CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO

per Quadri, Impiegati ed Ausiliari

delle Banche di Credito Cooperativo / Casse Rurali dell’Abruzzo e del Molise

Il giorno 21 gennaio 2003, in Pescara, sono riuniti:

La Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Abruzzo e del Molise rappresentata dal Presidente  Signor Domenico Ciaglia e dal componente la Commissione sindacale signor Antonio Di Maria , assistiti dal Direttore Ermanno Alfonsi e dai signori Mario Bernardini e Felice Testa della Federazione Italiana BCC;

                                                                        e

La Federazione Autonoma bancari Italiani (FABI) rappresentata dai signori Ruggero Adducchio, Mauro Giangrande e Sergio Preziuso;

 

La FIBA_ CISL rappresentata dai signori Beniamino De Nigriis, Mario Valerio, Tommaso Vitale, Domenico Colaneri e Giuseppina Centorami;

 

La FISAC CGIL rappresentata dai signori Fabrizio Petrolini, Mirco Di Marzio e Catia Fabrizi.

 

Le parti, avuto riguardo degli articoli 28 e 29 del c.c.n.l. per quadri direttivi, impiegati ed ausiliari del 7.12.2000, dopo ampia analisi delle materie demandate, hanno sottoscritto il seguente contratto interregionale di secondo livello:

 

ARTICOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Il presente contratto si applica al personale dipendente delle Banche[h1]  di Credito Cooperativo dell’Abruzzo e del Molise e della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Abruzzo e del Molise ed inquadrato nelle Aree Professionali e nei Quadri Direttivi.

 

 

 

ARTICOLO 2

PREMIO DI RISULTATO

 

Con riferimento all’art. 48 del c.c.n.l. 7.12.2000 ed in applicazione dell’accordo nazionale del 30.11.2001 in materia di Premio di Risultato, ai fini della determinazione del Premio stesso da calcolare sui dati dei bilanci 2000, 2001, 2002, e 2003, si conviene di assumere l’indicatore composto dai seguenti indici con relativi pesi percentuali:

- Risultato Lordo di Gestione rapportato al numero dei dipendenti                                            20%

- Margine di intermediazione rapportato al numero dei dipendenti                                            20%

- Ricavi netti da servizi rapportati al numero dei dipendenti                                            12%

- Raccolta più impieghi rapportati al numero dei dipendenti                                            12%

- Numero dei conti correnti passivi rapportato al numero dei dipendenti                                12%

- Numero dei conti altra raccolta rapportato al numero dei dipendenti                                12%

- Numero movimenti c/c, d/r, c/d rapportato al numero dei dipendenti                                12%

 

Vengono inoltre convenuti i seguenti ambiti di equivalenza:

- Fascia 1            da decremento del 10% ad incremento del 30%

- Fascia 2            da decremento del 5% ad incremento del 20%

- Fascia 3            limite pari all’incremento del 5%

- Fascia 4            limite pari all’incremento del 10%

 

Ad integrazione delle norme nazionali sopra richiamate, si conviene quanto segue:

1)      per le BCC classificate in Fascia 1 che abbiano registrato un andamento dell’indicatore da

meno 10% a  meno 30%, l’importo del Risultato Lordo di Gestione da erogare sarà proporzionalmente ridotto dal 4% a zero;

2)      per le BCC classificate in Fascia 2 che abbiano registrato un andamento dell’indicatore da meno 5% a meno 20%, l’importo del Risultato Lordo di Gestione da erogare sarà proporzionalmente ridotto dal 3% a zero;

3)      per le BCC classificate in Fascia 3 che abbiano registrato un andamento dell’indicatore da più 5% a meno15%, l’importo del Risultato Lordo di Gestione da erogare sarà proporzionalmente ridotto dal 2% a zero;

4)      per le BCC classificate in Fascia 4 che abbiano registrato un andamento dell’indicatore da più 10% a meno10%, l’importo del Risultato Lordo di Gestione da erogare sarà proporzionalmente ridotto da 1,5% a zero;

5)      per l’applicazione della scala parametrale di cui alla Tabella B dell’Allegato F al c.c.n.l. 7.12.2000 si terrà conto dell’inquadramento in atto nel mese di Dicembre di ciascun anno di misurazione.

