SEGRETERIE NAZIONALI DI
COORDINAMENTO BNL
FABI FIBA/CISL
FISAC/CGIL UILCA SINDIRETTIVO SINFUB
FONDO PENSIONI BNL
Il Fondo Pensione dei Dipendenti della BNL nasce nel
1957 e nel corso della sua vita ha subito varie trasformazioni ed adeguamenti.
Dal 1° gennaio 1989 si passa dalla gestione a "Ripartizione" alla gestione a "Capitalizzazione Collettiva in regime
di Prestazione Definita". I contributi versati al Fondo sono il:
§ 4%
dello Stipendio a carico dell'Azienda, che confluisce nel "Conto Generale";
§ 2%
dello Stipendio a carico del Lavoratore, che confluisce nel "Conto Individuale";
§ Contribuzione volontaria a carico del Lavoratore, fino ad un massimo di un ulteriore 2%, che
confluisce nel "Conto Aggiuntivo
Individuale".
L'importo
della Pensione,
riconosciuta dal Fondo, è pari al 40%
dei Contributi versati nel "Conto Individuale" .
Se il Lavoratore va in Pensione di Anzianità anticipatamente, rispetto ai limiti di età
previsti per la Pensione di Vecchiaia (65
anni Uomini e 60 anni Donne), si applica una riduzione della rendita, in base ai coefficienti
demografico-finanziari.
Se nel
"Conto Aggiuntivo Individuale" sono confluiti dei Contributi, al momento del
Pensionamento o delle Dimissioni
dall'Azienda, viene riconosciuto un Capitale pari alla Capitalizzazione Composta dei Contributi versati per il Tasso di
Rendimento del Fondo anno per anno realizzato.
Con l'introduzione del DDL 449 (Finanziaria), dal 1°
gennaio 1998, per i Fondi gestiti a "Capitalizzazione Collettiva in regime di Prestazione Definita",
viene fatto divieto di erogare un
Capitale in luogo della Pensione.
Il D.D.L. n°
124 del 21 aprile '93 e successivi aggiornamenti, relativo alla Previdenza Complementare dei "Nuovi
Assunti in data 30 ottobre 1997
viene recepito nello Statuto del Fondo ", con le seguenti modalità:
§ Viene costituita all'interno del Fondo una "Sezione B", gestita a "Capitalizzazione Individuale in regime di Contribuzione Definita"
§ L'Azienda ed il Lavoratore
versano al Fondo rispettivamente il 2% della Retribuzione ed il 100% del TFR maturato.
§ La Prestazione sarà
determinata dalla Capitalizzazione
Composta dei Contributi versati (Banca, Lavoratore, TFR), al Tasso di Rendimento del Fondo, anno per
anno realizzato;
§ In base alla vigente
normativa, al momento del Pensionamento,
detto Lavoratore potrà ritirare un
massimo del 50% dell'importo maturato in Capitale e un minimo del 50%
in Rendita.
Tutti i Fondi
Pensioni
strutturati come il nostro" a "Prestazione
Definita" (cioè con la promessa
del pagamento di una Pensione calcolata su una percentuale dei Contributi
versati), seppur gestiti con buoni
risultati finanziari come il nostro, rischiano di non poter garantire il
mantenimento delle prestazioni promesse, soprattutto ai
più giovani.
in quanto:
Ĝ E' venuto meno il lequilibrio numerico tra i Contribuenti Attivi ed i
Pensionati
("Sezione B" costituita il 30/11/1997);
Ĝ La "Speranza di Vita", per nostra fortuna, è notevolmente
aumentata e quindi la Pensione viene percepita per un periodo più lungo
rispetto a quello programmato;
Ĝ
Ĝ Si registra un notevole abbassamento dei Tassi Finanziari,
soprattutto in relazione al Tasso Tecnico attualmente adottato dal Fondo
(4,95%)
La
trasformazione dell'attuale struttura della "Sezione A" del Fondo, da
"Prestazione Definita" a "Contribuzione Definita", non è
solo una possibilità prevista dalle nuove Leggi, ma
è
diventata una necessità
I vantaggi derivanti dalla trasformazione della
"Sezione A" del Fondo
Ĝ Non essere soggetti a Rischi Finanziari, Economici e Demografici, poiché la prestazione non
è predeterminata ma soggetta ai soli risultati della gestione finanziaria;
Ĝ Possibilità, al momento del Pensionamento o al momento delle dimissioni
dall'Azienda, di poter ritirare, tutto
o in parte, il Capitale maturato o
di trasformare in Rendita,
totalmente o in parte, il Capitale stesso;
Ĝ Una diversa e più favorevole disciplina fiscale.
L'Accordo del 2 agosto 2002
Dal mese di novembre 2001 le Segreterie Nazionali di
Coordinamento, Fabi - Fiba/Cisl - Fisac/Cgil - Uilca - Sindirettivo BNL -
Sinfub, si sono incontrate, con cadenza quasi settimanale, con l'Azienda e con
i Rappresentanti del Consiglio di Amministrazione del Fondo, per valutare ed
approfondire gli studi di fattibilità commissionati dalle parti istitutive a
tre Studi specialistici della materia.
