S.N.A.Pro.Fin.
FABI
Ai
Sindacati Autonomi Bancari
La
proposta di direttiva comunitaria sui servizi di investimento. Nuovi spunti
sulla figura del promotore finanziario.
La
Commissione europea ha licenziato il 19 novembre scorso la proposta di
direttiva comunitaria sui servizi di investimento.
La
proposta “ è parte integrante di un programma coerente di misure legislative
che mirano a favorire la creazione di mercati europei dei capitali integrati ed
efficienti, imponendo al contempo pesi e contrappesi proporzionati per
prevenire gli eccessi del mercato e tutelare gli investitori.”
A
giudizio della Commissione la Direttiva 93/22/CEE attualmente in vigore non è
più in grado di fornire un quadro efficace per l’esercizio dell’attività di
investimento a livello transfrontaliero nella UE.
La
vigente Direttiva presenta tra l’altro le seguenti carenze:
Ø non presenta
un grado sufficiente di armonizzazione che consenta l’effettivo mutuo
riconoscimento delle autorizzazioni concesse alle imprese di investimento;
Ø contiene norme di
tutela degli investitori ormai obsolete che non consentono di incidere in
maniera soddisfacente sui molti conflitti di interesse che insorgono quando le
imprese di investimento esercitano al loro interno un’ampia gamma di attività
sia per conto terzi che per conto proprio
Ø non copre
l’intera gamma dei servizi di investimento (ad es. la consulenza, i nuovi
canali di distribuzione) o di strumenti finanziari (ad es. i derivati su
merci);
Ø non fornisce una
risposta alle questioni regolamentari e di concorrenza in merito alle varie
borse;
Ø lascia spazio ad
approcci non omogenei nella regolamentazione della struttura di mercato. Tra i
Paesi CEE è sorta una notevole diversificazione dei metodi di esecuzione degli
ordini e ciò rappresenta un ostacolo significativo alle operazioni
transfrontaliere;
Ø le disposizioni relative
alla designazione e alla cooperazione tra le autorità competenti sono
insufficienti.
Per
rimediare a queste carenze, la proposta prevede un’ampia modernizzazione e un
esteso rafforzamento degli obblighi imposti alle imprese di investimento che
forniscono servizi ai clienti o che operano sul mercato.
Gli
adeguamenti più consistenti riguardano: adeguatezza patrimoniale per la
concessione dell’autorizzazione alle imprese di investimento, conflitti di
interesse, norme di comportamento da rispettare al momento della prestazione
dei servizi ai clienti, esecuzione degli ordini alle condizioni migliori,
regole per la gestione degli ordini dei clienti, operazioni fuori mercato tra
istituti finanziari e operatori specializzati.
La
proposta di modifica della Direttiva inserisce tra i servizi agli investitori
che hanno carattere di attività finanziarie, la consulenza in materia di investimenti .
L’attività
di consulenza in materia di investimenti viene considerata come un’attività
finanziaria autonoma. Di conseguenza la nuova Direttiva prevede che:
-
i consulenti in materia di investimenti siano soggetti a
requisiti di autorizzazione iniziale e di esercizio fissata dalla Direttiva;
-
i soggetti (comprese le persone fisiche) che offrono
consulenza in materia di investimenti come loro attività principale/esclusiva,
dovranno ottenere l’autorizzazione ad operare in qualità di “imprese di
investimento”, in sostituzione dei regimi nazionali specifici cui sono
assoggettati attualmente;
-
le imprese che prestano servizio di consulenza in materia di
investimenti a titolo indipendente potranno svolgere la loro attività su base
transfrontaliera o a distanza con clienti di tutta la UE sotto il controllo
esclusivo dell’autorità del Paese di origine.
Allo
scopo di evitare che l’inclusione nel quadro regolamentare imponga oneri
ingiustificati o eccessivi a carico dei
consulenti in materia di investimenti, la proposta di revisione prevede che
le imprese di investimento che prestano esclusivamente il servizio di
consulenza in materia di investimenti sono
esentate dall’obbligo dell’adeguatezza patrimoniale. Poiché il maggior
rischio che questa attività pone è il rischio giuridico/operativo che potrebbe
determinarsi in caso di mancato rispetto dell’obbligo di agire con la dovuta
diligenza nel prestare consulenza ai clienti, la proposta prevede
l’introduzione dell’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione della
responsabilità civile professionale che copra questi rischi e che consenta
all’impresa di risarcire i clienti che sono stati lesi da una prestazione
inadeguata del servizio di consulenza.