Nella tabella allegato “B” vengono riportate le riduzioni di cui ai punti da 1 a 4 che precedono.

Per i dipendenti della Federazione delle BCC dell’Abruzzo e del Molise la misura del Premio di Risultato viene commisurata alla media dei Premi erogati dalle BCC aderenti.

 

L’importo dei Premi di Risultato per gli anni 2001 e 2002 (computati in base ai dati dei bilanci 2000 e 2001) sono quelli riportati nella Tabella A allegata al presente Contratto e saranno erogati, compatibilmente alle esigenze tecniche, unitamente alle retribuzioni del mese di Febbraio 2003.

 

Eccezionalmente, per l’anno 2003, il pagamento del premo di risultato avverrà unitamente alle competenze del mese di settembre.

 

Per ogni altra previsione non espressamente disciplinata nel presente articolo si rimanda alla regolamentazione di cui al citato Allegato F al c.c.n.l. 7.12.2000.

 

 

Dichiarazione delle Organizzazioni Sindacali

 

In considerazione dei fattori che hanno determinato l’esclusione della BCC Abruzzese Cappelle sul Tavo dall’erogazione del Premio di Risultato, le OO.SS. raccomandano un attento esame in sede aziendale al fine di ricercare possibili soluzioni che eliminino ingiustificate penalizzazioni nei confronti dei dipendenti di tale BCC.

 

 

 

ARTICOLO 3

CORSI  DI FORMAZIONE

 

Le parti si danno atto che, vista la rilevanza che la gestione delle risorse umane nelle Banche di Credito Cooperativo dell’Abruzzo e del Molise assume per lo sviluppo delle stesse nel contesto dell’economia locale, la formazione del personale dipendente rappresenta uno strumento strategico essenziale per la tutela dell’occupazione, per la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali; essa, inoltre assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo di dette competenze concorrendo, unitamente ad altri fattori allo sviluppo di carriera secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia.

Ciò premesso le parti ritengono necessario, al fine di dare specifica attuazione a quanto disposto in tema di formazione dal c.c.n.l. 7.12.2000, di adottare la seguente disciplina ad integrazione delle disposizioni di cui al richiamato c.c.n.l.

Con riferimento al “pacchetto formativo” di 24 ore di cui alla lettera a) dell’art. 63 del c.c.n.l. 7.12.2000, le ore di formazione ivi annualmente previste non effettuate dal dipendente, per motivi  imputabili all’Azienda, verranno aggiunte alle ore di formazione di cui alla medesima lettera a) che il datore di lavoro dovrà offrire ai lavoratori nell’anno successivo a quello considerato.

Ove la quantità di ore di formazione accumulata ai sensi del precedente comma risulti superiore a 48 ore, le parti locali nell’ambito dell’incontro annuale sulla formazione di cui all’art. 63 c.c.n.l. 7.12.2000, potranno individuare specifiche soluzioni quali, in via esemplificativa e non esaustiva, la definizione di specifici interventi formativi eccedenti l’offerta annuale, la destinazione delle ore di formazione accumulate alla banca delle ore di cui all’art. 127  del c.c.n.l. 7.12.2000, ecc.

Nel corso dell’incontro annuale sulla formazione di cui all’art. 63 c.c.n.l. 7.12.2000 da tenersi entro il mese di febbraio, la Federazione delle BCC dell’Abruzzo e Molise informerà le Organizzazioni Sindacali stipulanti anche in merito ai quantitativi orari di formazione svolti nell’anno precedente da ciascuna BCC e le iniziative relative alla formazione specialistica dei Quadri Direttivi nonché quelle rivolte ai nuovi assunti. Nel corso di detto incontro le Organizzazioni Sindacali stipulanti formuleranno osservazioni e indicazioni al fine di ricercare soluzioni condivise.

Per il miglior esito di detto incontro, la Federazione delle BCC dell’Abruzzo e del Molise fornirà, preventivamente, alle OO.SS. stipulanti il presente contratto il resoconto della formazione effettuata nell’anno precedente.

