FABI

TORINO

 

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BANCA DELLE ORE

 

Memori dell’esperienza maturata in questi pochi anni, riteniamo utile ritornare sull’argomento della banca delle ore.

 

Il contratto nazionale sottoscritto nel 1999 prevede che nei primi 4 mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive, il recupero possa essere effettuato solo previo accordo con l’Azienda.

 

Trascorso tale termine il recupero è possibile con il semplice preavviso:

·        di 1 giorno lavorativo in caso di richiesta di recupero orario

·        di 5 giorni lavorativi in caso di richiesta di recupero fino a 2 giorni

·        di 10 giorni lavorativi in caso richiesta di recupero superiore ai 2 giorni.

 

ATTENZIONE! Poiché le aziende non riconoscono il diritto alla banca delle ore trascorsi oltre 10 mesi dal mese di effettuazione dello straordinario, ricordiamo le seguenti scadenze:

 

·        31 ottobre 2002: termine ultimo per richiedere il recupero per le prestazioni aggiuntive effettuate nel dicembre 2001 e anche per le 23 ore contrattualmente spettanti a tutti i dipendenti con orario settimanale di 37 ore e 30 minuti

 

·        30 novembre 2002: termine ultimo per le prestazioni aggiuntive di gennaio 2002

 

·        31 dicembre 2002: termine ultimo per quelle di febbraio 2002  e per l’utilizzo delle 7 ore e 30 minuti di permesso frazionato.

 

I termini di dieci mesi di cui sopra non è applicato in caso di assenze prolungate dal lavoro (malattie, aspettative, etc)

 

 

Torino, 10 ottobre 2002

 

 

LA SEGRETERIA

sab.to@fabi.it