CONVENZIONE

 

 

 

Questo giorno 23 aprile 1987 nella sede del Patronato ACLI

 

tra

 

·         il Patronato ACLI, con sede in Roma, via G. Marcora n. 20, in persona del Presidente Centrale pro tempore, da una parte

e

 

·         la FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI (FABI) con sede in Roma, via Tevere n. 46, in persona del Segretario Nazionale dall’altra, si conviene quanto segue:

 

1)             Con il termine FABI si intende tutta l’organizzazione sindacale nel suo complesso, ai vari livelli territoriali; con il termine FEDERAZIONE si intende esclusivamente la struttura a livello nazionale.

2)             Il Patronato ACLI si impegna a dare assistenza tecnico-medico-legale gratuita alle persone che verranno avviate agli uffici dell’Ente dalla FABI, ed ai loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonché ad assumere la rappresentanza degli assistiti suindicati avanti gli organi o collegi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione.

3)             Il patrocinio degli assistiti in sede giudiziaria sarà curato dai Consulenti legali dell’Ente, sarà regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle sulla disciplina delle professioni di avvocato e procuratore e sarà gratuito, salva la ripetizione di anticipi che l’Ente dovesse effettuare a terzi; il tutto a’ sensi del DLCPS 29 luglio 1947 n. 804 istitutivo degli Enti di Patronato.

4)             La FEDERAZIONE porterà a conoscenza di tutti i propri associati, nei modi più opportuni, il contenuto della presente convenzione e ne illustrerà le finalità.

5)             Il Patronato ACLI fornirà alla FEDERAZIONE gli indirizzi delle proprie sedi provinciali e zonali.

6)             Le persone che si rivolgeranno al Patronato ACLI rilasceranno allo stesso regolare mandato di assistenza sottoscrivendo apposito modulo.

7)             Il giudizio tecnico sulla proponibilità dei ricorsi amministrativi o giudiziari competerà esclusivamente agli uffici del Patronato ACLI.

8)             Ove necessario, la FABI potrà avvalersi, alle stesse condizioni, dell’assistenza del Patronato ACLI all’estero presente negli Stati di: Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Germania, Gran Bretagna, Svizzera, Canada, Stati Uniti, Venezuela, Argentina, Australia, Brasile, Uruguay e Cile.

9)             Sarà istituita una rubrica previdenziale sul giornale mensile “La Voce dei Bancari” a cura del Patronato ACLI.

10)         Per una adeguata informativa, le parti contraenti si impegnano a scambiarsi le rispettive pubblicazioni.

11)         La FEDERAZIONE provvederà a pubblicizzare l’attività del Patronato ACLI nelle proprie pubblicazioni.

12)         Nei convegni e nei corsi di aggiornamento organizzati dalla FEDERAZIONE sarà dato spazio a comunicazioni sui problemi previdenziali ovvero saranno organizzati corsi di specializzazione previdenziale in collaborazione con il Patronato ACLI.

13)         Saranno instaurati collegamenti diretti tra le sedi periferiche del Patronato ACLI e le sedi periferiche della FABI ed il Patronato, ove possibile, istituirà, di comune intesa, dei recapiti presso le sedi territoriali della FABI per la raccolta delle pratiche e per la consulenza.

14)         Ogni questione relativa all’applicazione pratica della presente convenzione sarà discussa e risolta tra i rappresentanti delle parti contraenti, facendo riferimento al DLCPS n. 804/47, alla L. 112/80 ed ai rispettivi Statuti.

15)         La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione. In qualsiasi momento le parti contraenti potranno recedere con un preavviso di mesi sei.

 

 

L.c.s.

 

 

 

Il Presidente Centrale                                                                             La Segreteria Nazionale

del Patronato ACLI                                                                                                   della FABI