Le BCC porteranno a conoscenza del personale, tramite opportuna comunicazione,  i contenuti dei piani formativi esaminati e discussi nell’ambito del citato incontro annuale sulla formazione.

I quantitativi orari della formazione svolta con i relativi contenuti saranno conservati nei fascicoli personali.

I quantitativi orari della formazione oggetto dei relativi Accordi per l’accesso agli interventi formativi del Fondi di Solidarietà per il personale delle BCC-CRA di cui al D.M. 157/2000, saranno computati nei “pacchetti” di cui all’art. 63 del c.c.n.l. 7.12.2000.

 

 

 

 

ARTICOLO 4

ROTAZIONI DEL PERSONALE

 

 

Premesso che gli avvicendamenti nelle mansioni vanno considerati pratica da favorire in via generale, il dipendente addetto al medesimo lavoro da oltre tre anni può chiedere di essere impiegato altrimenti; l’Azienda è tenuta a disporre la rotazione entro sei mesi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

     I casi di mancato accoglimento vanno esaminati, in sede sindacale, tra le BCC interessate, la Federazione e le OO.SS. stipulanti il presente contratto. Al fine di cui sopra le Aziende promuoveranno, sentiti i lavoratori, programmi triennali di rotazione del personale e li trasmetteranno alla Federazione Regionale per l’esame con le OO.SS. stipulanti, a norma dell’art. 29, settimo alinea.

Ai fini di una più puntuale attuazione dei programmi di rotazione, le Aziende concordano nell’adottare i seguenti principi:

·      le Aziende favoriranno l’acquisizione da parte del personale della professionalità necessaria per ricoprire ogni posizione di lavoro;

·      qualora si rendesse necessario ricoprire posizioni di lavoro per le quali gli organigrammi e le previsioni contrattuali comportassero l’attribuzione di un livello superiore, l’Azienda dovrà ricercarne, al proprio interno, la copertura, anche con opportuni interventi formativi e comunque considerando le mansioni svolte, le rotazioni, le sostituzioni avvenute, i corsi a cui si è partecipato e l’anzianità di servizio. Qualora ciò non risultasse possibile, l’Azienda informerà le R.S.A. o in assenza i lavoratori, prima di procedere ad assunzioni.    

 

 

 

ARTICOLO 5

SICUREZZA

 

Le Aziende sono responsabili della sicurezza del lavoro, a norma dell’art.2087 del c.c..

Per l’attuazione dei programmi di sicurezza di cui all’art.70 del c.c.n.l. di categoria, le Aziende consulteranno le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i lavoratori.

Le aziende sono impegnate a curare la formazione del personale in materia di sicurezza del lavoro; a tal fine terranno, con l’assistenza di soggetti professionalmente idonei, una riunione annuale per informazione ed istruzioni, anche mediante prove pratiche , sui dispositivi e comportamenti di sicurezza, con la partecipazione di tutto il personale.

Sono da adottare procedure di sicurezza anche per l’ingresso negli uffici fuori dall’orario di sportello.

A)    Nella prevenzione delle rapine

1)     Le Aziende sono impegnate a verificare, nell’ambito dell’Osservatorio Locale con la costituenda commissione per la sicurezza, l’adeguatezza delle misure di tutela in atto. Sono da considerare utili misure di prevenzione:

·      metal detector (all’ingresso, inserito in un sistema di doppie porte o bussole girevoli in cristallo antiproiettile, con perimetro esterno dei locali in muratura e/o cristallo blindato);

·      Vetri antiproiettile (collocati sui banconi), vetri antisfondamento ( collocati sulle luci esterne dei locali) e porte a consenso antisfondamento (per gli ingressi ai vari uffici della zona aperta al pubblico);

·      Vigilanza esterna (a mezzo guardia giurata);

·      Sistema di rilevazione a circuito chiuso (a mezzo telecamere) o sistema di accesso mediante badges, nel rispetto del disposto   dell’art.4 della legge 20 maggio 1970 n. 300;

·      In presenza di “banca aperta”, cassa centralizzata (collegata a sistemi di posta pneumatica o simili) o casseforti o altri sistemi temporizzati ( a disposizione di ogni cassiere, con vani a scomparsa del contante) o sistemi di allontanamento del contante.

