MUTUI PRIMA CASA
E
PRESTITI PERSONALI
A FAVORE DEL
PERSONALE DIPENDENTE
DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
E DELLA FEDERAZIONE
DELLE BCC
DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE
Articolo 1
IMPORTI MASSIMI CONCEDIBILI
ACQUISTO: 80% del valore di
mercato dell’immobile secondo perizia a
cura della B.C.C. ed a spese del
richiedente con un massimo di:
· Euro 150.000.
COSTRUZIONE : 80% del valore di perizie, come sopra, sui
lavori eseguiti che devono comprendere, almeno, struttura, copertura, e tamponature
esterne con un massimo di:
· Euro 150.000.
RIATTAMENTO ED AMPLIAMENTO:
80% del valore dell’immobile con
presentazione di preventivo di spesa comunque, non oltre:
· Euro 150.000.
Articolo 2
FINALITA’
a) Acquisto quote di
coeredi su alloggi pervenuti per successione e destinati ad abitazione del
Dipendente;
b) Acquisto di nuova abitazione mediante alienazione/permuta
della prima ed unica casa, perchè inadeguata ai bisogni del Dipendente;
in tale seconda ipotesi
il mutuo non potrà comunque eccedere la differenza dei prezzi, ma sempre
nei limiti stabiliti dal presente regolamento;
c) Nell’ipotesi di acquisto di alloggio già beneficiario di
altro mutuo ipotecario, la Bcc può concedere, al dipendente, un finanziamento
acquisendo ipoteca di secondo grado;
d) Estinzione di
precedenti mutui ordinari e altri prestiti contratti per l’acquisto della prima
casa;
e) Riattamento e/o ampliamento della prima ed unica
abitazione di proprietà;
f) Assegnazione appartamento da cooperative edilizie.
Articolo 3
BENEFICIARI
Dipendenti che:
a) abbiano maturato
una anzianità di effettivo servizio non inferiore a 3 anni;
b) non siano
proprietari di altro alloggio; oppure
siano proprietari di un alloggio inadeguato ai bisogni del richiedente come
previsto dall’ art. 2 lettera b .
Articolo 4
Nella
concessione dei mutui si terrà conto della data di presentazione della domanda,
che potrà essere presa in considerazione solo se documentata, si considerano
contemporanee quelle presentate nell’arco
di ciascun mese di calendario. In caso di contemporaneità di presentazione
si darà priorità alle situazioni e carichi familiari in subordinazione
all’anzianità di servizio.
Articolo 5
CONDIZIONI E MODALITA’
a) TASSO DI INTERESSE : pari al TUR e comunque
non inferiore
al costo medio della della raccolta in ciascuna azienda.
b) AMMORTAMENTO:
in rate mensili o semestrali costanti
posticipate.
c) GARANZIA:
ipoteca di 1° grado a favore
della Bcc
sull’immobile da finanziare per
l’importo del
mutuo maggiorato del 50 % -o di 2° Grado in
riferimento all’art. 2 comma C.
d) ISTRUTTORIA:
è a carico del dipendente il solo rimborso del costo della perizia tecnica.
e) POLIZZA ASSICURATIVA:
Compagnia di gradimento
della Bcc, a favore della medesima, a carico del richiedente.
f) DURATA MASSIMA: nei limiti consentiti dalla Bcc; per gli
immobili che presentino le caratteristiche
edilizie di cui al R.D. 24/4/38 N.
1165 sull’edilizia economica e popolare e successive modificazioni, per la durata prevista dalla Legge.
Articolo 6
PRESTITI PERSONALI SCOPERTI DI CONTO
a) PRESTITI PERSONALI:
importo massimo Euro 13.000 al tasso del TUR +
1,5 punti.-
b) SCOPERTO DI CONTO CORRENTE: importo massimo
Euro 11.000
Tasso Creditore TUR - 1
punto.-
Tasso Debitore TUR + 2 punti.-
Spese unitarie tenuta conto, commissioni max Scoperto,
carnet assegni, pagamento utenze (con domiciliazione bancaria dell’utenza) :
GRATUITE.
Articolo 7
Il
finanziamento è subordinato alla presentazione della documentazione normalmente richiesta dall’Azienda di
Credito alla clientela ordinaria per operazioni analoghe, ed alla capacità di
rimborso.
Articolo 8
Gli alloggi
finanziati debbono essere abitati dal dipendente per tutta la durata del
finanziamento, fatta salva la previsione di cui all’art. 2 lettera b).
La cessione a
qualunque titolo dell’alloggio determinerà la revoca del mutuo e la risoluzione
del contratto, salvo il caso di cessione a titolo gratuito a familiare (figli e
coniuge) dell’alloggio, sempreché lo stesso continui ad essere abitato dal
beneficiario del mutuo.
Sono pure causa
di risoluzione il licenziamento per giusta causa o le dimissioni.
La Bcc avrà
comunque la facoltà di consentire la prosecuzione del mutuo alle condizioni
praticate al momento dell’evento.
In caso di
decesso del dipendente in attività di servizio, gli eredi (limitatamente al
coniuge ed ai figli), potranno conservare le agevolazioni del mutuo.
In caso di
pensionamento il dipendente potrà conservare le condizioni praticate al momento
della stipula.
Il mutuo per
l’acquisto della 1° casa, a richiesta del dipendente, può essere cointestato
con il coniuge.
Articolo 9
Per la
salvaguardia delle piccole Aziende i mutui ipotecari dovranno essere contenuti,
in percentuale, come segue:
Aziende con impieghi economici sino a 10 miliardi, 5% degli
impieghi stessi;
Aziende con impieghi economici oltre 10 e sino a 20
miliardi, 10% degli impieghi stessi.
Articolo 10
Le agevolazioni
previste nel presente regolamento sono estese al personale della Federazione
Regionale.
Articolo 11
In caso di
controversia circa l’interpretazione del presente regolamento, competenti a
dirimerla saranno la Federazione Regionale e le OO.SS. firmatarie dello stesso,
in presenza di un rappresentante della Bcc interessata.
NORME TRANSITORIE
I mutui per la
prima casa stipulati precedentemente alla data del presente regolamento,
dovranno, a richiesta dell’interessato, essere ricondotti per l’importo ed il
tempo residuo alle condizioni previste
dagli articoli precedenti, fatte salve condizioni migliorative.
Articolo 12
Il presente
regolamento avrà validità fino al 31/12/2003.
Le parti si
incontreranno, per la valutazione ed il rinnovo del presente regolamento, entro
i tre mesi precedenti la data del 31/12/2003, nell’eventuale periodo di vacanza
resteranno valide le norme contenute nello stesso.
Pescara lì 21 gennaio 2003
FEDERAZIONE
DELLE BCC DELL’ABRUZZO
E
DEL MOLISE
FABI FIBA-CISL FISAC-CGIL