VERBALE DI RIUNIONE

 

Il giorno 5 marzo 2003, in Roma

 

 

l’ASCOTRIBUTI

 

e

 

(1)

 

hanno esaminato con l’intento di risolvere con una interpretazione congiunta, i problemi applicativi relativi al ccnl 12 dicembre 2001, riferiti a:

·        prestazione lavorativa dei quadri direttivi;

·        banca delle ore delle 3 aree professionali.

In tale occasione, le Parti nazionali - nel riconfermare l'importanza degli istituti in parola ai fini del completo conseguimento degli obiettivi generali del contratto nazionale - ne hanno ulteriormente approfondito la disamina alla luce dell’esperienza applicativa maturata nel settore.

In esito a tale esame, le Parti nazionali hanno convenuto su talune modalità operative sottese alla migliore applicazione delle norme.

 

 

Le Parti nazionali stesse si sono date atto che le norme contenute nel ccnl 12 dicembre 2001 che regolano le predette materie non sono in alcun modo modificate.

Anche a tal fine, le Parti medesime convengono di procedere ad una verifica, con cadenza annuale, sull'applicazione delle nonne esposte, anche definendo strumenti comuni di monitoraggio.

 

 

 

 

 

 

Prestazione lavorativa dei quadri direttivi

 

Le Parti, in coerenza con quanto previsto dall' art. 79 del ccnl 12 dicembre 2001, sottolineano la rilevanza dell’autogestione della prestazione lavorativa - intesa anche quale fattore di responsabile autovalutazione dei quadri direttivi circa i “tempi” della propria attività di lavoro, in coerenza con le esigenze operative ed organizzative dell’azienda - e condividono le seguenti modalità operative per l'applicazione di tale principio.

Una corretta applicazione della disciplina del contratto nazionale non può prescindere dalla sussistenza dei seguenti fattori:

·        porre in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a rendere effettiva l’autogestione della prestazione lavorativa da parte dei lavoratori interessati, anche con riguardo a quelle specifiche figure professionali (ad es., quadri direttivi preposti a sportelli) per le quali possono riscontrarsi oggettive difficoltà;

·        adottare e rendere noti, con trasparenza, i criteri per il riconoscimento dell’apposita erogazione conseguente alle prestazioni “aggiuntive” dei quadri direttivi di 1° e 2° livello retributivo, svolte in misura eccedente significativamente l’orario di riferimento, non “autogestite” e “rappresentate” - con cadenza di massima annuale - dall’interessato all’azienda che ne valuta la congruità. Il riconoscimento dell'apposita erogazione avverrà di massima alla data prevista per l’erogazione del premio aziendale;

·        valutare la possibilità di corrispondere effettivamente un’apposita erogazione ai quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l’anno.

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca delle ore

 

L 'art. 100 del ccnl 12 dicembre 2001 individua, fra l’altro, il meccanismo per il recupero di quanto confluito nella banca delle ore a diverso titolo (prestazioni aggiuntive espletate e 23 ore annue di riduzione di orario).

Le Parti nazionali ribadiscono la necessità di attenersi rigorosamente ai previsti criteri di recupero e, a tal fine, ritengono imprescindibile la sussistenza dei seguenti fattori:

·        adottare gli accorgimenti necessari affinché ciascun lavoratore interessato conosca tempo per tempo (tendenzialmente con cadenza mensile), con la massima trasparenza, la propria situazione con riferimento al quantitativo di ore confluite in banca delle ore e ai relativi termini di scadenza per il recupero;

·        porre in essere tutte le possibili misure organizzative atte a rendere effettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore entro i termini e alle condizioni contrattuali. A tal fine le aziende solleciteranno ove non vi abbiano già provveduto, la programmazione del recupero delle ore con cadenza anticipata rispetto al termine ultimo di fruizione. In questa fase, tale programmazione potrà eccezionalmente riguardare anche il periodo pregresso;

·        procedere: aziendalmente, ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, del ccn1 12 dicembre 2001, ad una verifica dell’effettiva funzionalità della banca delle ore, e ad una valutazione sulla necessità di prolungare il termine “nazionale” di 10 mesi, laddove il mancato recupero sia dipeso da ragioni tecniche, organizzative o produttive aziendali.

 

Le Parti si danno, infine, atto che il diritto alla fruizione dei permessi “a recupero” dovrà tenere conto, in particolari periodi dell’anno, degli standard di operatività.

 



(1)  Il presente Verbale di riunione è stato sottoscritto da FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, SINDART, UGL Esattoriali, SILCEA/CISAL, SNALEC.