S.N.A.Pro.Fin. FABI

 

 

 

Ai

Sindacati Autonomi Bancari

 

 

LORO  SEDI

 

Circolare n° 1/2003

 

 

 

DETERMINAZIONE DELLA MISURA, DELLA MODALITA’ E DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEL  CONTRIBUTO DI VIGILANZA  DOVUTO ALLA CONSOB DAI PROMOTORI FINANZIARI PER L’ESERCIZIO 2003 (Delibere n. 13874 e n. 13875 del 27  Dicembre 2002; Delibera n. 13888  del 14 Gennaio 2003).

 

Sono tenuti a versare alla CONSOB, per l’esercizio 2003, un contributo denominato “contributo di vigilanza”, i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2003, nell’Albo unico nazionale dei promotori finanziari.

 

La misura del contributo è stata determinata dalla CONSOB in Euro 123,00.

 

Il versamento della contribuzione deve essere effettuato entro il 15 aprile 2003.

 

Ai fini del versamento dev’essere utilizzato esclusivamente l’apposito modulo precompilato (MAV) che la CONSOB provvederà a spedire, entro il 15 marzo 2003, all’indirizzo di ciascun promotore.

Se non in possesso dell’apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei 10 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i promotori finanziari possono effettuare il versamento presso qualunque sportello della Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione: a) nome e cognome; il codice fiscale o se richiesto il “codice utente” con il quale il soggetto è identificato dalla CONSOB acquisibile dagli interessati presso la sede della CONSOB stessa (tel. 06 84771).

 

Nei 20 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i promotori finanziari possono altresì acquisire il MAV tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni per ottenerne la stampa in locale saranno rese dalla CONSOB entro il 15 marzo 2003, attraverso il Notiziario settimanale –Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

 

I promotori finanziari possono, nei 20 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, effettuare il pagamento anche con carta di credito tramite rete Internet. Anche in questo caso le relative istruzioni saranno rese note dalla CONSOB entro il 15 marzo 2003 attraverso il Notiziario settimanale- Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

 

Le modalità di pagamento indicate sopra sono tassative. Il mancato pagamento della contribuzione entro i termini stabiliti comporterà l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall’art.65 del d.lgs 23 luglio 1996 n. 415, e l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

 

Per il caso in cui le predette istruzioni che darà la Consob entro il 15 Marzo 2003 contemplassero l’indicazione del codice della causale del versamento del contributo di vigilanza e la descrizione della causale del versamento, ricordiamo che i promotori finanziari dovranno indicare quanto segue:

Codice Causale CG1; Descrizione causale: art.1, lett. g), delibera n. 13874/02.

 

 

 

 

 

 

CANCELLAZIONE DALL’ALBO E REISCRIZIONE.

 

Con la delibera n. 13915 del 29 gennaio 2003 è stato aggiornato il Regolamento concernente l’Albo e l’attività dei promotori finanziari adottato dalla Consob con delibera n. 10629 dell’8 aprile 1997.

 

Le modifiche sostanziali riguardano l’articolo 18 in materia di cancellazione dall’albo e reiscrizione.

Questo il testo modificato:

 

“Art.18 (Cancellazione dall’albo e reiscrizione).

 

  1. La Consob procede alla cancellazione del promotore in caso di:

 

a)    domanda dell’interessato;

b)    perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo ovvero mancato pagamento del contributo di vigilanza;

c)    radiazione dall’albo.

 

  1. La cancellazione di cui al comma 1, lettera a), è disposta a seguito di domanda dell’interessato, presentata alla competente commissione. La commissione la inoltra alla Consob entro il termine di trenta giorni dal ricevimento.

 

  1. Le cancellazioni di cui al comma 1, lettera b), sono disposte di norma su proposta della competente commissione, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto.

La proposta è inoltrata alla Consob entro il termine di sessanta giorni dall’avvio della istruttoria. Resta ferma la potestà della Consob di procedere alle suddette cancellazioni anche in base ad istruttorie effettuate direttamente.

 

  1. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la commissione comunica alla Consob la eventuale esistenza   

di elementi ostativi alla cancellazione, tenuto conto particolarmente di quanto previsto dall’articolo 4 (delibera 10629 “Compiti in materia di controlli sui promotori”. Articolo riportato in calce alla presente).

 

  1. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Consob delibera la cancellazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta della commissione competente, ovvero entro il termine di sessanta giorni dall’avvio d’ufficio del procedimento.

 

  1. I promotori che siano stati cancellati dall’albo a norma del comma 1, lettera a), possono esservi nuovamente iscritti a domanda.

