CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO
per Quadri, Impiegati ed Ausiliari
delle Banche di Credito Cooperativo / Casse Rurali
dell’Abruzzo e del Molise
Il giorno 21 gennaio 2003, in Pescara, sono riuniti:
La Federazione delle Banche di Credito Cooperativo
dell’Abruzzo e del Molise rappresentata dal Presidente Signor Domenico Ciaglia e dal componente la
Commissione sindacale signor Antonio Di Maria , assistiti dal Direttore Ermanno
Alfonsi e dai signori Mario Bernardini e Felice Testa della Federazione
Italiana BCC;
e
La Federazione Autonoma bancari Italiani (FABI)
rappresentata dai signori Ruggero Adducchio, Mauro Giangrande e Sergio
Preziuso;
La FIBA_ CISL rappresentata dai signori Beniamino De
Nigriis, Mario Valerio, Tommaso Vitale, Domenico Colaneri e Giuseppina
Centorami;
La FISAC CGIL rappresentata dai signori Fabrizio
Petrolini, Mirco Di Marzio e Catia Fabrizi.
Le parti, avuto riguardo degli articoli 28 e 29 del
c.c.n.l. per quadri direttivi, impiegati ed ausiliari del 7.12.2000, dopo ampia
analisi delle materie demandate, hanno sottoscritto il seguente contratto
interregionale di secondo livello:
ARTICOLO 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente contratto si applica al personale
dipendente delle Banche[h1] di
Credito Cooperativo dell’Abruzzo e del Molise e della Federazione delle Banche
di Credito Cooperativo dell’Abruzzo e del Molise ed inquadrato nelle Aree
Professionali e nei Quadri Direttivi.
ARTICOLO 2
PREMIO DI RISULTATO
Con riferimento all’art. 48 del c.c.n.l. 7.12.2000
ed in applicazione dell’accordo nazionale del 30.11.2001 in materia di Premio
di Risultato, ai fini della determinazione del Premio stesso da calcolare sui
dati dei bilanci 2000, 2001, 2002, e 2003, si conviene di assumere l’indicatore
composto dai seguenti indici con relativi pesi percentuali:
- Risultato Lordo di Gestione rapportato al numero
dei dipendenti 20%
- Margine di intermediazione rapportato al numero
dei dipendenti 20%
- Ricavi netti da servizi rapportati al numero dei
dipendenti 12%
- Raccolta più impieghi rapportati al numero dei
dipendenti 12%
- Numero dei conti correnti passivi rapportato al
numero dei dipendenti 12%
- Numero dei conti altra raccolta rapportato al
numero dei dipendenti 12%
- Numero movimenti c/c, d/r, c/d rapportato al
numero dei dipendenti 12%
Vengono inoltre convenuti i seguenti ambiti di
equivalenza:
- Fascia 1 da
decremento del 10% ad incremento del 30%
- Fascia 2 da
decremento del 5% ad incremento del 20%
- Fascia 3 limite
pari all’incremento del 5%
- Fascia 4 limite
pari all’incremento del 10%
Ad integrazione delle norme nazionali sopra
richiamate, si conviene quanto segue:
1)
per
le BCC classificate in Fascia 1 che abbiano registrato un andamento
dell’indicatore da
meno 10% a meno 30%, l’importo del Risultato Lordo di
Gestione da erogare sarà proporzionalmente ridotto dal 4% a zero;
2)
per
le BCC classificate in Fascia 2 che abbiano registrato un andamento
dell’indicatore da meno 5% a meno 20%, l’importo del Risultato Lordo di
Gestione da erogare sarà proporzionalmente ridotto dal 3% a zero;
3)
per
le BCC classificate in Fascia 3 che abbiano registrato un andamento
dell’indicatore da più 5% a meno15%, l’importo del Risultato Lordo di Gestione
da erogare sarà proporzionalmente ridotto dal 2% a zero;
4)
per
le BCC classificate in Fascia 4 che abbiano registrato un andamento
dell’indicatore da più 10% a meno10%, l’importo del Risultato Lordo di Gestione
da erogare sarà proporzionalmente ridotto da 1,5% a zero;
5)
per
l’applicazione della scala parametrale di cui alla Tabella B dell’Allegato F al
c.c.n.l. 7.12.2000 si terrà conto dell’inquadramento in atto nel mese di
Dicembre di ciascun anno di misurazione.
