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Accompagnamento al Pensionamento

… alcuni chiarimenti

 

Anche quest'anno  moltissimi sono stati i Colleghi che hanno fatto volontariamente domanda per essere "accompagnati al pensionamento" in base all'accordo sottoscritto da queste OO.SS. in data 31 marzo '98.

Ricordiamo che il suddetto Accordo prevede che possono essere "accompagnati al pensionamento" tutti i Lavoratori cui mancano un massimo di 48 mesi alla maturazione del "Diritto alla Pensione"

 

Che cosa vuol dire   "Diritto alla Pensione" e cosa è la "Finestra"

Il "Diritto alla Pensione" si manifesta al raggiungimento di requisiti contributivi (es. nel 2007 ci vogliono almeno 39 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica) o anagrafici (es. 57 anni ed almeno 35 anni di contributi).

La "Finestra" è invece il giorno in cui materialmente l'INPS riconosce l'Assegno di Pensione. Ricordiamo che la "Finestra" è di un minimo di 3 ed un massimo di 11 mesi dal "Diritto alla Pensione"

 

Facciamo due esempi

1.      Lavoratore che avendo a marzo 2003, 35 anni di contribuzione e 52 anni di età, maturerà il "Diritto alla Pensione" nel marzo del 2007 (39 anni di contribuzione ed avrà 56 anni di età). La "finestra", in questo caso non avendo 57 anni di età anagrafica, sarà il 1° gennaio 2008. Questo Lavoratore, quindi, potrà essere "Accompagnato al Pensionamento a partire dal 1° aprile  2003 (48 mesi al "Diritto" e 56 alla "Finestra").

2.      Lavoratore che avendo a marzo 2003, 53 anni di età anagrafica e 31 anni e sei mesi di contribuzione, maturerà il "Diritto alla Pensione" nel marzo del 2007 in quanto avrà a quella data 57 anni di età e più di 35 anni di contributi. In questo caso la "Finestra", avendo compiuto 57 anni di età anagrafica, sarà il 1° luglio  del 2007. Anche questo Lavoratore potrà chiedere di essere "Accompagnato al Pensionamento" a partire dal 1° aprile 2003 (48 mesi al "Diritto" e 51 alla "Finestra").

 

L'importo dell'Assegno

Mensilmente al Lavoratore viene riconosciuto un Assegno comulativo composto da:

 

1.      Valore dell'importo netto del trattamento pensionistico INPS determinato con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante al raggiungimento del  "Diritto" alla Pensione. L'importo mensile riconosciuto al Lavoratore è uguale alla Pensione Annua Netta divisa per 12 mensilità. L'importo mensile così ottenuto lo si moltiplica per i mesi mancanti fino alla "Finestra" (nel primo esempio sopra riportato 56 mesi) e lo si divide per i mesi mancanti al Diritto (sempre nel primo esempio 48 mesi). In sostanza il Lavoratore riceverà un importo superiore a quanto in effetti gli spetterebbe ma per un numero di mesi inferiore. Il Lavoratore si deve ricordare che mensilmente deve accantonare una parte del valore dell'assegno in quanto, nel caso preso ad esempio, non percepirà alcun compenso per gli otto mesi di "Finestra".

 

2.      Importo necessario per la prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale per i mesi occorrenti alla maturazione del "Diritto" alla Pensione.

 

3.      Importo necessario per la prosecuzione volontaria al Fondo Pensioni BNL, per il periodo occorrente alla maturazione del "Diritto" alla Pensione.

A questo punto è forse il caso di fare un esempio pratico, che pur essendo estremamente personale, può essere utile per una migliore comprensione del sistema di calcolo

 

Prendiamo il caso del primo esempio sopra riportato. Lavoratore che si dimette il 1° aprile 2003 e  che maturerà 39 anni di contributi e quindi il "Diritto" alla Pensione nel marzo del 2007 (48 mesi) ed avrà la "Finestra" il 1° gennaio 2008 (56 mesi). Mettiamo anche il caso che questo Lavoratore abbia una retribuzione media rivalutata, lorda annua, di Euro  33.800 ed ha il Coniuge fiscalmente a carico:

 

Stipendio Annuo Lordo

 

Euro             33.800,00

Pensione Annua Lorda

 

Euro             26.219,00

- a cui va sottratta

IRPEF

Euro               6.174,00

- a cui si aggiungono:

Detrazione Pensionato

Euro                    70,00

 

Coniuge fiscalmente a carico

Euro                  496,60

Totale Pensione Netta Annua

 

EURO           20.611.60

 

La Pensione Annua Netta viene divisa per 12 mensilità e si avrà quindi:

20.611,60 : 12 = 1.717,63 (importo mensile spettante al Lavoratore fino alla "Finestra)

 

Ma come abbiamo già detto l'Assegno viene erogato dall'Azienda, in base all'Accordo sottoscritto, fino al raggiungimento del "Diritto" e quindi si avrà:

Euro 1.717,63 X 56 (mesi fino alla Finestra) = 96.187,28 : 48 (Mesi Diritto) 2.003,90 mensili

 

Questo Lavoratore mensilmente dovrà accantonare  Euro 286,27 (differenza tra 2.003,90 e 1717,63), in quanto per 8 mesi (dal 1° aprile 2007 al 1° gennaio 2008) non percepirà alcun emolumento.