·      E’ fatta salva la possibilità di diverse intese in sede sindacale, sulle misure da adottare e sui tempi di realizzazione, in presenza di contingenze ed avvenimenti particolari.

 

2)     Le Aziende sono impegnate a comunicare, per il tramite della Federazione Regionale, per esame riservato in sede sindacale, in via preventiva, le misure innovative che in materia di sicurezza del lavoro vorranno adottare, seppure in via sperimentale.

Per i problemi di sicurezza del lavoro saranno tenute riunioni presso la Federazione su richiesta sindacale o su iniziativa della stessa Federazione, in qualunque momento sembrerà opportuno. Per evidenti ragioni di riservatezza, esame e discussione dei problemi della sicurezza del lavoro avverranno in riunioni ristrette, senza rilascio di documenti e senza verbalizzazioni tecniche

3)     il servizio di trasporto valori va effettuato, laddove possibile, preferibilmente con imprese specializzate; diversamente, di norma, mediante due persone e con pliche chiusi ( le persone incaricate non potranno svolgere nel contempo altri incarichi se non dopo la consegna dei plichi). Gli addetti al trasporto valori di cui al presente comma debbono essere forniti di adeguati mezzi per poter, in casi di emergenza, far attivare le necessarie misure di sicurezza. E’ fatto obbligo per le Aziende assicurare i valori trasportati con massimali adeguati, portando riservatamente, a conoscenza del personale addetto i massimali stessi e le norme connesse al trasporto valori. Tali situazioni comunque verranno segnalate dalle Aziende alla Federazione la quale provvederà alle opportune e tempestive informazioni alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

 

B)     in caso di eventi criminosi

 

1)     Ai lavoratori che hanno subito rapina saranno rimborsate dall’Azienda le spese sostenute per sottoporsi a visite specialistiche in seguito a detta rapina, entro sei mesi dall’avvenimento. Laddove possibile, saranno accolte eventuali richieste di assegnazione ad altro servizio o dipendenza, avanzate da lavoratori che hanno subito rapina.

2)     Il cassiere è esonerato da responsabilità per danni derivanti da rapina anche per le somme occasionalmente detenute, senza specifica autorizzazione, oltre i limiti stabiliti dalle norme interne di servizio ovvero oltre i limiti assicurati.

3)     In caso di assenza dal servizio per cura di infermità conseguenti a rapina, L’Azienda conserva il posto ed il trattamento economico per periodi di tempo pari al doppio di quelli stabiliti dall’art.55 del c.c.n.l. di categoria (ferme restando, per il resto, le disposizion dell’art.75 dello stesso c.c.n.l.). La previsione dell’art. 55 del c.c.n.l. di categoria, concernente l’aspettativa per malattia o infortunio, decorrerà dai nuovi termini.

4)     In caso di rapina l’Azienda, di norma, terrà chiuso lo sportello interessato per l’intera giornata.

5)     Nei casi di distruzione o danneggiamento del sistema di sicurezza, tali da richiedere tempi lunghi per la sostituzione o riparazione, le aziende adotteranno nel frattempo misure di sicurezza alternative, all’uopo da discutere con le R.S.A. o in assenza con i lavoratori.

6)     Le Aziende sono tenute a portare a conoscenza del personale con lettera circolare a tutti i lavoratori, i contenuti delle polizze assicurative e le relative condizioni, nonché, in caso di assunzione diretta del rischio da parte dell’azienda, la relativa dichiarazione di impegno.

 

 

 

 

ARTICOLO 6

INFORMAZIONI ALLE OO.SS.

