S.N.A.Pro.Fin. FABI

 

 

Ai

Sindacati Autonomi Bancari

 

 

LORO  SEDI

 

Circolare n° 2/2003

 

 

CONTRIBUTO PENSIONE DAL 1° GENNAIO 2003

 

 

            I Promotori Finanziari nel 2003 pagheranno il 17,19% sul reddito sino a Euro 36.959,00 e il 18,19% sulla parte di reddito eccedente sino al massimale di Euro 61.598,00.

Per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° Gennaio 1996, il reddito massimo soggetto a contribuzione è fissato in Euro 80.391,00.

L’aliquota e il reddito imponibile sono i due elementi in base ai quali si calcola il contributo che è dunque dato dalla percentuale del reddito imponibile.

La legge ha fissato un contributo minimo ( e uno massimo) e, pertanto, in assenza di qualsiasi reddito o in presenza di un reddito inferiore a quello stabilito dalla legge come minimo imponibile, è su quest’ultimo che va applicata l’aliquota contributiva.

Per il 2003 l’imponibile annuo minimo è di Euro 12.590,00 sul quale va applicata l’aliquota del 17,19%, per cui la quota minima da versare è di Euro 2.164,22 (suddivisa in rate trimestrali).

 

Le aliquote indicate sopra vanno ridotte di tre punti nel caso di lavoratori con meno di 21 anni.

La riduzione scatta sino a tutto il mese nel quale vengono compiuti 21 anni.

 

Per i periodi di assicurazione inferiori all’anno, i contributi sono rapportati a mese.

 

Versamento.

           

            Il pagamento della contribuzione dovuta viene effettuato utilizzando il modello di versamento unificato F24 secondo il calendario di seguito indicato:

- 1° rata: 16 maggio    (primo trimestre)

- sul minimale di                                             - 2° rata: 16 agosto  (secondo trimestre)

  Euro 12.590,00                                            - 3° rata: 16 novembre (terzo trimestre)

   - 4° rata: 16 febbraio dell’anno successivo a

                  quello di imposizione (quarto trimestre)

 

- sui redditi eccedenti il minimale                 - scadenze previste per il versamento degli acconti

                                                                         e dei saldi dell’IRPEF (saldo 2002, primo acconto

                                                                         2003 e secondo acconto 2003)             

 

 

Situazioni particolari

 

            I giovani di età inferiore ai 32 anni che si sono iscritti per la prima volta alla gestione previdenziale a decorrere da 1° gennaio 1999 e sino al 31 dicembre 2001 devono i contributi nella misura del 50% dell’aliquota contributiva vigente per i tre anni successivi all’iscrizione.

Nessuna agevolazione è riconoscibile ai soggetti che si siano iscritti o che si iscrivano successivamente al 31 dicembre 2001.

Un particolare sconto contributivo è previsto a favore dei titolari di pensioni INPS che svolgono lavoro autonomo. Essi, infatti, possono chiedere all’INPS di pagare la metà della contribuzione dovuta. La riduzione può essere richiesta dagli iscritti alla gestione previdenziale che abbiano compiuto i 65 anni di età. L’agevolazione spetta anche ai titolari di assegno di invalidità.

 

Contribuzione per le prestazioni di maternità

 

            Esiste una forma di contribuzione dovuta per finanziare le prestazioni di maternità delle lavoratrici. Il contributo ammonta a Euro 0,62 al mese.

Nei moduli di pagamento in corso di emissione, il contributo per prestazioni di maternità è stato sommato agli importi dovuti per la contribuzione IVS sul minimale di reddito.

 

            Cordiali saluti

 

 

 

S.N.A.Pro.Fin. F.A.B.I.

 

 

 

 

 

Milano, 13 Febbraio 2003