SEGRETERIE NAZIONALI DI COORDINAMENTO BNL
FABI FIBA/CISL
FISAC/CGIL UILCA SINDIRETTIVO BNL SINFUB
Accompagnamento
al Pensionamento
…
alcuni chiarimenti
Anche quest'anno
moltissimi sono stati i Colleghi che hanno fatto volontariamente domanda
per essere "accompagnati al pensionamento" in base all'accordo
sottoscritto da queste OO.SS. in data 31 marzo '98.
Ricordiamo che il suddetto Accordo prevede che possono essere "accompagnati al
pensionamento" tutti i Lavoratori cui mancano un massimo di 48 mesi alla maturazione del "Diritto alla Pensione"
Che cosa vuol dire
"Diritto alla Pensione" e cosa è la "Finestra"
Il "Diritto
alla Pensione" si manifesta al raggiungimento di requisiti
contributivi (es. nel 2007 ci vogliono almeno 39 anni di contribuzione
indipendentemente dall'età anagrafica) o anagrafici (es. 57 anni ed almeno 35
anni di contributi).
La "Finestra"
è invece il giorno in cui materialmente l'INPS riconosce l'Assegno di Pensione.
Ricordiamo che la "Finestra" è di un minimo di 3 ed un massimo di 11
mesi dal "Diritto alla Pensione"
Facciamo due esempi
1.
Lavoratore
che avendo a marzo 2003, 35 anni di
contribuzione e 52 anni di età,
maturerà il "Diritto alla
Pensione" nel marzo del 2007 (39 anni di contribuzione ed avrà 56 anni
di età). La "finestra", in
questo caso non avendo 57 anni di
età anagrafica, sarà il 1° gennaio 2008.
Questo Lavoratore, quindi, potrà essere "Accompagnato al Pensionamento a
partire dal 1° aprile 2003 (48 mesi al "Diritto" e
56 alla "Finestra").
2.
Lavoratore
che avendo a marzo 2003, 53 anni di età
anagrafica e 31 anni e sei mesi di contribuzione, maturerà il "Diritto
alla Pensione" nel marzo del 2007
in quanto avrà a quella data 57 anni di
età e più di 35 anni di contributi. In questo caso la "Finestra", avendo compiuto 57 anni di età anagrafica,
sarà il 1° luglio del 2007. Anche
questo Lavoratore potrà chiedere di essere "Accompagnato al
Pensionamento" a partire dal 1° aprile 2003 (48 mesi al
"Diritto" e 51 alla "Finestra").
L'importo
dell'Assegno
Mensilmente al Lavoratore viene riconosciuto un
Assegno comulativo composto da:
1.
Valore
dell'importo netto del trattamento pensionistico INPS determinato con la
maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante al raggiungimento del "Diritto" alla Pensione. L'importo
mensile riconosciuto al Lavoratore è uguale alla Pensione Annua Netta divisa
per 12 mensilità. L'importo mensile così ottenuto lo si moltiplica per i mesi
mancanti fino alla "Finestra" (nel primo esempio sopra riportato 56
mesi) e lo si divide per i mesi mancanti al Diritto (sempre nel primo esempio
48 mesi). In sostanza il Lavoratore riceverà un importo superiore a quanto in
effetti gli spetterebbe ma per un numero di mesi inferiore. Il Lavoratore si
deve ricordare che mensilmente deve accantonare una parte del valore
dell'assegno in quanto, nel caso preso ad esempio, non percepirà alcun compenso
per gli otto mesi di "Finestra".
2.
Importo
necessario per la prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale per
i mesi occorrenti alla maturazione del "Diritto" alla Pensione.
3.
Importo
necessario per la prosecuzione volontaria al Fondo Pensioni BNL, per il periodo
occorrente alla maturazione del "Diritto" alla Pensione.
A questo punto è forse il caso di fare un esempio pratico, che
pur essendo estremamente personale, può essere utile per una migliore
comprensione del sistema di calcolo
Prendiamo il caso del primo esempio sopra riportato.
Lavoratore che si dimette il 1° aprile 2003 e
che maturerà 39 anni di contributi e quindi il "Diritto" alla
Pensione nel marzo del 2007 (48 mesi) ed avrà la "Finestra" il 1°
gennaio 2008 (56 mesi). Mettiamo anche il caso che questo Lavoratore abbia una
retribuzione media rivalutata, lorda annua, di Euro 33.800 ed ha il Coniuge fiscalmente a carico:
Stipendio Annuo Lordo |
|
Euro 33.800,00 |
Pensione Annua Lorda |
|
Euro 26.219,00 |
- a cui va sottratta |
IRPEF |
Euro 6.174,00 |
- a cui si aggiungono: |
Detrazione Pensionato |
Euro 70,00 |
|
Coniuge fiscalmente a
carico |
Euro 496,60 |
Totale Pensione Netta Annua |
|
EURO 20.611.60 |
La Pensione Annua Netta
viene divisa per 12 mensilità e si avrà quindi:
20.611,60 : 12 = 1.717,63 (importo mensile spettante
al Lavoratore fino alla "Finestra)
Ma
come abbiamo già detto l'Assegno viene erogato dall'Azienda, in base
all'Accordo sottoscritto, fino al raggiungimento del "Diritto" e
quindi si avrà:
Euro 1.717,63 X 56 (mesi
fino alla Finestra) = 96.187,28 : 48 (Mesi Diritto) 2.003,90 mensili
Questo
Lavoratore mensilmente dovrà accantonare Euro 286,27
(differenza tra 2.003,90 e 1717,63), in quanto per 8 mesi (dal 1° aprile 2007
al 1° gennaio 2008) non percepirà alcun
emolumento.
