VERBALE DI ACCORDO

 

Il giorno 30 novembre 2002

 

tra

 

Italfid Italiana Fiduciaria SpA

 

S.I.R.E.F. Fiduciaria SpA

 

e

 

Le delegazioni sindacali

FABI, FALCRI, FEDERDIRIGENTICREDITO, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA

 

 

premesso che

 

 

       è stata deliberata dai competenti organi statutari la fusione per incorporazione di ITALFID Italiana Fiduciaria SpA in S.I.R.E.F. Fiduciaria SpA che assumerà la nuova denominazione di SIREFID SpA. 

       detta operazione, che avrà effetto dal 1° dicembre 2002, rientra nel piano di razionalizzazione della Capogruppo delle diverse strutture nell’ambito dell’area delle società fiduciarie ed è finalizzata alla concentrazione di tutte le attività svolte dalle Fiduciarie che operano ai sensi della legge 23.11.1939 n. 1966, dal R.D. 22.04.1940 n. 531, dal Decreto Ministeriale 16.1.1995 e successive norme in materia, nella S.I.R.E.F. Fiduciaria S.p.A.

       le predette Società hanno proceduto a fornire alle Rappresentanze sindacali aziendali e alle Delegazioni sindacali di IntesaBci la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti;

       su richiesta delle OO.SS.LL sono state avviate le procedure di consultazione e contrattazione previste dalle predette norme;

       è in vigore tra le Parti il Verbale di Accordo del 13.04.2001 nelle parti applicabili, come di volta in volta previsto in IntesaBci.

 

si è convenuto quanto segue

 

1.     le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

 

2.     A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione (1° dicembre 2002) la titolarità dei rapporti di lavoro del personale di Italfid S.p.A. proseguirà, senza soluzione di continuità, in capo a SIREFID S.p.a. alla quale verrà trasferito il TFR maturato dal suddetto personale sino al 30 novembre 2002.

 

3.     Al Personale di cui sopra continuerà ad essere applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Credito 11 luglio 1999 e saranno mantenuti i trattamenti economici e normativi attualmente previsti.

 

4.     In particolare:

 

       per quanto riguarda la previdenza complementare il personale oggetto di cessione manterrà l’iscrizione alle forme di previdenza complementare alle quali è iscritto, alle condizioni in atto.

 

       per quanto concerne l’assistenza sanitaria integrativa, i dipendenti ceduti saranno iscritti alla cassa sanitaria di gruppo alle condizioni attuali.

 

5.     Il personale di ITALFID S.p.a. conferito verrà utilizzato nelle stesse mansioni e/o in mansioni equivalenti a quelle svolte presso la società cedente, tenendo conto dell’anzianità nel ruolo ricoperto, e sarà di conseguenza inquadrato nella stessa categoria e nel medesimo livello retributivo che risulta acquisito alla data dell’operazione, con le anzianità di servizio effettive e convenzionali già riconosciute o in corso di maturazione nella società cedente.

 

6.     Per quanto concerne il premio aziendale, per l’anno 2002 al personale oggetto di cessione sarà applicato quello di IntesaBCi.

 

7.     Per quanto riguarda il personale con contratto a tempo parziale, l’azienda manterrà, sino alla scadenza ove prevista, le attuali articolazioni orarie, secondo quanto stabilito dai contratti individuali di lavoro.

 

8.     Esclusivamente per il personale oggetto del trasferimento disciplinato dal presente accordo, in caso di tensioni occupazionali che si verificassero presso SIREFID., connesse a crisi aziendali, perdita di controllo proprietario, vendita o cessazione dell’azienda, qualora – esperite le previste procedure contrattuali – dovessero permanere eccedenze di personale, la Capogruppo riallocherà le risorse presso Società del Gruppo IntesaBci, favorendo, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo, la collocazione nell’ambito territoriale di provenienza in mansioni che tengano conto della professionalità acquisita.

Tale garanzia verrà attivata anche in caso di trasferimento della sede di lavoro in altra località significativamente distante dall’attuale o di chiusura di una delle sedi di lavoro.

Qualora – in caso di cessione di SIREFID  SpA a società non bancarie – dovessero emergere, entro il limite massimo di sette anni dall’operazione, tensioni occupazionali conseguenti alla decisione di IntesaBci di far rientrare in tutto o in parte le attività cedute, ovvero di affidarne il relativo svolgimento ad altra società, IntesaBci si renderà disponibile a riallocare le risorse eccedenti presso società del Gruppo, favorendo, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo, la collocazione nell’ambito territoriale di provenienza.

 

9.     Eventuali richieste di passaggio ad altre società del Gruppo IntesaBci saranno accolte compatibilmente con le esigenze organizzative e tenuto conto delle professionalità acquisite nonché delle condizioni personali e familiari dell’interessato e saranno disciplinate alle condizioni di cui al capitolo “esigenze di organico delle società del Gruppo” del Verbale di accordo 13.04.2001.

 

10.  Gli eventuali mutui e prestiti in corso di ammortamento verranno mantenuti alle condizioni in essere presso la Società cedente.

 

11.  Le risorse di IntesaBci SpA attualmente distaccate presso S.I.R.E.F. SpA, potranno trasferire consensualmente il loro rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa con la forma della cessione di contratto ex art. 1406 c.c e seguenti, a partire dal 1° dicembre 2002, alle condizioni previste nel presente verbale di accordo, opportunamente adattate alle situazioni personali. A detti dipendenti si intendono estese le garanzie previste ai punti 7 e 8 del presente verbale di accordo.

In particolare:

- per quanto concerne la Previdenza complementare, il personale in questione già iscritto a fondi di previdenza complementare presenti nel Gruppo potrà mantenere l’iscrizione presso gli stessi alle medesime condizioni in atto;

-  per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa, i dipendenti – già iscritti alle forme di assistenza  in essere – potranno aderire alla cassa sanitaria di Gruppo alle condizione previste dal Verbale di Accordo del 13.04.2001;

- quanto al premio di fedeltà, verranno liquidati agli aventi diritto da parte di IntesaBci i relativi ratei maturati all’atto del trasferimento del rapporto di lavoro

 

11.  Le Parti si confronteranno per ricercare idonee soluzioni in ordine all’eventuale ricollocazione nell’ambito dell’unità produttiva di provenienza e dei comuni limitrofi, nella salvaguardia delle professionalità dei dipendenti che non ritenessero di trasferire il rapporto di lavoro.

 

12.  Fino a quando non saranno costituite autonome rappresentanza sindacali aziendali e comunque per un periodo transitorio massimo di tre anni, destinatarie delle procedure di confronto e di informativa previste dal CCNL saranno le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, alle quali sarà comunque illustrato il Piano Industriale della Società.

 

 

 

       ITALFID Italiana Fiduciaria SpA                                            S.I.R.E.F. Fiduciaria SpA

 

      

 

 

       INTESABCI S.p.A                                          

 

 

 

 

FABI

 

FALCRI

 

FEDERDIRIGENTICREDITO

 

FIBA/CISL

 

FISAC/CGIL

 

UIL.CA0