FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI
ITALIANI
Dipartimento Previdenza e Assistenza
COMUNICAZIONE DIRETTA AI SAB, SEGRETERIE DI COORD.TO, AMMINISTRATORI DEI FONDI PENSIONE
FONDI PENSIONE
NEGOZIALI: vecchi e nuovi motivi per
intervenire sugli statuti
( e nella gestione)
L'iniziativa presa dallo
scrivente Dipartimento, di svolgere il 1° seminario per amministratori dei
fondi, sta già dando i primi frutti.
L'approfondimento svolto in
quella sede ha messo in evidenza la criticità di certi aspetti del ruolo di
amministratore, finora ignorati o sottovalutati, sia dalle fonti istitutive,
sia dagli stessi amministratori.
Infatti le fonti istitutive,
quando redigono gli statuti, raramente riescono a prevedere quanto possa pesare
un articolo fatto in un certo modo anziché in un altro. Ne è un classico
esempio la norma, presente in parecchi statuti, che prevede che, in caso di
parità di voti, il voto del presidente conti doppio. In questi casi è da
verificare se la carica di Presidente
sia di fatto appannaggio di una sola
delle due parti rappresentate e se l'uso del doppio voto debba valere per le
deliberazioni concernenti l'affidamento ai gestori dell'amministrazione delle
risorse e per le decisioni che possano comunque configurare conflitti di interessi.
Altro aspetto critico è la
responsabilità connessa con il ruolo di amministratore, responsabilità che
ciascun consigliere si porta sulle spalle, indipendentemente dal profilo che
tiene , ma in stretta relazione alle decisioni che vengono prese, di volta in
volta, dal CdA
In caso di decisioni errate o
inadempienze del CdA che causano danni al fondo, il rischio che corre il Consigliere di
amministrazione è quello di rispondere con il proprio patrimonio personale. Il rischio che corrono gli iscritti è quello
di vedere ridimensionata la propria posizione a causa di quegli errori. Per
evitare e prevenire tale evento è opportuno che:
Ø
ciascun consigliere, nell'imminenza di una decisione che
porti o possa portare un danno al fondo, faccia valere e mettere a verbale il
suo voto contrario. Sono i principi di prudenza e diligenza che devono guidare
in tali casi!
Ø
si stipuli una polizza con primaria compagnia di
assicurazioni che copra tale rischio di responsabilità civile (come fanno, di
norma, i CdA delle società) e copra, soprattutto il rischio di
ridimensionamento delle posizioni degli iscritti . Se tale polizza fosse
prevista dallo stesso statuto, ne deriverebbe una maggiore tranquillità per
tutti gli iscritti al Fondo.
Ø
si riconosca ai Consiglieri di Amministrazione una
indennità "risarcitoria", che sia ragguagliata al patrimonio
amministrato dal fondo e alle eventuali, specifiche deleghe attribuite.
Altro aspetto importante su cui
occorre intervenire è il sistema di elezione di consiglieri e sindaci.
Per quanto riguarda la nomina o l'elezione a membro
del Collegio dei sindaci l'art.4 comma 4 del D.Min.Lavoro 211/97 stabilisce
che il requisito professionale richiesto è, inderogabilmente, l'iscrizione al
registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e
Giustizia. Tutti gli statuti devono adeguarsi a tale norma.
Per quanto riguarda la nomina o l'elezione dei
Consiglieri di amministrazione, l'art.4 comma 2 dello stesso D.Min.Lavoro 211/97
stabilisce che i requisiti professionali richiesti consistono nell'aver svolto,
per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio:
a) funzioni
di amministratore o di carattere direttivo presso società o enti del settore
creditizio, assicurativo e finanziario…(omissis)..
b) funzioni
di amministratore o di carattere direttivo presso fondi pensione
c) funzioni
di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi
collegiali presso organismi con finalità previdenziali
d) funzioni di amministratore , di carattere direttivo
o di partecipazione ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi,
a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria.
Facciamo presente che la lettera
d) è decaduta l'11.08.02, a conclusione del periodo transitorio di 5 anni
previsto dallo stesso Decreto.
Il Ministro del Lavoro l'ha
ripristinata, con decreto del 24.09.02, soltanto per i primi cinque anni di
vita dei nuovi
fondi.
Di conseguenza, d'ora in avanti,
tutti i candidati, compresi quelli in rappresentanza dei lavoratori, dovranno
essere in possesso di (almeno) uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b)
o c).
Prendendo atto di tale novità e
avendo presente, inoltre, la tendenza in atto sul fronte delle prestazioni,
dove chi approda alla pensione predilige (al 90%) la scelta in capitale,
perdendo, di conseguenza, l'iscrizione al fondo, consigliamo di modificare gli
statuti nel senso di:
¨
creare un solo collegio elettorale per tutti gli iscritti
in servizio, in analogia con l'unificazione della categoria realizzata con la
stipula del CCNL 11.07.99.
¨
eliminare o, almeno, rendere più flessibile il vincolo per
il quale chi è attivo non può rappresentare in CdA i pensionati e viceversa.
¨
superare il requisito, tuttora previsto da molti statuti,
di essere iscritti al fondo per i
candidati al CdA.
Tali modifiche permetterebbero
alle OO.SS., alla Fabi in particolare, di cercare i candidati per i prossimi
rinnovi delle cariche all'interno di una platea molto ampia, puntando sulla
qualità e sull'esperienza, per un incarico che non può essere svolto con superficialità.
Le presenti note riassumono i
motivi più urgenti di riforma degli statuti individuati dallo scrivente
Dipartimento. Ve ne possono essere altri, meno noti e meno diffusi ma sui quali,
su vostra segnalazione, siamo disponibili a fare ogni opportuna valutazione.
Cordiali saluti.
Il Dipartimento
Milano, 21.11.02