VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 30 novembre 2002
tra
Italfid Italiana Fiduciaria SpA
S.I.R.E.F. Fiduciaria SpA
e
Le delegazioni sindacali
FABI, FALCRI, FEDERDIRIGENTICREDITO, FIBA/CISL,
FISAC/CGIL, UIL.CA
premesso che
–
è
stata deliberata dai competenti organi statutari la fusione per incorporazione
di ITALFID Italiana Fiduciaria SpA in S.I.R.E.F. Fiduciaria SpA che assumerà la
nuova denominazione di SIREFID SpA.
–
detta
operazione, che avrà effetto dal 1° dicembre 2002, rientra nel piano di razionalizzazione
della Capogruppo delle diverse strutture nell’ambito dell’area delle società
fiduciarie ed è finalizzata alla concentrazione di tutte le attività svolte
dalle Fiduciarie che operano ai sensi della legge 23.11.1939 n. 1966, dal R.D.
22.04.1940 n. 531, dal Decreto Ministeriale 16.1.1995 e successive norme in
materia, nella S.I.R.E.F. Fiduciaria S.p.A.
–
le
predette Società hanno proceduto a fornire alle Rappresentanze sindacali
aziendali e alle Delegazioni sindacali di IntesaBci la comunicazione prevista
dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti;
–
su
richiesta delle OO.SS.LL sono state avviate le procedure di consultazione e
contrattazione previste dalle predette norme;
–
è
in vigore tra le Parti il Verbale di Accordo del 13.04.2001 nelle parti applicabili,
come di volta in volta previsto in IntesaBci.
si è convenuto quanto segue
1.
le
premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2.
A
decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione (1° dicembre 2002)
la titolarità dei rapporti di lavoro del personale di Italfid S.p.A.
proseguirà, senza soluzione di continuità, in capo a SIREFID S.p.a. alla quale
verrà trasferito il TFR maturato dal suddetto personale sino al 30 novembre
2002.
3.
Al
Personale di cui sopra continuerà ad essere applicato il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del Credito 11 luglio 1999 e saranno mantenuti i
trattamenti economici e normativi attualmente previsti.
4.
In
particolare:
–
per quanto riguarda la previdenza complementare il personale
oggetto di cessione manterrà l’iscrizione alle forme di previdenza
complementare alle quali è iscritto, alle condizioni in atto.
–
per quanto concerne l’assistenza sanitaria integrativa, i
dipendenti ceduti saranno iscritti alla cassa sanitaria di gruppo alle
condizioni attuali.
5.
Il
personale di ITALFID S.p.a. conferito verrà utilizzato nelle stesse mansioni
e/o in mansioni equivalenti a quelle svolte presso la società cedente, tenendo
conto dell’anzianità nel ruolo ricoperto, e sarà di conseguenza inquadrato
nella stessa categoria e nel medesimo livello retributivo che risulta acquisito
alla data dell’operazione, con le anzianità di servizio effettive e
convenzionali già riconosciute o in corso di maturazione nella società cedente.
6.
Per
quanto concerne il premio aziendale, per l’anno 2002 al personale oggetto di
cessione sarà applicato quello di IntesaBCi.
7.
Per
quanto riguarda il personale con contratto a tempo parziale, l’azienda
manterrà, sino alla scadenza ove prevista, le attuali articolazioni orarie,
secondo quanto stabilito dai contratti individuali di lavoro.
8.
Esclusivamente per il personale oggetto del trasferimento
disciplinato dal presente accordo, in caso di tensioni occupazionali che si
verificassero presso SIREFID., connesse a crisi aziendali, perdita di controllo
proprietario, vendita o cessazione dell’azienda, qualora – esperite le previste
procedure contrattuali – dovessero permanere eccedenze di personale, la
Capogruppo riallocherà le risorse presso Società del Gruppo IntesaBci,
favorendo, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo, la
collocazione nell’ambito territoriale di provenienza in mansioni che tengano
conto della professionalità acquisita.
Tale garanzia verrà attivata
anche in caso di trasferimento della sede di lavoro in altra località
significativamente distante dall’attuale o di chiusura di una delle sedi di
lavoro.
Qualora – in caso di cessione di SIREFID SpA a società non bancarie – dovessero
emergere, entro il limite massimo di sette anni dall’operazione, tensioni
occupazionali conseguenti alla decisione di IntesaBci di far rientrare in tutto
o in parte le attività cedute, ovvero di affidarne il relativo svolgimento ad
altra società, IntesaBci si renderà disponibile a riallocare le risorse
eccedenti presso società del Gruppo, favorendo, compatibilmente con le esigenze
di carattere organizzativo, la collocazione nell’ambito territoriale di
provenienza.
9.
Eventuali richieste di passaggio ad altre società del
Gruppo IntesaBci saranno accolte compatibilmente con le esigenze organizzative
e tenuto conto delle professionalità acquisite nonché delle condizioni
personali e familiari dell’interessato e saranno disciplinate alle condizioni
di cui al capitolo “esigenze di organico delle società del Gruppo” del Verbale
di accordo 13.04.2001.
10.
Gli
eventuali mutui e prestiti in corso di ammortamento verranno mantenuti alle
condizioni in essere presso la Società cedente.
11.
Le
risorse di IntesaBci SpA attualmente distaccate presso S.I.R.E.F. SpA, potranno
trasferire consensualmente il loro rapporto di lavoro alle dipendenze della
stessa con la forma della cessione di contratto ex art. 1406 c.c e seguenti, a
partire dal 1° dicembre 2002, alle condizioni previste nel presente verbale di
accordo, opportunamente adattate alle situazioni personali. A detti dipendenti
si intendono estese le garanzie previste ai punti 7 e 8 del presente verbale di
accordo.
In particolare:
- per quanto concerne la Previdenza complementare, il personale in questione già iscritto a fondi di previdenza complementare presenti nel Gruppo potrà mantenere l’iscrizione presso gli stessi alle medesime condizioni in atto;
- per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa, i dipendenti – già iscritti alle forme di assistenza in essere – potranno aderire alla cassa sanitaria di Gruppo alle condizione previste dal Verbale di Accordo del 13.04.2001;
- quanto al premio di fedeltà, verranno liquidati agli aventi diritto da parte di IntesaBci i relativi ratei maturati all’atto del trasferimento del rapporto di lavoro
11. Le Parti si confronteranno per ricercare idonee soluzioni in ordine all’eventuale ricollocazione nell’ambito dell’unità produttiva di provenienza e dei comuni limitrofi, nella salvaguardia delle professionalità dei dipendenti che non ritenessero di trasferire il rapporto di lavoro.
12. Fino a quando non saranno costituite autonome rappresentanza sindacali aziendali e comunque per un periodo transitorio massimo di tre anni, destinatarie delle procedure di confronto e di informativa previste dal CCNL saranno le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, alle quali sarà comunque illustrato il Piano Industriale della Società.
ITALFID Italiana Fiduciaria SpA S.I.R.E.F. Fiduciaria
SpA
INTESABCI S.p.A
FABI
FALCRI
FEDERDIRIGENTICREDITO
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
UIL.CA0