S.N.A.Pro.Fin. FABI

 

 

Ai

Sindacati Autonomi Bancari

 

LORO  SEDI

 

Circolare n. 4/2003

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Sommario: Contratto Collettivo –Testo della lettera inviata al Ministero del Lavoro sulla questione

                   Enasarco – I cosiddetti negozi finanziari e la questione del franchising – Incidenza

delle condanne con la condizionale sui requisiti di onorabilità dei promotori finanziari                     Indennità applicabili ai pf in caso di maternità e di congedo parentale – Dati relativi

alle iscrizioni e cancellazioni dall’albo dei promotori finanziari e ai provvedimenti

nei confronti degli iscritti – Convegni.

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CONTRATTO COLLETTIVO

 

La FABI che rappresenta il personale dipendente dalle banche, dagli enti finanziari e dalle aziende che espletano attività intrinsecamente ordinate e funzionali alla intermediazione finanziaria, si sta apprestando a predisporre le linee-guida per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria, che saranno sottoposte quanto prima al giudizio dei lavoratori.

Il 4 aprile 2002 l’ABI (l’Associazione Bancaria Italiana) ha sottoscritto con la FABI e le altre Organizzazioni Sindacali un verbale di accordo nel quale è convenuto, tra l’altro, quanto segue:

 

di avviare un confronto sulle principali linee evolutive del sistema bancario italiano, al fine     individuare in un apposito protocollo comuni impegni ed obiettivi, coerenti con uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile;

…….

di ricercare soluzioni condivise sulle (seguenti) materie:

. promotori finanziari

. previdenza e assistenza

 

La FABI ha ribadito il proprio impegno nei confronti dei promotori finanziari anche nel recente Consiglio Nazionale che si è svolto a Como nei giorni 12, 13 e 14 Maggio 2003, al quale hanno partecipato oltre 400 delegati in rappresentanza degli 85.000 iscritti alla Organizzazione. Quale contributo alla preparazione delle linee-guida per il rinnovo del contratto collettivo, abbiamo consegnato alla Segreteria Nazionale della FABI un promemoria nel quale svolgiamo delle riflessioni e indichiamo alcuni argomenti che interessano la nostra categoria. Sinteticamente ve ne diamo alcuni cenni:

 

“L’attività del promotore finanziario è molto specifica e, pertanto, alla stessa non possono essere applicate le regole generali riservate a chi professionalmente colloca le merci, attività svolta dalla maggior parte degli agenti di commercio.

Solamente attraverso la pattuizione di norme collettive che colgono la specificità della attività svolta dai promotori sarà possibile garantire uno svolgimento ordinato del rapporto di lavoro instaurato dai promotori con le banche, con le sim e con le sgr.

Affinchè il rapporto di lavoro sia giusto ed equo, occorre che il contratto di agenzia che i promotori sottoscrivono con la banca, la sim o la sgr, faccia espresso riferimento alle norme contenute nell’accordo nazionale che non potrà pertanto essere derogato, se non in meglio, per il promotore.

L’accordo nazionale collettivo dei promotori finanziari potrà avere caratteristiche affini a quello stipulato dagli agenti di assicurazione con l’Ania, cioè da una categoria di lavoratori indipendenti che operano con un contratto di agenzia, per i quali vige l’obbligo di iscrizione ad un apposito albo nazionale, analogamente a quanto avviene per i promotori finanziari.

