FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

 

Dipartimento Previdenza e Assistenza

 

 

COMUNICAZIONE DIRETTA AI SAB, SEGRETERIE DI COORD.TO, AMMINISTRATORI DEI FONDI PENSIONE

 

FONDI PENSIONE NEGOZIALI:  vecchi e nuovi motivi per intervenire sugli statuti

( e nella gestione)

 

L'iniziativa presa dallo scrivente Dipartimento, di svolgere il 1° seminario per amministratori dei fondi, sta già dando i primi frutti.

L'approfondimento svolto in quella sede ha messo in evidenza la criticità di certi aspetti del ruolo di amministratore, finora ignorati o sottovalutati, sia dalle fonti istitutive, sia dagli stessi amministratori.

Infatti le fonti istitutive, quando redigono gli statuti, raramente riescono a prevedere quanto possa pesare un articolo fatto in un certo modo anziché in un altro. Ne è un classico esempio la norma, presente in parecchi statuti, che prevede che, in caso di parità di voti, il voto del presidente conti doppio. In questi casi è da verificare se la carica di  Presidente sia di fatto appannaggio di  una sola delle due parti rappresentate e se l'uso del doppio voto debba valere per le deliberazioni concernenti l'affidamento ai gestori dell'amministrazione delle risorse e per le decisioni che possano comunque configurare  conflitti di interessi.

 

Altro aspetto critico è la responsabilità connessa con il ruolo di amministratore, responsabilità che ciascun consigliere si porta sulle spalle, indipendentemente dal profilo che tiene , ma in stretta relazione alle decisioni che vengono prese, di volta in volta, dal CdA

In caso di decisioni errate o inadempienze del CdA che causano danni al fondo, il rischio che corre il Consigliere di amministrazione è quello di rispondere con il proprio patrimonio personale. Il rischio che corrono gli iscritti è quello di vedere ridimensionata la propria posizione a causa di quegli errori. Per evitare e prevenire tale evento è opportuno che:

 

Ø    ciascun consigliere, nell'imminenza di una decisione che porti o possa portare un danno al fondo, faccia valere e mettere a verbale il suo voto contrario. Sono i principi di prudenza e diligenza che devono guidare in tali casi!

Ø    si stipuli una polizza con primaria compagnia di assicurazioni che copra tale rischio di responsabilità civile (come fanno, di norma, i CdA delle società) e copra, soprattutto il rischio di ridimensionamento delle posizioni degli iscritti . Se tale polizza fosse prevista dallo stesso statuto, ne deriverebbe una maggiore tranquillità per tutti gli iscritti al Fondo.

Ø    si riconosca ai Consiglieri di Amministrazione una indennità "risarcitoria", che sia ragguagliata al patrimonio amministrato dal fondo e alle eventuali, specifiche deleghe attribuite.

 

Altro aspetto importante su cui occorre intervenire è il sistema di elezione di consiglieri e sindaci.

Per quanto riguarda la nomina o l'elezione a membro del Collegio dei sindaci l'art.4 comma 4 del D.Min.Lavoro 211/97 stabilisce che il requisito professionale richiesto è, inderogabilmente, l'iscrizione al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Tutti gli statuti devono adeguarsi a tale norma.

Per quanto riguarda la nomina o l'elezione dei Consiglieri di amministrazione, l'art.4 comma 2 dello stesso D.Min.Lavoro 211/97 stabilisce che i requisiti professionali richiesti consistono nell'aver svolto, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio:

 

a)     funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso società o enti del settore creditizio, assicurativo e finanziario…(omissis)..

b)    funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso fondi pensione

c)     funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso organismi con finalità previdenziali

d)    funzioni di amministratore , di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria.

 

Facciamo presente che la lettera d) è decaduta l'11.08.02, a conclusione del periodo transitorio di 5 anni previsto dallo stesso Decreto.

Il Ministro del Lavoro l'ha ripristinata, con decreto del 24.09.02, soltanto per i primi cinque anni di vita dei nuovi fondi.

Di conseguenza, d'ora in avanti, tutti i candidati, compresi quelli in rappresentanza dei lavoratori, dovranno essere in possesso di (almeno) uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b) o c).

Prendendo atto di tale novità e avendo presente, inoltre, la tendenza in atto sul fronte delle prestazioni, dove chi approda alla pensione predilige (al 90%) la scelta in capitale, perdendo, di conseguenza, l'iscrizione al fondo, consigliamo di modificare gli statuti nel senso di:

 

¨     creare un solo collegio elettorale per tutti gli iscritti in servizio, in analogia con l'unificazione della categoria realizzata con la stipula del CCNL 11.07.99.

¨     eliminare o, almeno, rendere più flessibile il vincolo per il quale chi è attivo non può rappresentare in CdA i pensionati e viceversa.

¨     superare il requisito, tuttora previsto da molti statuti, di essere iscritti al fondo per i  candidati al CdA.

 

Tali modifiche permetterebbero alle OO.SS., alla Fabi in particolare, di cercare i candidati per i prossimi rinnovi delle cariche all'interno di una platea molto ampia, puntando sulla qualità e sull'esperienza, per un incarico che non può essere svolto con superficialità.

 

Le presenti note riassumono i motivi più urgenti di riforma degli statuti individuati dallo scrivente Dipartimento. Ve ne possono essere altri, meno noti e meno diffusi ma sui quali, su vostra segnalazione, siamo disponibili a fare ogni opportuna  valutazione.

Cordiali saluti.

 

Il Dipartimento

 

Milano, 21.11.02