S.N.A.Pro.Fin.
FABI
Ai
Sindacati Autonomi Bancari
DETERMINAZIONE DELLA MISURA, DELLA MODALITA’ E DEI TERMINI
DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI
VIGILANZA DOVUTO ALLA CONSOB DAI PROMOTORI FINANZIARI
PER L’ESERCIZIO 2003 (Delibere n.
13874 e n. 13875 del 27 Dicembre 2002;
Delibera n. 13888 del 14 Gennaio 2003).
Sono
tenuti a versare alla CONSOB, per l’esercizio 2003, un contributo denominato
“contributo di vigilanza”, i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2003, nell’Albo unico
nazionale dei promotori finanziari.
La
misura del contributo è stata determinata dalla CONSOB in Euro 123,00.
Il
versamento della contribuzione deve essere effettuato entro il 15 aprile 2003.
Ai fini del
versamento dev’essere utilizzato esclusivamente l’apposito modulo precompilato
(MAV) che la CONSOB provvederà a spedire, entro il 15 marzo 2003, all’indirizzo
di ciascun promotore.
Se
non in possesso dell’apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei
10 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i promotori
finanziari possono effettuare il versamento presso qualunque sportello della
Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello
prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla
contribuzione: a) nome e cognome; il codice fiscale o se richiesto il “codice
utente” con il quale il soggetto è identificato dalla CONSOB acquisibile dagli
interessati presso la sede della CONSOB stessa (tel. 06 84771).
Nei
20 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i promotori
finanziari possono altresì acquisire il MAV tramite rete Internet. A tal fine
le necessarie istruzioni per ottenerne la stampa in locale saranno rese dalla
CONSOB entro il 15 marzo 2003, attraverso il Notiziario settimanale –Consob
Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).
I
promotori finanziari possono, nei 20 giorni che precedono la scadenza del
versamento del contributo, effettuare il pagamento anche con carta di credito
tramite rete Internet. Anche in questo caso le relative istruzioni saranno rese
note dalla CONSOB entro il 15 marzo 2003 attraverso il Notiziario settimanale-
Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).
Le
modalità di pagamento indicate sopra sono tassative. Il mancato pagamento della
contribuzione entro i termini stabiliti comporterà l’avvio della procedura di
riscossione coattiva ai sensi dell’art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, come integrato dall’art.65 del d.lgs 23 luglio 1996 n. 415, e
l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale.
Per il caso in cui le
predette istruzioni che darà la Consob entro il 15 Marzo 2003 contemplassero
l’indicazione del codice della causale del versamento del contributo di
vigilanza e la descrizione della causale del versamento, ricordiamo che i
promotori finanziari dovranno indicare quanto segue:
Codice
Causale CG1; Descrizione causale: art.1, lett. g), delibera n. 13874/02.
CANCELLAZIONE DALL’ALBO E
REISCRIZIONE.
Con
la delibera n. 13915 del 29 gennaio 2003 è stato aggiornato il Regolamento
concernente l’Albo e l’attività dei promotori finanziari adottato dalla Consob
con delibera n. 10629 dell’8 aprile 1997.
Le
modifiche sostanziali riguardano l’articolo 18 in materia di cancellazione
dall’albo e reiscrizione.
Questo
il testo modificato:
“Art.18
(Cancellazione dall’albo e reiscrizione).
a)
domanda
dell’interessato;
b)
perdita di uno dei
requisiti per l’iscrizione all’albo ovvero mancato pagamento del contributo di
vigilanza;
c)
radiazione dall’albo.
La proposta è inoltrata alla Consob entro il termine di
sessanta giorni dall’avvio della istruttoria. Resta ferma la potestà della
Consob di procedere alle suddette cancellazioni anche in base ad istruttorie
effettuate direttamente.
di elementi ostativi alla cancellazione, tenuto conto
particolarmente di quanto previsto dall’articolo 4 (delibera 10629 “Compiti in materia di controlli sui promotori”.
Articolo riportato in calce alla presente).
Data
29 gennaio 2003.
“Art. 4 della delibera 10629
dell’8 aprile 1997.
verifica delle
circostanze comunicate alla Consob presso l’Autorità giudiziaria competente,
acquisendo
idonea documentazione che trasmettono alla Consob medesima.
su richiesta
della Consob o in presenza di fatti notori riguardanti promotori iscritti negli
elenchi dalle
stesse tenuti, e comunque quando lo ritengono opportuno, verificano il rispetto
delle regole alla cui osservanza sono tenuti i promotori, la permanenza dei
requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché l’assenza di cause di
incompatibilità.
a) alla richiesta
al promotore di informazioni, atti e documenti;
b) alla audizione
del promotore, anche a seguito di sua specifica richiesta; di tale audizione,
da effettuare con modalità atte a garantirne la riservatezza, deve redigersi un
verbale che viene conservato in apposita raccolta;
c) alla richiesta
di informazioni ad altra commissione e al soggetto per conto del quale opera il
promotore;
d) alla
audizione, a seguito di sua specifica richiesta, del soggetto segnalante; tale
audizione deve essere condotta e verbalizzata secondo quanto stabilito nella
lettera b).