Nella tabella allegato “B” vengono riportate le
riduzioni di cui ai punti da 1 a 4 che precedono.
Per i dipendenti della Federazione delle BCC
dell’Abruzzo e del Molise la misura del Premio di Risultato viene commisurata
alla media dei Premi erogati dalle BCC aderenti.
L’importo dei Premi di Risultato per gli anni 2001 e
2002 (computati in base ai dati dei bilanci 2000 e 2001) sono quelli riportati
nella Tabella A allegata al presente Contratto e saranno erogati,
compatibilmente alle esigenze tecniche, unitamente alle retribuzioni del mese
di Febbraio 2003.
Eccezionalmente, per l’anno 2003, il pagamento del
premo di risultato avverrà unitamente alle competenze del mese di settembre.
Per ogni altra previsione non espressamente
disciplinata nel presente articolo si rimanda alla regolamentazione di cui al
citato Allegato F al c.c.n.l. 7.12.2000.
Dichiarazione
delle Organizzazioni Sindacali
In considerazione dei fattori che hanno determinato
l’esclusione della BCC Abruzzese Cappelle sul Tavo dall’erogazione del Premio
di Risultato, le OO.SS. raccomandano un attento esame in sede aziendale al fine
di ricercare possibili soluzioni che eliminino ingiustificate penalizzazioni
nei confronti dei dipendenti di tale BCC.
ARTICOLO 3
CORSI DI FORMAZIONE
Le parti si danno atto che, vista la rilevanza che
la gestione delle risorse umane nelle Banche di Credito Cooperativo
dell’Abruzzo e del Molise assume per lo sviluppo delle stesse nel contesto
dell’economia locale, la formazione del personale dipendente rappresenta uno
strumento strategico essenziale per la tutela dell’occupazione, per la crescita
e lo sviluppo delle competenze professionali; essa, inoltre assume carattere
selettivo in quanto elemento costitutivo di dette competenze concorrendo,
unitamente ad altri fattori allo sviluppo di carriera secondo quanto stabilito
dalle specifiche norme in materia.
Ciò premesso le parti ritengono necessario, al fine
di dare specifica attuazione a quanto disposto in tema di formazione dal
c.c.n.l. 7.12.2000, di adottare la seguente disciplina ad integrazione delle
disposizioni di cui al richiamato c.c.n.l.
Con riferimento al “pacchetto formativo” di 24 ore
di cui alla lettera a) dell’art. 63 del c.c.n.l. 7.12.2000, le ore di
formazione ivi annualmente previste non effettuate dal dipendente, per
motivi imputabili all’Azienda, verranno
aggiunte alle ore di formazione di cui alla medesima lettera a) che il datore
di lavoro dovrà offrire ai lavoratori nell’anno successivo a quello
considerato.
Ove la quantità di ore di formazione accumulata ai
sensi del precedente comma risulti superiore a 48 ore, le parti locali
nell’ambito dell’incontro annuale sulla formazione di cui all’art. 63 c.c.n.l.
7.12.2000, potranno individuare specifiche soluzioni quali, in via
esemplificativa e non esaustiva, la definizione di specifici interventi
formativi eccedenti l’offerta annuale, la destinazione delle ore di formazione
accumulate alla banca delle ore di cui all’art. 127 del c.c.n.l. 7.12.2000, ecc.