L’accordo dovrà contenere almeno le seguenti previsioni:

. definizione del promotore finanziario. Gli elementi che definiscono la figura contrattuale

  saranno specificati adeguatamente e saranno più ampi della nozione legale di agente fornita

  dall’art.1742 del codice civile., riconoscendo al promotore le funzioni che esorbitano da

  quelle tradizionale del contratto di agenzia ;

. liquidazione dei compensi provvigionali e dei bonus;

. diritto alla provvigione, competenza negli affari;

. diritti e oneri sul portafoglio;

. incarichi accessori;

. malattia e infortuni, limiti di comporto, maternità, polizze assicurative;

. scioglimento del contratto(per morte, invalidità totale, limiti di età, cancellazione dall’albo,

  recesso per giusta causa);

. preavviso ed indennità di risoluzione;

. indennità in caso di cessazione del rapporto;

. disciplina delle condizioni di esercizio dell’incarico agenziale (utenze, ecc.);

. aggiornamento professionale;

. fondo di previdenza integrativo della previdenza obbligatoria dell’INPS.(I promotori finanziari         

  concordano con le società di costituire pattiziamente un proprio fondo pensione, cessando così –

  sia loro che le aziende- di versare contributi al sistema pensionistico gestito dall’ENASARCO.

 

TESTO DELLA LETTERA CONSEGNATA AL MINISTERO DEL LAVORO SULLA QUESTIONE ENASARCO.

 

La Segreteria Nazionale ha fatto pervenire al Ministro del Lavoro Onorevole Roberto Maroni, la lettera seguente:

On.le Roberto Maroni

Ministro del Lavoro e

delle Politiche Sociali

 

Il Sindacato scrivente S.N.A.Pro.Fin. FABI facente parte della Federazione Autonoma dei Sindacati dei Servizi del Terziario, delle alte professionalità e della funzione pubblica (FASST) che associa i Promotori Finanziari delle Banche e delle Sim, con la presente sottopone alla Sua attenzione il problema che occupa i Promotori Finanziari i quali, in quanto privi di un proprio fondo di previdenza integrativa di quella generale dell’INPS, sono assoggettati obbligatoriamente alla contribuzione previdenziale dell’ENASARCO (Ente Nazionale per Agenti e Rappresentanti di Commercio).

Sulla applicabilità del regime previdenziale ENASARCO ai Promotori Finanziari, in data 30 Aprile 2001 si era pronunciato il Suo predecessore al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il quale aveva comunicato all’ENASARCO che “ mancano i presupposti per l’assoggettamento a tutela previdenziale ENASARCO  dei Promotori Finanziari.”

L’Avv. Prof. Antonio Vallebona nel  “parere pro-veritate” sul regime previdenziale dei promotori  rilasciato allo scrivente in data 1° Ottobre 2001, ha espresso l’opinione che: “ in base alle considerazioni svolte, si può sostenere con serio fondamento, che gli agenti Promotori Finanziari sono esclusi dall’obbligo di iscrizione e contribuzione all’ENASARCO al pari degli Agenti di Assicurazione.

Invero la natura dell’attività dei preponenti e, conseguentemente, il tipo e l’oggetto dei contratti promossi impediscono di assimilare gli agenti Promotori Finanziari agli agenti di commercio in senso stretto.”

Sulla questione suesposta sollecitiamo un Suo autorevole intervento affinché si addivenga in tempi ragionevolmente brevi ad acclarare la mancanza dell’obbligo di versare contributi previdenziali all’ENASARCO e, di conseguenza, i Promotori Finanziari possano dare vita ad un fondo di previdenza complementare specifico della loro categoria.

Con ossequi.

 

Milano, 13 Maggio 2003                                                                     S.N.A.Pro.Fin. FABI         

     La Segreteria nazionale                   

I COSIDDETTI NEGOZI FINANZIARI E LA QUESTIONE DEL FRANCHISING

 

Dopo aver operato , con l’ampliamento delle reti di promotori finanziari, un parziale ribaltamento dei costi da fissi a variabili,  banche e Sim stanno sperimentando da qualche anno,  in forme che poco si discostano l’una dall’altra, un  modello distributivo che decentra costi e responsabilità  affidando la gestione del business ad un promotore finanziario che allo spirito imprenditoriale associ  capacità di coordinamento di un gruppo di altri promotori finanziari. L’obiettivo di queste aziende è quello di coinvolgere un promotore finanziario facendolo diventare co-imprenditore, (grazie all’apporto da parte di costui di un considerevole capitale) alleggerendo così il  proprio rischio d’impresa.

