FABI FIBA-CISL FISAC-CGIL UILCA SINDIRETTIVO SINFUB
Segreterie del Coordinamento Nazionale della Banca Nazionale del Lavoro
BNL: “DUE IMPORTANTI ACCORDI”
Giovedì 19 dicembre sono stati firmati due verbali d’accordo tra la BNL e il Coordinamento Nazionale in relazione agli esodi incentivati ed ai ritardi per il personale interessato.
Nel primo verbale si conferma per l’anno 2003 l’applicazione dell’accordo sugli esodi volontari del 31 marzo 1998, con i termini di presentazione della manifestazione d’interesse che vanno dal 23 dicembre 2002 al 15 marzo 2003.
L’azienda nel corso del dibattito con le organizzazioni sindacale, e successivamente su una dichiarazione a verbale, ha manifestato l’interesse ad una verifica di carattere strutturale in relazione all’incidenza dell’attuale modello di esodo adottato (pensione di anzianità e esodo agevolato), nel corso del secondo incontro trimestrale del 2003, e l’opportunità di inviare ad ogni collega, in possesso dei requisiti di accesso all’accordo, una informativa su questa possibilità e l’indicazione della struttura da contattare.
Nel secondo verbale, fermo restando le normative vigenti sulle flessibilità d’orario, si razionalizza l’accordo del 24 luglio 1996, in relazione ai ritardi sull’orario di lavoro, convenendo che il computo avverrà su base annua, a partire dal mese di gennaio del 2003, e che il conteggio azzererà gli eventuali ritardi accumulati in misura inferiore a 60 minuti ed opererà una trattenuta economica per quelli pari e superiori ad un’ora. Con questo accordo oltre ad ottimizzare il modello di conteggio ed a favorire l’azzeramento di parte dei ritardi, si pone fine ad un uso discrezionale dell’istituto del recupero.
Roma, 21 dicembre 2002
Banca Nazionale del Lavoro
tra
la Banca Nazionale del Lavoro S. p. A.
e
le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle R.S.A. FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILC.A., SINDIRETTIVO BNL e SINFUB.
In applicazione delle previsioni di cui al punto 8 del verbale di
accordo per l'agevolazione degli esodi ai sensi dell'art. 59, 3' comma, della
Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, sottoscritto il 31 marzo 1998, le parti si
sono incontrate per la verifica dei risultati conseguiti dall'applicazione del
citato accordo nel corrente anno.
Le parti
ritengono opportuno confermare lo spirito dell'intesa del 31 marzo 1998, con
particolare riferimento all'opportunità di compiere ogni possibile tentativo di
gestione della situazione occupazionale proseguendo nell'attività di
risoluzioni consensuali dei rapporto di lavoro.
Ciò premesso,
le parti convengono di aprire i termini di presentazione delle manifestazioni
di interesse all'esodo per l'anno 2003, che dovranno essere inoltrate
all'Azienda dal 23 dicembre p.v. al 15 marzo 2003.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, 19 dicembre 2002
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle R. S. A
FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL UILC.A. SINDIRETTIVO BNL SINFUB
DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA
La Banca dichiara che malgrado i risultati conseguiti nel corrente anno
consistenti aliquote di personale nonostante siano in possesso dei requisiti di
accesso all'accordo dei 31.3.1998, non aderiscono all'iniziativa di esodo volontario.
Pertanto la Banca invierà ai dipendenti che in base alle evidenze
aziendali risultano in possesso dei requisiti di accesso all'accordo sindacale
di agevolazione all'esodo del 31.3.1998 nonché per il diritto a trattamento pensionistico
A.G.O. una comunicazione riguardante la possibilità di accedere alle modalità
di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con indicazione della
struttura aziendale da contattare.
Se nonostante l'iniziativa sopra rappresentata alla verifica del secondo trimestre 2003 dovesse protrarsi una situazione di incertezza circa le risoluzioni consensuali dell'anno, la Banca considerati gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza operativa da perseguire - né valuterà le possibili ripercussioni sul 2004 in linea con l'art. 8 dell'accordo dei 31.3.1998.
Banca Nazionale dei Lavoro S.p.A.
Il giorno 19 dicembre 2002,
in Roma
tra
la Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A.
e
le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle rsa FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILC.A., SINDIRETTIVO BNL e SINFUB
l'accordo del 24 luglio 1996, concernente i ritardi sull'orario di lavoro per i lavoratori appartenenti alle aree professionali, prevede:
·
il differimento delle
trattenute economiche sino al raggiungimento di 60 minuti di mancata
prestazione;
·
la possibilità, per gli
interessati che ne avanzino richiesta entro il mese successivo a quello in cui
è stato operato l'addebito in busta paga., di rendere una prestazione
lavorativa di pari durata con corresponsione della normale paga oraria.
considerato che
· il predetto meccanismo comporta
il trascinamento dei ritardi accumulati in misura inferiore a 60 minuti anche a
distanza di lungo tempo dall'ultimo ritardo effettuato;
· la disciplina dei ritardi
sopra descritta non risulta coerente con l'intervenuta introduzione dell'istituto
della banca delle ore, in cui confluiscono anche le ore di permesso per
riduzione di orario ai sensi dell'art. 85 del ccnl 11/7/1999
si conviene quanto segue
1.
a partire dal mese di
gennaio 2003 si procederà annualmente all'azzeramento degli eventuali ritardi
accumulati in misura inferiore a 60 minuti;
2.
nel caso in cui la
sommatoria dei ritardi risulti pari o superiore ad un'ora si farà luogo alla
relativa trattenuta economica da addebitarsi con le competenze del mese di
gennaio;
3.
resta ferma l'eventuale
rilevanza sotto il profilo disciplinare da valutarsi in relazione all'entità e
al numero dei ritardi fatti registrare in corso d'anno.
Letto, confermato e sottoscritto.
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A
FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL UIL C.A. SINDIRETTIVO
BNL SINFUB