ACCORDO SUI PERMESSI SINDACALI
Il giorno 8.1.2003 in Roma
tra
l’ASCOTRIBUTI (Associazione Nazionale fra i
concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi)
e
FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA
premesso
-
che il Protocollo 17
giugno 1992 in materia di permessi sindacali, rinnovato dall’accordo 4 dicembre
1995, è scaduto il 31 dicembre 1999;
-
che detto Protocollo è
stato formalmente disdettato da Ascotributi in data 11 giugno 1999;
-
che, peraltro, in uno
spirito di costruttivo rapporto contrattuale, con lettera del 28 settembre
2000, Ascotributi ha dichiarato la propria disponibilità ad una ulteriore ultrattività dell’Accordo 4 dicembre 1995
fino al 31 dicembre del 2000;
-
che, nella
comunicazione del 28 settembre 2000 era comunque formalmente evidenziata, da
Ascotributi, la “necessità di pervenire ad una urgente regolamentazione dei
permessi”;
tenuto conto
-
che, allo stato, sono
trascorsi oltre due anni dal succitato termine del 31 dicembre 2000 senza che
sia stato possibile pervenire alla auspicata nuova e definitiva
regolamentazione della materia;
-
che le OO.SS. hanno
evidenziato che anche nel settore del credito si procederà ad una revisione
globale della disciplina delle agibilità sindacali e solo in conseguenza degli
accordi pervenuti in tale sede, sarà possibile regolamentare, in via
definitiva, anche nel settore della riscossione, la problematica pendente in
correlazione alle intese raggiunte nel credito;
-
che, peraltro, la
situazione emersa nel settore della riscossione necessita, quanto meno in via
provvisoria, di una sua regolamentazione immediata;
si conviene quanto segue
-
in attesa di pervenire
alla disciplina definitiva della materia, si procede, dal 1° gennaio 2003, ad
una regolamentazione in via provvisoria della fruizione di detti permessi da
parte delle OO.SS. sulla base dei criteri e delle modalità già stabiliti dal
protocollo 17 giugno 1992, rinnovato dall’Accordo 4 dicembre 1995;
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per effetto di quanto
sopra, ad ogni organizzazione sindacale firmataria del presente accordo,
spetterà, a far tempo dalla predetta data del 1° gennaio 2003, un numero di
permessi, su base annua, pari a quelli spettanti ex art. 1 per l’anno 1999 (ivi
compreso un quarto di quelli a suo tempo previsti dall’art. 2 del citato
protocollo e che, a tal fine, verrà aggiunto al monte ore complessivo annuo);
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in deroga ai criteri
stabiliti dal protocollo 17 giugno 1992 si conviene, in via eccezionale e
strettamente legata alla provvisorietà del presente accordo, che le cedole
potranno essere utilizzate indifferentemente su tutto il territorio nazionale.
Le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del
presente accordo si impegnano ad evitare una eccessiva concentrazione di
richieste di permesso presso le singole aziende.
“Accordo
Ascotributi permessi sindacali”