 

I Contributi da versare all'INPS e al Fondo BNL

Il Lavoratore, immediatamente dopo aver dato le dimissioni dall'Azienda, deve far domanda all'INPS per richiedere l'autorizzazione alla Contribuzione Volontaria. L'INPS, dopo qualche mese, invierà al Lavoratore dei bollettini trimestrali posticipati che, obbligatoriamente, dovranno essere pagati entro le scadenze previste, pena la non accettazione dei versamenti da parte dell'INPS.

L'importo richiesto dall'INPS per la Contribuzione Volontaria è, nel 2003, pari al 29,54% della Retribuzione Lorda percepita dal Lavoratore nelle ultime 52 settimane lavorate.

 

L'Azienda verserà mensilmente al Lavoratore, fino alla maturazione del "Diritto" alla Pensione, l'importo necessario per la prosecuzione della Contribuzione Volontaria. Nel caso preso ad esempio, se la Retribuzione delle ultime 52 settimane è stata di Euro 33.800, si  avrà: 

33.800 X 29,54% = 9.984,52 : 12 = 832 mensili  X 48 (mesi al Diritto) = 39.938,08

 

Alcuni Lavoratori, che maturando più di 35 anni di Contributi prima del compimento del Requisito Anagrafico previsto (es. 57), chiedono se è possibile interrompere i Versamenti Contributivi all'INPS al 35° anno. In effetti si possono interrompere i Versamenti ma è il caso di ricordare che, se dovessero cambiare le attuali previsioni previdenziali, si è soggetti alle nuove regole con tutte le relative conseguenze. E' anche il caso di ricordare che una Pensione futura, calcolata su 35 anni, è sensibilmente inferiore a quella calcolate, ad esempio, su 37,5 anni.

Il consiglio è: pagate i Contributi fino alla scadenza come è previsto nell'Accordo.

 

L'Azienda riconosce al Lavoratore anche i Contributi volontari da versare al Fondo Pensioni BNL pari al 6% della Retribuzione. Si avrà quindi:

Euro  33.800 X 6% =2.028 : 12 = 169 mensili X 48 (mesi al Diritto) = 8.112

 

Ferie e Festività Soppresse

Al Lavoratore che va in Accompagnamento al Pensionamento spetta un periodo di Ferie in base ai mesi lavorati e un numero di ex Festività pari a quelle che sono ricadute nel periodo lavorato. Se al momento delle dimissioni dall'Azienda, le Ferie e le ex Festività spettanti non sono state usufruite, vengono retribuite (ricordiamo che il valore di un giorno di ferie è pari alla Retribuzione Annua Lorda Diviso 360). Attenzione l'Azienda per questi importi non riconosce i Contributi da versare all'INPS (pari al 29,54%) che saranno a totale carico del Lavoratore. Quindi per tutto il periodo di Accompagnamento l'INPS richiederà versamenti  maggiori rispetto a quelli riconosciuti dall'Azienda.

 

La Comunicazione dell'Azienda

L'Azienda, a seguito della "domanda d'interesse" (non vincolante) presentata dal Lavoratore , consegna una lettera dove sono riportati i conteggi relativi all'erogazione dell'Assegno di Accompagnamento. Nella lettera sono riportati due importi al netto delle ritenute fiscali.

Il primo importo si riferisce al totale costo netto dell'operazione (importo per il Dipendente, Contributi INPS, Contributi Fondo BNL). Il secondo importo si riferisce esclusivamente all'importo  di spettanza del Lavoratore.

Nel caso in esame avremo:

1° importo: Euro  96.187,28 (al Lavoratore) + 39.938,08 (INPS) + 8.112 (Fondo BNL) per un totale di Euro 144.237,36 suddivise (in questo caso) in 48 mensilità;

di cui:

2° importo :Euro  96.187,28 (importo per il Lavoratore) suddiviso in 48 mensilità

 

La Lettera di Dimissioni

Solo dopo aver ricevuto la prima comunicazione contenenti i conteggi relativi all'Assegno, il Lavoratore, se vuole, esprime il parere di voler dare le dimissioni dall'Azienda. L'Azienda, per esigenze tecnico organizzative, può spostare la data di uscita del Lavoratore fino ad un massimo di 12 mesi. L'Azienda comunicherà la data di effettiva uscita dal servizio e gli importi lordi dell'Assegno di Accompagnamento che verrà complessivamente erogato.

