Federazione Autonoma Bancari Italiani
FABI PENSIONATI
Esecutivo nazionale Via
Tevere, 46 - 00198 Roma - Tel. 06/8415751 - Fax 06/8552275
Facendo seguito a
diversi quesiti pervenuti dai SAB circa la pensione di reversibilità ai
superstiti nei casi di nuovi matrimoni comunichiamo quanto in appresso.
La legge dispone che il
diritto alla pensione di reversibilità venga meno in caso di nuovo matrimonio
contratto dal coniuge superstite.
Tuttavia, a seguito di
revoca della pensione per nuove nozze, il coniuge superstite può chiedere la
liquidazione della cosiddetta “doppia annualità”, corrispondente a 26 volte
l’importo pensionistico spettante alla data del nuovo matrimonio.
La doppia annualità
viene riconosciuta anche nel caso in cui restino titolari della pensione i
figli superstiti.
Per ottenerla è
necessario:
·
presentare
all’INPS la relativa domanda,
·
allegare
il certificato di matrimonio,
·
restituire
il libretto di pensione.
La pensione di
reversibilità revocata per nuove nozze può essere ripristinata solo in caso di
annullamento del matrimonio pronunciato dal Tribunale Ecclesiastico, in quanto
gli effetti giuridici della sentenza di annullamento vengono considerati
retroattivi ed il matrimonio dichiarato nullo viene ritenuto come mai esistito.
La situazione è diversa
in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), in quanto
gli effetti giuridici permangono fino al momento del passaggio in giudicato
della sentenza del Tribunale civile. Il diritto alla pensione di reversibilità,
in questa ipotesi, cessa definitivamente anche se successivamente siano stati
dichiarati cessati gli effetti civili del secondo matrimonio.
Per le relative pratiche
connesse con le procedure formali delle situazioni sopra indicate, è opportuno
suggerire agli interessati di avvalersi del Patronato ACLI, ai sensi della
vigente Convenzione con la FABI per gli iscritti alla nostra Organizzazione,
nonché per i loro familiari.
Roma, 17 dicembre 2002
FABI PENSIONATI