Nel corso dell’incontro annuale sulla formazione di
cui all’art. 63 c.c.n.l. 7.12.2000 da tenersi entro il mese di febbraio, la
Federazione delle BCC dell’Abruzzo e Molise informerà le Organizzazioni
Sindacali stipulanti anche in merito ai quantitativi orari di formazione svolti
nell’anno precedente da ciascuna BCC e le iniziative relative alla formazione
specialistica dei Quadri Direttivi nonché quelle rivolte ai nuovi assunti. Nel
corso di detto incontro le Organizzazioni Sindacali stipulanti formuleranno
osservazioni e indicazioni al fine di ricercare soluzioni condivise.
Per il miglior esito di detto incontro, la
Federazione delle BCC dell’Abruzzo e del Molise fornirà, preventivamente, alle
OO.SS. stipulanti il presente contratto il resoconto della formazione
effettuata nell’anno precedente.
Le BCC porteranno a conoscenza del personale,
tramite opportuna comunicazione, i
contenuti dei piani formativi esaminati e discussi nell’ambito del citato
incontro annuale sulla formazione.
I quantitativi orari della formazione svolta con i
relativi contenuti saranno conservati nei fascicoli personali.
I quantitativi orari della formazione oggetto dei
relativi Accordi per l’accesso agli interventi formativi del Fondi di
Solidarietà per il personale delle BCC-CRA di cui al D.M. 157/2000, saranno
computati nei “pacchetti” di cui all’art. 63 del c.c.n.l. 7.12.2000.
ARTICOLO 4
Premesso che gli avvicendamenti nelle mansioni vanno
considerati pratica da favorire in via generale, il dipendente addetto al
medesimo lavoro da oltre tre anni può chiedere di essere impiegato altrimenti;
l’Azienda è tenuta a disporre la rotazione entro sei mesi, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
I casi
di mancato accoglimento vanno esaminati, in sede sindacale, tra le BCC
interessate, la Federazione e le OO.SS. stipulanti il presente contratto. Al
fine di cui sopra le Aziende promuoveranno, sentiti i lavoratori, programmi
triennali di rotazione del personale e li trasmetteranno alla Federazione
Regionale per l’esame con le OO.SS. stipulanti, a norma dell’art. 29, settimo
alinea.
Ai fini di una più puntuale attuazione dei programmi
di rotazione, le Aziende concordano nell’adottare i seguenti principi:
·
le
Aziende favoriranno l’acquisizione da parte del personale della professionalità
necessaria per ricoprire ogni posizione di lavoro;
·
qualora
si rendesse necessario ricoprire posizioni di lavoro per le quali gli
organigrammi e le previsioni contrattuali comportassero l’attribuzione di un
livello superiore, l’Azienda dovrà ricercarne, al proprio interno, la
copertura, anche con opportuni interventi formativi e comunque considerando le
mansioni svolte, le rotazioni, le sostituzioni avvenute, i corsi a cui si è
partecipato e l’anzianità di servizio. Qualora ciò non risultasse possibile,
l’Azienda informerà le R.S.A. o in assenza i lavoratori, prima di procedere ad
assunzioni.
ARTICOLO 5
SICUREZZA
Le Aziende sono responsabili della sicurezza del
lavoro, a norma dell’art.2087 del c.c..
Per l’attuazione dei programmi di sicurezza di cui
all’art.70 del c.c.n.l. di categoria, le Aziende consulteranno le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i lavoratori.
Le aziende sono impegnate a curare la formazione del
personale in materia di sicurezza del lavoro; a tal fine terranno, con
l’assistenza di soggetti professionalmente idonei, una riunione annuale per
informazione ed istruzioni, anche mediante prove pratiche , sui dispositivi e
comportamenti di sicurezza, con la partecipazione di tutto il personale.
Sono da adottare procedure di sicurezza anche per
l’ingresso negli uffici fuori dall’orario di sportello.