Il risultato è la costituzione di “agenzie”  per lo più fronte-strada  che raggruppano un certo numero di promotori finanziari  in strutture aventi tutte le caratteristiche di una unità produttiva bancaria.(Va ricordato che il d.lgs 385/93 –testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  all’art.1 definisce succursale di banca “una sede che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività bancaria”). Il risparmiatore  vede l’insegna e non sappiamo se abbia o no dubbi al proposito, non sappiamo se sia in grado di chiarirsi se sta entrando in una succursale di banca o in un negozio finanziario. 

Per definire queste scelte organizzative si è comunemente richiamato il franchising. L’idea  di applicare il franchising ad attività che appartengono al settore del credito  non poteva non sembrare ardita ma in un’epoca caratterizzata non solo dalle grandi trasformazioni nel sistema bancario  e  nel mondo del lavoro ma anche dall’affermarsi di banche telematiche e di banche formate esclusivamente da promotori finanziari, la tolleranza accordata dalla Banca d’Italia al fenomeno in questione era comprensibile.

Stupisce tuttavia che in mancanza di un inquadramento giuridico attraverso una definizione legislativa, il franchising che è contraddistinto dal confluire di numerosi elementi contrattuali, non  abbia  trovato almeno in un contratto-quadro una regolamentazione  per questi esperimenti applicati ad un settore così  delicato ed importante come quello del credito. E’ stata sostenuta ( A.Frignani , Il franchising, Utet, Torino 1990) la difficoltà di sviluppare nel settore dei servizi un franchising corretto : nel caso dei promotori finanziari  la limitazione alle persone fisiche è un grosso ostacolo perché l’affiliato non può limitare la propria responsabilità mediante un’opportuna scelta societaria, né il promotore in qualità di agente, non avendo rischi commerciali, non avendo autonomia verso i clienti è compatibile con il franchising. Tantomeno lo sarebbe come dipendente o come mandatario in quanto nel franchising quest’ultimo dovrebbe compiere atti giuridici solamente in nome e per conto proprio! Per ciò che riguarda  una delle principali prerogative di questa figura, cioè il trasferimento di know-how dall’affiliante all’affiliato, non si comprende quale particolare conoscenza tecnica o commerciale verrebbe assicurata, stante l’obbligo di utilizzare i promotori finanziari per l’offerta fuori sede.

Quindi questi negozi finanziari o investiment center, non possono essere applicazioni del franchising, forse sarebbero  più assimilabili a contratti di vendita in esclusiva. Del resto è comune ai due istituti “ la concessione da parte di un’impresa principale a favore di un’altra autonoma impresa della facoltà di  svolgere in stretta collaborazione una determinata attività commerciale protratta nel tempo, che rientra nell’oggetto e nell’ambito dell’attività svolta dalla prima” Ma come può il promotore finanziario  considerarsi un’impresa autonoma?.

Rinviamo ad altra sede ulteriori approfondimenti : ci basti qui capire quante incertezze possano comportare i  relativi contratti  stipulati singolarmente da banche o Sim con alcuni promotori finanziari e quante nuove questioni  ne derivino  in merito:

-          ai diversi  ruoli che i promotori rivestono in una stessa unità produttiva;

-          alla natura del rapporto quando si evidenzi che gli incarichi definiti accessori nelle previsioni del contratto di agenzia, diventino invece attività prevalente;

-          alla difficoltà di stabilire quando queste strutture siano da considerarsi  “sede ai sensi del-

l’art 30 del Testo Unico della Finanza (per ora la Consob è orientata a escluderlo) e quindi           quali tra le attività svolta all’interno di queste strutture debbano essere svolte da promotori    finanziari;  

-          al tipo di vantaggio che può ricavarne un promotore, che ricoprendo di solito  un incarico di coordinamento di altri agenti,  percepisce già  overrides  (ed è avvenuto che la rinuncia ad investire il capitale richiesto abbia comportato il ritiro dell’incarico da parte dell’azienda).    Per concludere, ricordiamo che la Consob  con la comunicazione del 27.8.98, ha chiarito

che le attività di supervisione, organizzazione e coordinamento di promotori finanziari

(quelle dei responsabili di agenzia) possono essere svolte anche da soggetti non iscritti all’Albo.

