CONVENZIONE
tra
·
il Patronato ACLI,
con sede in Roma, via G. Marcora n. 20, in persona del Presidente Centrale pro
tempore, da una parte
e
·
la FEDERAZIONE
AUTONOMA BANCARI ITALIANI (FABI) con sede in Roma, via Tevere n. 46, in persona
del Segretario Nazionale dall’altra, si conviene quanto segue:
1)
Con il termine FABI
si intende tutta l’organizzazione sindacale nel suo complesso, ai vari livelli
territoriali; con il termine FEDERAZIONE si intende esclusivamente la struttura
a livello nazionale.
2)
Il Patronato ACLI si
impegna a dare assistenza tecnico-medico-legale gratuita alle persone che
verranno avviate agli uffici dell’Ente dalla FABI, ed ai loro aventi causa per
il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere
previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza,
nonché ad assumere la rappresentanza degli assistiti suindicati avanti gli
organi o collegi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di
conciliazione.
3)
Il patrocinio degli
assistiti in sede giudiziaria sarà curato dai Consulenti legali dell’Ente, sarà
regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle sulla
disciplina delle professioni di avvocato e procuratore e sarà gratuito, salva
la ripetizione di anticipi che l’Ente dovesse effettuare a terzi; il tutto a’
sensi del DLCPS 29 luglio 1947 n. 804 istitutivo degli Enti di Patronato.
4)
La FEDERAZIONE
porterà a conoscenza di tutti i propri associati, nei modi più opportuni, il
contenuto della presente convenzione e ne illustrerà le finalità.
5)
Il Patronato ACLI
fornirà alla FEDERAZIONE gli indirizzi delle proprie sedi provinciali e zonali.
6)
Le persone che si
rivolgeranno al Patronato ACLI rilasceranno allo stesso regolare mandato di
assistenza sottoscrivendo apposito modulo.
7)
Il giudizio tecnico
sulla proponibilità dei ricorsi amministrativi o giudiziari competerà
esclusivamente agli uffici del Patronato ACLI.
8)
Ove necessario, la
FABI potrà avvalersi, alle stesse condizioni, dell’assistenza del Patronato
ACLI all’estero presente negli Stati di: Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo,
Germania, Gran Bretagna, Svizzera, Canada, Stati Uniti, Venezuela, Argentina,
Australia, Brasile, Uruguay e Cile.
9)
Sarà istituita una
rubrica previdenziale sul giornale mensile “La Voce dei Bancari” a cura del
Patronato ACLI.
10)
Per una adeguata
informativa, le parti contraenti si impegnano a scambiarsi le rispettive
pubblicazioni.
11)
La FEDERAZIONE
provvederà a pubblicizzare l’attività del Patronato ACLI nelle proprie
pubblicazioni.
12)
Nei convegni e nei
corsi di aggiornamento organizzati dalla FEDERAZIONE sarà dato spazio a
comunicazioni sui problemi previdenziali ovvero saranno organizzati corsi di
specializzazione previdenziale in collaborazione con il Patronato ACLI.
13)
Saranno instaurati
collegamenti diretti tra le sedi periferiche del Patronato ACLI e le sedi
periferiche della FABI ed il Patronato, ove possibile, istituirà, di comune
intesa, dei recapiti presso le sedi territoriali della FABI per la raccolta
delle pratiche e per la consulenza.
14)
Ogni questione
relativa all’applicazione pratica della presente convenzione sarà discussa e
risolta tra i rappresentanti delle parti contraenti, facendo riferimento al
DLCPS n. 804/47, alla L. 112/80 ed ai rispettivi Statuti.
15)
La presente
convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione. In qualsiasi
momento le parti contraenti potranno recedere con un preavviso di mesi sei.
L.c.s.
del Patronato ACLI
della FABI