FABI  PENSIONATI

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TRASFORMAZIONE PENSIONI DI INVALIDITA’

 

                In relazione a richieste pervenuteci dai SAB comunichiamo che la pensione e l’assegno di invalidità possono essere trasformati, a richiesta degli interessati, in pensione di anzianità o di vecchiaia.

            Fino ad oggi l’assegno di invalidità, riconosciuto in caso di infermità fisica o mentale tale da provocare una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo, poteva essere trasformato soltanto in pensione di vecchiaia quando il titolare raggiungeva i requisiti di età e contribuzione previsti dalla legge (20 anni di contributi e 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini).

            La pensione di invalidità, in vigore prima della riforma che ha introdotto l’assegno di invalidità, invece non poteva essere trasformata, e rimaneva tale per tutta la vita.

 

SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

            Con due sentenze del 1998, confermate rispettivamente nel 2001, la Corte di Cassazione ha, invece, stabilito che:

·        Il titolare dell’assegno di invalidità può ottenere, in sostituzione, la pensione di anzianità (sentenza 1821/1998 e 4829/2001);

·        Il titolare di pensione di invalidità (con decorrenza anteriore al 8/84) può ottenere, in sostituzione, la pensione di vecchiaia o la pensione di anzianità (sentenza 6603/1998 e 4911/2001).

 

ADEMPIMENTI DA PARTE DELL’INPS

In conseguenza delle sentenze sopra citate l’INPS si è adeguata ai principi affermati dalla Corte di Cassazione e pertanto:

·          La pensione di invalidità potrà essere convertita in pensione di vecchiaia ovvero in pensione di anzianità, secondo i casi, a domanda degli interessati. La nuova pensione, se più favorevole, sarà liquidata dal primo giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda e in presenza dei requisiti previsti dalla legge per quanto riguarda; assicurazione, contribuzione, età, cessazione del rapporto di lavoro dipendente e di accesso (le “finestre” per la pensione di anzianità);

·          L’assegno di invalidità, per il quale era già prevista la possibilità di trasformazione in pensione di vecchiaia, potrà diventare pensione di anzianità, sempre dietro domanda e sempre che esistano i requisiti di legge.

 

Dalla data di trasformazione i richiedenti sono considerati a tutti gli effetti i titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità. La nuova pensione è liquidata con i criteri di legge attualmente in vigore, calcolando anche la contribuzione già utilizzata nella prestazione di invalidità, che sarà quindi eliminata. Possono ricorrere le seguenti situazioni:

1.      Trasformazione in pensione di anzianità della pensione di invalidità o dell’assegno di invalidità. Se esistono i requisiti, possono essere accolte le domande presentate sia da chi ha versato sempre nello stesso fondo (lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi), sia da chi ha versato contribuzione “mista”: in tal caso la pensione sarà liquidata con il cumulo dei contributi versati nelle diverse gestioni.

2.     Trasformazione in pensione di vecchiaia della pensione di invalidità. Anche in questo caso, in presenza dei requisiti di legge, saranno accolte le domande presentate presso le gestioni che hanno già in carico la pensione di invalidità e anche quelle presentate da chi è in possesso di contribuzione versata, sia come lavoratore autonomo, sia come lavoratore dipendente.

3.      Trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia. Al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia e in presenza dei requisiti di legge, l’assegno di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia: sono considerati utili anche i periodi durante i quali l’interessato ha fruito dell’assegno e non ha lavorato. L’importo della nuova pensione di vecchiaia non può essere inferiore a quello dell’assegno; la trasformazione avviene anche se i requisiti richiesti sono maturati in una gestione pensionistica diversa da quella nella quale è stato liquidato l’assegno di invalidità.

4.      Esclusioni. Mentre l’assegno di invalidità, in caso di aggravamento, può diventare pensione di inabilità, la vecchia pensione di invalidità non può essere trasformata. Le domande presentate dagli eredi di titolari di pensione di invalidità o di assegno di invalidità non possono essere accolte in quanto il diritto a pensione rientra tra i diritti della personalità che, come tali, non sono trasmissibili.

5.      Domande pendenti o respinte. Per quanto riguarda il pregresso, le domande già presentate saranno definite sulla base dei criteri esposti; per le controversie giudiziarie ancora in corso sarà richiesta la cessazione; i ricorsi amministrativi presentati prima del termine di decadenza possono essere esaminati e definiti sempre in relazione ai criteri fin qui esposti, mentre quelli presentati dopo il termine di decadenza saranno considerati come una nuova domanda di pensione e definiti come tale.

 

Attenzione

Per gli adempimenti connessi con le pratiche di trasformazione dei trattamenti di cui sopra, gli interessati possono usufruire del servizio del Patronato ACLI, ai sensi della Convenzione in vigore con la FABI.

 

 

Roma, 04 dicembre 2002

 

FABI PENSIONATI

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