SEGRETERIE NAZIONALI DI COORDINAMENTO BNL

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FONDO PENSIONI BNL

 

Il Fondo Pensione dei Dipendenti della BNL nasce nel 1957 e nel corso della sua vita ha subito varie trasformazioni ed adeguamenti.

 

Dal 1° gennaio 1989 si passa dalla gestione a "Ripartizione" alla gestione a "Capitalizzazione Collettiva in regime di Prestazione Definita". I contributi versati al Fondo sono il:

 

§  4% dello Stipendio a carico dell'Azienda, che confluisce nel "Conto Generale";

§  2% dello Stipendio a carico del Lavoratore, che confluisce nel "Conto Individuale";

§  Contribuzione volontaria a carico del Lavoratore, fino ad un massimo di un ulteriore 2%, che confluisce nel "Conto Aggiuntivo Individuale".

 

L'importo della Pensione, riconosciuta dal Fondo, è pari al 40% dei Contributi versati nel "Conto Individuale" .

Se il Lavoratore va in Pensione di Anzianità anticipatamente, rispetto ai limiti di età previsti per la Pensione di Vecchiaia (65 anni Uomini e 60 anni Donne), si applica una riduzione della rendita, in base ai coefficienti demografico-finanziari.

Se nel "Conto Aggiuntivo Individuale" sono confluiti dei Contributi, al momento del Pensionamento o delle Dimissioni dall'Azienda, viene riconosciuto un Capitale pari alla Capitalizzazione Composta dei Contributi versati per il Tasso di Rendimento del Fondo anno per anno realizzato.

Con l'introduzione del DDL 449 (Finanziaria), dal 1° gennaio 1998, per i Fondi gestiti a "Capitalizzazione Collettiva in regime di Prestazione Definita", viene fatto divieto di erogare un Capitale in luogo della Pensione.

 

Il D.D.L. n° 124 del 21 aprile '93 e successivi aggiornamenti, relativo alla Previdenza Complementare dei "Nuovi Assunti in data 30 ottobre 1997 viene recepito nello Statuto del Fondo ", con le seguenti modalità:

§  Viene costituita all'interno del Fondo una "Sezione B", gestita a "Capitalizzazione Individuale in regime di Contribuzione Definita"

§  L'Azienda ed il Lavoratore versano al Fondo rispettivamente il 2% della Retribuzione ed il 100% del TFR maturato.

§  La Prestazione sarà determinata dalla Capitalizzazione Composta dei Contributi versati (Banca, Lavoratore, TFR), al Tasso di Rendimento del Fondo, anno per anno realizzato;

§  In base alla vigente normativa, al momento del Pensionamento, detto Lavoratore potrà ritirare un massimo del 50% dell'importo maturato in Capitale e un minimo del 50% in Rendita.

 

 

 

Perché occorre modificare la struttura della "Sezione A" del Fondo

 

Tutti i Fondi Pensioni strutturati come il nostro" a "Prestazione Definita" (cioè con la promessa del pagamento di una Pensione calcolata su una percentuale dei Contributi versati), seppur gestiti con buoni risultati finanziari come il nostro, rischiano di non poter garantire il mantenimento delle prestazioni promesse, soprattutto ai più giovani.

 in quanto:

Ĝ      E' venuto meno il l’equilibrio numerico tra i Contribuenti Attivi ed i Pensionati ("Sezione B" costituita il 30/11/1997);

Ĝ      La "Speranza di Vita", per nostra fortuna, è notevolmente aumentata e quindi la Pensione viene percepita per un periodo più lungo rispetto a quello programmato;

Ĝ       

 

Ĝ      Si registra un notevole abbassamento dei Tassi Finanziari, soprattutto in relazione al Tasso Tecnico attualmente adottato dal Fondo (4,95%)

 

La trasformazione dell'attuale struttura della "Sezione A" del Fondo, da "Prestazione Definita" a "Contribuzione Definita", non è solo una possibilità prevista dalle nuove Leggi, ma

è diventata una necessità

 

 

 

I vantaggi derivanti dalla trasformazione della "Sezione A" del Fondo

 

Ĝ      Non essere soggetti a Rischi Finanziari, Economici e Demografici, poiché la prestazione non è predeterminata ma soggetta ai soli risultati della gestione finanziaria;

Ĝ      Possibilità, al momento del Pensionamento o al momento delle dimissioni dall'Azienda, di poter ritirare, tutto o in parte, il Capitale maturato o di trasformare in Rendita, totalmente o in parte, il Capitale stesso;

Ĝ      Una diversa e più favorevole disciplina fiscale.

 

 

 

L'Accordo del 2 agosto 2002

 

Dal mese di novembre 2001 le Segreterie Nazionali di Coordinamento, Fabi - Fiba/Cisl - Fisac/Cgil - Uilca - Sindirettivo BNL - Sinfub, si sono incontrate, con cadenza quasi settimanale, con l'Azienda e con i Rappresentanti del Consiglio di Amministrazione del Fondo, per valutare ed approfondire gli studi di fattibilità commissionati dalle parti istitutive a tre  Studi specialistici della materia.

