FABI PENSIONATI

 

Esecutivo nazionale

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PENSIONI: AUMENTI PER ANNO 2003

            Informiamo che la Gazzetta Ufficiale n.285 del 5/12/02 ha pubblicato il Decreto interministeriale (Ministeri dell’Economia e del Lavoro) del 20/11/02 relativo all’indice Istat per gli aumenti pensionistici. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni, in base all’indice Istat per il 2002, con effetto dal 1° gennaio 2003, è risultata pari al 2,4%, salvo conguaglio da effettuarsi l’anno successivo.

 

         I nuovi importi per l’anno 2003 sono stati calcolati come in appresso.

 

TRATTAMENTI MINIMI E SOCIALI

 

         L’importo mensile lordo, per tredici mensilità, delle pensioni al trattamento minimo a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (a.g.o.) dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani e commercianti), dal 1° gennaio 2003 è pari a 402,12 euro/778.600 vecchie lire (392,69 euro nel 2002).

         L’importo mensile lordo, per tredici mensilità, del nuovo assegno sociale introdotto dalla legge n.335/1995 (riforma Dini), dal 1° gennaio 2003 è di 358,99 euro/695.100 vecchie lire (350,57 euro nel 2002). Questo assegno spetta ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni (uomini e donne), sprovvisti di redditi personali o coniugali nei limiti stabiliti dalla legge.

         Mentre le vecchie pensioni sociali, di cui beneficiano gli ultrasessantacinquenni che hanno raggiunto l’età prima del dicembre ’95 salgono a 295,85 euro/572.850 vecchie lire (281,31 euro nel 2002).

         Per coloro i quali hanno avuto nel 2002 la maggiorazione fino a un milione delle vecchie lire (516,46 euro) l'aumento sarà di 18.625 di vecchie lire pari ad un nuovo importo di 525,89 euro.

 

PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO

 

         Per le pensioni superiori al trattamento minimo Inps e per tutte le pensioni a carico di un fondo esclusivo o sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria (a.g.o.) – Stato, Inpdap, Inpdai, ecc. – la percentuale di aumento per la variazione del costo della vita, ai sensi dell’art. 69, comma 1 della legge n.388 del 23/12/2000 (Finanziaria 2001) scatta secondo le seguenti tre fasce decrescenti:

- per intero (pari al 100% del 2,4%) sull’importo di pensione fino a tre volte il trattamento minimo 1.178,07 euro;

- ridotta al 90% del 2,40% (pari al 2,16%) per le fasce di importo comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo da 1.178,07 a 1.963,45 euro;

- ridotta al 75% del 2,40% (pari all’1,80%) per le fasce di importo pensionistico superiore a cinque volte il trattamento minimo oltre 1.963,45 euro. 

        

        

Roma, 05 dicembre 2002

 

FABI PENSIONATI

Esecutivo Nazionale

 

 

AUMENTI DELLE PENSIONI

DAL 1° GENNAIO 2003

 

MINIME E SOCIALI

 

CATEGORIA

IMPORTO 2002

IMPORTO 2003

Trattamento minimo

392,69

402,12

Pensione sociale

281,31

295,85

Assegno sociale

350,57

358,99

Pensioni a un milione

516,46

525,89

 

 

 

SUPERIORI AL MINIMO*

(TUTTE LE CATEGORIE)

 

AUMENTO

SCAGLIONI DI IMPORTO MENSILE

2,40%

fino a 1.178,07 euro

2,16%

da 1.178,07 a 1.963,45 euro

1,80%

oltre 1.963,45 euro

 

*Per i titolari di più pensioni le percentuali di aumento si applicano sulla somma dei trattamenti