A)
Nella
prevenzione delle rapine
1)
Le
Aziende sono impegnate a verificare, nell’ambito dell’Osservatorio Locale con
la costituenda commissione per la sicurezza, l’adeguatezza delle misure di
tutela in atto. Sono da considerare utili misure di prevenzione:
·
metal
detector (all’ingresso, inserito in un sistema di doppie porte o bussole
girevoli in cristallo antiproiettile, con perimetro esterno dei locali in
muratura e/o cristallo blindato);
·
Vetri
antiproiettile (collocati sui banconi), vetri antisfondamento ( collocati sulle
luci esterne dei locali) e porte a consenso antisfondamento (per gli ingressi
ai vari uffici della zona aperta al pubblico);
·
Vigilanza
esterna (a mezzo guardia giurata);
·
Sistema
di rilevazione a circuito chiuso (a mezzo telecamere) o sistema di accesso
mediante badges, nel rispetto del disposto
dell’art.4 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
·
In
presenza di “banca aperta”, cassa centralizzata (collegata a sistemi di posta
pneumatica o simili) o casseforti o altri sistemi temporizzati ( a disposizione
di ogni cassiere, con vani a scomparsa del contante) o sistemi di allontanamento
del contante.
·
E’
fatta salva la possibilità di diverse intese in sede sindacale, sulle misure da
adottare e sui tempi di realizzazione, in presenza di contingenze ed
avvenimenti particolari.
2)
Le
Aziende sono impegnate a comunicare, per il tramite della Federazione
Regionale, per esame riservato in sede sindacale, in via preventiva, le misure
innovative che in materia di sicurezza del lavoro vorranno adottare, seppure in
via sperimentale.
Per i problemi di sicurezza
del lavoro saranno tenute riunioni presso la Federazione su richiesta sindacale
o su iniziativa della stessa Federazione, in qualunque momento sembrerà
opportuno. Per evidenti ragioni di riservatezza, esame e discussione dei
problemi della sicurezza del lavoro avverranno in riunioni ristrette, senza
rilascio di documenti e senza verbalizzazioni tecniche
3)
il
servizio di trasporto valori va effettuato, laddove possibile, preferibilmente
con imprese specializzate; diversamente, di norma, mediante due persone e con
pliche chiusi ( le persone incaricate non potranno svolgere nel contempo altri
incarichi se non dopo la consegna dei plichi). Gli addetti al trasporto valori
di cui al presente comma debbono essere forniti di adeguati mezzi per poter, in
casi di emergenza, far attivare le necessarie misure di sicurezza. E’ fatto
obbligo per le Aziende assicurare i valori trasportati con massimali adeguati,
portando riservatamente, a conoscenza del personale addetto i massimali stessi
e le norme connesse al trasporto valori. Tali situazioni comunque verranno
segnalate dalle Aziende alla Federazione la quale provvederà alle opportune e
tempestive informazioni alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
B)
in
caso di eventi criminosi
1)
Ai
lavoratori che hanno subito rapina saranno rimborsate dall’Azienda le spese
sostenute per sottoporsi a visite specialistiche in seguito a detta rapina,
entro sei mesi dall’avvenimento. Laddove possibile, saranno accolte eventuali
richieste di assegnazione ad altro servizio o dipendenza, avanzate da
lavoratori che hanno subito rapina.
2)
Il
cassiere è esonerato da responsabilità per danni derivanti da rapina anche per
le somme occasionalmente detenute, senza specifica autorizzazione, oltre i
limiti stabiliti dalle norme interne di servizio ovvero oltre i limiti
assicurati.
3)
In
caso di assenza dal servizio per cura di infermità conseguenti a rapina,
L’Azienda conserva il posto ed il trattamento economico per periodi di tempo
pari al doppio di quelli stabiliti dall’art.55 del c.c.n.l. di categoria (ferme
restando, per il resto, le disposizion dell’art.75 dello stesso c.c.n.l.). La
previsione dell’art. 55 del c.c.n.l. di categoria, concernente l’aspettativa
per malattia o infortunio, decorrerà dai nuovi termini.