I Contributi da versare all'INPS e al Fondo BNL
Il Lavoratore, immediatamente dopo aver dato le
dimissioni dall'Azienda, deve far domanda all'INPS per richiedere
l'autorizzazione alla Contribuzione Volontaria. L'INPS, dopo qualche mese,
invierà al Lavoratore dei bollettini trimestrali posticipati che,
obbligatoriamente, dovranno essere pagati entro le scadenze previste, pena la
non accettazione dei versamenti da parte dell'INPS.
L'importo richiesto dall'INPS per la Contribuzione
Volontaria è, nel 2003, pari al 29,54% della Retribuzione Lorda percepita dal
Lavoratore nelle ultime 52 settimane lavorate.
L'Azienda verserà mensilmente al Lavoratore, fino
alla maturazione del "Diritto" alla Pensione, l'importo necessario
per la prosecuzione della Contribuzione Volontaria. Nel caso preso ad esempio,
se la Retribuzione delle ultime 52 settimane è stata di Euro 33.800, si
avrà:
33.800 X
29,54% = 9.984,52 : 12 = 832 mensili X
48 (mesi al Diritto) = 39.938,08
Alcuni Lavoratori, che maturando più di 35 anni di
Contributi prima del compimento del Requisito Anagrafico previsto (es. 57),
chiedono se è possibile interrompere i Versamenti Contributivi all'INPS al 35°
anno. In effetti si possono interrompere i Versamenti ma è il caso di ricordare
che, se dovessero cambiare le attuali previsioni previdenziali, si è soggetti
alle nuove regole con tutte le relative conseguenze. E' anche il caso di
ricordare che una Pensione futura, calcolata su 35 anni, è sensibilmente
inferiore a quella calcolate, ad esempio, su 37,5 anni.
Il consiglio
è: pagate i
Contributi fino alla scadenza come è previsto nell'Accordo.
L'Azienda riconosce al Lavoratore anche i Contributi
volontari da versare al Fondo Pensioni BNL pari al 6% della Retribuzione. Si
avrà quindi:
Euro 33.800 X 6% =2.028 : 12 = 169 mensili X 48
(mesi al Diritto) = 8.112
Ferie e Festività Soppresse
Al Lavoratore che va in Accompagnamento al
Pensionamento spetta un periodo di Ferie in base ai mesi lavorati e un numero
di ex Festività pari a quelle che sono ricadute nel periodo lavorato. Se al
momento delle dimissioni dall'Azienda, le Ferie e le ex Festività spettanti non
sono state usufruite, vengono retribuite (ricordiamo che il valore di un giorno
di ferie è pari alla Retribuzione Annua Lorda Diviso 360). Attenzione l'Azienda
per questi importi non riconosce i Contributi da versare all'INPS (pari al
29,54%) che saranno a totale carico del
Lavoratore. Quindi per tutto il periodo di Accompagnamento l'INPS richiederà versamenti maggiori rispetto a quelli riconosciuti
dall'Azienda.
La Comunicazione dell'Azienda
L'Azienda, a seguito della "domanda
d'interesse" (non vincolante) presentata dal Lavoratore , consegna una
lettera dove sono riportati i conteggi relativi all'erogazione dell'Assegno di
Accompagnamento. Nella lettera sono riportati due importi al netto delle
ritenute fiscali.
Il primo importo si riferisce al totale costo netto
dell'operazione (importo per il Dipendente, Contributi INPS, Contributi Fondo
BNL). Il secondo importo si riferisce esclusivamente all'importo di spettanza del Lavoratore.
Nel caso in esame avremo:
1° importo: Euro 96.187,28 (al Lavoratore) + 39.938,08 (INPS)
+ 8.112 (Fondo BNL) per un totale di Euro 144.237,36
suddivise (in questo caso) in 48
mensilità;
di cui:
2° importo :Euro 96.187,28
(importo per il Lavoratore) suddiviso in 48
mensilità
La Lettera di Dimissioni
Solo dopo aver ricevuto la prima comunicazione
contenenti i conteggi relativi all'Assegno, il Lavoratore, se vuole, esprime il
parere di voler dare le dimissioni dall'Azienda. L'Azienda, per esigenze
tecnico organizzative, può spostare la data di uscita del Lavoratore fino ad un
massimo di 12 mesi. L'Azienda comunicherà la data di effettiva uscita dal
servizio e gli importi lordi dell'Assegno di Accompagnamento che verrà
complessivamente erogato.