 

  1. I promotori che siano stati cancellati dall’albo a norma del comma 1), lettera b), possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché siano rientrati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza.

 

  1. I promotori che siano stati cancellati dall’albo a norma del comma 1), lettera c), possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché siano decorsi cinque anni dalla data della cancellazione.

 

  1. Nei casi di cui ai commi 6,7 ed 8 si applicano, ai fini della reiscrizione, le disposizioni concernenti i requisiti di professionalità vigenti al momento della precedente iscrizione.

 

 

Data 29 gennaio 2003.

 

“Art. 4 della delibera 10629 dell’8 aprile 1997.

 

  1. Le commissioni, qualora vengano a conoscenza, con riferimento a soggetti iscritti negli elenchi dalle stesse tenuti, delle circostanze previste dall’art.55, comma 2, del Testo Unico, ne informano immediatamente la Consob. Le commissioni procedono senza indugio alla

verifica delle circostanze comunicate alla Consob presso l’Autorità giudiziaria competente,

acquisendo idonea documentazione che trasmettono alla Consob medesima.

 

  1. Le commissioni, a seguito di segnalazioni ad esse pervenute, anche per conoscenza, ovvero

su richiesta della Consob o in presenza di fatti notori riguardanti promotori iscritti negli

elenchi dalle stesse tenuti, e comunque quando lo ritengono opportuno, verificano il rispetto delle regole alla cui osservanza sono tenuti i promotori, la permanenza dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché l’assenza di cause di incompatibilità.

 

  1. Al fine di compiere le verifiche di cui al comma 2, le commissioni possono procedere:

a)    alla richiesta al promotore di informazioni, atti e documenti;

b)    alla audizione del promotore, anche a seguito di sua specifica richiesta; di tale audizione, da effettuare con modalità atte a garantirne la riservatezza, deve redigersi un verbale che viene conservato in apposita raccolta;

c)    alla richiesta di informazioni ad altra commissione e al soggetto per conto del quale opera il promotore;

d)    alla audizione, a seguito di sua specifica richiesta, del soggetto segnalante; tale audizione deve essere condotta e verbalizzata secondo quanto stabilito nella lettera b).

 

  1. Le commissioni comunicano immediatamente alla Consob l’avvio delle istruttorie relative ai promotori e il loro esito, trasmettendole la relativa documentazione di supporto unitamente alle proprie valutazioni.
  2. I membri della commissione e il personale alla medesima assegnato sono tenuti al segreto in ordine alle notizie, alle informazioni, nonché agli atti e ai documenti acquisiti, salvo nei confronti della Consob e nei casi in cui l’ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione.”

 

 

I CHIARIMENTI DELLA CONSOB AD ALCUNI QUESITI CONCERNENTI LA CANCELLAZIONE DALL’ALBO.

 

La Consob ha fornito i seguenti chiarimenti in merito alla cancellazione dall’albo dei promotori a domanda e per mancato pagamento del contributo di vigilanza:

 

  1. ai fini del pagamento del contributo di vigilanza, la cancellazione a domanda dell’interessato decorre dal momento in cui viene adottata la relativa delibera.

Ciò in deroga al principio di carattere generale in forza del quale i provvedimenti adottati nei confronti dei promotori acquistano efficacia nel momento in cui pervengono alla sfera di conoscenza dell’interessato;

  1. i promotori che presentano istanza di cancellazione prima del 2 gennaio, per avere la certezza di non essere iscritti all’albo alla data del 2 gennaio di un determinato anno – e quindi, di non risultare assoggettati al pagamento del contributo di vigilanza – devono produrre la relativa domanda di cancellazione al più tardi entro il 3 novembre dell’anno precedente. L’istruttoria globale dura infatti sessanta giorni.

Coloro che presentano istanza di cancellazione dall’albo dopo il 2 gennaio sono pienamente assoggettati all’obbligo di pagamento del contributo;

  1. il mancato pagamento del contributo di vigilanza comporta l’avvio della procedura di  riscossione coattiva. Peraltro, le disposizioni che regolano lo svolgimento di tale procedura impongono l’obbligo di notificare ai soggetti che non hanno versato il contributo nei termini ordinariamente previsti, un invito di pagamento contenente l’indicazione di un termine ulteriore di pagamento;
  2. la reiscrizione dei promotori già cancellati a domanda, acquista efficacia dal momento in cui la relativa delibera viene portata a conoscenza dell’interessato;
  3. i promotori che siano stati cancellati dall’albo per mancato pagamento del contributo di vigilanza possono esservi nuovamente iscritti a domanda purché abbiano sanato per intero la propria posizione debitoria nei confronti della Consob, inclusi gli interessi di mora nella misura legale;
  4. la reiscrizione del promotore già cancellato dall’albo a domanda o per mancato pagamento del contributo di vigilanza, verrà disposta dalla Consob con una nuova delibera che diventerà efficace nel momento in cui verrà portata a conoscenza dell’interessato.