Il 2 agosto 2002, queste OO.SS. hanno raggiunto un
Accordo con l'Azienda per la trasformazione della "Sezione A" del
Fondo, che, tra l'altro, prevede:
˙
La
"Sezione A" del Fondo, a
far tempo dal 1° gennaio 2003, verrà
gestita, come già previsto per la "Sezione B", a "Capitalizzazione Individuale in regime di
Contribuzione Definita";
˙
A
tutti i Colleghi già in Pensione, è stata offerta, in
occasione della trasformazione e in via del tutto eccezionale, la possibilità
di riscuotere un "Capitale"
in alternativa all'attuale Pensione. Circa il 75% dei Pensionati ha espresso la
volontà di ritirare il Capitale. Per tutti i Pensionati che hanno deciso di
continuare a percepire la Rendita,
il Fondo stipulerà una convenzione
con una primaria Compagnia d'Assicurazione, atta a garantire la corresponsione delle Prestazioni attualmente in essere.
A giorni
partirà la stessa lettera di opzione per tutti i Lavoratori che hanno dato le dimissioni
dall'Azienda entro il 31.12.2002,
con il diritto alla Pensione dal 1° gennaio 2003.
˙
Agli
"Aggregati" (Lavoratori in Accompagnamento al Pensionamento), verrà offerta la possibilità di
optare tra l'erogazione di una Rendita,
calcolata secondo le previsioni dello Statuto vigente al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro con la BNL, e il ritiro di un Capitale, determinato con gli stessi criteri usati per
i Dipendenti in Servizio, che verrà
erogato successivamente alla trasformazione del Fondo, o al momento delle dimissioni dall'Azienda, se successive
alla trasformazione suddetta
˙
Per
i Differiti (Lavoratori che si sono dimessi dalla BNL, senza
immediato diritto alla Pensione, e che non hanno optato per la continuazione
della Contribuzione Volontaria al Fondo), viene offerto di: mantenere l'attuale previsione di
ricevere una Pensione alla maturazione del requisito di Pensione di Vecchiaia,
oppure, viene data, in via del tutto eccezionale, la facoltà di ritirare un Capitale, determinato sulla
base della Pensione Diretta spettante al compimento dell'età prevista per la
Pensione di vecchiaia, scontato alla data della richiesta, al tasso Tecnico del
Fondo. A giorni partiranno le lettere di opzione per tutti gli interessati.
Per i Dipendenti in Servizio
a far tempo dal 1° gennaio
2003, si costituirà una dotazione individuale iniziale, denominata
"ZAINETTO".
Detto "Zainetto" sarà costituito dalla somma dell'intera Contribuzione obbligatoria
versata al Fondo fino al 31.12.2002 (6%) rivalutata,
con il metodo della Capitalizzazione Composta, al Tasso Tecnico del Fondo, tempo per tempo vigente;
ovvero
se più favorevole al Lavoratore;
da un importo
ottenuto moltiplicando la misura
della Pensione annua, maturata al
31.12.2002, per i coefficienti di
conversione, determinati in base a:
età
- sesso e anzianità contributiva al Fondo
Il nuovo STATUTO del Fondo Pensioni dei Dipendenti BNL
A seguito
dell'Accordo sottoscritto il 2 agosto 2002, le Parti Istitutive (l'Intersas Nazionale e l'Azienda), hanno dato
mandato a due Studi Professionali di predisporre una bozza di nuovo STATUTO del Fondo Pensioni che tenesse
conto, oltre che delle ovvie disposizioni di Legge, di quanto convenuto
nell'Accordo stesso.
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo,sulla base
di questa bozza, stà completando i lavori per la stesura definitiva del nuovo
Statuto, che verrà sottoposto allapprovazione della COVIP (Ente di controllo
dei Fondi Pensione). Successivamente si passerà alla consultazione degli
Iscritti al Fondo (Dipendenti, Pensionati, Lavoratori in Accompagnamento al
Pensionamento e Differiti), attraverso il Referendum.
Il
nuovo Statuto, tra l'altro, dovrà prevede:
Iscritti
al Fondo
Il Fondo sarà costituito da tre sezioni distinte
˙
"Sezione A" con la qualifica di "Vecchi Iscritti":
§ I Dipendenti in attività di
servizio al del 28.4.93 aderenti al Fondo in tale data;
§ I Dipendenti assunti dopo il
28.4.93 che alla stessa data risultavano iscritti a forme pensionistiche
complementari istituite prima del 15.11.92, purché non abbiano riscattato le
rispettive posizioni;
˙
"Sezione B" con la qualifica di
"Nuovi Iscritti":
§ I Dipendenti assunti dopo il
28.4.93 non rientranti tra quelli del precedente punto;
˙
"Sezione C"
§ Pensionati, cessati dal
servizio entro il 31.12.02, titolari di prestazioni in forma di rendita a
carico del Fondo;
§ Coloro che, avendo lasciato
il servizio entro il 31.12.02 senza aver contestualmente maturato il diritto
alla riscossione delle prestazioni del Fondo, hanno optato per rimanere
Iscritti al Fondo in qualità di Aggregati ovvero di Differiti.
