Il
giorno 31 marzo 2003 in Jesi
tra
la Banca
Popolare di Ancona Spa, (di seguito anche “Banca”) rappresentata dai Sigg.
Marco Moretti e Corrado Prencipe
la Ancona
Tributi Spa, (di seguito anche "Ancona Tributi" o
"incorporante") rappresentata dal Direttore Generale Giovanni Mantini
la Serit
Picena Spa, (di seguito anche "Serit Picena" o
"incorporanda") rappresentata dall’Amministratore Delegato Vitangelo
Fortuna
e
le Organizzazioni Sindacali:
Fabi rappresentata dai Sigg.
Massimo Buonanno, Marco Agostini, Maria Ivana Di Lauro e Andrea Ciccola
Fiba/Cisl rappresentata dai Sigg.
Paolo Elisei, Giancarlo Natale, Piero Bartolini, Penelope Piermarini e Paolo
Papalini
Fisac/Cgil rappresentata dai Sigg.
Francesco Migliorelli, Decio Mancioli, Fabrizio Iommi, Marco Giaccaglia, Elena
Liodori e Fabrizio Brizzola
Sindirigenticredito rappresentata dal Sig.
Gustavo Marigliano
Uilca/Uil rappresentata dai Sigg.
Franco Amodio e Piergiorgio Marini
premesso che
le
Aziende Ancona Tributi e Serit Picena hanno deliberato la fusione per
incorporazione della Serit Picena nell’Ancona Tributi;
le
parti si sono incontrate ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 della legge
428/1990 e successive modificazioni;
tenuto conto che
le premesse costituiscono parte integrante del
presente accordo
si è convenuto quanto segue
Art. 1
I rapporti di lavoro del personale della Serit
Picena proseguono senza soluzione di continuità con Ancona Tributi e senza
riduzione dei livelli occupazionali, con mantenimento del livello retributivo ed
inquadramento rivestito.
Conseguentemente, a far tempo dal 05/04/2003 tutto
il personale della Serit Picena passerà direttamente alle dipendenze
dell’Ancona Tributi con mantenimento dei diritti acquisiti e ferme le
rispettive posizioni contrattuali e giuridiche e comunque riferibili a
situazioni di fatto preesistenti al trasferimento dell’Azienda.
L'anzianità maturata per servizio effettivamente
prestato e quella conseguita in via convenzionale a qualsiasi titolo presso
l'azienda incorporanda permangono valide, ognuna nella sua forma originaria,
presso l'azienda incorporante a tutti i fini dell'applicazione delle normative
e/o intese contrattuali nazionali ed aziendali, nessuna esclusa.
Art. 2
Nei
confronti del personale della Serit Picena troveranno applicazione, dal momento
del passaggio del rapporto di lavoro in capo ad Ancona Tributi, tutte le
normative aziendali (e quant’altro previsto e/o concesso a qualsiasi titolo)
tempo per tempo vigenti presso l'Ancona Tributi.
Art. 3
Le
eventuali maggiori differenze retributive, rilevate al momento del passaggio,
rispetto alla retribuzione complessiva annua corrisposta nell'Ancona Tributi
saranno mantenute dall'Ancona Tributi a tali dipendenti sotto forma di assegni
“ad personam” (per tredici mensilità), da considerarsi assorbibili solo per
futuri aumenti retributivi dovuti per il rinnovo della contrattazione di
secondo livello, nonché da eventuali future promozioni e/o passaggi di livello
retributivo.
Sono esclusi dal computo di cui al precedente comma
il premio aziendale, eventuali riconoscimenti legati al sistema incentivante,
trattamenti di missione, compensi per il lavoro straordinario o prestazioni
eccedenti il normale orario di lavoro.
Art. 4
In tema di previdenza complementare i dipendenti
provenienti dalla Serit Picena conservano le attuali forme di previdenza
complementare come risultante dall’accordo di trasformazione datato 15/10/2001
fermo restando, in prospettiva, l’intendimento delle parti di confluire nel
Fondo Pensioni della Banca Popolare di Ancona e Società Controllate.
A dette forme previdenziali vengono estese le
garanzie contenute nell'Accordo 27/04/2001 vigente in Ancona Tributi.
