S.N.A.Pro.Fin. FABI

 

 

 

Ai

Sindacati Autonomi Bancari

 

 

LORO  SEDI

 

Circolare n° 8/2002

 

 

 

La proposta di direttiva comunitaria sui servizi di investimento. Nuovi spunti sulla figura del promotore finanziario.

 

 

La Commissione europea ha licenziato il 19 novembre scorso la proposta di direttiva comunitaria sui servizi di investimento.

La proposta “ è parte integrante di un programma coerente di misure legislative che mirano a favorire la creazione di mercati europei dei capitali integrati ed efficienti, imponendo al contempo pesi e contrappesi proporzionati per prevenire gli eccessi del mercato e tutelare gli investitori.”

A giudizio della Commissione la Direttiva 93/22/CEE attualmente in vigore non è più in grado di fornire un quadro efficace per l’esercizio dell’attività di investimento a livello transfrontaliero nella UE.

 

La vigente Direttiva presenta tra l’altro le seguenti carenze:

 

Ø      non presenta un grado sufficiente di armonizzazione che consenta l’effettivo mutuo riconoscimento delle autorizzazioni concesse alle imprese di investimento;

Ø      contiene norme di tutela degli investitori ormai obsolete che non consentono di incidere in maniera soddisfacente sui molti conflitti di interesse che insorgono quando le imprese di investimento esercitano al loro interno un’ampia gamma di attività sia per conto terzi che per conto proprio

Ø      non copre l’intera gamma dei servizi di investimento (ad es. la consulenza, i nuovi canali di distribuzione) o di strumenti finanziari (ad es. i derivati su merci);

Ø      non fornisce una risposta alle questioni regolamentari e di concorrenza in merito alle varie borse;

Ø      lascia spazio ad approcci non omogenei nella regolamentazione della struttura di mercato. Tra i Paesi CEE è sorta una notevole diversificazione dei metodi di esecuzione degli ordini e ciò rappresenta un ostacolo significativo alle operazioni transfrontaliere;

Ø      le disposizioni relative alla designazione e alla cooperazione tra le autorità competenti sono insufficienti.

 

Per rimediare a queste carenze, la proposta prevede un’ampia modernizzazione e un esteso rafforzamento degli obblighi imposti alle imprese di investimento che forniscono servizi ai clienti o che operano sul mercato.

Gli adeguamenti più consistenti riguardano: adeguatezza patrimoniale per la concessione dell’autorizzazione alle imprese di investimento, conflitti di interesse, norme di comportamento da rispettare al momento della prestazione dei servizi ai clienti, esecuzione degli ordini alle condizioni migliori, regole per la gestione degli ordini dei clienti, operazioni fuori mercato tra istituti finanziari e operatori specializzati.

 

La proposta di modifica della Direttiva inserisce tra i servizi agli investitori che hanno carattere di attività finanziarie, la consulenza in materia di investimenti .

L’attività di consulenza in materia di investimenti viene considerata come un’attività finanziaria autonoma. Di conseguenza la nuova Direttiva  prevede che:

-          i consulenti in materia di investimenti siano soggetti a requisiti di autorizzazione iniziale e di esercizio fissata dalla Direttiva;

-          i soggetti (comprese le persone fisiche) che offrono consulenza in materia di investimenti come loro attività principale/esclusiva, dovranno ottenere l’autorizzazione ad operare in qualità di “imprese di investimento”, in sostituzione dei regimi nazionali specifici cui sono assoggettati attualmente;

-          le imprese che prestano servizio di consulenza in materia di investimenti a titolo indipendente potranno svolgere la loro attività su base transfrontaliera o a distanza con clienti di tutta la UE sotto il controllo esclusivo dell’autorità del Paese di origine.

Allo scopo di evitare che l’inclusione nel quadro regolamentare imponga oneri ingiustificati o eccessivi a carico dei consulenti in materia di investimenti, la proposta di revisione prevede che le imprese di investimento che prestano esclusivamente il servizio di consulenza in materia di investimenti sono esentate dall’obbligo dell’adeguatezza patrimoniale. Poiché il maggior rischio che questa attività pone è il rischio giuridico/operativo che potrebbe determinarsi in caso di mancato rispetto dell’obbligo di agire con la dovuta diligenza nel prestare consulenza ai clienti, la proposta prevede l’introduzione dell’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione della responsabilità civile professionale che copra questi rischi e che consenta all’impresa di risarcire i clienti che sono stati lesi da una prestazione inadeguata del servizio di consulenza.

