FABI FIBA/CISL
FISAC/CGIL UILCA/UIL
SEGRETERIE
REGIONALI PUGLIA - BASILICATA
Al
Presidente
dell’Associazione fra le
Banche di Credito
Cooperativo/CRA
Di Puglia e
Basilicata
Avv. Augusto
dell’Erba
Via L. Einaudi, 15
BARI
e, p.c
Alle
Segreterie Regionali
e Provinciali
FABI FIBA/Cisl
FISAC/Cgil UILCA/Uil
di Puglia e Basilicata
OGGETTO:
Contrattazione di 2° livello CCNL 7/12/2000.
Piattaforma per il rinnovo del C.I.I. di Puglia e Basilicata.
Egregio Presidente,
in allegato le inviamo la piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo Interregionale per i Quadri Direttivi, gli Impiegati e gli Ausiliari dipendenti dalle Banche di credito Cooperativo/CRA di Puglia e Basilicata
Le straordinarie novità introdotte dal nuovo CCNL in importanti istituti contrattuali, nonché la conseguente, necessaria, riorganizzazione dell’articolato del Contratto nazionale, ci hanno indotto ad una completa riscrittura del C.I.I. del 1998, così come formulato nella proposta allegata, coordinando le “vecchie” norme con le nuove previsioni in tema di inquadramenti, formazione, progressioni di carriera, valutazione del personale e sistemi incentivanti, specificatamente rimandate al confronto di 2° livello.
Pur nel rispetto dei demandi contrattuali, riteniamo che il movimento cooperativo di Puglia e Basilicata, le B.C.C./CRA e, soprattutto, i lavoratori, abbiano bisogno di un contratto integrativo che sia punto di riferimento certo e chiaro e che esprima la volontà di valorizzare e confermare il contributo virtuoso della concertazione e delle corrette relazioni sindacali nel risolvere i problemi dei lavoratori e delle Aziende.
Con tale convincimento, e tenendo conto di quale è stata l’esperienza della prima fase di applicazione nelle BCC del nuovo CCNL in Puglia e Basilicata, riteniamo opportuno, inoltre, cogliere l’occasione del rinnovo del C.I.I. per sottoporLe le nostre proposte allo scopo di aiutare le Aziende e i lavoratori a risolvere i problemi sorti in tema di orario di lavoro, prestazione lavorativa dei Quadri Direttivi, formazione del personale, progressione di carriera, valutazione del personale, (oltre che alla definizione delle altre, cosiddette, “intese a latere”) certi che non vorrà sottrarsi alla comune responsabilità nei confronto delle attese e degli interessi dei rispettivi rappresentati.
Convinti di una tale comune aspettativa, La preghiamo di voler concordare, nel più breve tempo possibile, un incontro per dare avvio alla procedura per il rinnovo della contrattazione di 2° livello.
Distinti saluti.
Bari - Potenza, lì 14 ottobre 2002
Segreterie Regionali di Puglia e Basilicata
F.A.B.I.-F.I.B.A./CISL-F.I.S.A.C./CGIL-U.I.L.C.A./UIL
CONTRATTO INTEGRATIVO INTERREGIONALE
PER I QUADRI DIRETTIVI, GLI IMPIEGATI E GLI
AUSILIARI DIPENDENTI DALLE
BANCHE DI
CREDITO COOPERATIVO/CASSE RURALI
DELLA PUGLIA E
DELLA BASILICATA
Il giorno
……………… in Bari, presso la sede dell’Associazione delle Banche di Credito
Cooperativo/Casse Rurali di Puglia e Basilicata in Via L. Einaudi, 15,
L’Associazione
delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata, rappresentata da
di seguito
indicata per brevità l’Associazione
e
La Federazione
Autonoma Bancari Italiani (FABI), regionale rappresentata da
La Federazione
Italiana Bancari e Assicurativi (FIBA Cisl) regionale, rappresentata da
La Federazione
Italiana lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC Cgil) Regionale, rappresentata
da
La Unione
Italiana Lavoro Credito Esattorie e Assicurazioni (UILCA Uil) regionale,
rappresentata da
di seguito
indicate per brevità le OO.SS.
Visto
quanto
previsto dagli art. 28 e 29 del CCNL (testo coordinato) del 7/12/2000;
Visto
gli accordi
nazionali del 30/11/2001 circa la disciplina relativa al premio di Risultato e
al nuovo Sistema degli Inquadramenti, e in riferimento alle Norma Transitoria
degli art. 96 e 109 del CCNL (testo coordinato) del 7/12/2000
convengono
di sottoscrivere
un nuovo Contratto Integrativo Interregionale di 2° livello per i Quadri
Direttivi, gli Impiegati e gli Ausiliari dipendenti dalle Banche di Credito
Cooperativo/Casse Rurali di Puglia e Basilicata e dalla Associazione medesima,
secondo il seguente articolato.
NOTA A VERBALE
Le Parti
convengono che per i dipendenti della Associazione fra la Banche di credito
Cooperativo – Casse Rurali di Puglia e Basilicata si rende necessario un
incontro specifico in tema di inquadramento del personale. Le intese ivi
raggiunte faranno parte integrante del presente Contratto Integrativo
Interregionale.
1. In applicazione di quanto previsto
dall’art. 48 del CCNL 7/12/2000, viene istituito il Premio di Risultato
riferito ai bilanci di esercizio degli anni 2000, 2001, 2002, 2003.
2. Il Premio di Risultato è determinato
secondo la metodologia indicata nell’allegato F del citato CCNL e sviluppata
come nell’allegato A al presente C.I.I.
3. L’ammontare complessivo del Premio di
Risultato sarà erogato al personale applicando la scala parametrale di cui alla
tabella che segue.
4. Il
Premio di Risultato verrà erogato, sotto forma di una tantum, nel mese
di luglio, al personale in servizio nel mese di erogazione, salvo quanto
previsto al successivo c. 9 del presente articolo, e che abbia prestato
attività lavorativa nell’anno di misurazione. L’inquadramento e/o Livello
retributivo da prendere in considerazione è quello da questi ricoperto al 31
dicembre dell’anno di misurazione. In caso di passaggio di inquadramento e/o
livello retributivo nel corso dell’anno di misurazione, il Premio di Risultato
spettante sarà proporzionalmente suddiviso secondo le scale parametrali
previste.
5. Il Premio di Risultato spetta anche ai
lavoratori assunti nel periodo di misurazione con contratto a termine (di
qualsiasi natura) e temporanei.
6. Nel caso di inizio del rapporto di
lavoro durante l’anno di misurazione, il Premio di Risultato verrà erogato in
proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore a 15
giorni.
