Alla luce della recente iniziativa di Banca Intesa di inserire d’imperio le ex festività soppresse fra le ferie scelte da ciascun lavoratore, abbiamo diffidato l’Azienda dall’intraprendere tale iniziativa, in quanto il CCNL dell’11.7.1999 prevede che, in caso di mancato utilizzo nell’anno, viene liquidata la corrispondente retribuzione entro il mese di febbraio dell’anno successivo.
Nel riportare il testo integrale della lettera di diffida, invitiamo le lavoratrici ed i lavoratori a prestare attenzione nel senso che, qualora non intendessero fruire di tali permessi, continua a trovare applicazione quanto sopra evidenziato. Ricordiamo, altresì, che il godimento obbligatorio delle festività soppresse non rientra fra gli strumenti concordati, in occasione dell’accordo di Programma del 5.12.2002, sulla riduzione del costo del lavoro.
Milano, 16 maggio 2003
Milano, 16 maggio 2003
Spett.
Banca Intesa
Direzione Risorse Umane e
Organizzazione
Piazza P. Ferrari, 10
10121 M I L A N O
Oggetto: Permessi ex festività
Con riferimento alla Vostra intenzione unilaterale
di inserire d’imperio i permessi per ex festività, di cui all’art. 47 CCNL
11.7.1999, fra le giornate di ferie scelte da ciascun lavoratore, Vi diffidiamo
dall’intraprendere tale iniziativa per le motivazioni in appresso indicate.
1. Il citato CCNL prevede, sul punto, che “… ove il lavoratore/lavoratrice intenda
fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di
ferie ovvero – anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – in tre o più
giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione
al momento della predisposizione dei turni di ferie. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando,
non siano stati comunque utilizzati nell’anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene
liquidata la corrispondente retribuzione secondo il criterio comune (1/360 della retribuzione annua per
ogni giornata), entro la fine di febbraio dell’anno successivo”.
2. Il godimento obbligatorio delle ex festività non
rientra fra gli strumenti che abbiamo concordato, in occasione dell’accordo di
programma del 5.12.2002, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di
riduzione del costo del lavoro. Vi rammentiamo, in proposito, che la stima da
Voi fornitaci sul risparmio (oltre 8 milioni di Euro) derivante dall’eventuale
adozione di tale strumento avrebbe, fra l’altro, comportato una fuoriuscita
inferiore di oltre 100 (cento) unità rispetto alle 5.700 concordate.
Della presente diffida informiamo le lavoratrici ed
i lavoratori, la fine di fornire loro una corretta informazione sui patti
sottoscritti. Ci riserviamo, comunque, di intraprendere le iniziative del caso
a tutela delle vigenti previsioni.
Distinti saluti
FABI – FALCRI –
FEDERDIRIGENTI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL - UILCA
“Banca Intesa volantino Festività soppresse”