 

 

ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI.

 

Nel corso del 2002 sono state 9.300 le nuove iscrizioni all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari (11.000 nel 2001), a fronte di 2.201 cancellazioni (1.212 nel 2001) e di 31 sospensioni cautelari e 37 sospensioni sanzionatorie (86 in totale nel 2001).

Le delibere di radiazione dall’albo hanno riguardato 57 promotori e tre sono state le cancellazioni per la perdita dei requisiti di onorabilità. Nel 2001 le delibere di radiazione avevano riguardato 31 promotori e quattro erano state le cancellazioni per la perdita dei requisiti di onorabilità.

 

Alla data del 31.12.2002 i promotori finanziari iscritti all’Albo erano 66.743 (59.610 a fine 2001).

 

 

ALBO DELLE SIM.

 

Al 31 12.2002 risultavano iscritte all’Albo 143 Sim nazionali (145 a fine 2001). Di queste, 45 autorizzate all’attività di negoziazione per conto proprio; 60 all’attività di negoziazione per conto terzi; 32 all’attività di collocamento con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia; 112 all’attività di collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia (di cui 15 con limitazioni operative); 65 all’attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi (di cui 3 con limitazioni operative); 89 all’attività di ricezione trasmissione ordini nonché mediazione (di cui 3 con limitazioni operative).

Nel corso dell’anno sono intervenute 11 iscrizioni all’Albo, 12 cancellazioni e due sono stati i provvedimenti assunti a carico di sim (uno di amministrazione straordinaria e uno di liquidazione coatta amministrativa).

 

 

ENASARCO           

 

L’Avvocato Daniele De Simone ha presentato al Tribunale di Milano il ricorso concordato con il consulente della FABI Prof.Avv. Antonio Vallebona, attraverso il quale un promotore finanziario chiede alla Società preponente il pagamento di quanto indebitamente trattenuto per la contribuzione Enasarco.

In particolare nel ricorso viene messo in risalto quanto segue:

 

“….tale trattenuta è indebita, poiché i promotori finanziari non sono ricompresi tra i soggetti obbligatoriamente iscritti all’Enasarco.

Nella ipotesi in cui, come nella specie, il promotore finanziario sia un agente, non si tratta di un agente di commercio in senso stretto, ma di un agente di altro tipo. La categoria dei promotori finanziari incaricata da imprese bancarie, Sim, e SICAV per la promozione di contratti relativi a strumenti finanziari o servizi di investimento, al pari di quella degli agenti di assicurazione, è tipizzata dalla legge. 

E’ chiaro che gli agenti promotori finanziari sono esclusi dall’obbligo di iscrizione e contribuzione all’Enasarco al pari degli agenti di assicurazione.

Invero la natura dell’attività dei preponenti e, conseguentemente il tipo e l’oggetto dei contratti impediscono di assimilare gli agenti promotori finanziari agli agenti di commercio in senso stretto.

In questo senso si può concordare con la lettera del Ministro del Lavoro all’Enasarco del 30 aprile 2001 nella quale si afferma: “ una chiara differenziazione dell’agente di commercio rispetto a quella del promotore finanziario”, sottolineandosi che “il rapporto contrattuale del promotore è essenzialmente caratterizzato in termini di interlocuzione completa con il cliente per indirizzarlo, con trasparenza e professionalità, nell’operatività dei mercati finanziari, con profili del tutto autonomi rispetto all’attività commerciale.”

Ne consegue il diritto del promotore finanziario a non subire trattenute da parte del preponente per contribuzioni Enasarco ed a ricevere la differenza indebitamente trattenuta.”

 

 

ADEGUATEZZA DELLE OPERAZIONI PROPOSTE ALLA CLIENTELA IN RELAZIONE AL PROFILO DI RISCHIO.

 

 

In questi ultimi mesi , l’atteggiamento degli intermediari riguardo alle scelte degli investitori si è fatto particolarmente cauto.