7. Nei casi di assenza dal lavoro senza diritto alla retribuzione
il Premio di Risultato verrà ridotto
proporzionalmente.
8. In caso di rapporto di lavoro a tempo
parziale durante l’anno di misurazione, il premio verrà erogato in proporzione
alla minore prestazione effettuata.
9. Il Premio di Risultato verrà erogato
anche al personale, non in servizio nel mese di erogazione, che abbia prestato
attività lavorativa nell'anno di misurazione e sia:
a)
passato
alle dipendenze di altra Azienda del Sistema nell'ambito di mobilità con i
requisiti indicati nel comma 3, art. 81, ccnl 20 febbraio 1997. In tal caso, il
Premio di Risultato verrà erogato in proporzione ai mesi di servizio prestati,
considerando come mese intero l'eventuale frazione superiore ai 15 giorni.
b)
Cessato
dal lavoro per i motivi di cui ai punti a), f) e g) dell’art. 74 CCNL
7/12/2000. Il Premio di Risultato verrà erogato in misura proporzionale ai mesi
di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione
superiore a 15 giorni.
10.
Per le
BCC di nuova costituzione e quelle interessate da processi di fusione, uscite
da amministrazione straordinaria ovvero in situazioni di criticità che le Parti
dovessero accertare in apposite procedure di verifica, il Premio di Risultato verrà determinato con
accordi specifici e comunque in coerenza di quando previsto nell’accordo
nazionale del 30/11/2001.
11.
Il Premio
di Risultato non maturerà:
a) se, nell’anno immediatamente precedente
a quello di erogazione, la singola BCC/CRA presenta un bilancio senza utili di
esercizio;
b) se la singola BCC/CRA risulti
commissariata o posta in liquidazione al momento dell’erogazione.
SCALA
PARAMETRALE di cui all’art. 1 del C.I.I. per le BCC/CRA di Puglia e Basilicata
INQUADRAMENTI SCALA PARAMETRALE
Quadri
direttivi
4°
livello 233
3°
livello 195
2°
livello 173
1°
livello 162
3ª Area
Professionale
4° livello 144
3° livello 134
2° livello 127
1° livello 120
2ª Area
Professionale
2° livello 113
1° livello 107
1ª Area
Professionale
livello unico 100
Al
raggiungimento dei 25 anni di anzianità di servizio nel Movimento, al
dipendente va erogato un premio di anzianità nella misura del 150% delle voci
retributive tabellari vigenti nel mese di maturazione del premio stesso.
1. Salve le agevolazioni di cui alla Legge
104/1992, con riferimento all’art.88 del CCNL (testo coordinato) 7/12/2000, al
lavoratore/trice con familiare fiscalmente a carico portare di handicap, verrà
erogato annualmente, insieme alla retribuzione del mese di giugno, la somma di
€ 1.550, dietro presentazione di adeguata documentazione.
2. Ad integrazione dell’art. 54 CCNL
(testo coordinato) 7/12/2000, vanno concessi permessi retribuiti anche nei casi
di nascita di figli, necessità di assistenza
per visite specialistiche (incluse le indagini radiologiche) e/o
operazioni chirurgiche di familiari
(intesi come: coniuge o convivente di fatto, parenti e affini entro il
2° grado), visite mediche (urgenti) del dipendente, citazioni a testimoniare.
Le aziende, su richiesta scritta dell’interessata/o presentata con un
ragionevole periodo di preavviso, ove possibile, concederanno detti permessi
retribuiti in misura adeguata agli eventi che li giustificano ed in modo
perequato in ambito aziendale. In ogni caso, i permessi retribuiti di cui sopra
saranno, in particolare, concessi nelle seguenti misure, oltre la giornata in
cui si è verificato l’evento:
a) per nascita di figli: di norma 1 giorno
lavorativo successivo, anche se la nascita avviene in un giorno festivo o
semifestivo o di sabato;
b) per decesso di familiari (intesi come
sopra): di norma, 2 giorni lavorativi successivi anche se il decesso avviene in
un giorno festivo o semifestivo o di sabato;
c) per malattia certificata del figlio
minore di 3 anni: 3 giorni di permesso retribuito nell’anno solare per figlio.
3. I lavoratori di cui viene accertato lo
stato di tossicodipendenza, i quali intendano accedere ai programmi terapeutici
e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di
altre strutture terapeutico-riabilitative e socio assistenziali, se assunti a
tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per
il tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta
all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non
superiore a tre anni. Il periodo di sospensione delle prestazioni lavorative di
cui sopra è considerato come aspettativa non retribuita. Il dipendente,
familiare di un tossicodipendente, può a sua volta essere posto, a
domanda, in aspettativa non retribuita
per concorrere al programma terapeutico e/o riabilitativo del
tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze interessato ne
accerti la necessità.
1) il programma dei corsi
di formazione dei nuovi assunti e di aggiornamento e qualificazione per tutto
il personale;
2) gli elenchi dei nuovi
dipendenti, con specificazione delle Aziende presso cui sono stati assunti e
delle seguenti condizioni di assunzione: contratto a tempo indeterminato,
contratto a termine, contratto a tempo parziale, contratto di formazione e
lavoro, categorie protette e percentuali di applicazione della normativa di
legge vigente,inquadramenti;
3) i trasferimenti
avvenuti ed i rapporti di lavoro cessati;
4) gli importi
complessivi delle retribuzioni corrisposte nell'ambito del territorio per cui è
competente l’Associazione, distinti per Aree professionali e Quadri Direttivi e
all’interno delle stesse per livelli retributivi e con indicazione del numero
di dipendenti cui si riferiscono (salve le aggregazioni necessarie per evitare
approssimazioni a situazioni individuali);
5) andamento complessivo,
per ogni singola azienda, della Banca delle ore ed eventuali problematiche
scaturite in relazione alla sua applicazione;
6) gli interventi
effettuati o previsti per la eliminazione, in occasione di nuove costruzioni o
di rilevanti ristrutturazioni di edifici adibiti all'attività aziendale, delle
barriere architettoniche che rendono difficoltoso l'accesso ai portatori di
handicap.
7) Copia del bilancio di
esercizio approvato dagli organi societari relativo all’anno precedente.
3. I dati relativi ad
assunzioni, trasferimenti e cessazioni di rapporti di lavoro vanno suddivisi
tra personale maschile e personale femminile.
4. Le Aziende, inoltre, singolarmente, per
il tramite dell’Associazione, a fronte di richieste urgenti anche di una O.S.
firmataria, procederanno ad un esame congiunto con tutte le OO.SS. firmatarie
della situazione quali-quantitativa degli Organici al fine di ricercare
soluzioni condivise a particolari situazioni di necessità.