Contribuzione
Per gli Iscritti alla "Sezione A", la contribuzione continuerà ad essere del 4% a carico dell'Azienda e del 2% a carico del Lavoratore. Con l'Accordo del 2 agosto 02, l'Azienda, al termine del processo di
trasformazione del Fondo, si è impegnata
a prevedere la possibilità da parte del Lavoratore di versare solo su base volontaria una percentuale, ancora da
definire, del TFR maturando.
Per gli Iscritti alla "Sezione B", l'Azienda si è impegnata, al termine del
processo di trasformazione del Fondo, a rivedere, in aumento, la quota di
contribuzione a suo carico, attualmente 2%. Il Lavoratore, oltre all'attuale
percentuale del monte salario, deve versare il 100% del TFR.
Gli Iscritti alle due Sezioni potranno effettuare volontariamente
versamenti aggiuntivi.
Gestione
delle Risorse
L'impiego delle risorse verrà effettuato nel
rispetto delle disposizioni di Legge e delle previsioni delle fonti istitutive,
attraverso più soggetti abilitati, di cui uno appartenente al Gruppo BNL, avendo riguardo agli obiettivi di: diversificazione degli investimenti e dei
rischi, efficiente gestione del
portafoglio, contenimento dei costi,
massimizzazione dei rendimenti e
comunque nel rispetto dei principi di carattere etico (commercio delle armi) ed
ambientale dettati dalle Fonti Istitutive.
Per il solo Patrimonio di pertinenza delle Sezioni "A" e "B" è facoltà del Consiglio di Amministrazione distituire linee d'investimento
diversificate o comparti nell'ambito dei quali è data la facoltà agli Iscritti di indirizzare le
risorse delle rispettive posizioni individuali.
I Titoli facenti parte del Patrimonio del Fondo
verranno custoditi ed amministrati gratuitamente
da BNL quale Banca Depositaria
Al momento del Pensionamento,
il Lavoratore "Vecchio Iscritto"
potrà trasformare lintera posizione individuale maturata in Capitale, o parte in Capitale e parte
in Rendita, o tutto in Rendita.
Il Lavoratore "Vecchio
Iscritto", nel caso di dimissioni
dall'Azienda senza il diritto al Pensionamento, potrà ritirare l'intero Capitale maturato.
Prestazioni
della Sezione "B"
In base alle attuali disposizioni di Legge il
"Nuovo Iscritto", al momento del pensionamento, come già detto, potrà
ritirare un massimo del 50% in Capitale ed un minimo del 50% in Rendita
Prestazioni
aggiuntive in caso di morte, inabilità ed invalidità
In conformità alle indirizzi previsti dalle Fonti
Istitutive, nei casi di decesso del Dipendente, Inabilità riconosciuta
dall'Inps e Invalidità riconosciuta dall'Inps che comporti la cessazione
dell'attività lavorativa, il Fondo stipulerà delle Polizze Assicurative,
utilizzando una parte delle contribuzioni per la copertura del relativo onere
Anticipazioni
dei "Vecchi" e "Nuovi" Iscritti
Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo,
l'iscritto, può conseguire
un'anticipazione dell'intera posizione maturata, per spese sanitarie, per terapie
ed interventi straordinari riconosciute dalle strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di
abitazione per sé o i figli, documentato da atto notarile. Dette
anticipazioni sono riconosciute anche per le spese da sostenere per la fruizioni di congedi per la formazione.
Congedi
Parentali
Alla Lavoratrice e
ai Lavoratori, che utilizzano congedi parentali, congedi facoltativi per
maternità, congedo straordinario per lassistenza dei figli portatori di
handicap grave ed assenza per malattia dei figli, previste dal Lgs n° 151/2001
art. 14 comma 6 ( senza retribuzione), viene data la possibilità di effettuare
versamenti al Fondo per i periodi di riferimento. La Banca è impegnata ad
effettuare i versamenti di sua competenza.
Questi
sono i principali punti del nuovo Statuto, definiti dagli Accordi del 2 agosto
2002 dell11 novembre 2002 e del 5 gennaio 2003.
Sono
già in corso le Assemblee per l'illustrazione di tutte le modifiche apportate
e, dopo l'assenso da parte della Covip, si procederà
alla consultazione ad referendum di tutti gli Iscritti al Fondo.
Con questa necessaria
trasformazione, riteniamo di aver raggiunto lobiettivo di dare la certezza di
una prestazione significativa a tutti gli Iscritti al Fondo, vecchi e nuovi.
SEGRETERIE
NAZIONALI DI COORDINAMENTO
FABI FIBA/CISL
FISAC/CGIL UILCA SINDIRETTIVO SINFUB
Banca Nazionale
del Lavoro