 

La Federazione regionale provvederà a comunicare alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo:

  annualmente entro il mese di aprile:

  1. con suddivisione per azienda e tra personale maschile e femminile, gli elenchi riepilogativi dei nuovi dipendenti con specificazione dei relativi inquadramenti, le assunzioni avvenute a termine, i contratti stipulati a tempo parziale, i trasferimenti avvenuti, i rapporti di lavoro cessati, i partecipanti ai corsi dell’anno precedente, i contratti di formazione e lavoro; il programma dei corsi di formazione dei nuovi assunti, per assunti contratti di formazione e lavoro, di qualificazione ed aggiornamento di tutto il personale, da svolgere nell’anno in corso;
  2. i piani di formazione delle singole BCC e le modalità di partecipazione ai corsi di formazione dei nuovi assunti, per assunti con contratto di formazione e lavoro, di qualificazione ed aggiornamento per tutto il personale, da svolgere nell’anno in corso. Al termine di ogni corso la Federazione comunicherà l’elenco nominativo dei partecipanti e la relativa BCC di appartenenza;
  3. gli importi complessivi delle retribuzioni corrisposte nell’anno precedente nell’ambito del territorio per cui è competente la Federazione stessa distinti per categorie, qualifiche e gradi

e con l’indicazione del numero dei dipendenti cui si riferiscono ( salve le aggregazioni necessarie per evitare approssimazioni a situazioni individuali);

  1. i dati disaggregati per settori di intervento relativi alla regione di  cui all’art.89 del  c.c.n.l.del 7.12.2000;

 

con cadenza trimestrale:

 

  1. i dati mensili, suddivisi per azienda, relativi al lavoro straordinario svolto ed al numero dei dipendenti interessati.

 

Con cadenza semestrale:

 

  1. i dati relativi alla raccolta diretta ed indiretta, agli impieghi e al numero degli addetti per unità produttiva, di ogni singola BCC.

 

La Federazione Regionale si impegna ad inviare alle Organizzazioni sindacali Regionali, informative preventive su bandi di concorso nelle varie BCC, sui criteri di preselezione (ove attuati) sui programmi di esame e sulle loro eventuali variazioni.

 

 

 

 

ARTICOLO 7

PREMIO DI ANZIANITA’

 

 

Al raggiungimento dei 20 anni di anzianità di servizio nel Movimento, ai quadri direttivi e al personale appartenente alle aree professionali va erogato, una tantum, un premio di anzianità pari a: 1/12 della retribuzione annua lorda calcolata in base misure tabellari vigenti nel mese di maturazione.

La  corresponsione va effettuata entro il mese successivo a quello di maturazione del diritto.

 

 

 

 

ARTICOLO 8

PROCEDURE DI LAVORO

 

 

Con riferimento all’art. 37  del c.c.n.l. 7.12.2000, le BCC si impegnano al puntuale adempimento previsto dal comma 2 di detto articolo.

 

 

L’ordinamento degli uffici e le relative procedure d lavoro dovranno essere comunicati per iscritto ed illustrati durante il normale orario di lavoro, da parte delle BCC al personale, una prima volta all’attuazione e successivamente in caso di variazioni.

Le aziende debbono, in opportuni incontri, fornire al personale interessato informative e direttive tali da permettere il rispetto e l’attivazione delle norme e/o disposizioni  di Legge. Al personale interessato sarà fornita, in apposita raccolta costantemente aggiornata, copia delle norme e/o disposizioni nonché delle relative procedure  organizzative a cui si deve attenere nello svolgimento del proprio lavoro. Una raccolta generale delle norme e/o disposizioni e/o procedure, suddivisa per settori, deve essere sempre a disposizione dei lavoratori per visione, in un luogo segnalato dall’azienda.

Fermo restando quanto disposto dall’art.37 del c. c.n.l. di categoria, le parti firmatarie del presente contratto convengono sulla opportunità di favorire, nell’ambito delle aziende aderenti alla Federazione locale, la unificazione delle procedure di lavoro e la progressiva omogeneizzazione della modulistica in uso.

  

 

 

ARTICOLO 9

PROFILI PROFESSIONALI

 

Le parti condividono sulla necessità di analisi approfondite circa le strutture organizzative in atto presso le BCC al fine di individuare i nuovi profili professionali che si vanno determinando nella realtà locale.

Pertanto, convengono di effettuare entro il 31.5.2003 un incontro nel corso del quale esaminare le strutture organizzative delle Associate che dovranno pervenire alla Federazione Locale entro il 30.4.2003. All’esito di tale esame saranno individuati i profili professionali che necessitano di apposita declaratoria e di correlato inquadramento.

