VERBALE
DI ACCORDO
per
l'agevolazione degli esodi
ai
sensi dell'art.59, 3° comma, della legge n.449 dei 27 dicembre 1997
Addì
31 marzo 1998 in Roma
tra
la
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
e
le
Segreterie degli Organi di Coordinamento delle rsa FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL,
UIB/UIL
premesso
che
·
la BNL, in
relazione alla situazione interna degli organici e alle tendenze generali del
mercato, ha da tempo avviato un'attività di riduzione degli organici che, in
assenza dei c.d. ammortizzatori sociali, è stata affrontata attraverso lo
strumento degli incentivi individuali all'esodo ;
considerato
altresì che
·
nel 1997 il
Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato il nuovo modello
organizzativo della rete italiana che dal gennaio c.a. è in fase di concreta
attuazione ;
dato
atto che
·
l’art. 59, 3°
comma, della legge n.449 del 27 dicembre 1997 prevede nei casi di
ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di
personale in Banche la possibilità di stipulare entro il 31 marzo 1998 accordi
sindacali per la gestione degli stessi ;
si
conviene quanto segue
1. quanto sopra premesso e considerato fa
parte della presente intesa ;
2. a partire dal 1 maggio p.v., nella
definizione degli accordi individuali per la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro l'Azienda riconoscerà una apposita indennità di agevolazione
all'esodo ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'art.59 della legge
n.449/97, che verrà determinata avendo a riferimento i seguenti parametri :
a) per il personale che abbia già maturato ovvero che maturi
entro il corrente anno il diritto a trattamento pensionistico, se appartenente
alle quattro Aree professionali, l'importo lordo della indennità di cui
all'art. 127 dei C.C.N.L. 19.12.1994 e, se Funzionari, l'importo lordo della
indennità di cui all'art.67 dei C.C.N.L. 22.6.1995 ;
b) per il personale appartenente alle quattro Aree professionali
e alla categoria Funzionari che entro 48 mesi dalla data di risoluzione del
rapporto di lavoro maturi il diritto a trattamento pensionistico A.G.O. di
anzianità o di vecchiaia:
·
il valore, al
netto del carico fiscale, pari all’importo netto del trattamento pensionistico
Inps che gli interessati maturerebbero con la maggiorazione dell’anzianità
contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità (o di vecchiaia
se conseguibile prima) della A.G.O. per il periodo intercorrente tra la
cessazione del rapporto di lavoro e la prima "finestra" utile per
l'accesso al trattamento A.G.O. ai sensi della vigente normativa;
L'indennità di cui trattasi verrà
corrisposta in rate mensili posticipate di uguale valore per tutto il periodo
intercorrente tra il mese immediatamente successivo a quello di cessazione del
rapporto di lavoro e quello nel quale verranno maturati i requisiti minimi
richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia.
Qualora l'erogazione invece
avvenga - su richiesta del lavoratore - in unica soluzione, la misura della
indennità sarà pari al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso
ufficiale di sconto vigente alla data di stipulazione del presente accordo, di
quanto previsto al primo punto della lettera b);
3.
la manifestazione della
volontà di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con rinuncia al
preavviso o relativa indennità sostitutiva, dovrà essere formalizzata
irrevocabilmente nei termini di cui ad apposito schema da compilare senza
omissioni, integrazioni o modifiche ; la data di risoluzione del rapporto di
lavoro indicata dal lavoratore nel predetto documento potrà essere posticipata
dalla Banca, in relazione a esigenze tecnico organizzative, fino a un massimo
di dodici mesi. Resta fermo che la cessazione dal servizio che sarà pattuita
non potrà essere differita per qualsivoglia eventuale causa di sospensione
legale o contrattuale del rapporto di lavoro ; restano ferme inoltre eventuali
cause di risoluzione del rapporto di lavoro che dovessero verificarsi
anteriormente alla data fissata per la cessazione dal servizio riconducibili
alla giusta causa o al giustificato motivo soggettivo ;
4. l'indennità di agevolazione all'esodo di
cui al punto 2 lettera b) ha natura personale, non è cedibile nè trasferibile.
