FABI   PENSIONATI

 

 

 

Esecutivo nazionale Via Tevere, 46 - 00198 Roma - Tel. 06/8415751 - Fax 06/8552275

 

 

PENSIONI: OPZIONE PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

 

            In relazione a numerose richieste di chiarimenti pervenuteci dai SAB sulla intricata e complessa questione dell’opzione per il sistema contributivo, comunichiamo che l’INPS in data 07/06/2002 ha diramato sull’argomento un’apposita circolare  - n.108 che trasmettiamo in allegato per l’opportuna documentazione.

            Con tale disposizione l’Istituto ha fornito gli attesi chiarimenti sulla possibilità di opzione per il sistema contributivo, in luogo di quello retributivo, ai fini del calcolo della pensione.

________

            In premessa occorre rammentare che il sistema contributivo introdotto con la legge Dini viene adottato come sistema di calcolo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per quelli che al 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità inferiore ai 18 anni. Per questi ultimi, tuttavia, la pensione viene formata in pratica da due quote, una con l’anzianità al 31 dicembre 1995 calcolata con il sistema retributivo, l’altra per l’anzianità successiva al 1° gennaio 1996 con il sistema contributivo.

            La stessa legge garantiva l’adozione del sistema retributivo per il calcolo della pensione dei lavoratori con l’anzianità pari o superiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995.

            Vediamo ora cosa comporta l’adozione di un sistema piuttosto che l’altro sull’importo della pensione.

            Il retributivo è quello che basa il calcolo della pensione sulla media delle retribuzioni o dei redditi degli ultimi anni della vita assicurativa (normalmente più favorevoli) e sull’anzianità contributiva maturata al momento del pensionamento mentre, con il sistema contributivo, la pensione viene calcolata tenendo conto di tutti i contributi versati nell’arco della vita lavorativa.

            Diversi però sono i requisiti per l’accesso al pensionamento con i due sistemi:

RETRIBUTIVO - per la pensione di vecchiaia: almeno 20 anni di contribuzione e l’età di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne;

per la pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti: almeno 35 anni di contribuzione e 57 di età o, indipendentemente dall’età anagrafica una maggiore anzianità contributiva, per il 2002 di 37 anni ma che gradualmente arriverà a 40 nel 2008;

per la pensione di anzianità dei lavoratori autonomi: almeno 35 anni di contribuzione e 58 di età o, indipendentemente dall’età 40 anni di contribuzione.

CONTRIBUTIVO – per la pensione di vecchiaia sono richiesti almeno 5 anni di contribuzione e un’età variabile dai 57 ai 65 anni.

            Tutto ciò fa intuire l’interesse di molti lavoratori a optare per il sistema contributivo che permette di andare in pensione con molti anni di anticipo soprattutto per quanto riguarda coloro che sono interessati al pensionamento di vecchiaia (3 anni per le donne e 8 per gli uomini).

            Veniamo ora ad illustrare i contenuti della recente circolare dell’Inps (n.108 del 7 giugno 2002).

            I requisiti richiesti per esercitare il diritto all’opzione sono:

-          non aver maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni;

-          poter far valere almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (quindi successivamente al 1° gennaio1996).

            Poiché, come accennato, il calcolo della pensione con il sistema contributivo viene effettuato tenendo conto del montante contributivo accumulato in tutti gli anni di vita lavorativa, opportunamente rivalutati dal tasso di variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL), occorre: per l’anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 (periodo di vigenza del sistema retributivo) individuare le retribuzioni e i redditi percepiti, determinare l’ammontare dei contributi versati ogni anno tenendo conto dell’aliquota di computo del periodo, rivalutare il montante contributivo in base all’indice di variazione del PIL.

            Attenzione! In questa sede ci siamo limitati ad esporre un cenno sintetico sul sistema di calcolo della pensione.

            Poiché la scelta, una volta effettuata, è irrevocabile, sarebbe opportuno che l’interessato, tramite il Patronato ACLI, si faccia prima rilasciare dall’INPS il doppio sistema di calcolo della propria pensione. Solo dopo tale esame, potrà fare una valutazione sulla convenienza dell’operazione e la scelta potrà essere quindi più ponderata.

 

Roma, 01 ottobre 2002

FABI PENSIONATI

Esecutivo Nazionale

 

Allegato

§         INPS-circ. n°108