5. Le Aziende promuoveranno, per il
tramite dell’Associazione, apposite riunioni con le OO.SS. firmatarie, per
esaminare eventuali proposte di ulteriori contratti a tempo determinato
aggiuntivi a quanto previsto nell’art. 31, 3°comma, CCNL (testo coordinato)
7/12/2000. Le eventuali intese raggiunte, previa comunicazione alle Parti
Nazionali, faranno parte integrante del presente C.I.I..
6. La medesima procedura sarà adottata
nell’ipotesi di introduzione di forme di telelavoro.
7. Le Aziende comunicheranno alle OO.SS.
che hanno negoziato il presente C.I.I., mensilmente, l’ammontare del lavoro
straordinario effettuato (così come definito nell’art. 127 CCNL (testo
coordinato) 7/12/2000), suddiviso per numero di addetti e per unità operative,
reparti, uffici comunque denominati. Qualora dovessero evidenziarsi situazioni
di particolare anomalia circa il ricorso al lavoro straordinario, anche in
risultanza dei controlli previsti dal 3° c. dell’art. 129 CCNL (testo
coordinato) 7/12/2000, su iniziativa anche di una delle Parti, si procederà ad
apposita riunione per ricercare idonee soluzioni, anche in rapporto alla
consistenza quantitativa degli organici.
1. Ferme restando le disposizioni di cui
al Cap. XVI, Parte Speciale, C.C.N.L. (testo coordinato) 7.12.2000 e ad
integrazione delle stesse, si conviene di dare specifica attuazione al nuovo
sistema di inquadramento con decorrenza dal 1.12.2001, che costituisce parte
integrante del presente C.I.I., tranne per le parti modificate da questo articolo
e che di seguito sono riprese. Sono fatte salve le posizioni di inquadramento
e/o di livello retributivo migliorative aziendalmente stabilite alla data del
presente accordo.
2.
La
declaratoria definisce le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento
nell’area professionale.
3.
I profili
professionali rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto
professionale delle figure in essi considerate relativi ai singoli livelli.
4.
Di
seguito sono riportati, in applicazione di quanto previsto dalla Norma
transitoria dell’art. 109 del CCNL (testo coordinato) 7/12/2000, taluni profili
professionali esemplificativi relativi alla 3ª Area Professionale.
1° livello retributivo – Profili
-
cassieri
e addetti agli sportelli, compresi coloro che effettuino esborsi e/o introiti
di valori;
-
addetti
all’incasso degli effetti, delle bollette e similari;
-
addetti a
compiti comportanti l’autonoma determinazione o scelta di dati variabili (ad
es. commissioni, spese, valute, cambi, controvalori) da utilizzare per la
compilazione di documenti o lettere di natura contabile, moduli e distinte;
-
addetti
ai “terminali” nell’ambito dei sistemi c.d. in “tempo reale” – e, cioè, ad
apparecchiature operanti in collegamento diretto con l’elaboratore
centrale in quanto svolgano compiti che
richiedano l’autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non
prefissati o predisposti e che comportino controlli e valutazioni di merito
sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l’elaboratore centrale;
-
operatori
addetti a sistemi di elaborazione elettronica di dati o a mezzi periferici che
interagiscono con il sistema informativo principale;
-
addetti
ad attività proprie dell’area che richiedano adeguata conoscenza di una lingua
straniera.
2° livello retributivo – Profili
-
Operatore
di sportello : lavoratore in grado di curare le attività di sportello e di
retrosportello, fornendo al cliente adeguata assistenza ed una prima consulenza
sui prodotti della banca;
-
Cassiere
coordinatore: lavoratore in grado di gestire i flussi di denaro con gli altri
cassieri della propria unità produttiva e con il caveau o altri soggetti
assimilabili, in unità produttive con due casse prevalentemente
funzionanti;
-
Addetto
titoli/investimenti: lavoratore in grado di curare la relazione con la
clientela, fornendo consulenza ed assistenza, ponendo in essere le operazioni
necessarie per l’ottimizzazione e i rendimenti attesi dai clienti ed i ritorni
economici della Banca.
-
Addetto
fidi: lavoratore in grado di provvedere a livello esecutivo qualificato alle
operazioni necessarie ad istruire la pratica, alla raccolta della
documentazione, alla verifica della situazione della clientela ed alla stesura
del commento relativo.
-
Addetto
titoli (back-office): lavoratore in grado di gestire l’esecuzione della
negoziazione dei titoli di terzi, la corretta applicazione della normativa e
delle disposizioni degli intermediari finanziari.
-
Addetto
titoli proprietà (tesoreria): lavoratore in grado di gestire la liquidità
dell’azienda, i titoli di proprietà, l’emissione delle obbligazioni della
Banca.
-
Preposto
ad sportello con un addetto salvo diversa migliore determinazione aziendale;
Inoltre, sono da inquadrare in questo livello, tutti
coloro che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e
prevalente, attività caratterizzate da una conoscenza ampia delle proprie
competenze e che si relaziona con altri soggetti interni ed esterni alla Banca
(ad esempio: addetti segreteria generale, personale, ispettorato, controllo
rischio, contabilità, portafoglio, servizi accentrati, estero, CED, ecc…).
3° livello retributivo – Profili
-
Gli
appartenenti al secondo livello che abbiano espletato la propria attività, con
valutazione positiva, per almeno 36 mesi;
-
Preposto
a sportello con due addetti, compreso il preposto, salvo diversa migliore
determinazione aziendale;
-
Cassiere
coordinatore: lavoratore in grado di gestire i flussi di denaro con gli altri
cassieri della propria unità produttiva e con il caveau o altri soggetti
assimilabili, in unità produttive con più di due casse prevalentemente
funzionanti;
-
Coloro
che coordinano addetti della propria struttura operativa e che ne rispondano ad
un responsabile.
-
Addetto
allo sviluppo e consulenza in grado di gestire gruppi di clientela, provvedendo
allo sviluppo commerciale su clientela acquisita e potenziale;
4° livello retributivo – Profili
-
preposti
dall’azienda ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre
denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano stabilmente addetti almeno
3 elementi oltre il titolare;
-
lavoratori
che vengano stabilmente incaricati dall’azienda di coadiuvare in via autonoma,
con compiti qualificati di particolare responsabilità, un quadro direttivo di
1° e 2° livello e a questi rispondano direttamente del proprio lavoro nonché di
quello di almeno 4 elementi da loro stessi coordinati.
-
Addetto
allo sviluppo e consulenza con incarico di promotore finanziario;
-
Preposto
a sportello con 3 addetti, compreso il preposto, salvo diversa migliore
determinazione aziendale.