I
CHIARIMENTI DELLA CONSOB AD ALCUNI QUESITI CONCERNENTI LA CANCELLAZIONE
DALL’ALBO.
La
Consob ha fornito i seguenti chiarimenti in merito alla cancellazione dall’albo
dei promotori a domanda e per mancato pagamento del contributo di vigilanza:
Ciò in deroga al principio di carattere generale in forza
del quale i provvedimenti adottati nei confronti dei promotori acquistano
efficacia nel momento in cui pervengono alla sfera di conoscenza
dell’interessato;
Coloro che presentano istanza di cancellazione dall’albo
dopo il 2 gennaio sono pienamente assoggettati all’obbligo di pagamento del
contributo;
ALBO
DEI PROMOTORI FINANZIARI.
Nel
corso del 2002 sono state 9.300 le nuove iscrizioni all’Albo unico nazionale
dei promotori finanziari (11.000 nel 2001), a fronte di 2.201 cancellazioni
(1.212 nel 2001) e di 31 sospensioni cautelari e 37 sospensioni sanzionatorie
(86 in totale nel 2001).
Le
delibere di radiazione dall’albo hanno riguardato 57 promotori e tre sono state
le cancellazioni per la perdita dei requisiti di onorabilità. Nel 2001 le
delibere di radiazione avevano riguardato 31 promotori e quattro erano state le
cancellazioni per la perdita dei requisiti di onorabilità.
Alla
data del 31.12.2002 i promotori finanziari iscritti all’Albo erano 66.743
(59.610 a fine 2001).
ALBO
DELLE SIM.
Al
31 12.2002 risultavano iscritte all’Albo 143 Sim nazionali (145 a fine 2001).
Di queste, 45 autorizzate all’attività di negoziazione per conto proprio; 60
all’attività di negoziazione per conto terzi; 32 all’attività di collocamento
con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia;
112 all’attività di collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a
fermo ovvero assunzione di garanzia (di cui 15 con limitazioni operative); 65
all’attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per
conto terzi (di cui 3 con limitazioni operative); 89 all’attività di ricezione
trasmissione ordini nonché mediazione (di cui 3 con limitazioni operative).
Nel
corso dell’anno sono intervenute 11 iscrizioni all’Albo, 12 cancellazioni e due
sono stati i provvedimenti assunti a carico di sim (uno di amministrazione
straordinaria e uno di liquidazione coatta amministrativa).
L’Avvocato Daniele De
Simone ha presentato al Tribunale di Milano il ricorso concordato con il
consulente della FABI Prof.Avv. Antonio Vallebona, attraverso il quale un
promotore finanziario chiede alla Società preponente il pagamento di quanto
indebitamente trattenuto per la contribuzione Enasarco.
In particolare nel
ricorso viene messo in risalto quanto segue:
“….tale trattenuta è
indebita, poiché i promotori finanziari non sono ricompresi tra i soggetti
obbligatoriamente iscritti all’Enasarco.
Nella ipotesi in cui,
come nella specie, il promotore finanziario sia un agente, non si tratta di un
agente di commercio in senso stretto, ma di un agente di altro tipo. La
categoria dei promotori finanziari incaricata da imprese bancarie, Sim, e SICAV
per la promozione di contratti relativi a strumenti finanziari o servizi di
investimento, al pari di quella degli agenti di assicurazione, è tipizzata
dalla legge.
E’ chiaro che gli
agenti promotori finanziari sono esclusi dall’obbligo di iscrizione e
contribuzione all’Enasarco al pari degli agenti di assicurazione.
Invero la natura
dell’attività dei preponenti e, conseguentemente il tipo e l’oggetto dei
contratti impediscono di assimilare gli agenti promotori finanziari agli agenti
di commercio in senso stretto.
In questo senso si
può concordare con la lettera del Ministro del Lavoro all’Enasarco del 30
aprile 2001 nella quale si afferma: “ una chiara differenziazione dell’agente
di commercio rispetto a quella del promotore finanziario”, sottolineandosi che
“il rapporto contrattuale del promotore è essenzialmente caratterizzato in
termini di interlocuzione completa con il cliente per indirizzarlo, con
trasparenza e professionalità, nell’operatività dei mercati finanziari, con
profili del tutto autonomi rispetto all’attività commerciale.”
Ne consegue il
diritto del promotore finanziario a non subire trattenute da parte del
preponente per contribuzioni Enasarco ed a ricevere la differenza indebitamente
trattenuta.”
ADEGUATEZZA
DELLE OPERAZIONI PROPOSTE ALLA CLIENTELA IN RELAZIONE AL PROFILO DI RISCHIO.
