ACCORDO SINDACALE

 

Il giorno 5 marzo 2003, in Roma

 

 

l’ASCOTRIBUTI

 

 

e

 

 

(1)

 

 

 

dopo un’approfondita valutazione della materia concernente i criteri e le modalità di partecipazione alle trattative per il rinnovo dei contratti integrativi aziendali, convengono di inserire nel testo dell’art. 21 del C.C.N.L. 12 dicembre 2001, dopo il comma 3, un quarto comma contenente la seguente previsione: “Per quanto concerne gli organismi sindacali abilitati si applica nei confronti di tutte le organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto il regime transitorio contenuto nell’art. 153, ultimo comma, del C.C.N.L. 12 luglio 1995.” (2)

 

 



(1)  Il presente Accordo sindacale è stato sottoscritto da FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, SINDART, UGL Esattoriali, SILCEA/CISAL, SNALEC.

(2) Art. 153 del C.C.N.L. 12 luglio 1995 “limitatamente alla presente tornata di contrattazione aziendale, per quanto concerne le delegazioni sindacali abilitate si applicherà l’art. 156 del C.C.N.L. 12 luglio 1991.

Art. 156 del C.C.N.L. 12 luglio 1991 “i contratti integrativi aziendali intervengono tra i concessionari - che possono a tal fine richiedere l’assistenza dell’Ascotributi - e apposite delegazioni sindacali costituite, per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del C.C.N.L. 12 luglio 1991, da dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali, in numero non superiore a tre, anche congiuntamente ad altri dirigenti sindacali dell’Organizzazione stessa, in numero non superiore a due”.