S.N.A.Pro.Fin.
FABI
Ai
Sindacati Autonomi Bancari
I Promotori Finanziari nel 2003
pagheranno il 17,19% sul reddito sino a Euro 36.959,00 e il 18,19% sulla parte
di reddito eccedente sino al massimale di Euro 61.598,00.
Per
coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° Gennaio 1996, il reddito
massimo soggetto a contribuzione è fissato in Euro 80.391,00.
L’aliquota
e il reddito imponibile sono i due elementi in base ai quali si calcola il
contributo che è dunque dato dalla percentuale del reddito imponibile.
La
legge ha fissato un contributo minimo ( e uno massimo) e, pertanto, in assenza
di qualsiasi reddito o in presenza di un reddito inferiore a quello stabilito
dalla legge come minimo imponibile, è su quest’ultimo che va applicata
l’aliquota contributiva.
Per
il 2003 l’imponibile annuo minimo è di Euro 12.590,00 sul quale va applicata
l’aliquota del 17,19%, per cui la quota minima da versare è di Euro 2.164,22
(suddivisa in rate trimestrali).
Le
aliquote indicate sopra vanno ridotte di tre punti nel caso di lavoratori con meno di 21 anni.
La
riduzione scatta sino a tutto il mese nel quale vengono compiuti 21 anni.
Per
i periodi di assicurazione inferiori all’anno, i contributi sono rapportati a
mese.
Versamento.
Il
pagamento della contribuzione dovuta viene effettuato utilizzando il modello di
versamento unificato F24 secondo il calendario di seguito indicato:
- 1° rata: 16 maggio (primo trimestre)
-
sul minimale di -
2° rata: 16 agosto (secondo trimestre)
Euro 12.590,00 - 3° rata: 16 novembre (terzo
trimestre)
- 4° rata: 16
febbraio dell’anno successivo a
quello di imposizione (quarto trimestre)
-
sui redditi eccedenti il minimale - scadenze previste per il versamento degli
acconti
e dei saldi dell’IRPEF (saldo 2002, primo acconto
2003 e secondo acconto 2003)
Situazioni particolari
I giovani di età inferiore ai 32 anni che si sono iscritti per la
prima volta alla gestione previdenziale a decorrere da 1° gennaio 1999 e sino
al 31 dicembre 2001 devono i contributi nella misura del 50% dell’aliquota
contributiva vigente per i tre anni successivi all’iscrizione.
Nessuna
agevolazione è riconoscibile ai soggetti che si siano iscritti o che si
iscrivano successivamente al 31 dicembre 2001.
Un particolare sconto contributivo è previsto a favore dei titolari di pensioni INPS che svolgono
lavoro autonomo. Essi, infatti, possono chiedere all’INPS di pagare la metà
della contribuzione dovuta. La riduzione può essere richiesta dagli iscritti
alla gestione previdenziale che abbiano compiuto i 65 anni di età.
L’agevolazione spetta anche ai titolari di assegno di invalidità.
Contribuzione per le prestazioni
di maternità
Esiste una forma di contribuzione
dovuta per finanziare le prestazioni di maternità delle lavoratrici. Il
contributo ammonta a Euro 0,62 al mese.
Nei
moduli di pagamento in corso di emissione, il contributo per prestazioni di
maternità è stato sommato agli importi dovuti per la contribuzione IVS sul
minimale di reddito.
Cordiali saluti
S.N.A.Pro.Fin. F.A.B.I.