DIREZIONE RISORSE UMANE                                                         Milano 18 ottobre 2002

E ORGANIZZAZIONE                                                                        RACCOMANDATA

 

 

Spettabili

Segreterie Nazionali

FABI

Via Tevere 46 – 00198 Roma

FALCRI

Viale Liegi 48/b – 00198 Roma

FEDERDIRIGENTICREDITO

Via Nazionale 75 – 00184 Roma

FIBA/CISL

Via Modena 5 – 00184 Roma

FISAC/CGIL

Via Vicenza 5/a – 00185 Roma

UILCA

Via Lombardia 30 – 00187 Roma

 

 

Oggetto : Società esattoriali del Gruppo IntesaBci – Piano d’impresa 2003-2005

 

Ci riferiamo alla richiesta formulata da codeste Segreterie Nazionali, a margine della riunione tenutasi presso l’A.B.I. il 16 corrente, di ricondurre all’interno della procedura ex art. 18 C.C.N.L. 11 luglio 1999, avviata il 2 ottobre u.s. dal Gruppo IntesaBci, anche la questione che riguarda la riduzione del costo del lavoro delle Esattorie Facenti parte del Gruppo stesso.

Al riguardo, anche a conferma di quanto gia rappresentato alle Delegazioni di Gruppo sulla materia, che ha formato oggetto di specifico contradditorio in occasione del citato incontro del 2 ottobre scorso,Vi comunichiamo che:

 

-         le dinamiche del costo del lavoro delle Società esattoriali del Gruppo non possono non

essere ricondotte, in generale, alla piu ampia vertenza riguardante il Gruppo stesso

in conseguenza degli indirizzi di cui al Piano d’impresa 2003-2005;

 

-         considerato che nel settore della riscossione è in vigore, come noto, uno specifico contratto collettivo nazionale di lavoro, le Esattorie non possono che attenersi alle procedure ivi previste in materia di riorganizzazioni aziendali ( art. 147 del C.C.N.L. 12 luglio 1995, art. 98 C.C.N.L. 17 luglio 1995, art. 6 B, Capitolo VII dell’accordo 12 luglio 1995, art. 98 C.C.N.L. 17 luglio 1995, art. 6 B, Capitolo VII dell’Accordo 12 dicembre 2001); procedure che, nella fattispecie, saranno condotte in parallelo e contestualmente allo svolgimento di quella avviata dalla Capogruppo ai sensi dell’art. 18 del C.C.N.L. 11 luglio 1999.

 

 

Ciò naturalmente non esclude, la nostra gia espressa disponibilità ad esaminare – a tempo debito e volta che siano state esperite nel competente ambito le previste procedure – la problematica in questione nel quadro del più ampio confronto di Gruppo, ovviamente nel rispetto delle compatibilità e in coerenza con gli obbiettivi del Piano di Impresa.

 

Con i migliori saluti.