5.
Ai fini
del presente articolo va computato il personale appartenente alla presente area
professionale e al 2° livello retributivo (escluso l’ultimo alinea) della 2ª
area professionale. Relativamente al computo dei lavoratori a tempo parziale si
applica la disciplina di legge in materia.
6. In applicazione della norma transitoria
dell’art. 96 del CCNL (testo coordinato) 7/12/2000 e con l’esigenza di
armonizzare quanto previsto dalla previgente normativa integrativa in tema di
inquadramento professionale dei Quadri con le nuove norme relative ai Quadri
Direttivi, si elencano alcuni profili professionali esemplificativi in
riferimento a ciascun livello retributivo.
1° livello
retributivo
Sono compresi
in questo livello retributivo:
-
il
personale di elevata professionalità che, adibito a mansioni di consulenza
qualificata nel campo finanziario e dello sviluppo, esplica la sua attività con
autonomia di decisione, in via continuativa, nell’ambito delle direttivi
ricevute;
-
il
personale di elevata professionalità che, adibito a mansioni altamente
specializzate nel campo del servizio estero-merci, esplica la sua attività con
autonomia di decisione, in via continuativa, nell’ambito delle direttive
ricevute.
-
Preposto
a dipendenza con 4 addetti, compreso il preposto, la cui autonomia, nell’ambito
dei poteri conferiti dall’azienda,
comporti poteri di scopertura e negoziazione di assegni per cassa; il
compito di elaborare il piano ferie e di gestire permessi e rotazioni del personale
che coordina; provvedere alla raccolta ed istruttoria completa delle domande di
fido di pertinenza della dipendenza, con conclusivo parere motivato.
-
Responsabile
del servizio cassa con almeno 5 addetti (compreso lo stesso) per sportello e
che svolge mansioni di coordinamento del servizio con responsabilità della
custodia dei valori.
-
Responsabile
di Sala, con almeno 6 addetti (compreso lo stesso), la cui autonomia comporti
poteri di scopertura e negoziazione
assegni per cassa.
-
Responsabile
della gestione e manutenzione degli immobili delle BCC/CRA, nonché delle
operazioni di estimo e delle visure ipocatastali finalizzate alla erogazione di
mutui ipotecari o crediti speciali.
-
Responsabile
dell’ufficio Borsa/Titoli che, di fatto, in autonomia, fornisce consulenza ed
assistenza complete, sia alla direzione che alla clientela, sugli investimenti
in titoli e/o investimenti finanziari, in relazione alla situazione del mercato
mobiliare e/o finanziario in genere, gestendone la conseguente operatività;
-
Responsabile
marketing e comunicazione.
2° livello
retributivo
E’ compreso in
questo livello retributivo:
-
Il
personale individuato attraverso i profili professionali del 1° livello
retributivo preposto ad unità operativa complessa.
-
Preposto
a dipendenza con 4 addetti, compreso il preposto, con le autonomie come
specificate nel 3° alinea del livello retributivo precedente, con aggiunta di competenze specialistiche
-
il
responsabile della funzione
contabile, che risponde del
sistema, delle scritture
e delle risultanze
contabili, predispone organicamente gli elementi del bilancio
consuntivo a fini civili e
fiscali, predispone organicamente gli
elementi del bilancio preventivo e
controlla l'andamento delle
risultanze contabili dei
singoli servizi rispetto al bilancio
di previsione approvato,
provvede agli adempimenti fiscali,
provvede alle segnalazioni di
Vigilanza, assicura il rispetto di
norme, prescrizioni e deliberazioni per tutto quanto
concerne l'attività contabile;
-
il
responsabile della segreteria fidi, che risponde della raccolta e della
istruttoria delle domande di fido
formulando al termine pareri scritti,
risponde del perfezionamento della concessione dei fidi e delle relative garanzie,
risponde della tenuta del LIBRO
FIDI, controlla l'aggiornamento,
le scadenze ed
i rinnovi degli
affidamenti e delle garanzie, rileva organicamente le posizioni a rischio, risponde del sistema
delle informazioni alla Centrale dei Rischi,
assicura il rispetto di norme, prescrizioni e deliberazioni vigenti
sulle materie trattate;
-
il
responsabile dell'ispettorato interno,
che in autonomia e con le
funzioni previste dalle istruzioni di
Vigilanza, controlla, sulla
base di regolamento approvato dal consiglio di
amministrazione, il corretto andamento di tutti i settori aziendali (organizzazione periferica e servizi
centrali), secondo norme, prescrizioni e deliberazioni vigenti per detti
settori;
-
il
responsabile del Risk Control interno;
-
il
responsabile della organizzazione, che,
sulla base di direttive generali, cura
organicamente l'analisi e la
soluzione dei problemi organizzativi e funzionali dell'azienda, in
termini attuali e di sviluppo; al fine esamina e pianifica, compiutamente, le esigenze di struttura, le
dotazioni necessarie (macchine ed impianti),
i procedimenti di lavoro, le
esigenze di organico, l'impiego e
la formazione del personale; assicura
il rispetto di norme, prescrizioni e
deliberazioni nella soluzione dei problemi trattati;
-
il
responsabile di centro di elaborazione dati,
preposto ad unità operativa con organizzazione ed apparecchiature
complesse, che di
fatto provveda, compiutamente, ad analisi, programmazione ed
elaborazione dei dati necessari per tutte le esigenze aziendali, in completa
autonomia; assicura il rispetto di norme, prescrizioni e delibere di sicurezza;
-
il
responsabile della tesoreria, che, sulla base di direttive generali, gestisce organicamente le liquidità aziendali, al fine seguendo compiutamente l'andamento
dei mercati ed intrattenendo rapporti con operatori monetari e finanziari: fornisce
organicamente indirizzi,
informazioni e consulenza all'ufficio titoli; assicura il rispetto di norme,
prescrizioni e deliberazioni vigenti per l'impiego
delle liquidità aziendali;
-
il
responsabile dell'area legale che con
autonomia e con
poteri di firma presta consulenza ed assistenza legale, per gli affari ed i problemi di tutti i
settori aziendali, e
gestisce il recupero
dei crediti e
le altre controversie aziendali,
direttamente in fase
stragiudiziale, tramite
professionisti esterni in
fase giudiziaria; cura
organicamente l'informazione
dei settori tecnici
ed amministrativi dell'azienda, per quanto riguarda gli aspetti legali delle rispettive
attività, assicura il rispetto dell'ordinamento societario.
