FABI
TORINO
 
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BANCA DELLE ORE
 
Memori dell’esperienza maturata in questi
pochi anni, riteniamo utile ritornare sull’argomento della banca delle ore.
 
Il contratto nazionale sottoscritto nel
1999 prevede che nei primi 4 mesi
dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive, il recupero possa essere
effettuato solo previo accordo con
l’Azienda.
 
Trascorso tale termine il recupero è
possibile con il semplice preavviso:
·       
di 1 giorno lavorativo in caso di richiesta di recupero
orario
·       
di 5 giorni lavorativi in caso di richiesta di recupero fino
a 2 giorni
·       
di 10 giorni lavorativi in caso richiesta di recupero
superiore ai 2 giorni.
 
ATTENZIONE! Poiché le
aziende non riconoscono il diritto alla banca delle ore trascorsi oltre 10 mesi dal mese di effettuazione
dello straordinario, ricordiamo le seguenti scadenze:
 
·       
31 ottobre
2002:
termine ultimo per richiedere il recupero per le prestazioni aggiuntive
effettuate nel dicembre 2001 e anche per
le 23 ore contrattualmente spettanti a tutti i dipendenti con orario settimanale di 37 ore e 30 minuti
 
·       
30 novembre
2002:
termine ultimo per le prestazioni aggiuntive di gennaio 2002
 
·       
31 dicembre
2002:
termine ultimo per quelle di febbraio 2002 
e per l’utilizzo delle 7 ore e 30
minuti di permesso frazionato.
 
I termini di dieci mesi di cui sopra
non è applicato in caso di assenze prolungate dal lavoro (malattie,
aspettative, etc)
 
 
Torino, 10 ottobre 2002 
 
 
LA SEGRETERIA
sab.to@fabi.it