La questione Fiscale
La Legge Finanziaria n° 449 del 27 dicembre 1997,
oltre a prevedere la possibilità, per le Aziende in crisi occupazionali, di
sottoscrivere Accordi (quali il nostro) sostitutivi dell'applicazione della
Legge n° 223 (Licenziamenti Collettivi), ha previsto anche che l'Aliquota
Fiscale da utilizzare per gli Emolumenti riconosciuti al Lavoratore, sia quella
applicata al TFR, e quindi a Tassazione Separata a Parte.
Detti Emolumenti non concorrono a formare Reddito
Imponibile, in quanto la Tassazione è già stata assolta in via definitiva.
Quindi un Lavoratore non dove cumulare questi
Emolumenti con altre forme di Reddito e quindi, se non ha altri introiti
superiori a Euro 2.840,52 annui, può essere Fiscalmente a Carico del Coniuge
(se lavora).
E' da ricordare che i Contributi Volontari all'INPS ed al Fondo Pensioni BNL sono
deducibili dal Reddito del Coniuge se l'Accompagnato è Fiscalmente a Carico.
Anche tutti gli altri Oneri Detraibili, in capo al
Lavoratore in "Accompagnamento", possono
essere portati in "Detrazione d'Imposta" dal Coniuge (es. Spese
mediche, Mutui cointestati, Premi Assicurazione Vita, Spese Scolastiche, ecc.).
Situazione diversa è invece per coloro che, andati
in "Accompagnamento", sono "Single" o hanno il Coniuge che
non ha Redditi complessivamente superiori a Euro 2.840,52. In questo caso non
si deve fare alcuna Dichiarazione dei Redditi e quindi non si possono portare
in Deduzione d'Imponibile i Versamenti effettuati all'INPS e, in Detrazione
d'Imposta, gli Oneri. Di converso se si hanno Figli Studenti si risparmia sulle
Tasse d'Iscrizione.
Nel caso che il Lavoratore in
"Accompagnamento" sia impossibilitato
a portare in Deduzione, in toto o in parte, dal proprio Reddito o dal
Reddito del Coniuge i Contributi versati
al Fondo Pensioni, entro il mese di settembre dell'anno successivo, deve darne comunicazione ala Fondo Pensioni
il quale provvederà, in sede di liquidazione del Capitale o della Rendita, a non effettuare le Ritenute Fiscali sulla parte rinveniente da tali
Versamenti.
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Al Lavoratore, al momento delle dimissioni dall'Azienda,
viene riconosciuto il TFR.
In molti casi è stato riconosciuto al Lavoratore in
Accompagnamento un importo di "buonuscita"
che varia a seconda delle situazioni ed é a
totale discrezione dell'Azienda.
E' da ricordare che l'Aliquota fiscale d'applicare a
tale importo e pari all'Aliquota applicata al TFR.
Solo su questo
tipo di emolumento e non sul TFR, nel caso che il Lavoratore abbia più di 55 anni
(uomo) o 50 anni (donna), l'Aliquota Fiscale d'applicare sarà pari al 50% di quella prevista per il TFR.
Incompatibilità della Contribuzione INPS Volontaria con quella
Obbligatoria
Un Lavoratore in Accompagnamento al Pensionamento,
può prestare altra attività lavorativa che non sia concorrenziale con quella
precedentemente svolta (Attività Creditizia e/o Finanziaria). L'unico problema
è che se si svolge un'attività
lavorativa per cui si devono pagare i Contributi Obbligatori all'INPS (sia
per Lavoro Dipendente che per Lavoro Autonomo), non si possono contemporaneamente versare i Contributi Volontari e
quindi non si avranno più le garanzie
previdenziali previste dall'Accordo e sarà soggetto, anche per quanto riguarda la misura e la decorrenza della futura
Pensione, alle regole previste dall'INPS per i Lavoratori Dipendenti o
Autonomi.
La Cassa Sanitaria - Il Prestito Prima Casa - Il Rapporto di
C/C
Dal 1° gennaio di ogni anno, il Lavoratore in
Accompagnamento riceverà una comunicazione da parte della Cassa di Assistenza
Sanitaria. Viene richiesta la volontà di continuare ad essere iscritto alla Cassa
e vengono chiesti i dati di C/C per l'addebito delle quote d'Iscrizione. Il
costo dell'Iscrizione è identico a quello dei Lavoratori in Servizio.
Al momento del Pensionamento, vero e proprio, l'interessato deve comunicare la propria
disponibilità a continuare ad essere Iscritto e deve accollarsi la Quota
Contributiva precedentemente a carico dell'Azienda.
Il Prestito
"Prima Casa" rimane in essere fino alla maturazione della
Pensione. A quel momento bisogna estinguerlo o, se utile, volturarlo in Mutuo
Prima Casa (oggi il tasso è del 4%).
Il Lavoratore in "Accompagnamento" ha
diritto alle stesse condizioni previste
per il Dipendente in Servizio, relativamente al Mutuo e al Rapporto di Conto Corrente.
Milano, 24 marzo ’03
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Ca2003-03-26
Accomp. al Pensionamento1