Ciò è forse dovuto alla perdurante crisi dei mercati finanziari ed i conseguenti  sofferti risultati, che espongono spesso banche e Sim a reclami di clienti e contestazioni da parte della Consob.

Il Testo Unico della Finanza (art 23 comma 6) dice in sostanza che in caso di danno per l’investitore l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta spetta al soggetto abilitato allo svolgimento dei servizi di investimento.

E’ ovvio che in caso di offerta fuori sede (o a distanza) la prova deve essere raccolta dal promotore finanziario: quindi da lui , in modo ordinato dovranno essere archiviate le schede di intervista  al cliente attestanti l’esperienza finanziaria ed il profilo di rischio di quest’ultimo.

Poiché le scelte d’investimento dei clienti possono cambiare, la scheda dovrebbe essere aggiornata sovente: alcuni intermediari richiedono che la scheda venga rifatta per ogni nuovo investimento ma per questo occorre rinviare alle singole norme di comportamento, stabilite da ogni intermediario.

Fin qui, niente di nuovo. Fino a non molti mesi fa, l’investitore che non avesse voluto fornire le informazioni richieste, poteva in alternativa firmare una apposita dichiarazione che non comportava particolari  restrizioni  per la scelta degli investimenti : l’impostazione, nuova, contenuta in molte recenti disposizioni circolanti in banche e Sim, le restrizioni invece le pone.

Infatti si richiede che in mancanza di dati precisi forniti dall’investitore, per gli investimenti a contenuto di rischio rilevante (anche un investimento in quote di un fondo bilanciato può far parte di questi) venga dal cliente sottoscritta la presa visione dell’inadeguatezza dell’operazione come stabilito ai sensi dell’art 29 comma 3 del regolamento Consob 11522/98.

Ci sembra che questo dimostri non solo un’esigenza di garantirsi contro eventuali reclami ma anche una consapevolezza di responsabilità da parte degli intermediari verso la clientela .

Va da sé che  ai promotori finanziari si richiede una sempre maggior attenzione ai delicati rapporti  con gli investitori. Attenzione che metterà i promotori anche al riparo da eventuali sanzioni da parte di chi esercita la vigilanza nei loro confronti.

 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FABI     

 

La mozione conclusiva del 106°  Consiglio Nazionale della FABI che si è svolto a Castelvecchio Pascoli (LU) nei giorni 28-29 Novembre 2002, contiene l’impegno della FABI “alla concreta realizzazione dei contratti complementari, individuando ambiti specifici di garanzie collettive per i promotori finanziari per meglio definire l’area contrattuale”.

Il dibattito del Consiglio Nazionale ha fatto seguito all’altrettanto ampia discussione avvenuta nella Conferenza di Organizzazione della FABI nel corso della quale è stata presa in esame la situazione del settore compresa quella dei promotori finanziari.

 

CONVEGNI PROMOSSI DAL NOSTRO SINDACATO

 

I Sindacati provinciali di Varese e di Milano della FABI assieme al nostro Sindacato, hanno organizzato il 21 Novembre 2002 a Busto Arsizio (provincia di Varese) un incontro con i Promotori Finanziari, per discutere della situazione professionale della categoria e per progettare insieme come raggiungere al più presto regole comuni a presidio delle attese e dei diritti degli appartenenti alla categoria.

L’incontro ha avuto per tema “I promotori finanziari agenti: una categoria di lavoratori autonomi con molti obblighi e poche tutele”.

L’ampia e motivante relazione introduttiva è stata svolta dal Segretario Nazionale Silvano Ciampitti, mentre ha risposto alle domande dei numerosi partecipanti il Presidente del Coordinamento Rino Cazzanelli.

 

Per iniziativa dei Sindacati provinciali della FABI di Milano e di Monza e del nostro Sindacato, si è svolta a Monza (provincia di Milano) il giorno 1° febbraio u.s. presso il Teatrino della Villa Reale, una tavola rotonda avente per tema il “Promotore Finanziario: professione di oggi… con quale domani?” alla quale hanno partecipato molti promotori finanziari della zona.

Hanno portato il loro contributo di idee e di proposte al convegno Albino Paino del Consiglio Direttivo dello S.N.A.Pro.Fin. FABI, il Dott. Massimo Denti Responsabile della Rete del Banco di Desio, Giancarla Zemiti della Segreteria Nazionale della FABI, il Dott. Guido Di Maggio, nostro iscritto nonché Area Manager di Banca Idea e il Presidente Rino Cazzanelli.

 

 

S.N.A.Pro.Fin. F.A.B.I.

 

 

 

 

Milano, 12 febbraio 2003