ACCORDO SUI PERMESSI SINDACALI

 

Il giorno 8.1.2003 in Roma

 

 

tra

 

 

l’ASCOTRIBUTI (Associazione Nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi)

 

e

FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA

 

 

premesso

 

 

-         che il Protocollo 17 giugno 1992 in materia di permessi sindacali, rinnovato dall’accordo 4 dicembre 1995, è scaduto il 31 dicembre 1999;

-         che detto Protocollo è stato formalmente disdettato da Ascotributi in data 11 giugno 1999;

-         che, peraltro, in uno spirito di costruttivo rapporto contrattuale, con lettera del 28 settembre 2000, Ascotributi ha dichiarato la propria disponibilità ad una ulteriore  ultrattività dell’Accordo 4 dicembre 1995 fino al 31 dicembre del 2000;

-         che, nella comunicazione del 28 settembre 2000 era comunque formalmente evidenziata, da Ascotributi, la “necessità di pervenire ad una urgente regolamentazione dei permessi”;

 

tenuto conto

 

-         che, allo stato, sono trascorsi oltre due anni dal succitato termine del 31 dicembre 2000 senza che sia stato possibile pervenire alla auspicata nuova e definitiva regolamentazione della materia;

-         che le OO.SS. hanno evidenziato che anche nel settore del credito si procederà ad una revisione globale della disciplina delle agibilità sindacali e solo in conseguenza degli accordi pervenuti in tale sede, sarà possibile regolamentare, in via definitiva, anche nel settore della riscossione, la problematica pendente in correlazione alle intese raggiunte nel credito;

-         che, peraltro, la situazione emersa nel settore della riscossione necessita, quanto meno in via provvisoria, di una sua regolamentazione immediata;

 

si conviene quanto segue

 

-         in attesa di pervenire alla disciplina definitiva della materia, si procede, dal 1° gennaio 2003, ad una regolamentazione in via provvisoria della fruizione di detti permessi da parte delle OO.SS. sulla base dei criteri e delle modalità già stabiliti dal protocollo 17 giugno 1992, rinnovato dall’Accordo 4 dicembre 1995;

-         per effetto di quanto sopra, ad ogni organizzazione sindacale firmataria del presente accordo, spetterà, a far tempo dalla predetta data del 1° gennaio 2003, un numero di permessi, su base annua, pari a quelli spettanti ex art. 1 per l’anno 1999 (ivi compreso un quarto di quelli a suo tempo previsti dall’art. 2 del citato protocollo e che, a tal fine, verrà aggiunto al monte ore complessivo annuo);

-         in deroga ai criteri stabiliti dal protocollo 17 giugno 1992 si conviene, in via eccezionale e strettamente legata alla provvisorietà del presente accordo, che le cedole potranno essere utilizzate indifferentemente su tutto il territorio nazionale.

Le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente accordo si impegnano ad evitare una eccessiva concentrazione di richieste di permesso presso le singole aziende.

 

 

 

 

 

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