Per struttura organizzativa va inteso l’insieme delle piante organiche, degli organigrammi con correlati inquadramenti e deleghe operative.

Nel frattempo, e sino agli esiti di tale incontro,  vengono confermate, salve successive modifiche che le parti potranno adottare, le previsioni di cui agli articoli 11 e 12 del  contratto regionale 16.09.1998 e all’accordo  del 12.1.1999.

 

    

 

 

ARTICOLO 10

PRESTAZIONE LAVORATIVA DEI QUADRI DIRETTIVI

 

Ad integrazione di quanto disposto dall’art. 98, comma 3 c.c.n.l. 7.12.2000, ogni anno nel mese di febbraio, il personale inquadrato nei primi due livelli della categoria dei Quadri Direttivi, riporterà, su apposito modello di rilevazione, le prestazioni lavorative aggiuntive svolte  che non sia stato oggettivamente possibile gestire con il meccanismo di cui alla richiamata norma, nel corso dell’anno precedente. Nel successivo mese di marzo i quantitativi orari così rilevati saranno valutati nella loro congruità al fine di procedere alla apposita erogazione da effettuare entro il mese di maggio.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 11

GESTIONE DEL CCNL

 

A) Permessi retribuiti.

Ad integrazione dell’art. 54 del c.c.n.l. 7.12.2000, verranno concessi i seguenti permessi retribuiti:

·      tre giorni lavorativi  per decesso dei familiari (figli, coniuge o convivente, genitori, fratelli);

·      due giorni lavorativi per assistenza ad operazioni chirurgiche dei familiari conviventi;

·      due giorni lavorativi per la nascita dei figli;

·      tempo necessario per visite specialistiche cui il lavoratore debba sottoporsi;

·      permessi per ricoveri urgenti di familiari (Coniuge o convivente, Genitori, fratelli);

·      permessi per ricoveri di figli.

La durata del permesso deve essere adeguata alla natura dell’evento che lo giustifica.

 

B) Permessi non retribuiti.

Il dipendente ha diritto di assentarsi dal lavoro in permesso non retribuito, fino ad un massimo di 20 giorni,  per assenze dal lavoro dipendenti da malattia del figlio nel quarto e quinto anno di vita e/o da esigenze di presenza in asilo nido e scuola materna per inserimento dello stesso figlio.

Ulteriori permessi non retribuiti vanno concessi per svolgere pratiche personali presso uffici e/o enti pubblici con orari di apertura coincidenti con quelli di lavoro.

 

C) Uso di autovettura privata.

Con riferimento al vigente c.c.n.l. si conviene che nel caso il dipendente facendo uso di autovettura privata, per lo svolgimento di incarichi comunque disposti o autorizzati dall’Azienda o per partecipazione a corsi di formazione, incorra in un incidente senza che sussista colpa dello stesso lavoratore, con danni a detta autovettura, che non siano coperti da assicurazione o risarciti da terzi, l’Azienda provvederà al rimborso delle spese sostenute per la riparazione.

Il dipendente da parte sua dovrà:

Ricorrendo ipotesi di colpa grave del dipendente, si procede all’esame del problema in sede sindacale.

Nei casi di perdita dell’autovettura, per danneggiamento che non possa essere riparato, l’Azienda, ove di verifichino le condizioni sopra richiamate, concorre alle spese di acquisto di nuova autovettura, sulla base del valore di quella perduta (valore alla data dell’evento).

Il dipendente non può essere obbligato in nessun caso ad utilizzare il proprio mezzo per lo svolgimento di incarichi aziendali.

 

D) Turni di ferie.

Con riferimento all’art. 52 del c.c.n.l. 7.12.2000, tutto il personale è chiamato ad esprimere le proprie preferenze relativamente alla formulazione dei turni di ferie entro il mese di febbraio di ogni anno, e l’Azienda a fissare detti turni entro il successivo mese di marzo.