4)
In
caso di rapina l’Azienda, di norma, terrà chiuso lo sportello interessato per
l’intera giornata.
5)
Nei
casi di distruzione o danneggiamento del sistema di sicurezza, tali da
richiedere tempi lunghi per la sostituzione o riparazione, le aziende
adotteranno nel frattempo misure di sicurezza alternative, all’uopo da
discutere con le R.S.A. o in assenza con i lavoratori.
6)
Le
Aziende sono tenute a portare a conoscenza del personale con lettera circolare
a tutti i lavoratori, i contenuti delle polizze assicurative e le relative
condizioni, nonché, in caso di assunzione diretta del rischio da parte
dell’azienda, la relativa dichiarazione di impegno.
ARTICOLO 6
INFORMAZIONI ALLE OO.SS.
La Federazione regionale provvederà a comunicare
alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo:
annualmente
entro il mese di aprile:
e con l’indicazione del
numero dei dipendenti cui si riferiscono ( salve le aggregazioni necessarie per
evitare approssimazioni a situazioni individuali);
con cadenza trimestrale:
Con cadenza semestrale:
La Federazione Regionale si impegna ad inviare alle
Organizzazioni sindacali Regionali, informative preventive su bandi di concorso
nelle varie BCC, sui criteri di preselezione (ove attuati) sui programmi di
esame e sulle loro eventuali variazioni.
ARTICOLO 7
Al raggiungimento dei 20 anni di anzianità di servizio
nel Movimento, ai quadri direttivi e al personale appartenente alle aree
professionali va erogato, una tantum, un premio di anzianità pari a: 1/12 della
retribuzione annua lorda calcolata in base misure tabellari vigenti nel mese di
maturazione.
La corresponsione va effettuata entro il mese successivo a quello di
maturazione del diritto.
ARTICOLO 8
Con riferimento all’art. 37 del c.c.n.l. 7.12.2000, le BCC si impegnano
al puntuale adempimento previsto dal comma 2 di detto articolo.
L’ordinamento degli uffici e le relative procedure d
lavoro dovranno essere comunicati per iscritto ed illustrati durante il normale
orario di lavoro, da parte delle BCC al personale, una prima volta
all’attuazione e successivamente in caso di variazioni.
Le aziende debbono, in opportuni incontri, fornire
al personale interessato informative e direttive tali da permettere il rispetto
e l’attivazione delle norme e/o disposizioni
di Legge. Al personale interessato sarà fornita, in apposita raccolta
costantemente aggiornata, copia delle norme e/o disposizioni nonché delle
relative procedure organizzative a cui
si deve attenere nello svolgimento del proprio lavoro. Una raccolta generale
delle norme e/o disposizioni e/o procedure, suddivisa per settori, deve essere
sempre a disposizione dei lavoratori per visione, in un luogo segnalato
dall’azienda.
Fermo restando quanto disposto dall’art.37 del c.
c.n.l. di categoria, le parti firmatarie del presente contratto convengono
sulla opportunità di favorire, nell’ambito delle aziende aderenti alla
Federazione locale, la unificazione delle procedure di lavoro e la progressiva
omogeneizzazione della modulistica in uso.
ARTICOLO 9
Le parti condividono sulla necessità di analisi approfondite
circa le strutture organizzative in atto presso le BCC al fine di individuare i
nuovi profili professionali che si vanno determinando nella realtà locale.
Pertanto, convengono di effettuare entro il
31.5.2003 un incontro nel corso del quale esaminare le strutture organizzative
delle Associate che dovranno pervenire alla Federazione Locale entro il
30.4.2003. All’esito di tale esame saranno individuati i profili professionali
che necessitano di apposita declaratoria e di correlato inquadramento.
Per struttura organizzativa va inteso l’insieme
delle piante organiche, degli organigrammi con correlati inquadramenti e
deleghe operative.
