FABI – FISAC/CGIL – SINDIRIGENTICREDITO – UILCA/UIL

ORGANI DI COORDINAMENTO BPB/CV

 

“ INCENTIVO  MONETARIO  ALL’ESODO ”

 

ACCORDO  FATTO  !

 

       L’Intersindacale ha firmato oggi l’accordo che disciplina l’esodo per tutti coloro che matureranno il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2004.

 

PER   LO  SCIVOLO  DEI  5  ANNI…

…l’accordo verrà stipulato nei primi mesi del 2003 con decorrenza presumibile intorno al giugno/luglio 2003

 

I COSTI e IL PREMIO  AZIENDALE

E’ stato espressamente concordato che gli effetti economici del piano di incentivazione non avrà conseguenze sui Premi Aziendali 2003 e 2004

 

NESSUNA RICADUTA OCCUPAZIONALE

Al termine dei due periodi di “adesione” Le Organizzazioni Sindacali e l’Azienda si incontreranno per una verifica della ricaduta sugli Organici.

 

 

QUESTO IL DETTATO DELL’ ACCORDO:

 

         “ L’azienda si  impegna ad offrire, a titolo straordinario, un incentivo economico alla generalità dei Dipendenti in servizio da almeno 5 anni che – avendo già maturato, o avendo in corso di maturazione  entro il 31/12/2004 il diritto alla pensione – decidano di cessare  dal servizio per entrare in quiescenza prima del compimento dell’età di 65 anni”

 

Pertanto:

 

·       CHI NE HA DIRITTO ?    I dipendenti della BPB/CV  con almeno cinque anni di servizio in azienda.

 

·       IL REQUISITO:    sono comprese tutte quelle situazioni per le quali il diritto alla pensione è già maturato oppure maturerà entro il 31 dicembre 2004.

 

·       “DIRITTO” ALLA PENSIONE E “FINESTRA”:  è questa una differenza sostanziale. L’incentivo è infatti erogato se sussiste entro il 31/12/2004 il diritto alla pensione e la “finestra” (cioè l’effettivo momento di cessazione del lavoro) non superi la data del 1 luglio 2005.

 

 

·       L’INCENTIVO:  ammonta ad una annualità di stipendio (vedi paragrafo in quarta pagina) e viene offerto nelle seguenti misure:

 

a)    12/12 (dodici dodicesimi) dell’annualità al personale  che entra in quiescenza prima del compimento del 62° anno di età anagrafica;

 

b)    12/12 al personale che, pur avendo una età anagrafica compresa fra i 62 anni compiuti e i 65 anni non compiuti al momento in cui entra in pensione, non aveva maturato il diritto alla quiescenza entro il mese di aprile 2002;

 

c)    9/12 al personale che aveva già maturato il diritto alla quiescenza entro il mese di aprile 2002, ed entra oggi in quiescenza dopo il compimento del 62° anno di età anagrafica e prima del 63°;

 

d)    6/12 al personale che aveva già maturato il diritto alla quiescenza entro il mese di aprile 2002, ed entra oggi in quiescenza dopo il compimento del 63° anno di età anagrafica e prima del compimento del 64°;

 

e)    3/12 al personale che aveva già maturato il diritto alla quiescenza entro il mese di aprile 2002, ed entra in quiescenza dopo il compimento del 64° anno di età anagrafica e prima del 65°.

 

·       L’ADESIONE  avviene su BASE VOLONTARIA, nessuno è obbligato.

 

·       I  PERIODI DI ADESIONE:

 

-       dal 2 al 31 gennaio 2003 per il personale che ha già maturato il dIritto alla                               quiescenza o lo maturerà nel corso dell’anno 2003;

-       In un periodo di 30 giorni, che la banca fisserà tra il 1° dicembre 2003 e il 31 gennaio 2004, per il personale che lo maturerà nel corso dell’anno 2004.

 

·         LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO  per entrare direttamente in quiescenza dovrà avvenire con la prima  “finestra” utile. Pertanto la cessazione dal servizio dovrà  avvenire entro l’ultimo giorno dello stesso mese solare in cui si apre la prima finestra utile al pensionamento (per tutti coloro per i quali la finestra è già aperta la data di cessazione sarà il 31/1/2003).

 

·         SOLO IN CASI PARTICOLARI  a fronte delle esigenze di sostituzione del Dipendente dimissionario, la Banca ha la facoltà – limitatamente ai soli Dipendenti che cesserebbero prima del 30 giugno 2003 (relativamente al  1° periodo di adesione) o entro il 31 marzo 2004 (relativamente al 2° periodo di adesione) – di differire la decorrenza delle loro dimissioni di un periodo di tempo non superiore a quello del periodo di preavviso previsto al CCNL competente.