In Italia, oggi, la consulenza
può essere esercitata da chiunque, persona fisica o giuridica, senza alcuna
autorizzazione. Gli unici ad avere dei limiti sono i promotori finanziari che
possono offrire la consulenza se sono privi di mandato, oppure- se hanno un
mandato- possono offrirla per conto della mandante o di un’impresa che
appartiene allo stesso gruppo, purché queste imprese includano la consulenza
tra i servizi accessori.
La proposta
introduce l’innovazione che anche le persone fisiche possano ottenere la
autorizzazione come impresa di
investimento per offrire la
consulenza finanziaria.
Un’altra importante innovazione contenuta nella proposta di
Direttiva consiste nella affermazione che il Tied Agent o Agente Collegato può
essere anche una persone giuridica.
Infatti l’art. 3 sull’argomento specifica quanto segue:
agente collegato: persona fisica o giuridica che, senza essere considerata
un’impresa di investimento ai fini della presente direttiva , promuove i
servizi di investimento e i servizi accessori di un’impresa di investimento
presso clienti o potenziali clienti, raccoglie e trasmette a tale impresa di
investimento le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di
investimento o strumenti finanziari e presta consulenza ai clienti o potenziali
clienti rispetto a strumenti o servizi finanziari offerti dall’impresa di
investimento sotto la piena e incondizionata responsabilità dell’impresa per
conto della quale opera.
Il successivo art. 21 determina gli obblighi delle imprese di investimento che utilizzano agenti collegati:
1)
le imprese di
investimento utilizzano agenti collegati solo per promuovere i loro servizi,
procurare clienti o raccogliere gli ordini dei clienti o dei
potenziali clienti e prestare consulenza rispetto agli strumenti finanziari
offerti da tali imprese;
2)
le imprese di
investimento che utilizzano agenti collegati assumono la responsabilità piena
e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta
da tali agenti quando operano per conto di tali imprese. Le imprese devono
garantire che gli agenti collegati comunichino
immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in
che veste operano e quale impresa rappresentano;
3)
le imprese di
investimento devono controllare le attività esercitate dai loro agenti collegati
e devono adottare le misure e le procedure volte a garantire
che rispettino continuamente le disposizioni della presente direttiva;
4)
gli agenti collegati
che operano sul territorio sono iscritti in un registro pubblico istituito e
mantenuto
sotto la responsabilità dell’autorità competente. L’autorità competente
assicura che gli agenti collegati siano iscritti nel registro pubblico solo
quando soddisfino il criterio dell’onorabilità e possiedano conoscenze
generali, commerciali e professionali adeguate per essere in grado di
comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti il servizio proposto
al cliente o potenziale cliente.
Il
registro è aggiornato regolarmente. Esso può essere consultato dal pubblico.
5)
Le imprese di investimento utilizzano solo agenti
collegati iscritti nei pubblici registri
istituiti conformemente al paragrafo 4.
6)
l’Autorità competente
può delegare ad un altro organismo l’istituzione
ed il mantenimento del registro pubblico nonché la funzione di controllare
che gli agenti collegati ottemperino agli obblighi di cui al paragrafo 4.
Si prevede che la Direttiva sia varata entro l’anno 2004,
mentre gli Stati membri della UE metteranno in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
Direttiva entro il 30 Giugno 2006.
Ci è sembrato importante fornire questa prima informazione
agli iscritti per gli sviluppi che la Direttiva potrà avere sulla nostra
professione.
Torneremo sull’argomento per gli opportuni approfondimenti e
per seguire gli sviluppi
del dibattito che si svilupperà intorno al contenuto della
proposta.
Tessera
sociale 2003
Troverete insieme a questa circolare la tessera sociale 2003
nella nuova versione che prevede la possibilità di attivare alcuni servizi
(come da depliant accluso).
Un arrivederci all’Anno Nuovo augurando a Voi ed alle Vostre
famiglie un sereno Santo Natale.
Milano, 18
Dicembre 2002
PS. Gli uffici
rimarranno chiusi dal 27/12 al 7/1/2003