La cessione o trasferimento a qualunque titolo determina l'automatica
cessazione della corresponsione dell’indennità medesima, ferma restando ovviamente
la risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di decesso del titolare
dell’indennità, la Banca peraltro verserà le residue rate mensili - fino a
concorrenza dell'importo corrispondente all’indennità di cui all’art. 131 del
C.C.N.L. 19.12.1994 o all’art. 71 dei C.C.N.L. 22.6.1995- direttamente ai
destinatari della citata erogazione contrattuale ;
5. l'indennità di agevolazione all'esodo di
cui al punto 2 lettera b) non è compatibile con i redditi da lavoro dipendente
o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione della
stessa, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di banche,
concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio
e/o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti
finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento, che svolgono
attività in concorrenza con la Banca. L’instaurazione dei sopra citati rapporti
di lavoro dipendente o autonomo costituisce causa di decadenza dal diritto alla
citata indennità, ferma restando ovviamente la risoluzione del rapporto di
lavoro;
6.
il lavoratore che
percepisce l'apposita indennità di agevolazione all'esodo di cui al punto 2
lett.b) si impegna, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di
lavoro, a dare tempestiva comunicazione alla Banca - e, quando funzionante, al
"Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del personale del
Credito" - dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti
o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro o del
committente, ai fini di cui al punto 5;
7. qualora dovessero intervenire modifiche in
materia previdenziale tali da incidere significativamente sugli equilibri e sui
contenuti dei presente accordo le parti si incontreranno per una congiunta
valutazione della situazione ;
8. la Banca e le Organizzazioni Sindacali
stipulanti il presente accordo si incontreranno con cadenza trimestrale,
nell'ambito dell'Osservatorio di cui all'accordo aziendale del 28 maggio 1997,
per la verifica dei risultati conseguiti dall'applicazione del presente
accordo. Resta peraltro ferma, dopo la scadenza della prima verifica
trimestrale del 1999 (31.3.1999), la facoltà della Banca di procedere
all'attivazione delle procedure contrattuali e di legge per la collocazione in
mobilità del personale in esubero, restando comunque concordato fin da ora che,
ai fini della individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, verrà
adottato, in via prioritaria, il criterio - di cui alla lettera b) del 3° comma
dell'art.59 della legge n.- 449/97 - della maggiore età ovvero della maggiore
prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'A.G.O.
Letto, confermato e sottoscritto
Banca
Nazionale del Lavoro S.p.a.
Segreterie
degli Organi di Coordinamento delle rsa
FABI,
FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIB/UIL
TESTO DELLA LETTERA DELLA BNL, DIREZIONE
CENTRALE, IN MERITO ALLE AGEVOLAZIONI PER IL PERSONALE IN ESODO VOLONTARIO.
Direzione Personale
e Sviluppo Org.vo Roma 1° aprile
1998
Alle
Segreterie degli Organi di Coordinamento delle
RSA
FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIB/UIL
della
B.N.L.
S E
D E
Verbale di accordo per l'agevolazione degli
esodi - 31 marzo 1998
In relazione alle prospettazioni formulate
durante gli incontri per la stipula dell'accordo in oggetto confermiamo che ai
titolari della indennità di cui al punto 2 lettera b) dell'accordo medesimo
verranno conservate - per il periodo di corresponsione della suddetta indennità
- le condizioni applicate al personale in servizio in materia di assistenza
sanitaria, prestito e mutuo per acquisto 1° casa.
Analogo criterio vale per le
condizioni riservate al personale su operazioni e servizi di banca.
Distinti saluti.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
Direzione Centrale
“BNL VERBALE DI ACCORDO
ESODATI 1998”