In
questi ultimi mesi , l’atteggiamento degli intermediari riguardo alle scelte
degli investitori si è fatto particolarmente cauto.
Ciò
è forse dovuto alla perdurante crisi dei mercati finanziari ed i
conseguenti sofferti risultati, che
espongono spesso banche e Sim a reclami di clienti e contestazioni da parte
della Consob.
Il
Testo Unico della Finanza (art 23 comma 6) dice in sostanza che in caso di
danno per l’investitore l’onere della prova di aver agito con la specifica
diligenza richiesta spetta al soggetto abilitato allo svolgimento dei servizi
di investimento.
E’
ovvio che in caso di offerta fuori sede (o a distanza) la prova deve essere
raccolta dal promotore finanziario: quindi da lui , in modo ordinato dovranno
essere archiviate le schede di intervista
al cliente attestanti l’esperienza finanziaria ed il profilo di rischio
di quest’ultimo.
Poiché
le scelte d’investimento dei clienti possono cambiare, la scheda dovrebbe
essere aggiornata sovente: alcuni intermediari richiedono che la scheda venga
rifatta per ogni nuovo investimento ma per questo occorre rinviare alle singole
norme di comportamento, stabilite da ogni intermediario.
Fin
qui, niente di nuovo. Fino a non molti mesi fa, l’investitore che non avesse voluto
fornire le informazioni richieste, poteva in alternativa firmare una apposita
dichiarazione che non comportava particolari
restrizioni per la scelta degli
investimenti : l’impostazione, nuova, contenuta in molte recenti disposizioni
circolanti in banche e Sim, le restrizioni invece le pone.
Infatti
si richiede che in mancanza di dati precisi forniti dall’investitore, per gli
investimenti a contenuto di rischio rilevante (anche un investimento in quote
di un fondo bilanciato può far parte di questi) venga dal cliente sottoscritta
la presa visione dell’inadeguatezza dell’operazione come stabilito ai sensi
dell’art 29 comma 3 del regolamento Consob 11522/98.
Ci
sembra che questo dimostri non solo un’esigenza di garantirsi contro eventuali
reclami ma anche una consapevolezza di responsabilità da parte degli
intermediari verso la clientela .
Va
da sé che ai promotori finanziari si
richiede una sempre maggior attenzione ai delicati rapporti con gli investitori. Attenzione che metterà
i promotori anche al riparo da eventuali sanzioni da parte di chi esercita la
vigilanza nei loro confronti.
CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FABI
La mozione conclusiva
del 106° Consiglio Nazionale della FABI
che si è svolto a Castelvecchio Pascoli (LU) nei giorni 28-29 Novembre 2002,
contiene l’impegno della FABI “alla concreta realizzazione dei contratti
complementari, individuando ambiti specifici di garanzie collettive per i
promotori finanziari per meglio definire l’area contrattuale”.
Il dibattito del
Consiglio Nazionale ha fatto seguito all’altrettanto ampia discussione avvenuta
nella Conferenza di Organizzazione della FABI nel corso della quale è stata
presa in esame la situazione del settore compresa quella dei promotori
finanziari.
CONVEGNI PROMOSSI DAL NOSTRO SINDACATO
I Sindacati
provinciali di Varese e di Milano della FABI assieme al nostro Sindacato, hanno
organizzato il 21 Novembre 2002 a Busto
Arsizio (provincia di Varese) un incontro con i Promotori Finanziari, per
discutere della situazione professionale della categoria e per progettare
insieme come raggiungere al più presto regole comuni a presidio delle attese e
dei diritti degli appartenenti alla categoria.
L’incontro ha avuto
per tema “I promotori finanziari agenti: una categoria di lavoratori autonomi con
molti obblighi e poche tutele”.
L’ampia e motivante
relazione introduttiva è stata svolta dal Segretario Nazionale Silvano
Ciampitti, mentre ha risposto alle domande dei numerosi partecipanti il
Presidente del Coordinamento Rino Cazzanelli.
Per iniziativa dei
Sindacati provinciali della FABI di Milano e di Monza e del nostro Sindacato,
si è svolta a Monza (provincia di
Milano) il giorno 1° febbraio u.s. presso il Teatrino della Villa Reale, una
tavola rotonda avente per tema il “Promotore Finanziario: professione di oggi…
con quale domani?” alla quale hanno partecipato molti promotori finanziari
della zona.
Hanno portato il loro
contributo di idee e di proposte al convegno Albino Paino del Consiglio
Direttivo dello S.N.A.Pro.Fin. FABI, il Dott. Massimo Denti Responsabile della
Rete del Banco di Desio, Giancarla Zemiti della Segreteria Nazionale della
FABI, il Dott. Guido Di Maggio, nostro iscritto nonché Area Manager di Banca
Idea e il Presidente Rino Cazzanelli.
S.N.A.Pro.Fin. F.A.B.I.
Milano, 12 febbraio 2003