Il 2 agosto 2002, queste OO.SS. hanno raggiunto un Accordo con l'Azienda per la trasformazione della "Sezione A" del Fondo, che, tra l'altro, prevede:

˙              La "Sezione A" del Fondo, a far tempo dal 1° gennaio 2003, verrà gestita, come già previsto per la "Sezione B", a "Capitalizzazione Individuale in regime di Contribuzione Definita";

˙              A tutti i Colleghi già in Pensione, è stata offerta, in occasione della trasformazione e in via del tutto eccezionale, la possibilità di riscuotere un "Capitale" in alternativa all'attuale Pensione. Circa il 75% dei Pensionati ha espresso la volontà di ritirare il Capitale. Per tutti i Pensionati che hanno deciso di continuare a percepire la Rendita, il Fondo stipulerà una convenzione con una primaria Compagnia d'Assicurazione, atta a garantire la corresponsione delle Prestazioni attualmente in essere.

 

A giorni partirà la stessa lettera di opzione per tutti i Lavoratori che hanno dato le dimissioni dall'Azienda entro il 31.12.2002, con il diritto alla Pensione dal 1° gennaio 2003.

 

˙              Agli "Aggregati" (Lavoratori in Accompagnamento al Pensionamento), verrà offerta la possibilità di optare tra l'erogazione di una Rendita, calcolata secondo le previsioni dello Statuto vigente al momento della risoluzione del rapporto di lavoro con la BNL, e il ritiro di un Capitale, determinato con gli stessi criteri usati per i Dipendenti in Servizio, che verrà erogato successivamente alla trasformazione del Fondo, o al momento delle dimissioni dall'Azienda, se successive alla trasformazione suddetta 

 

˙              Per i “Differiti” (Lavoratori che si sono dimessi dalla BNL, senza immediato diritto alla Pensione, e che non hanno optato per la continuazione della Contribuzione Volontaria al Fondo), viene offerto di: mantenere l'attuale previsione di ricevere una Pensione alla maturazione del requisito di Pensione di Vecchiaia, oppure, viene data, in via del tutto eccezionale, la facoltà di ritirare un Capitale, determinato sulla base della Pensione Diretta spettante al compimento dell'età prevista per la Pensione di vecchiaia, scontato alla data della richiesta, al tasso Tecnico del Fondo. A giorni partiranno le lettere di opzione per tutti  gli interessati.

 

 

Per i Dipendenti in Servizio

a far tempo dal 1° gennaio 2003, si costituirà una dotazione individuale iniziale, denominata

"ZAINETTO".

Detto "Zainetto" sarà costituito dalla somma dell'intera Contribuzione obbligatoria versata al Fondo fino al 31.12.2002 (6%) rivalutata, con il metodo della Capitalizzazione Composta, al Tasso Tecnico del Fondo, tempo per tempo vigente;

ovvero se più favorevole al Lavoratore;

da un importo ottenuto moltiplicando la misura della Pensione annua, maturata al 31.12.2002, per i coefficienti di conversione, determinati in base a:

età - sesso e anzianità contributiva al Fondo

 

 

Il nuovo STATUTO del Fondo Pensioni dei Dipendenti BNL

 A seguito dell'Accordo sottoscritto il 2 agosto 2002, le Parti Istitutive (l'Intersas Nazionale e l'Azienda), hanno dato mandato a due Studi Professionali di predisporre una bozza di nuovo STATUTO del Fondo Pensioni che tenesse conto, oltre che delle ovvie disposizioni di Legge, di quanto convenuto nell'Accordo stesso.

 

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo,sulla base di questa bozza, stà completando i lavori per la stesura definitiva del nuovo Statuto, che verrà sottoposto all’approvazione della COVIP (Ente di controllo dei Fondi Pensione). Successivamente si passerà alla consultazione degli Iscritti al Fondo (Dipendenti, Pensionati, Lavoratori in Accompagnamento al Pensionamento e Differiti), attraverso il Referendum.

 

Il nuovo Statuto, tra l'altro, dovrà prevede:

 

 

Iscritti al Fondo

 

Il Fondo sarà costituito da tre sezioni distinte

˙              "Sezione A" con la qualifica di "Vecchi Iscritti":

§  I Dipendenti in attività di servizio al del 28.4.93 aderenti al Fondo in tale data;

§  I Dipendenti assunti dopo il 28.4.93 che alla stessa data risultavano iscritti a forme pensionistiche complementari istituite prima del 15.11.92, purché non abbiano riscattato le rispettive posizioni;

˙              "Sezione B" con la qualifica di "Nuovi Iscritti":

§  I Dipendenti assunti dopo il 28.4.93 non rientranti tra quelli del precedente punto;

˙              "Sezione C"

§  Pensionati, cessati dal servizio entro il 31.12.02, titolari di prestazioni in forma di rendita a carico del Fondo;

§  Coloro che, avendo lasciato il servizio entro il 31.12.02 senza aver contestualmente maturato il diritto alla riscossione delle prestazioni del Fondo, hanno optato per rimanere Iscritti al Fondo in qualità di Aggregati ovvero di Differiti.