 

La questione Fiscale

La Legge Finanziaria n° 449 del 27 dicembre 1997, oltre a prevedere la possibilità, per le Aziende in crisi occupazionali, di sottoscrivere Accordi (quali il nostro) sostitutivi dell'applicazione della Legge n° 223 (Licenziamenti Collettivi), ha previsto anche che l'Aliquota Fiscale da utilizzare per gli Emolumenti riconosciuti al Lavoratore, sia quella applicata al TFR, e quindi a Tassazione Separata a Parte.

 

Detti Emolumenti non concorrono a formare Reddito Imponibile, in quanto la Tassazione è già stata assolta in via definitiva.

 

Quindi un Lavoratore non dove cumulare questi Emolumenti con altre forme di Reddito e quindi, se non ha altri introiti superiori a Euro 2.840,52 annui, può essere Fiscalmente a Carico del Coniuge (se lavora).

E' da ricordare che i Contributi Volontari all'INPS ed al Fondo Pensioni BNL sono deducibili dal Reddito del Coniuge se l'Accompagnato è Fiscalmente a Carico.

 

Anche tutti gli altri Oneri Detraibili, in capo al Lavoratore in "Accompagnamento", possono essere portati in "Detrazione d'Imposta" dal Coniuge (es. Spese mediche, Mutui cointestati, Premi Assicurazione Vita, Spese Scolastiche, ecc.).

 

Situazione diversa è invece per coloro che, andati in "Accompagnamento", sono "Single" o hanno il Coniuge che non ha Redditi complessivamente superiori a Euro 2.840,52. In questo caso non si deve fare alcuna Dichiarazione dei Redditi e quindi non si possono portare in Deduzione d'Imponibile i Versamenti effettuati all'INPS e, in Detrazione d'Imposta, gli Oneri. Di converso se si hanno Figli Studenti si risparmia sulle Tasse d'Iscrizione.

Nel caso che il Lavoratore in "Accompagnamento" sia impossibilitato a portare in Deduzione, in toto o in parte, dal proprio Reddito o dal Reddito del Coniuge i Contributi versati al Fondo Pensioni, entro il mese di settembre dell'anno successivo, deve darne comunicazione ala Fondo Pensioni il quale provvederà, in sede di liquidazione del Capitale o della Rendita, a non effettuare le Ritenute  Fiscali sulla parte rinveniente da tali Versamenti.

 

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

Al Lavoratore, al momento delle dimissioni dall'Azienda, viene riconosciuto il TFR.

 

In molti casi è stato riconosciuto al Lavoratore in Accompagnamento un importo di "buonuscita" che varia a seconda delle situazioni ed é a  totale discrezione dell'Azienda.

 

E' da ricordare che l'Aliquota fiscale d'applicare a tale importo e pari all'Aliquota applicata al TFR.

 

Solo su questo tipo di emolumento e non sul TFR, nel caso che il Lavoratore abbia più di 55 anni (uomo) o 50 anni (donna), l'Aliquota Fiscale d'applicare sarà pari al 50% di quella prevista per il TFR.

 

Incompatibilità della Contribuzione INPS Volontaria con quella Obbligatoria

Un Lavoratore in Accompagnamento al Pensionamento, può prestare altra attività lavorativa che non sia concorrenziale con quella precedentemente svolta (Attività Creditizia e/o Finanziaria). L'unico problema è che se si svolge un'attività lavorativa per cui si devono pagare i Contributi Obbligatori all'INPS (sia per Lavoro Dipendente che per Lavoro Autonomo), non si possono contemporaneamente versare i Contributi Volontari e quindi non si avranno più le garanzie previdenziali previste dall'Accordo e sarà soggetto, anche per quanto riguarda la misura e la decorrenza della futura Pensione, alle regole previste dall'INPS per i Lavoratori Dipendenti o Autonomi.

 

La Cassa Sanitaria - Il Prestito Prima Casa - Il Rapporto di C/C

Dal 1° gennaio di ogni anno, il Lavoratore in Accompagnamento riceverà una comunicazione da parte della Cassa di Assistenza Sanitaria. Viene richiesta la volontà di continuare ad essere iscritto alla Cassa e vengono chiesti i dati di C/C per l'addebito delle quote d'Iscrizione. Il costo dell'Iscrizione è identico a quello dei Lavoratori in Servizio.

 

Al momento del Pensionamento, vero e proprio, l'interessato deve comunicare la propria disponibilità a continuare ad essere Iscritto e deve accollarsi la Quota Contributiva precedentemente a carico dell'Azienda.

 

Il Prestito "Prima Casa" rimane in essere fino alla maturazione della Pensione. A quel momento bisogna estinguerlo o, se utile, volturarlo in Mutuo Prima Casa (oggi il tasso è del 4%).

 

Il Lavoratore in "Accompagnamento" ha diritto alle stesse condizioni previste per il Dipendente in Servizio, relativamente al Mutuo e al Rapporto di Conto Corrente.

 

Milano, 24 marzo ’03

 

 

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Ca2003-03-26 Accomp. al Pensionamento1