A.S. 2058

Emendamento

 

A)     Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

 

Art. 1-bis

(Certificazione del diritto al conseguimento della pensione)

 

1. Il lavoratore che abbia maturato sino al 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa vigente e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

 

2. I periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti alla data di cui al comma 1.

 

3. Il lavoratore in possesso della certificazione di cui al comma 1 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 1, indipendentemente da ogni modifica della normativa successiva alla certificazione stessa.

 

Art. 1-ter

(Misure a garanzia della sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico obbligatorio)

 

1. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue, a decorrere dal 1° gennaio 2008, in presenza di un requisito di età inferiore al limite di età stabilito per il pensionamento di vecchiaia, esclusivamente con un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni. Per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, di cui all'art. 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'età minima di pensionamento è elevata, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ai 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi, nei confronti dei lavoratori che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 e successive modificazioni e integrazioni. Entro il 31 dicembre 2015 il governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

 

2. Il governo della repubblica, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui al comma 1 e allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato a emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, d'intesa con le parti sociali:

 

a. tenere conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività;

b. prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;

 

c. prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri.

 

3. Il governo della repubblica, in seguito a eventuali proposte delle parti sociali intese a indicare, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate al medesimo comma 1, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento sia su quello del computo dei trattamenti, è delegato a emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

 

a. assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui al comma 1;

 

b. armonizzare ai principi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;

 

c. prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività usuranti, previa definizione delle stesse d'intesa con le parti sociali;

 

d. confermare che in ogni caso l'accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a 40 anni di anzianità contributiva;

 

e. prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri, d'intesa con le parti sociali.

 

4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

 

Art. 1-quater

(Incentivi al posticipo del pensionamento)

 

1. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare le propensioni al posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'art. 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento previsto dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

 

2. All'atto del pensionamento, il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.

 

3. All'art. 48, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:

 

"i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

 

4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.

 

5. Entro il 30 giugno 2007 il governo della repubblica procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dal presente articolo, al fine di valutarne l'impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il governo si avvale dei dati forniti dal nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

 

6. L'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

 

B) All'art. 1, comma 2, dopo la lettera q) aggiungere le seguenti:

 

q-bis) definire un massimale per i nuovi trattamenti pensionistici a carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive ed esonerative, nonché degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; prevedere che tale massimale non sia inferiore a un importo pari a 516,46 euro al giorno;

 

q-ter) eliminare sperequazioni, tra le varie gestioni pensionistiche, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;

 

q-quater) prevedere benefici sulla contribuzione figurativa per famiglie che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.

 

 

 

 

Conseguentemente:

 

1) all'art. 1, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

 

2) all'art. 1, comma 2, sopprimere le lettere a) e b);

 

3) all'art. 1, comma 2, sostituire le parole : "con l'applicazione degli incentivi di cui alla lettera b) con le seguenti: "con l'applicazione degli incentivi di cui all'art. 1-quater";

 

4) all'art. 1, comma 2, sostituire la lettera p) con la seguente:

 

"p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al presente articolo e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui all'art. 1-quater, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le parti sociali, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo pubblico";

 

5) all'art. 7, comma 1, sostituire le parole: "di cui agli artt. 1 e 5" con le seguenti: "di cui agli artt. 1, 1-ter e 5";

 

6) all'art. 7, comma 8, sostituire le parole: "di cui agli artt. 1 e 5" con le seguenti: "di cui agli artt. 1, 1-ter e 5".

 

 

IL GOVERNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emendamento DDL riforma pensioni