 

 

Contribuzione

Per gli Iscritti alla "Sezione A", la contribuzione continuerà ad essere del 4% a carico dell'Azienda e del 2% a carico del Lavoratore. Con l'Accordo del 2 agosto 02, l'Azienda, al termine del processo di trasformazione del Fondo, si è impegnata a prevedere la possibilità da parte del Lavoratore di versare solo su base volontaria una percentuale, ancora da definire, del TFR maturando.

Per gli Iscritti alla "Sezione B", l'Azienda si è impegnata, al termine del processo di trasformazione del Fondo, a rivedere, in aumento, la quota di contribuzione a suo carico, attualmente 2%. Il Lavoratore, oltre all'attuale percentuale del monte salario, deve versare il 100% del TFR.

Gli Iscritti alle due Sezioni potranno effettuare volontariamente versamenti aggiuntivi.

 

 

Gestione delle Risorse

 

L'impiego delle risorse verrà effettuato nel rispetto delle disposizioni di Legge e delle previsioni delle fonti istitutive, attraverso più soggetti abilitati, di cui uno appartenente al Gruppo BNL,  avendo riguardo agli obiettivi di: diversificazione degli investimenti e dei rischi, efficiente gestione del portafoglio, contenimento dei costi, massimizzazione dei rendimenti e comunque nel rispetto dei principi di carattere etico (commercio delle armi) ed ambientale dettati dalle Fonti Istitutive.

Per il solo Patrimonio di pertinenza delle Sezioni "A" e "B" è facoltà del Consiglio di Amministrazione d’istituire linee d'investimento diversificate o comparti nell'ambito dei quali è data la facoltà agli Iscritti di indirizzare le risorse delle rispettive posizioni individuali.

 

I Titoli facenti parte del Patrimonio del Fondo verranno custoditi ed amministrati gratuitamente da BNL quale “Banca Depositaria”

 

Prestazioni della Sezione "A"

Al momento del Pensionamento, il Lavoratore "Vecchio Iscritto" potrà trasformare l’intera posizione individuale maturata in Capitale, o parte in Capitale e parte in Rendita, o tutto in Rendita.

Il Lavoratore "Vecchio Iscritto", nel caso di dimissioni dall'Azienda senza il diritto al Pensionamento, potrà ritirare l'intero Capitale maturato.

 

Prestazioni della Sezione "B"

In base alle attuali disposizioni di Legge il "Nuovo Iscritto", al momento del pensionamento, come già detto, potrà ritirare un massimo del 50% in Capitale ed un minimo del 50% in Rendita

 

Prestazioni aggiuntive in caso di morte, inabilità ed invalidità

In conformità alle indirizzi previsti dalle Fonti Istitutive, nei casi di decesso del Dipendente, Inabilità riconosciuta dall'Inps e Invalidità riconosciuta dall'Inps che comporti la cessazione dell'attività lavorativa, il Fondo stipulerà delle Polizze Assicurative, utilizzando una parte delle contribuzioni per la copertura del relativo onere

Anticipazioni dei "Vecchi" e "Nuovi" Iscritti

Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, l'iscritto, può conseguire un'anticipazione dell'intera posizione maturata, per spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciute dalle strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o i figli, documentato da atto notarile. Dette anticipazioni sono riconosciute anche per le spese da sostenere per la fruizioni di congedi per la formazione.

 

Congedi Parentali

Alla Lavoratrice e ai Lavoratori, che utilizzano congedi parentali, congedi facoltativi per maternità, congedo straordinario per l’assistenza dei figli portatori di handicap grave ed assenza per malattia dei figli, previste dal Lgs n° 151/2001 art. 14 comma 6 ( senza retribuzione), viene data la possibilità di effettuare versamenti al Fondo per i periodi di riferimento. La Banca è impegnata ad effettuare i versamenti di sua competenza.

 

Questi sono i principali punti del nuovo Statuto, definiti dagli Accordi del 2 agosto 2002 dell’11 novembre 2002 e del 5 gennaio 2003.

 

Sono già in corso le Assemblee per l'illustrazione di tutte le modifiche apportate e, dopo l'assenso da parte della Covip, si procederà alla consultazione ad referendum di tutti gli Iscritti al Fondo.

 

Con questa necessaria trasformazione, riteniamo di aver raggiunto l’obiettivo di dare la certezza di una prestazione significativa a tutti gli Iscritti al Fondo, vecchi e nuovi.

 

Roma 6 febbraio 2003

 

 

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