3° livello
retributivo
Sono compresi
in questo livello retributivo:
-
il
responsabile della funzione
contabile, preposto ad
unità operativa complessa all'uopo
costituita, che in
autonomia e con poteri di firma, assume le medesime responsabilità
di cui al precedente livello retributivo;
-
il
responsabile della segreteria fidi, preposto
ad unità operativa complessa all'uopo
costituita, che in
autonomia e con poteri di firma, assume le medesime responsabilità
di cui al precedente livello retributivo;
-
il
responsabile dell'ispettorato interno, preposto ad unità operativa complessa all'uopo
costituita, che in
autonomia e con poteri di firma, assume le medesime responsabilità
di cui al precedente livello retributivo;
-
il
responsabile della organizzazione, preposto
ad unità operativa complessa all'uopo
costituita, che in
autonomia e con poteri di firma, assume le medesime responsabilità
di cui al precedente livello retributivo;
-
il
responsabile di centro di elaborazione dati, preposto ad unità operativa complessa all'uopo
costituita, che in
autonomia e con poteri di firma, assume le medesime responsabilità
di cui al precedente livello retributivo;
-
il
responsabile della tesoreria, preposto ad
unità operativa complessa all'uopo
costituita, che in
autonomia e con poteri di firma, assume le medesime responsabilità
di cui al precedente livello retributivo;
-
il responsabile dell'area legale, preposto ad unità
operativa complessa all'uopo
costituita, che con
autonomia e con
poteri di firma presta consulenza ed assistenza legale, per gli affari ed i problemi di tutti i
settori aziendali, e
gestisce il recupero
dei crediti e
le altre controversie aziendali,
direttamente in fase
stragiudiziale, tramite
professionisti esterni in
fase giudiziaria; cura
organicamente l'informazione
dei settori tecnici
ed amministrativi dell'azienda, per quanto riguarda gli aspetti legali delle rispettive
attività, assicura il rispetto dell'ordinamento societario.
-
preposto
a dipendenza con 5 – 7 addetti, compreso il preposto, che, in una complessiva
valutazione dell’assetto organizzativo dell’azienda, svolge con significativi
gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla
tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell’azienda nei confronti
dei terzi nell’ambito dei poteri conferiti dall’azienda stessa, per quanto
concerne le condizioni e l’erogazione del credito, la gestione dei prodotti e
dei servizi, coordinando le risorse tecniche ed umane affidate e rispondendo
dei risultati dell’unità operativa in rapporto agli obbiettivi definiti
dall’azienda medesima.
4° livello
retributivo
E’ compreso in
questo livello retributivo:
-
il
personale individuato attraverso i profili professionali del 3° livello
retributivo responsabile di strutture ovvero di unità funzionali comunque
complesse e con un numero di addetti superiore a 10;
-
preposto
a dipendenza con 8 o più addetti, compreso il preposto, che, in una complessiva
valutazione dell’assetto organizzativo dell’azienda, svolgono con significativi
gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla
tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell’azienda nei confronti
dei terzi nell’ambito dei poteri conferiti dall’azienda stessa, per quanto
concerne le condizioni e l’erogazione del credito, la gestione dei prodotti e
dei servizi, coordinando le risorse tecniche ed umane affidate e rispondendo
dei risultati dell’unità operativa in rapporto agli obbiettivi definiti
dall’azienda medesima.
-
il
personale inquadrato nel presente categoria con incarico di vice direzione
generale che non sia stato inquadrato dall’azienda nella categoria dei
Dirigenti.
7. Le Parti, in ogni caso, si riservano di
affrontare, entro tre mesi dalla data
del presente accordo, l’intera materia relativa alla categoria Quadri Direttivi
per quanto riguarda la correlazione tra gli inquadramenti aziendalmente in atto
e le declaratorie ed i profili professionali eventualmente definiti nel
presente articolo, nonché per quanto previsto nell’art. 104 del CCNL (testo
coordinato) del 7/12/2000, in materia di sviluppo professionale nell’area
Quadri Direttivi. Le intese raggiunte faranno parte integrante del presente
C.I.I..
CHIARIMENTO A
VERBALE
Ai fini
esemplificativi per l’applicazione del presente articolo, per unità complessa
si intende l’accorpamento di più uffici o l’espletamento di più mansioni
specialistiche per i quali è già previsto l’inquadramento del responsabile
nell’Area Quadri Direttivi; nonché quando i volumi di lavoro delle singole
BCC/CRA o di singoli sportelli, dipendenze, succursali, comunque denominate,
richiedono un assetto organizzativo complesso e più articolato.
1. I CED vanno distinti in:
a)
centri
autonomi e completi, che supportano tutte le esigenze aziendali di analisi,
programmazione ed elaborazione dei dati, in completa autonomia.
b)
centri
minori, che con apparecchiature complesse supportano oltre alle esigenze
aziendali di elaborazione dati, in autonomia salvo il necessario collegamento
rete, anche esigenze di variazione
significative dei programmi.
c)
altri
centri, che con apparecchiature complesse supportano esigenze aziendali di
elaborazione dei dati, in autonomia, salvo il necessario collegamento rete.
2. Ai responsabili dei centri di cui al
punto 2) compete l’inquadramento minimo di:
CED
con n° addetti compreso
preposto |
Inquadramento
preposto |
2 |
3a area- 3° livello |
3 |
3a area – 4° livello |
4 |
QD 1° e 2°livello |
3. Ai responsabili dei centri di cui al
punto 3) compete l’inquadramento minimo di 3^A-2°L e dopo 3 anni di svolgimento
delle mansioni 3^A-3°L.
4. Nell’ambito della verifica degli
organici di cui all’art. 5, verranno esaminati gli inquadramenti del personale
dei CED; le parti convengono che tale esame venga effettuato anche tenendo
presente l’attuale indirizzo prevalente delle BCC di orientarsi verso
l’outsorcing utilizzando centri consortili.
5. I dipendenti trasferiti da e per
l’Ufficio CED effettueranno corsi di riqualificazione pari almeno a giorni 5
entro un anno.
1. Conformemente a quanto previsto
nell’art. 63 del CCNL (testo coordinato) del 7/12/2000, le Parti convengono che
la formazione continua del personale:
2. Pertanto l’associazione e le Aziende
promuovono corsi di formazione professionale secondo criteri di trasparenza e
di pari opportunità, nel rispetto delle norme che seguono, in aggiunta e/o
modificazione di quanto già previsto nel CCNL:
1)
L’Associazione
provvederà a comunicare alle OO.SS. regionali entro il mese di gennaio per ogni
Bcc le ore di formazione (aziendali e
regionali) effettuate da ogni dipendente nel corso dell’anno precedente. Su
richiesta delle OO.SS. regionali si terrà un incontro per effettuare
valutazioni congiunte.