Le preferenze di cui al precedente comma, di competenza totale del lavoratore, saranno soddisfatte nel rispetto delle esigenze di servizio, tenendo conto:

- delle situazioni familiari dei lavoratori, della loro anzianità di servizio, dando precedenza  in via di massima ai mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro;

- di criteri di equità relativi alla  turnazione, tenendo conto dei periodi di fruizione relativi ai tre anni precedenti.

 

 

 

E) PART TIME

Le richieste di trasformazione dei contratti da tempo pieno a tempo parziale vanno protocollate e annotate in ordine cronologico in apposito registro che verrà all’uopo istituito da ogni Azienda.

All’esame semestrale delle richieste dovranno partecipare le R.S.A. 

Nel caso di cui al 1° comma  dell’Art. 2 dell’Allegato E del c.c.n.l. 7.12.2000, al fine di disciplinare i criteri di priorità per l’accoglimento delle domande, si conviene di definire apposita graduatoria stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato:

- per assistenza a figli, o affidati, portatori di handicap                                              punti 15

- per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori

   gravemente ammalati                                                                                              punti 11

- per necessità di accudire a figli di età inferiore a tre anni                                          punti 10

- per necessità di accudire a figli di età fra i tre e i sei anni                                       punti  6

- per necessità di accudire a figli di età fra i sei ed i dieci anni                              punti  5

- per necessità di accudire a figli di età fra i dieci ed i quattordici anni             punti  2

- per motivi di studio di cui all’art. 10 l. 20.5.1970, n. 300 (in alternativa

   ai permessi di cui all’art. 68 c.c.n.l. 7.12.2000)                                                      punti  3

- per motivi personali                                                                                                          punti  1

 

per il personale con più figli, la determinazione del punteggio avverrà come segue:

a)      attribuzione in misura intera, per il primo figlio, del punteggio più favorevole in relazione all’età;

b)     attribuzione dei successivi punteggi, da sommarsi al precedente, in misura pari a ½ per il secondo figlio, ad 1/3 per il terzo figli, ad ¼ per i quarto figlio e così via per i successivi figli.

La mancanza del coniuge o del convivente comporta il raddoppio del punteggio per i figli.

A parità di punteggio, prevarrà il dipendente con figlio di età inferiore.

 

In caso di parità nelle motivazioni e nei requisiti, prevarrà, nell’ordine, il dipendente con maggior anzianità di servizio e maggiore età anagrafica.

 

 

In caso di rifiuto aziendale  di trasformazione del contratto, pur in presenza di capienza, la materia verrà esaminata in sede sindacale, presso la Federazione regionale, entro 15 giorni dalla sua segnalazione. 

 

In relazione a quanto disposto dall’art.3, 3’ comma, della disciplina del lavoro a tempo parziale di cui all’allegato “E” del c.c.n.l. 7.12.2000, le BCC comunicheranno, preventivamente,  al personale in servizio a tempo parziale le nuove assunzioni  onde favorire la richiesta di trasformazione del loro rapporto a tempo pieno.

  

F) Bandi e avvisi di selezione

     Nel caso di bandi e/o avvisi di selezione, le BCC forniranno preventivamente alla indizione,  informazioni alle RSA, o in mancanza, alle OO.SS. locali per il tramite della Federazione locale.

  Le RSA interessate, ovvero le OO.SS. locali, potranno richiedere un incontro nel corso del quale fornire eventuale osservazioni in merito.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 12
 AZIONI POSITIVE

 

La Federazione e le Organizzazioni Sindacali convengono di favorire azioni positive atte a garantire le pari opportunità uomo-donna sul lavoro, anche in attuazione della Legge 125/91 e delle norme di cui al Capitolo XV del c.c.n.l. 7.12.2000.

La Commissione paritetica Regionale va riunita almeno due volte l’anno al fine di individuare interventi che favoriscano le pari opportunità uomo/donna.  A tale Commissione potranno partecipare fino a 2 membri per ogni OO.SS. stipulanti il presente contratto.  Il compito principale della Commissione sarà quello di ricercare ed analizzare le cause che ostacolano le pari opportunità di lavoro,  proponendo i conseguenti interventi

 

 

 

ARTICOLO 13

TICKET- PASTO

 

A decorrere dal 1 gennaio 2003 l’importo della prestazione sostitutiva del servizio mensa, ticket pasto, per dipendenti della BCC/CRA viene stabilito nella misura di € 5,28 (cinque/28).

