 del 7 giugno 2002).
I requisiti richiesti per esercitare
il diritto all’opzione sono:
-
non
aver maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva pari o superiore ai
18 anni;
-
poter
far valere almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 versati nel sistema
contributivo (quindi successivamente al 1° gennaio1996).
Poiché, come accennato, il calcolo
della pensione con il sistema contributivo viene effettuato tenendo conto del
montante contributivo accumulato in tutti gli anni di vita lavorativa,
opportunamente rivalutati dal tasso di variazione media quinquennale del
prodotto interno lordo (PIL), occorre: per l’anzianità contributiva anteriore
al 1° gennaio 1996 (periodo di vigenza del sistema retributivo) individuare le
retribuzioni e i redditi percepiti, determinare l’ammontare dei contributi
versati ogni anno tenendo conto dell’aliquota di computo del periodo,
rivalutare il montante contributivo in base all’indice di variazione del PIL.
Attenzione!
In questa sede ci siamo limitati ad esporre un cenno sintetico sul sistema di
calcolo della pensione.
Poiché la scelta, una volta
effettuata, è irrevocabile, sarebbe opportuno che l’interessato, tramite il
Patronato ACLI, si faccia prima rilasciare dall’INPS il doppio sistema di
calcolo della propria pensione. Solo dopo tale esame, potrà fare una
valutazione sulla convenienza dell’operazione e la scelta potrà essere quindi
più ponderata.
Roma, 01
ottobre 2002
FABI
PENSIONATI
Esecutivo
Nazionale
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