2)
Le
singole Bcc comunicheranno entro il mese di gennaio alle RSA o, in mancanza,
alle OO.SS. firmatarie, il piano di formazione previsto per l’anno in corso
relativo a tutto il personale, suddiviso in formazione da svolgere durante il
normale orario di lavoro (24 ore individuali annuali) e “ulteriore”pacchetto
formativo (26 ore individuali annuali). Il Piano di formazione annuale dovrà
prevedere un’offerta formativa diversificata per le Aree Professionali e per i
Quadri direttivi, nonché percorsi di formazione per la creazione di
specializzazioni professionali tra il personale dipendente, anche se suddivisi
in più anni. Su richiesta delle RSA e/o OO.SS firmatarie si terrà un incontro
per effettuare valutazioni congiunte.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Le
riunioni di lavoro indette dall’azienda per l’illustrazione di piani operativi
e/o di nuovi prodotti o di nuove procedure organizzative e/o telematiche, non
sono incluse nell’offerta formativa annuale.
3)
Le
Bcc comunicheranno, entro il mese di febbraio, per iscritto a ciascun
dipendente il programma dei corsi
predisposti sia a livello aziendale che regionale. Il personale stabilite le proprie esigenze formative, le
formalizzerà individualmente per iscritto alla singola Bcc entro 15 giorni
dalla data di comunicazione. Entro i 15 giorni successivi, l’Azienda porterà a
conoscenza di tutto il personale il programma formativo dell’anno in corso.
Eventuali modifiche del piano, derivanti da sopravvenuto impedimento del
lavoratore o da sopravvenute esigenze dell’azienda, saranno portate a
conoscenza del personale mediante affissione in bacheca. L’Azienda favorirà il
recupero del corso di formazione già programmato e non usufruito dal singolo
dipendente.
4)
Le ore di
“pacchetto formativo” (24 ore annuali) che non fossero state effettuate dal
dipendente, verranno aggiunte al pacchetto formativo individuale dell’anno
successivo.
5)
Le
parti convengono che l’autoformazione è da considerare strumento eccezionale,
soprattutto per quanto riguarda il pacchetto formativo delle 24 ore annuali.
Nel caso in cui se ne rendesse
necessario l’utilizzo, le Bcc cureranno con particolare attenzione i seguenti
aspetti:
-
dovrà
essere effettuata in locali idonei e, comunque, non a contatto con il pubblico;
-
non
dovrà essere interrotta da attività lavorative;
-
se
prolungata oltre il normale orario di lavoro, dovrà essere retribuita.
6)
I
lavoratori addetti al servizio di front-office nel quale sia compresa la
possibilità di essere adibito allo sportello di cassa e che non abbiano già
esperienza dello stesso, riceveranno un addestramento teorico-pratico, mediante
affiancamento, per un periodo di almeno 15 giorni lavorativi durante il quale
non potranno assumere responsabilità patrimoniali. Per lo stesso periodo, detti
lavoratori non percepiranno l’indennità contrattuale per rischio di cassa. Al
personale richiamato allo sportello di cassa dopo un significativo periodo di
tempo e che abbia già usufruito dell’addestramento sopra indicato, saranno
riconosciuti due giorni di affiancamento.
7)
L’Associazione
istituirà, corsi di addestramento per i neo assunti, sia a tempo indeterminato
che con contratto di formazione e lavoro ovvero con contratto a tempo
determinato superiore ai 12 mesi, da svolgersi nel normale orario di lavoro,
entro i primi 3 mesi dal loro inserimento in azienda. La durata del corso sarà
di cinque giorni lavorativi. Tale corso è da intendersi obbligatorio. La
finalità del corso sarà quella di agevolare il nuovo assunto nell’inserimento
in azienda e verterà sia su materie di carattere generale (cooperazione e ruolo
delle BCC) che sull’operatività pratica delle BCC. Ai partecipanti sarà
riconosciuto il rimborso delle spese sostenute. Durante lo svolgimento dei
corsi sarà previsto l’intervento (per due ore complessive), delle
Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto Interregionale di 2°
livello.
8)
Ulteriori
corsi indetti ed organizzati per addestramenti professionali, in aggiunta alle
offerte formative di cui al presente articolo,
si svolgono durante il normale orario di lavoro e la partecipazione dei
lavoratori invitati a frequentarli è facoltativa.
1.
In
considerazione delle esigenze aziendali, l’Azienda può attribuire al lavoratore
inquadrato nella 3^ Area Professionale
anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza dell’area
professionale di appartenenza, senza che ciò comporti riduzione del trattamento
economico. Con le stesse finalità, l’Azienda può applicare la fungibilità
nell’area Quadri Direttivi, rispettivamente tra il 1° e il 2° livello
retributivo e tra il 3° e il 4° livello retributivo.
2. Ove al lavoratore vengano
temporaneamente affidate, in via continuativa e prevalente, attività proprie di
un livello retributivo superiore, l’interessato ha diritto per il periodo di
utilizzo in tali compiti alla corresponsione della relativa differenza di
retribuzione.
3. Resta fermo che nei casi di
sostituzioni di lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi da
parte di dipendenti inquadrati nelle aree professionali, questi ultimi hanno
diritto, per il tempo della sostituzione, alla corresponsione del trattamento
economico superiore corrispondente all’inquadramento del personale sostituito,
avendo come riferimento le rispettive tabelle retributive a scatto zero per
tempo vigenti, oltre alle rispettive eventuali indennità corrisposte al
sostituito.
4. Nel caso di assegnazione a mansioni
superiori, trova applicazione quanto previsto all’art. 111 del CCNL (testo
coordinato) 7/12/2000.
CHIARIMENTO A
VERBALE
Cassiere
sostituito da aiutante di cassa
1. Nell’ambito del personale assegnato ad
ogni singola dipendenza, l’Azienda individuerà un elemento al quale attribuirà
per iscritto il ruolo di vice preposto con il compito di coadiuvare il Preposto
nel raggiungimento degli obiettivi prefissati e di sostituirlo in caso di
assenza o impedimento, durante i quali avrà diritto alla corresponsione della
differenza retributiva e dell’eventuale indennità di preposizione.
