A.S. 2058
Emendamento
A)
Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:
Art.
1-bis
(Certificazione del diritto al
conseguimento della pensione)
1. Il lavoratore che abbia maturato
sino al 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva
previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto
alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa vigente e può
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
2. I periodi di anzianità contributiva
maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono
computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i
criteri vigenti alla data di cui al comma 1.
3. Il lavoratore in possesso della
certificazione di cui al comma 1 può liberamente esercitare il diritto alla
prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di
maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 1, indipendentemente da ogni
modifica della normativa successiva alla certificazione stessa.
Art.
1-ter
(Misure a garanzia della sostenibilità
finanziaria del sistema pensionistico obbligatorio)
1. Al fine di assicurare la
sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza
della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età
media di accesso al pensionamento, per i lavoratori iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il
diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue, a
decorrere dal 1° gennaio 2008, in presenza di un requisito di età inferiore al
limite di età stabilito per il pensionamento di vecchiaia, esclusivamente con
un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni. Per i lavoratori
la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, di cui
all'art. 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'età minima di
pensionamento è elevata, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a 60 anni per le
donne e a 65 per gli uomini. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è
confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento
pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o
superiore ai 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori
dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi, nei confronti dei lavoratori
che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di
calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 180 e successive modificazioni e integrazioni. Entro il 31 dicembre
2015 il governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di
una sua eventuale prosecuzione.
2. Il governo della repubblica, nel
rispetto delle finalità finanziarie di cui al comma 1 e allo scopo di
assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di
accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo
quanto previsto dall'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti,
alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da
quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i
lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
è delegato a emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi
e criteri direttivi, d'intesa con le parti sociali:
a. tenere conto delle obiettive
peculiarità ed esigenze dei settori di attività;
b. prevedere l'introduzione di regimi
speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;
c. prevedere il potenziamento dei
benefici agevolativi per le lavoratrici madri.
3. Il governo della repubblica, in
seguito a eventuali proposte delle parti sociali intese a indicare, nel
rispetto delle finalità finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo,
soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'età media di
accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate al medesimo comma 1, che
incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità
contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale,
sia sul versante delle modalità di finanziamento sia su quello del computo dei
trattamenti, è delegato a emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a. assicurare effetti finanziari
complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui al
comma 1;
b. armonizzare ai principi ispiratori
del presente comma i regimi pensionistici di cui all'art. 2, commi 22 e 23,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della
presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale
obbligatoria, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei
rispettivi settori di attività;
c. prevedere l'introduzione di
disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività
usuranti, previa definizione delle stesse d'intesa con le parti sociali;
d. confermare che in ogni caso
l'accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti che risultino essere stati
iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età
compresa tra i 14 e i 19 anni, a 40 anni di anzianità contributiva;
e. prevedere il potenziamento dei
benefici agevolativi per le lavoratrici madri, d'intesa con le parti sociali.
4. Le disposizioni di cui al comma 1
trovano applicazione per gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103.
Art.
1-quater
(Incentivi al posticipo del pensionamento)
1. Per il periodo 2004-2007, al fine di
incentivare le propensioni al posticipo del pensionamento, ai fini del
contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del
settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle
di cui all'art. 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per
l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito
contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive
della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno
ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali
forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento
previsto dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della
predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla
contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente
previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è
corrisposta interamente al lavoratore.
2. All'atto del pensionamento, il
trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà
di cui al comma 1 risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data della
prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e
successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base
dell'anzianità contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso fatti salvi
gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della
rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo
del pensionamento.
3. All'art. 48, comma 2, del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della
repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione dei redditi
da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:
"i-bis) le quote di retribuzione
derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia
all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme
sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile
per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi
secondo la vigente normativa.
4. Le modalità di attuazione del
presente articolo sono stabilite con decreto del ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.
5. Entro il 30 giugno 2007 il governo
della repubblica procede alla verifica dei risultati del sistema di
incentivazione previsto dal presente articolo, al fine di valutarne l'impatto
sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il
governo si avvale dei dati forniti dal nucleo di valutazione della spesa
previdenziale, di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. L'art. 75 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è abrogato.
B) All'art. 1, comma 2, dopo
la lettera q) aggiungere le seguenti:
q-bis) definire un massimale per i
nuovi trattamenti pensionistici a carico delle forme obbligatorie, sostitutive,
esclusive ed esonerative, nonché degli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
prevedere che tale massimale non sia inferiore a un importo pari a 516,46 euro
al giorno;
q-ter) eliminare sperequazioni, tra le
varie gestioni pensionistiche, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere,
a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali
trattamenti pensionistici;
q-quater) prevedere benefici sulla
contribuzione figurativa per famiglie che presentano situazioni di disabilità
riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di
lavoro a tempo parziale.
Conseguentemente:
1) all'art. 1, comma 1, sopprimere le
lettere a) e b);
2) all'art. 1, comma 2, sopprimere le
lettere a) e b);
3) all'art. 1, comma 2, sostituire le
parole : "con l'applicazione degli incentivi di cui alla lettera b) con le
seguenti: "con l'applicazione degli incentivi di cui all'art.
1-quater";
4) all'art. 1, comma 2, sostituire la
lettera p) con la seguente:
"p) applicare i principi e i
criteri direttivi di cui al presente articolo e le disposizioni relative agli
incentivi al posticipo del pensionamento di cui all'art. 1-quater, con le
necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, previo confronto con le parti sociali, le regioni,
gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei
singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del
lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo
pubblico";
5) all'art. 7, comma 1, sostituire le
parole: "di cui agli artt. 1 e 5" con le seguenti: "di cui agli
artt. 1, 1-ter e 5";
6) all'art. 7, comma 8, sostituire le
parole: "di cui agli artt. 1 e 5" con le seguenti: "di cui agli
artt. 1, 1-ter e 5".
IL GOVERNO
Emendamento
DDL riforma pensioni