 

In Italia, oggi, la consulenza può essere esercitata da chiunque, persona fisica o giuridica, senza alcuna autorizzazione. Gli unici ad avere dei limiti sono i promotori finanziari che possono offrire la consulenza se sono privi di mandato, oppure- se hanno un mandato- possono offrirla per conto della mandante o di un’impresa che appartiene allo stesso gruppo, purché queste imprese includano la consulenza tra i servizi accessori.

 

La proposta introduce l’innovazione che anche le persone fisiche possano ottenere la autorizzazione come impresa di investimento  per offrire la consulenza finanziaria.

 

Un’altra importante innovazione contenuta nella proposta di Direttiva consiste nella affermazione che il Tied Agent o Agente Collegato può  essere anche una persone giuridica.

 

Infatti l’art. 3 sull’argomento specifica quanto segue:

 

agente collegato: persona fisica o giuridica che, senza essere considerata un’impresa di investimento ai fini della presente direttiva , promuove i servizi di investimento e i servizi accessori di un’impresa di investimento presso clienti o potenziali clienti, raccoglie e trasmette a tale impresa di investimento le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari e presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a strumenti o servizi finanziari offerti dall’impresa di investimento sotto la piena e incondizionata responsabilità dell’impresa per conto della quale opera.

 

Il successivo art. 21 determina gli obblighi delle imprese di investimento che utilizzano agenti collegati:

1)      le imprese di investimento utilizzano agenti collegati solo per promuovere i loro servizi,

procurare clienti o raccogliere gli ordini dei clienti o dei potenziali clienti e prestare consulenza rispetto agli strumenti finanziari offerti da tali imprese;

2)      le imprese di investimento che utilizzano agenti collegati assumono la responsabilità piena

e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta da tali agenti quando operano per conto di tali imprese. Le imprese devono garantire che gli agenti collegati comunichino

immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale impresa rappresentano;

3)      le imprese di investimento devono controllare le attività esercitate dai loro agenti  collegati

e devono adottare le misure e le procedure volte a garantire che rispettino continuamente le disposizioni della presente direttiva;

4)      gli agenti collegati che operano sul territorio sono iscritti in un registro pubblico istituito e

mantenuto sotto la responsabilità dell’autorità competente. L’autorità competente assicura che gli agenti collegati siano iscritti nel registro pubblico solo quando soddisfino il criterio dell’onorabilità e possiedano conoscenze generali, commerciali e professionali adeguate per essere in grado di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti il servizio proposto al cliente o potenziale cliente.

            Il registro è aggiornato regolarmente. Esso può essere consultato dal pubblico.

5)      Le imprese  di investimento utilizzano solo agenti collegati iscritti nei pubblici registri

istituiti conformemente al paragrafo 4.

6)      l’Autorità competente può delegare ad un altro organismo l’istituzione ed il mantenimento del registro pubblico nonché la funzione di controllare che gli agenti collegati ottemperino agli obblighi di cui al paragrafo 4.

 

Si prevede che la Direttiva sia varata entro l’anno 2004, mentre gli Stati membri della UE metteranno in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 30 Giugno 2006.

 

Ci è sembrato importante fornire questa prima informazione agli iscritti per gli sviluppi che la Direttiva potrà avere sulla nostra professione.

Torneremo sull’argomento per gli opportuni approfondimenti e per seguire gli sviluppi

del dibattito che si svilupperà intorno al contenuto della proposta.

 

Tessera sociale 2003

 

Troverete insieme a questa circolare la tessera sociale 2003 nella nuova versione che prevede la possibilità di attivare alcuni servizi (come da depliant accluso).

 

Un arrivederci all’Anno Nuovo augurando a Voi ed alle Vostre famiglie un sereno Santo Natale. 

 

 

S.N.A.Pro.Fin. FABI

LA  SEGRETERIA NAZIONALE

 

 

Milano, 18 Dicembre 2002

 

 

PS. Gli uffici rimarranno chiusi dal 27/12 al 7/1/2003