2. Dopo 3 mesi (4 per i Quadri Direttivi)
nel ruolo di vice preposto, l’interessato avrà diritto all’inquadramento minimo
di cui alla seguente tabella:
filiale
con n° addetti compreso
preposto |
Inquadramento
preposto |
Inquadramento
vice preposto |
|
|
|
2 |
3a area- 3° livello |
3a area – 2° livello |
3 |
3a area – 4° livello |
3a area – 3° livello |
4 |
QD 1° e 2°livello |
3a area – 4° livello |
5 – 7 |
QD 3° livello |
QD1° livello |
8 in poi |
QD 4° livello |
QD2° livello |
3. Anche nell’ambito del personale
assegnato a Servizi e/o Uffici interni sarà individuato un elemento al quale
attribuire la funzione di vice responsabile, compatibilmente alla dimensione
e/o complessità dell’entità organizzativa interessata.
1. Al fine di consentire conoscenze quanto
più complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti anche in
relazione ai percorsi formativi attuati in azienda finalizzati allo sviluppo professionale e di carriera, di cui al successivo
art. 14, le BCC/CRA e l’Associazione promuoveranno programmi triennali di
rotazione del personale, dandone informativa alle OO.SS. aziendali.
Annualmente, nell’ambito dell’informativa di cui all’art. 5, le Aziende
comunicheranno alle OO.SS. stipulanti il numero delle rotazioni attuate,
suddivisi per personale femminile e maschile e per aree di inquadramento, e di
eventuali problematiche intervenute.
2. Nel caso in cui il lavoratore non sia
stato interessato, decorsi 48 mesi dall’attribuzione della mansione che svolge,
da alcuna iniziativa aziendale di rotazione, può chiedere di essere impiegato
ad altra mansione equivalente. L’Azienda è tenuta a disporre la rotazione entro
6 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, e, comunque,
non oltre 12 mesi dalla richiesta.
RACCOMANDAZIONE
DELLE PARTI
Anche al fine
di rendere più efficace la padronanza delle conoscenze acquisite nella propria
posizione di lavoro in funzione della operatività aziendale, si raccomandano le
BCC/CRA di evitare frequenti spostamenti di personale da un’attività all’altra.
1. Le OO.SS. aziendali e le OO.SS.
stipulanti riceveranno, anche per il tramite dell’Associazione, nel corso di un apposito incontro, gli
indirizzi, i principi e i criteri che si intendono adottare per lo sviluppo
professionale del personale e per la valutazione dello stesso.
2. Gli organismi sindacali predetti
formulano loro considerazioni e proposte nell’ambito di una procedura di confronto
della durata massima di 30 giorni finalizzata a ricercare soluzioni condivise,
fermo restando che al termine della procedura stessa l’Azienda rende operativi
i propri provvedimenti. Procedura analoga, ma della durata massima di 20
giorni, deve essere seguita nel caso di modifiche che l’Azienda intendesse
apportare successivamente.
3. L’Azienda, al termine della procedura,
porta a conoscenza dei lavoratori indirizzi, principi e criteri di cui sopra.
4. Su richiesta delle OO.SS. medesime,
l’Azienda, anche per il tramite dell’Associazione, fisserà uno specifico
incontro per esaminare e risolvere eventuali problematiche sorte in
applicazione delle predette intese.
1. L’Azienda può prevedere l’istituzione
di premi incentivanti di cui all’art. 50 del CCNL (testo coordinato) 7/12/2000.
2. A parziale modifica della procedura di
coinvolgimento sindacale ivi prevista, si conviene che gli organismi sindacali
congiuntamente interessati sono le OO.SS. aziendali e regionali stipulanti.
1. Fermo restando quanto previsto
dall’art. 52 del CCNL (testo coordinato) 7/12/2000, tutto il personale è
chiamato, a cura dell’Azienda, ad esprimere le proprie preferenze sui turni di
ferie entro il mese di febbraio di ogni anno e l’Azienda a comunicare detti
turni entro il mese di marzo.
2. Per i turni di ferie compresi nei mesi
iniziali dell’anno, l’Azienda dovrà
fissare e comunicare al personale detti turni 5 giorni prima dell’inizio di
ciascuno di essi.
In relazione
alle attuali modalità di svolgimento del servizio di cassa, ai dipendenti
impiegati come cassieri, va corrisposta l’indennità contrattuale di rischio
cassa, correlata al periodo di adibizione, nelle misure di seguito indicate:
Oltre 5
giorni nel mese: |
l’intera
indennità di rischio mensile |
Per un
periodo minore: |
quanto
previsto al 4° comma dell’art. 49 CCNL (testo coordinato) 7/12/2000. |
1. Coerentemente con quanto previsto
all’art. 2087 c.c., l’Azienda è costantemente impegnata adottare misure sempre
più efficaci per prevenire l’attività criminosa rivolta nei confronti dei
luoghi di lavoro e dei lavoratori.
2. Le BCC/CRA comunicano alle OO.SS.
aziendali le misure che, in materia di sicurezza e protezione dei luoghi di
lavoro, intendono adottare, seppure in via sperimentale. I contenuti di dette
comunicazioni, a richiesta dell’Azienda, devono essere considerate riservate.
3. In ogni caso, le Aziende si impegnano
ad adottare almeno due dei seguenti sistemi di protezione, omogenei a quelli in
uso tempo per tempo presso altri sportelli bancari sulla piazza, in
applicazione, ad esempio, di quanto
previsto al successivo comma 4, con la precisazione che l’adozione delle misure
di cui ai punti 2) e 4) implicano necessariamente l’adozione della misura di
cui al punto 3):
1)
vigilanza
esterna, compresi gli sportelli staccati e stagionali;
2)
doppie
porte a consenso con cristallo antiproiettile;
3)
metal
detector al varco;
4)
bussola
girevole con dispositivo di blocco manuale;
5)
banconi
blindati con cristalli antiproiettile e antisfondamento.
4. Le Aziende, inoltre, si impegnano ad
applicare, in aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, le intese di cui
agli artt. 1, 2 e 3 del “Protocollo
d’Intesa per la Prevenzione della Criminalità in Banca nella provincia di Bari”
sottoscritto presso l’Ufficio Territoriale del Governo (ex Prefettura) di Bari
il 23/5/2002 con particolare riferimento a: rilevatore biometrico impianto di
videoregistrazione, impianto di allarme, mezzo forte temporizzato per la custodia
dei valori di cassa, macchiatore di banconote, ecc.
5. A seguito di atti criminosi o incidenti
sul lavoro, fermo restando gli obblighi di legge, la BCC/CRA assumerà l’onere
delle visite mediche specialistiche eventualmente richieste, entro sei mesi dall’avvenimento,
dal lavoratore colpito.
6. In caso di assenza dal lavoro per le
cause di cui al comma che precede, al
dipendente sarà conservato il posto di lavoro e l’intero trattamento economico
per un periodo di tempo pari al doppio di quelli previsti dall’art. 55, 1°
comma, del CCNL (testo coordinato)
7/12/2000 (ferme restando, per il resto, le disposizioni dell’art. 71 del
medesimo CCNL).