Nel frattempo, e sino agli esiti di tale
incontro, vengono confermate, salve
successive modifiche che le parti potranno adottare, le previsioni di cui agli
articoli 11 e 12 del contratto
regionale 16.09.1998 e all’accordo del
12.1.1999.
ARTICOLO 10
Ad integrazione di quanto disposto dall’art. 98,
comma 3 c.c.n.l. 7.12.2000, ogni anno nel mese di febbraio, il personale
inquadrato nei primi due livelli della categoria dei Quadri Direttivi,
riporterà, su apposito modello di rilevazione, le prestazioni lavorative
aggiuntive svolte che non sia stato
oggettivamente possibile gestire con il meccanismo di cui alla richiamata
norma, nel corso dell’anno precedente. Nel successivo mese di marzo i
quantitativi orari così rilevati saranno valutati nella loro congruità al fine
di procedere alla apposita erogazione da effettuare entro il mese di maggio.
ARTICOLO 11
A) Permessi
retribuiti.
Ad integrazione dell’art. 54 del c.c.n.l. 7.12.2000,
verranno concessi i seguenti permessi retribuiti:
·
tre
giorni lavorativi per decesso dei
familiari (figli, coniuge o convivente, genitori, fratelli);
·
due
giorni lavorativi per assistenza ad operazioni chirurgiche dei familiari
conviventi;
·
due
giorni lavorativi per la nascita dei figli;
·
tempo
necessario per visite specialistiche cui il lavoratore debba sottoporsi;
·
permessi
per ricoveri urgenti di familiari (Coniuge o convivente, Genitori, fratelli);
·
permessi
per ricoveri di figli.
La durata del permesso deve essere adeguata alla
natura dell’evento che lo giustifica.
B) Permessi
non retribuiti.
Il dipendente ha diritto di assentarsi dal lavoro in
permesso non retribuito, fino ad un massimo di 20 giorni, per assenze dal lavoro dipendenti da
malattia del figlio nel quarto e quinto anno di vita e/o da esigenze di
presenza in asilo nido e scuola materna per inserimento dello stesso figlio.
Ulteriori permessi non retribuiti vanno concessi per
svolgere pratiche personali presso uffici e/o enti pubblici con orari di
apertura coincidenti con quelli di lavoro.
C) Uso di
autovettura privata.
Con riferimento al vigente c.c.n.l. si conviene che
nel caso il dipendente facendo uso di autovettura privata, per lo svolgimento
di incarichi comunque disposti o autorizzati dall’Azienda o per partecipazione
a corsi di formazione, incorra in un incidente senza che sussista colpa dello
stesso lavoratore, con danni a detta autovettura, che non siano coperti da
assicurazione o risarciti da terzi, l’Azienda provvederà al rimborso delle
spese sostenute per la riparazione.
Il dipendente da parte sua dovrà:
Ricorrendo ipotesi di colpa grave del dipendente, si
procede all’esame del problema in sede sindacale.
Nei casi di perdita dell’autovettura, per danneggiamento
che non possa essere riparato, l’Azienda, ove di verifichino le condizioni
sopra richiamate, concorre alle spese di acquisto di nuova autovettura, sulla
base del valore di quella perduta (valore alla data dell’evento).
Il dipendente non può essere obbligato in nessun
caso ad utilizzare il proprio mezzo per lo svolgimento di incarichi aziendali.
D) Turni di
ferie.
Con riferimento all’art. 52 del c.c.n.l. 7.12.2000,
tutto il personale è chiamato ad esprimere le proprie preferenze relativamente
alla formulazione dei turni di ferie entro il mese di febbraio di ogni anno, e
l’Azienda a fissare detti turni entro il successivo mese di marzo.
Le preferenze di cui al precedente comma, di
competenza totale del lavoratore, saranno soddisfatte nel rispetto delle
esigenze di servizio, tenendo conto:
- delle situazioni familiari dei lavoratori, della
loro anzianità di servizio, dando precedenza
in via di massima ai mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro;
- di criteri di equità relativi alla turnazione, tenendo conto dei periodi di
fruizione relativi ai tre anni precedenti.
