FABI PENSIONATI
Esecutivo nazionale Via Tevere, 46 - 00198 Roma - Tel. 06/8415751
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In relazione a richieste pervenuteci dai SAB comunichiamo
che la pensione e l’assegno di invalidità possono essere trasformati, a
richiesta degli interessati, in pensione di anzianità o di vecchiaia.
Fino
ad oggi l’assegno di invalidità, riconosciuto in caso di infermità
fisica o mentale tale da provocare una riduzione permanente della capacità di
lavoro a meno di un terzo, poteva essere trasformato soltanto in pensione di
vecchiaia quando il titolare raggiungeva i requisiti di età e contribuzione
previsti dalla legge (20 anni di contributi e 60 anni di età per le donne e 65
per gli uomini).
La
pensione di invalidità, in vigore prima della riforma che ha introdotto
l’assegno di invalidità, invece non poteva essere trasformata, e rimaneva tale
per tutta la vita.
Con
due sentenze del 1998, confermate rispettivamente nel 2001, la Corte di
Cassazione ha, invece, stabilito che:
·
Il
titolare dell’assegno di invalidità può ottenere, in sostituzione, la
pensione di anzianità (sentenza 1821/1998 e 4829/2001);
·
Il
titolare di pensione di invalidità (con decorrenza anteriore al 8/84)
può ottenere, in sostituzione, la pensione di vecchiaia o la pensione di
anzianità (sentenza 6603/1998 e 4911/2001).
In conseguenza delle
sentenze sopra citate l’INPS si è adeguata ai principi affermati dalla Corte di
Cassazione e pertanto:
·
La
pensione di invalidità potrà essere convertita in pensione di vecchiaia ovvero in pensione di
anzianità, secondo i casi, a domanda degli interessati. La nuova pensione, se
più favorevole, sarà liquidata dal primo giorno successivo a quello di
presentazione della relativa domanda e in presenza dei requisiti previsti dalla
legge per quanto riguarda; assicurazione, contribuzione, età, cessazione del
rapporto di lavoro dipendente e di accesso (le “finestre” per la pensione di
anzianità);
·
L’assegno
di invalidità, per
il quale era già prevista la possibilità di trasformazione in pensione di
vecchiaia, potrà diventare pensione di anzianità, sempre dietro domanda e
sempre che esistano i requisiti di legge.
Dalla data di trasformazione i richiedenti sono considerati a tutti gli
effetti i titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità. La nuova pensione è
liquidata con i criteri di legge attualmente in vigore, calcolando anche la
contribuzione già utilizzata nella prestazione di invalidità, che sarà quindi
eliminata. Possono ricorrere le seguenti situazioni:
1.
Trasformazione
in pensione di anzianità della pensione di invalidità o dell’assegno di
invalidità. Se
esistono i requisiti, possono essere accolte le domande presentate sia da chi
ha versato sempre nello stesso fondo (lavoratori dipendenti o lavoratori
autonomi), sia da chi ha versato contribuzione “mista”: in tal caso la pensione
sarà liquidata con il cumulo dei contributi versati nelle diverse gestioni.
2.
Trasformazione
in pensione di vecchiaia della pensione di invalidità. Anche in questo caso, in presenza
dei requisiti di legge, saranno accolte le domande presentate presso le
gestioni che hanno già in carico la pensione di invalidità e anche quelle
presentate da chi è in possesso di contribuzione versata, sia come lavoratore
autonomo, sia come lavoratore dipendente.
3.
Trasformazione
dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia. Al compimento dell’età stabilita
per il diritto a pensione di vecchiaia e in presenza dei requisiti di legge,
l’assegno di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia: sono considerati
utili anche i periodi durante i quali l’interessato ha fruito dell’assegno e
non ha lavorato. L’importo della nuova pensione di vecchiaia non può essere
inferiore a quello dell’assegno; la trasformazione avviene anche se i requisiti
richiesti sono maturati in una gestione pensionistica diversa da quella nella
quale è stato liquidato l’assegno di invalidità.
4.
Esclusioni. Mentre l’assegno di invalidità, in
caso di aggravamento, può diventare pensione di inabilità, la vecchia pensione
di invalidità non può essere trasformata. Le domande presentate dagli eredi di
titolari di pensione di invalidità o di assegno di invalidità non possono
essere accolte in quanto il diritto a pensione rientra tra i diritti della
personalità che, come tali, non sono trasmissibili.
5.
Domande
pendenti o respinte.
Per quanto riguarda il pregresso, le domande già presentate saranno definite
sulla base dei criteri esposti; per le controversie giudiziarie ancora in corso
sarà richiesta la cessazione; i ricorsi amministrativi presentati prima del
termine di decadenza possono essere esaminati e definiti sempre in relazione ai
criteri fin qui esposti, mentre quelli presentati dopo il termine di decadenza
saranno considerati come una nuova domanda di pensione e definiti come tale.
Per
gli adempimenti connessi con le pratiche di trasformazione dei trattamenti di
cui sopra, gli interessati possono usufruire del servizio del Patronato ACLI,
ai sensi della Convenzione in vigore con la FABI.
Roma, 04 dicembre 2002
FABI PENSIONATI
Esecutivo Nazionale