7. Conseguentemente, decorrerà dai nuovi
termini l’aspettativa per malattia e infortunio di cui al 7° comma dell’art. 55
del citato CCNL.
8. Il cassiere è esonerato da
responsabilità per danni derivanti da rapina anche per le somme occasionalmente
detenute per cause di forza maggiore, senza specifica autorizzazione, oltre i
limiti stabiliti dalle norme interne di servizio.
9. Le Aziende provvederanno, di norma, ad
affidare ad imprese specializzate le operazioni di trasporto valori.
L’eventuale adibizione occasionale di lavoratori al trasporto di valori, deve
essere appositamente regolamentata mediante ordine scritto.
1. Fermo restando ed ad integrazione di
quanto stabilito dal Dlgs. 626/94 e successive modificazioni in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché quanto previsto
nella dichiarazione a verbale dell’art. 70 del CCNL (testo coordinato)
7/12/2000, la BCC/CRA si incontrerà con la Rappresentanza dei Lavoratori per la
Sicurezza, ovvero, in mancanza, con le OO.SS. aziendali, o ancora, in mancanza,
con il personale, per esaminare eventuali urgenti problemi circa le condizioni
igienico-sanitarie dell’ambiente di lavoro, onde adottare le iniziative più
opportune. Tale medesimo incontro sarà effettuato preventivamente in caso di
lavori di manutenzione, ristrutturazione o di nuove costruzioni durante
l’orario di lavoro.
2. Il lavoratore addetto ai
videoterminali, dopo due ore di adibizione continuativa a tali apparecchiature,
ha diritto ad una pausa di un quarto d’ora.
3. Il personale femminile in stato di
gravidanza o puerperio non può essere adibito in via continuativa ai
videoterminali.
4. Gli addetti ai videoterminali, il
personale del CED ed il personale che lavora in locali sotterranei,
effettueranno, entro la vigenza del presente contratto, opportune visite
specialistiche di controllo (vista, udito, ecc.) con onere a carico delle
Aziende.
5. Su iniziativa sindacale, potranno
essere promosse, in accordo con le BCC/CRA interessate, indagini
socio-ambientali tese a garantire ed a migliorare la tutela della salute dei
lavoratori, in relazione all’ambiente ed alle condizioni di lavoro, con
l’intervento di strutture socio-sanitarie pubbliche o private concordate tra
Azienda e OO.SS. aziendali.
6. L’Azienda collaborerà alle indagini e
fornirà alle strutture incaricate i dati richiesti.
7. II dati conclusivi delle indagini ed
eventuali proposte conseguenti saranno, dalle strutture incaricate, portate a
conoscenza delle parti e costituiranno la base per la discussione, in sede
sindacale, di eventuali esigenze e modalità di rimozioni di condizioni
considerate nocive o pericolose.
8. Rimarranno a carico delle BCC/CRA i costi delle predette indagini.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Ai
fini dell’applicazione delle disposizioni di cui sopra, deve intendersi per
addetto ai videoterminali il lavoratore cui sia affidato il compito di operare
in via continuativa su dette apparecchiature. Sono , pertanto, esclusi coloro
che utilizzano i videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti
loro propri (es.: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).
RACCOMANDAZIONE
DELLE PARTI
Ferme
restando le previsioni di legge in materia di fumo passivo, potranno essere
promossi opportuni incontri tra Azienda e OO.SS. aziendali al fine di trovare
idonee soluzioni, anche di carattere tecnico, alle legittime esigenze dei non
fumatori.
Nell’ambito
delle disposizioni di cui all’art. 60, comma 10, del CCNL (testo coordinato)
7/12/2000, qualora il dipendente dovesse effettuare nell’arco della medesima
giornata più di una missione a corto raggio (di distanza non superiore ai 25
Km), ma queste, complessivamente considerate, comportino una percorrenza
chilometrica totale superiore a 50 Km, è da applicare il regime ordinario di
cui ai primi due commi del medesimo articolo 60.
1. Il lavoratore che, facendo uso
autorizzato di autovettura privata per ragioni di servizio o per la
partecipazione a corsi di formazione, incorra in un incidente, furto e/o
incendio o danneggiamento, senza che sia a lui imputabile colpa grave, da cui
derivino danni all’automezzo stesso non coperti da assicurazione o risarciti da
terzi, sarà rimborsato dall’Azienda delle spese sostenute per la riparazione
direttamente o mediante assicurazione.
2. Il lavoratore dovrà consegnare
all’Azienda conto preventivo prima che inizino i lavori di riparazione, e
fattura, al termine degli stessi.
1. L’importo del contributo pasto (ticket)
viene fissato nella misura di € 5,16.
2. Ferme restando le previsioni di legge
in materia di erogazione e fruizione dello stesso, il contributo pasto (ticket)
va riconosciuto:
-
per
ciascuna giornata di presenza in servizio con rientro dopo la pausa pasto
-
per
ciascuna giornata di lavoro part-time proporzionalmente ridotto in relazione
all’orario di lavoro;
-
per
ciascuna giornata di permesso sindacale a qualsiasi titolo usufruita.
Le Parti,
decidono di costituire una commissione paritetica per le Pari Opportunità ,
costituita da tre membri in rappresentanza dell’Associazione firmataria e da un
rappresentante per ognuna delle OO.SS. che hanno negoziato il presente C.I.I.,
per l’analisi e la valutazione congiunta della materia, anche allo scopo di
programmare azioni positive ai sensi della L. 125/1991, con l’obbiettivo di
valorizzare le risorse del lavoro femminile.
Il rapporto
biennale sulla situazione del personale di cui all’art. 9 della legge medesima,
formerà oggetto di esame fra le Parti in apposita riunione opportunamente
convocata. I permessi per la partecipazione ai lavori delle Commissione
paritetica sulla Pari Opportunità saranno previsti nell’ambito dell’accordo
nazionale sui permessi sindacali del 22/12/1998 e successive modificazioni.
1. Le parti convengono che per quanto non
previsto, ripreso e/o modificato dal presente Contratto Integrativo
Interregionale si applicano le norme del CCNL 7/12/2000 nonché gli accordi tra
le Parti nazionali che, su specifiche materie, siano vigenti o dovessero essere
sottoscritti successivamente.
2. Il presente C.I.I. si applica al
personale in servizio alla data della sua stipulazione ed a quello assunto
successivamente.
3. Il presente C.I.I. decorre dalla data
della sua stipulazione, salvo quanto diversamente disposto per specifici
istituti e scade il 31/12/2003.