 

·         PREAVVISO: l’azienda rinuncia ai termini contrattuali di preavviso.

 

·         DIVIETO DI CONCORRENZA : la banca potrà subordinare l’erogazione dell’incentivo ad un impegno di non concorrenza.

 

 

 

·         LE DIMISSIONI SONO IRREVOCABILI: Al momento dell’adesione il dipendente dovrà formalizzare le proprie dimissioni, che sono irrevocabili tranne….

 

·       SE CAMBIA LA NORMATIVA PENSIONISTICA.

 

Nel caso in cui intervengano modifiche legislative  che differiscano i tempi della maturazione del diritto alla pensione di anzianità e/o la decorrenza del relativo trattamento pensionistico, ci si regolerà come segue:

 

a)    qualora il differimento sia oltre la data del 31 dicembre 2004 (30 giugno 2005 per chi matura il diritto nel secondo semestre del 2004), le dimissioni saranno annullabili a richiesta dell’interessato, senza conservazione di alcun diritto ad un futuro incentivo;

 

b)    qualora il differimento sia non oltre la data del 31 dicembre 2004 (30 giugno 2005 per chi matura il diritto nel secondo semestre 2004) le dimissioni resteranno valide, con correlativo spostamento della data di cessazione e di riconoscimento dell’incentivo.

 

Qualora invece, dopo la presentazione delle dimissioni, intervengano modifiche legislative ai criteri di  calcolo della pensione, per effetto delle quali l’importo di quest’ultima risulta ridotta di non meno del 10% rispetto a quello che risultava sulla base dei criteri in vigore prima della modifica, le dimissioni saranno annullabili a richiesta dell’interessato, senza conservazione di alcun diritto a un futuro incentivo.

 

·                                  VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE “ECOCERT,  rilasciata dall’Ufficio INPS provinciale di competenza, comprovante la data di maturazione del diritto alla pensione (leggi schema successivo).

In caso di ritardo nell’ottenimento dell’ ECOCERT, questo potrà essere temporaneamente sostituito da un estratto contro contributivo INPS.

 

·       IL TRATTAMENTO FISCALE DELL’INCENTIVO allo stato attuale ed in base al DPR 917/96 art. 17 comma  4-bis questa è la situazione:

 

Ø    Tassazione separata con le aliquote del TFR (circa 22-25%);

 

Ø    Riduzione  al 50% delle aliquote TFR se il dipendente ha superato i 55 anni se uomo e 50 anni se donna.

Per il raggiungimento di questi requisiti è consentito di rimanere in servizio altri 3 mesi dopo la finestra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIZIE  UTILI

 

 

ECOCERT: l’azienda provvederà all’inoltro all’Ufficio INPS delle richieste di certificazione ECOCERT della provincia di Bergamo. Quindi da subito i dipendenti dovranno provvedere a compilare il modulo di richiesta ECOCERT e del relativo mandato di assistenza e recapitarlo all’Ufficio Risorse Umane. Si sta verificando la possibilità di estendere tale iniziativa anche per i colleghi di altre province.

 

QUANDO L’EROGAZIONE DI INCENTIVO, TFR E FONDO PENSIONE?

L’incentivo viene erogato il mese successivo alla cessazione del lavoro, così come le quote di Premio Aziendale di competenza. Il Fondo Pensione ed il TFR verranno liquidati come per i normali pensionamenti, quindi rispettivamente il mese successivo il primo ed entro circa 6 mesi il secondo.

 

L’INCENTIVO  non influisce sull’importo della pensione. Come detto in precedenza è soggetto a tassazione separata, quindi pur essendo indicata in una apposita voce del CUD, non obbliga ad altri adempimenti fiscali.

 

AGEVOLAZIONI VARIE. Permarranno valide, come per tutti i colleghi che entrano in quiescenza, le condizioni di conto corrente, località di villeggiatura e quant’altro.

 

A QUANTO AMMONTA L’INCENTIVO?

L’incentivo ammonta all’ultima retribuzione tabellare nazionale ed aziendale del mese di cessazione, rapportata ad anno, con esclusione degli importi erogati a titolo di premio aziendale e incentivante, di “una tantum” annuali, di voci erogate a titolo di indennità  e rimborso spese.

 

QUANDO MATURA IL DIRITTO ALLA PENSIONE?

 

ANNI

Età e Anzianità  contributiva

Solo anzianità contributiva

2002

57  e  35

37

2003

57  e  35

37

2004

57  e  35

38

 

 

 

PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO VI INVITIAMO A CONTATTARE I VOSTRI RAPPRESENTANTI SINDACALI.

 

 

 

 

BERGAMO, 23 Ottobre 2002  

 

 

 

F. A. B. I. -  FISAC/CGIL – SINDIRIGENTICREDITO – UILCA /UIL

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