 

Il ticket pasto è giornaliero e ne ha diritto il dipendente presente in azienda con orario di lavoro che comprenda l’intervallo per il pasto

 

Il ticket pasto spetta anche al personale che usufruisce di permessi sindacali retribuiti.

 

 

 

ARTICOLO 14

SERVIZIO DI CASSA

 

Nel periodo iniziale di adibizione  al servizio, a fini di addestramento, va disposto affiancamento dei nuovi cassieri per non meno di tre settimane.

Vanno assunte iniziative di aggiornamento dei cassieri nonché  degli altri impiegati chiamati periodicamente a prestare servizio di cassa, in occasione di nuove prescrizioni riguardanti detto servizio.

Per quanto riguarda gli incarichi di cassa, in ogni unità operativa dovrà essere previsto un adeguato numero di dipendenti aventi la mansione di cassiere, commisurato all’operatività dell’unità stessa.

Fermi restanti i trattamenti minimi previsti dall’art. 49 del vigente c.c.n.l. di categoria, ai lavoratori adibiti saltuariamente al servizio di cassa, l’indennità di rischio mensile va corrisposta nelle seguenti misure:

 

 

 

 

 

 

 
ARTICOLO 15

IGIENE DEL LAVORO

 

Le parti prendono atto delle novità in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro introdotte dal D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni.

Condividono inoltre l’opportunità di diffondere e rafforzare, i contenuti e le previsioni che favoriscono all’interno della citata normativa uno spirito collaborativo e partecipativo dei lavoratori per il perseguimento della massima sicurezza e tutela della salute all’interno dei luoghi di lavoro.

Nel recepire integralmente il disposto della normativa di cui sopra si conviene inoltre che:

·      Laddove risultasse  necessario programmare  interventi di medicina preventiva (comprese eventuali visite mediche mirate) le parti si incontreranno per definire  i contenuti e le  modalità di attuazione di tali interventi;

·      I costi delle iniziative di cui sopra, attuate d’accordo tra le parti, sono a carico delle Aziende.

·      In attuazione di quanto previsto all’art. 54 del D.Lgs. 626/94 il Lavoratore addetto a video terminali per almeno 20 ore settimanali  ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni due ore di applicazione continuativa al video terminale, durante tali pause il Lavoratore potrà essere impiegato in altre mansioni; 

Il personale femminile in stato di gravidanza, che ne faccia  richiesta, sarà esonerato, fatte salve le esigenze di servizio,  dall’adibizione al  video terminale in via continuativa.

Al fine di favorire la corretta applicazione di tutte le norme connesse alla salute ed alla sicurezza dei luoghi di lavora le parti convengono circa l’improcrastinabilità della costituzione dell’organismo paritetico locale di cui Allegato G al c.c.n.l. 7.12.2000. A tal fine, entro il 31 maggio 2003 dovranno essere reciprocamente comunicati i nomi dei rappresentanti componenti il suddetto organismo paritetico ( n.6 di parte datoriale e n. 6 di parte sindacale)

 

 

ARTICOLO 16

FUSIONI ED INCORPORAZIONI

 

In caso di fusioni o incorporazioni relative a BCC dell’Abruzzo e del Molise, la Federazione Regionale si impegna a verificare con le OO.SS. locali, prima del passaggio alla fase operativa, i problemi riguardanti il Personale (Organici, mobilità, tutela professionale) al fine di ricercare soluzioni idonee.

 

 

ARTICOLO 17

DECORRENZA E DURATA

 

Il presente contratto decorre dalla data della sua stipulazione, salvo quanto diversamente disposto nei singoli articoli, e scadrà il 31 dicembre 2003.

 

 

FEDERAZIONE DELLE BCC DELL’ABRUZZO

E DEL MOLISE

 

                   FABI                                       FIBA-CISL                            FISAC-CGIL             

 

 


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