RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

FABI – FALCRI – FEDERDIRIGENTI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL – UILCA

Segreterie di Coordinamento – Banca Intesa

 

 

EX FESTIVITA’ SOPPRESSE: ALCUNI CHIARIMENTI

 

Alla luce della recente iniziativa di Banca Intesa di inserire d’imperio le ex festività soppresse fra le ferie scelte da ciascun lavoratore, abbiamo diffidato l’Azienda dall’intraprendere tale iniziativa, in quanto il CCNL dell’11.7.1999 prevede che, in caso di mancato utilizzo nell’anno, viene liquidata la corrispondente retribuzione entro il mese di febbraio dell’anno successivo.

 

Nel riportare il testo integrale della lettera di diffida, invitiamo le lavoratrici ed i lavoratori a prestare attenzione nel senso che, qualora non intendessero fruire di tali permessi, continua a trovare applicazione quanto sopra evidenziato. Ricordiamo, altresì, che il godimento obbligatorio delle festività soppresse non rientra fra gli strumenti concordati, in occasione dell’accordo di Programma del 5.12.2002, sulla riduzione del costo del lavoro.

 

Milano, 16 maggio 2003

Milano, 16 maggio 2003

Spett.

Banca Intesa

Direzione Risorse Umane e

Organizzazione

Piazza P. Ferrari, 10

 

10121 M I L A N O

 

Oggetto: Permessi ex festività

 

Con riferimento alla Vostra intenzione unilaterale di inserire d’imperio i permessi per ex festività, di cui all’art. 47 CCNL 11.7.1999, fra le giornate di ferie scelte da ciascun lavoratore, Vi diffidiamo dall’intraprendere tale iniziativa per le motivazioni in appresso indicate.

 

1. Il citato CCNL prevede, sul punto, che “… ove il lavoratore/lavoratrice intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero – anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie.    Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell’anno, come pure per gli eventuali  resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione secondo il criterio comune (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), entro la fine di febbraio dell’anno successivo”.

 

2. Il godimento obbligatorio delle ex festività non rientra fra gli strumenti che abbiamo concordato, in occasione dell’accordo di programma del 5.12.2002, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del costo del lavoro. Vi rammentiamo, in proposito, che la stima da Voi fornitaci sul risparmio (oltre 8 milioni di Euro) derivante dall’eventuale adozione di tale strumento avrebbe, fra l’altro, comportato una fuoriuscita inferiore di oltre 100 (cento) unità rispetto alle 5.700 concordate.

 

Della presente diffida informiamo le lavoratrici ed i lavoratori, la fine di fornire loro una corretta informazione sui patti sottoscritti. Ci riserviamo, comunque, di intraprendere le iniziative del caso a tutela delle vigenti previsioni.

 

Distinti saluti

 

FABI – FALCRI – FEDERDIRIGENTI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL - UILCA

 

Banca Intesa volantino Festività soppresse