Art. 5
Al personale della Serit Picena, pur essendo
destinatario dal momento del passaggio del rapporto di lavoro in capo ad Ancona
Tributi, delle coperture assicurative in essere presso la predetta Ancona
Tributi, verrà mantenuta fino al 31 dicembre 2003 l’attuale copertura
assicurativa per le spese sanitarie.
Art. 6
Eventuali miglior condizioni nei mutui, negli
affidamenti e nelle agevolazioni creditizie, comunque denominate e riferite a
qualsiasi forma di rapporto, in essere al momento del passaggio di lavoro in
capo all’Ancona Tributi, verranno mantenute fino al 31/12/2003.
Dopo tale data, ai predetti rapporti verranno
applicate le condizioni in essere per il personale dell’Ancona Tributi,
prevedendo, ove necessario, per le quote eccedenti, un piano di rientro nel
tempo, previa intesa con il singolo lavoratore.
Art. 7
In presenza di tensioni occupazionali conseguenti a
processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione che possano prefigurare
ricadute negative sui livelli occupazionali che coinvolgano unità provenienti
dalla Serit Picena, le parti firmatarie del presente accordo attiveranno un
confronto volto a ricercare strumenti e soluzioni idonee al superamento dei
problemi.
La Banca Popolare di Ancona si impegna altresì,
qualora tutto ciò non consentisse il superamento dei citati problemi, ad
assumere i dipendenti in esubero di cui sopra, purché ciò sia compatibile con
le proprie esigenze d’organico, verificate con le OO.SS..
Art. 8
La normativa aziendale vigente in Ancona Tributi in
materia di inquadramenti sarà applicata al personale proveniente da Serit
Picena al termine del processo di riorganizzazione derivante dalla fusione
previsto per il 31/07/2003. Le Parti si incontreranno entro il 31/07/2003 per
confrontarsi su tale problematica.
In ogni caso gli eventuali inquadramenti
decorreranno dall'effettiva adibizione alla mansione.
Art. 9
Ferma restando la normativa aziendalmente vigente in
Ancona Tributi, le parti convengono che, esclusivamente per quello che riguarda
il "sistema incentivante", di cui all’art. 49 del vigente CCNL
12/12/2001 Ascotributi, la Banca Popolare di Ancona si confronterà con le
OO.SS. circa i criteri di applicazione in Ancona Tributi del sistema
incentivante stesso, fermo rimanendo gli importi individuati in Banca Popolare
di Ancona.
Art. 10
Preso
atto che fino al 30/06/2004 l’Ancona Tributi continuerà a far uso dei servizi
di Centro Elettronico ed Elaborazioni Dati della S.E.DA. SpA con entrambi i
sistemi operativi presenti nelle due società prima dell’atto di fusione, le
parti si incontreranno prima della cessazione dell’appalto con la predetta
S.E.DA. SpA per gli opportuni confronti secondo le normative nazionali ed
aziendali vigenti.
Art. 11
Qualora ne ricorrano i presupposti, in forza della normativa aziendale vigente in Ancona Tributi, verrà attuato per tutto il personale della predetta Società un accordo di incentivazione all’esodo che, pur avendo a riferimento quello definito in Banca Popolare di Ancona in data 19/03/2002, terrà conto delle specificità settoriali e aziendali dell’Ancona Tributi.
A tal fine, per quanto attiene il Fondo di
solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della
riqualificazione professionale del personale dipendente dai concessionari del
servizio di riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui
al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, questo verrà attivato una volta
operativo all’interno del settore Ascotributi.
Art. 12
Ai trasferimenti connessi al processo di
riorganizzazione della società incorporante e a quelli inerenti il
trasferimento presso il Centro Direzionale Esagono della Direzione Generale e
delle unità organizzative di supporto dell'Ancona Tributi, verranno applicate
le previsioni di cui all'Accordo 22/07/99 e successive modificazioni. Sono
considerati trasferimenti connessi al processo di riorganizzazione tutti quelli
effettuati fino al 31/12/2003.
Con riferimento al comma 3 dell'art. 6 dell'Accordo
22/07/99, le maggiorazioni previste verranno applicate per un periodo di due
anni; decorso tale periodo, le provvidenze verranno adeguate secondo la
normativa ordinaria regolamentata dall'Accordo citato.
Banca Popolare di Ancona
S.p.A. Ancona
Tributi S.p.A. Seri
Picena S.p.A.
Fiba/Cisl Fisac/Cgil Uilca/Uil Fabi Sindirigenticredito