E) PART TIME
Le richieste di trasformazione dei contratti da
tempo pieno a tempo parziale vanno protocollate e annotate in ordine
cronologico in apposito registro che verrà all’uopo istituito da ogni Azienda.
All’esame semestrale delle richieste dovranno
partecipare le R.S.A.
Nel caso di cui al 1° comma dell’Art. 2 dell’Allegato E del c.c.n.l.
7.12.2000, al fine di disciplinare i criteri di priorità per l’accoglimento
delle domande, si conviene di definire apposita graduatoria stilata in base a
punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato:
- per assistenza a figli, o affidati, portatori di
handicap punti
15
- per assistenza al coniuge, o al convivente o a
figli e genitori
gravemente
ammalati punti 11
- per necessità di accudire a figli di età inferiore
a tre anni punti
10
- per necessità di accudire a figli di età fra i tre
e i sei anni punti 6
- per necessità di accudire a figli di età fra i sei
ed i dieci anni punti 5
- per necessità di accudire a figli di età fra i
dieci ed i quattordici anni punti 2
- per motivi di studio di cui all’art. 10 l.
20.5.1970, n. 300 (in alternativa
ai
permessi di cui all’art. 68 c.c.n.l. 7.12.2000) punti 3
- per motivi personali punti 1
per il personale con più figli, la determinazione
del punteggio avverrà come segue:
a)
attribuzione
in misura intera, per il primo figlio, del punteggio più favorevole in
relazione all’età;
b)
attribuzione
dei successivi punteggi, da sommarsi al precedente, in misura pari a ½ per il
secondo figlio, ad 1/3 per il terzo figli, ad ¼ per i quarto figlio e così via
per i successivi figli.
La mancanza del coniuge o
del convivente comporta il raddoppio del punteggio per i figli.
A parità di punteggio,
prevarrà il dipendente con figlio di età inferiore.
In caso di parità nelle
motivazioni e nei requisiti, prevarrà, nell’ordine, il dipendente con maggior
anzianità di servizio e maggiore età anagrafica.
In caso di rifiuto aziendale di trasformazione del contratto, pur in
presenza di capienza, la materia verrà esaminata in sede sindacale, presso la
Federazione regionale, entro 15 giorni dalla sua segnalazione.
In relazione a quanto disposto dall’art.3, 3’ comma,
della disciplina del lavoro a tempo parziale di cui all’allegato “E” del
c.c.n.l. 7.12.2000, le BCC comunicheranno, preventivamente, al personale in servizio a tempo parziale le
nuove assunzioni onde favorire la
richiesta di trasformazione del loro rapporto a tempo pieno.
F) Bandi e avvisi di selezione
Nel caso
di bandi e/o avvisi di selezione, le BCC forniranno preventivamente alla
indizione, informazioni alle RSA, o in
mancanza, alle OO.SS. locali per il tramite della Federazione locale.
Le RSA
interessate, ovvero le OO.SS. locali, potranno richiedere un incontro nel corso
del quale fornire eventuale osservazioni in merito.
La Federazione e le Organizzazioni Sindacali
convengono di favorire azioni positive atte a garantire le pari opportunità
uomo-donna sul lavoro, anche in attuazione della Legge 125/91 e delle norme di
cui al Capitolo XV del c.c.n.l. 7.12.2000.
La Commissione paritetica Regionale va riunita
almeno due volte l’anno al fine di individuare interventi che favoriscano le
pari opportunità uomo/donna. A tale
Commissione potranno partecipare fino a 2 membri per ogni OO.SS. stipulanti il
presente contratto. Il compito
principale della Commissione sarà quello di ricercare ed analizzare le cause
che ostacolano le pari opportunità di lavoro,
proponendo i conseguenti interventi
ARTICOLO 13
TICKET- PASTO
A decorrere dal 1 gennaio 2003 l’importo della
prestazione sostitutiva del servizio mensa, ticket pasto, per dipendenti della
BCC/CRA viene stabilito nella misura di € 5,28 (cinque/28).
