VERBALE DI RIUNIONE
Il giorno 5 marzo 2003, in Roma
l’ASCOTRIBUTI
e
hanno esaminato con l’intento di
risolvere con una interpretazione congiunta, i problemi applicativi relativi al
ccnl 12 dicembre 2001, riferiti a:
·
prestazione lavorativa
dei quadri direttivi;
·
banca delle ore delle
3 aree professionali.
In tale occasione, le Parti nazionali -
nel riconfermare l'importanza degli istituti in parola ai fini del completo
conseguimento degli obiettivi generali del contratto nazionale - ne hanno ulteriormente
approfondito la disamina alla luce dell’esperienza applicativa maturata nel
settore.
In esito a tale esame, le Parti
nazionali hanno convenuto su talune modalità operative sottese alla migliore
applicazione delle norme.
Le Parti nazionali stesse si sono date
atto che le norme contenute nel ccnl 12 dicembre 2001 che regolano le predette
materie non sono in alcun modo modificate.
Anche a tal fine, le Parti medesime convengono di procedere ad una verifica, con cadenza annuale, sull'applicazione delle nonne esposte, anche definendo strumenti comuni di monitoraggio.
Prestazione lavorativa dei quadri
direttivi
Le Parti, in coerenza con quanto
previsto dall' art. 79 del ccnl 12 dicembre 2001, sottolineano la rilevanza
dell’autogestione della prestazione lavorativa - intesa anche quale fattore di
responsabile autovalutazione dei quadri direttivi circa i “tempi” della propria
attività di lavoro, in coerenza con le esigenze operative ed organizzative
dell’azienda - e condividono le seguenti modalità operative per l'applicazione
di tale principio.
Una corretta applicazione della
disciplina del contratto nazionale non può prescindere dalla sussistenza dei
seguenti fattori:
·
porre in essere tutte
le possibili misure organizzative dirette a rendere effettiva l’autogestione
della prestazione lavorativa da parte dei lavoratori interessati, anche con
riguardo a quelle specifiche figure professionali (ad es., quadri direttivi
preposti a sportelli) per le quali possono riscontrarsi oggettive difficoltà;
·
adottare e rendere
noti, con trasparenza, i criteri per il riconoscimento dell’apposita erogazione
conseguente alle prestazioni “aggiuntive” dei quadri direttivi di 1° e 2°
livello retributivo, svolte in misura eccedente significativamente l’orario di
riferimento, non “autogestite” e “rappresentate” - con cadenza di massima
annuale - dall’interessato all’azienda che ne valuta la congruità. Il
riconoscimento dell'apposita erogazione avverrà di massima alla data prevista
per l’erogazione del premio aziendale;
·
valutare la
possibilità di corrispondere effettivamente un’apposita erogazione ai quadri
direttivi di 3° e 4° livello retributivo a fronte di un impegno temporale
particolarmente significativo durante l’anno.
Banca delle ore
L 'art. 100 del ccnl 12 dicembre 2001
individua, fra l’altro, il meccanismo per il recupero di quanto confluito nella
banca delle ore a diverso titolo (prestazioni aggiuntive espletate e 23 ore
annue di riduzione di orario).
Le Parti nazionali ribadiscono la
necessità di attenersi rigorosamente ai previsti criteri di recupero e, a tal
fine, ritengono imprescindibile la sussistenza dei seguenti fattori:
·
adottare gli
accorgimenti necessari affinché ciascun lavoratore interessato conosca tempo
per tempo (tendenzialmente con cadenza mensile), con la massima trasparenza, la
propria situazione con riferimento al quantitativo di ore confluite in banca
delle ore e ai relativi termini di scadenza per il recupero;
·
porre in essere tutte
le possibili misure organizzative atte a rendere effettivamente fruibile il
recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore entro i
termini e alle condizioni contrattuali. A tal fine le aziende solleciteranno
ove non vi abbiano già provveduto, la programmazione del recupero delle ore con
cadenza anticipata rispetto al termine ultimo di fruizione. In questa fase,
tale programmazione potrà eccezionalmente riguardare anche il periodo
pregresso;
·
procedere:
aziendalmente, ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, del ccn1 12 dicembre 2001,
ad una verifica dell’effettiva funzionalità della banca delle ore, e ad una
valutazione sulla necessità di prolungare il termine “nazionale” di 10 mesi,
laddove il mancato recupero sia
dipeso da ragioni tecniche, organizzative o produttive aziendali.
Le Parti si danno, infine, atto che il
diritto alla fruizione dei permessi “a recupero” dovrà tenere conto, in
particolari periodi dell’anno, degli standard di operatività.
(1) Il presente Verbale di riunione è stato sottoscritto da FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, SINDART, UGL Esattoriali, SILCEA/CISAL, SNALEC.