Il ticket pasto è giornaliero e ne ha diritto il
dipendente presente in azienda con orario di lavoro che comprenda l’intervallo
per il pasto
Il ticket pasto spetta anche al personale che
usufruisce di permessi sindacali retribuiti.
SERVIZIO DI CASSA
Nel periodo iniziale di adibizione al servizio, a fini di addestramento, va
disposto affiancamento dei nuovi cassieri per non meno di tre settimane.
Vanno assunte iniziative di aggiornamento dei
cassieri nonché degli altri impiegati
chiamati periodicamente a prestare servizio di cassa, in occasione di nuove
prescrizioni riguardanti detto servizio.
Per quanto riguarda gli incarichi di cassa, in ogni
unità operativa dovrà essere previsto un adeguato numero di dipendenti aventi
la mansione di cassiere, commisurato all’operatività dell’unità stessa.
Fermi restanti i trattamenti minimi previsti
dall’art. 49 del vigente c.c.n.l. di categoria, ai lavoratori adibiti
saltuariamente al servizio di cassa, l’indennità di rischio mensile va
corrisposta nelle seguenti misure:
IGIENE DEL LAVORO
Le parti prendono atto delle novità in materia di
salute e sicurezza sul posto di lavoro introdotte dal D.Lgs. 626/94 e
successive modificazioni.
Condividono inoltre l’opportunità di diffondere e
rafforzare, i contenuti e le previsioni che favoriscono all’interno della
citata normativa uno spirito collaborativo e partecipativo dei lavoratori per
il perseguimento della massima sicurezza e tutela della salute all’interno dei
luoghi di lavoro.
Nel recepire integralmente il disposto della
normativa di cui sopra si conviene inoltre che:
·
Laddove
risultasse necessario programmare interventi di medicina preventiva (comprese
eventuali visite mediche mirate) le parti si incontreranno per definire i contenuti e le modalità di attuazione di tali interventi;
·
I
costi delle iniziative di cui sopra, attuate d’accordo tra le parti, sono a
carico delle Aziende.
·
In
attuazione di quanto previsto all’art. 54 del D.Lgs. 626/94 il Lavoratore
addetto a video terminali per almeno 20 ore settimanali ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni
due ore di applicazione continuativa al video terminale, durante tali pause il
Lavoratore potrà essere impiegato in altre mansioni;
Il personale femminile in stato di gravidanza, che
ne faccia richiesta, sarà esonerato,
fatte salve le esigenze di servizio,
dall’adibizione al video
terminale in via continuativa.
Al fine di favorire la corretta applicazione di
tutte le norme connesse alla salute ed alla sicurezza dei luoghi di lavora le
parti convengono circa l’improcrastinabilità della costituzione dell’organismo
paritetico locale di cui Allegato G al c.c.n.l. 7.12.2000. A tal fine, entro il
31 maggio 2003 dovranno essere reciprocamente comunicati i nomi dei
rappresentanti componenti il suddetto organismo paritetico ( n.6 di parte
datoriale e n. 6 di parte sindacale)
FUSIONI ED INCORPORAZIONI
In caso di fusioni o incorporazioni relative a BCC
dell’Abruzzo e del Molise, la Federazione Regionale si impegna a verificare con
le OO.SS. locali, prima del passaggio alla fase operativa, i problemi
riguardanti il Personale (Organici, mobilità, tutela professionale) al fine di
ricercare soluzioni idonee.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto decorre dalla data della sua
stipulazione, salvo quanto diversamente disposto nei singoli articoli, e scadrà
il 31 dicembre 2003.
FEDERAZIONE DELLE BCC DELL’ABRUZZO
E DEL MOLISE
FABI FIBA-CISL FISAC-CGIL