Appaiono sempre meno chiare le prerogative dei promotori finanziari, in questo mercato sempre più libero. Ma per chi ?

 

   

INCIDENZA DELLE CONDANNE CON LA CONDIZIONALE SUI REQUISITI DI ONORABILITA’ DEI PROMOTORI FINANZIARI.

 

 

Che rilevanza ha la sospensione condizionale della pena, relativamente al possesso dei requisiti di onorabilità per l’iscrizione all’albo unico nazionale dei promotori finanziari?.

La questione era stata chiarita dalla Consob con la comunicazione  del 4.7.2000 La Commissione, sottolineando la specificità della normativa  contenuta nel provvedimento Ministeriale  emanato in attuazione del Testo unico della Finanza, riteneva inapplicabile il principio generale dell’art 166 del codice penale. Esso stabilisce che  la condanna condizionalmente sospesa  non può costituire in alcun caso impedimento per concessioni di licenze o autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa “.

La Consob pertanto così concludeva :

”i soggetti che siano stati condannati, con concessione della sospensione condizionale, ad una pena detentiva superiore alla soglia di rilevanza fissata dal DM 472/98 non sono in possesso dei requisiti di onorabilità per l’accesso o la permanenza nell’Albo dei promotori finanziari.”

Ora, con la comunicazione del 18.04.03 la  Commissione , prendendo atto di recenti orientamenti della giurisprudenza, ha riconsiderato in parte la sua precedente interpretazione.

La comunicazione, introduce infatti un criterio discrezionale, da applicarsi  sia nei confronti di soggetti che domandino di essere iscritti, sia nei confronti di soggetti già iscritti, con particolare riferimento alle condanne per i reati di cui all’art 1 del citato decreto, per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale.

Nonostante questo articolo contenga anche specifiche tipologie di reato, ritenute particolarmente lesive per il risparmio, la Commissione ritiene non più possibile negare in via automatica l’accesso all’Albo se non in particolari casi.

Il parere della Commissione è che occorra valutare l’effettiva incidenza che il reato ha ”sull’attitudine del soggetto all’espletamento dell’attività di promotore finanziario” : criterio che non è rinvenibile nella norma ministeriale.  

Per inciso, ricordiamo che nella precedente comunicazione del luglio 2000 la Consob ha affrontato anche un’altra questione interpretativa  e cioè :

 la rilevanza ai fini della valutazione dei requisiti di onorabilità, dell’estinzione del reato  conseguente al decorso del tempo nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa e di applicazione della pena su richiesta delle parti.

In entrambi i casi devono trascorrere cinque anni per i delitti e due per le contravvenzioni. 

Su  questo punto  va ricordato che il codice penale (cfr.: artt 167 e 163) prevede nel caso di beneficio di sospensione della pena l’estinzione del reato per decorso del tempo, ma  questo non elimina la preclusione all’accesso all’Albo per cui si richiede la pronuncia di una sentenza di riabilitazione. 

L’accoglimento della domanda di iscrizione all’Albo è invece concessa quando l’applicazione della pena ricorre per le condizioni previste dall’art. 445 comma 2 del cod.proc.penale (e cioè su richiesta delle parti) In questo caso, “si estingue ogni effetto penale” per il decorso del tempo e quindi non è necessaria la riabilitazione.

 

INDENNITA’ APPLICABILI ALLE PROMOTRICI PER MATERNITA’ E PER CONGEDO PARENTALE.

 

Indennità di maternità.

 

In base al D. Lgs. N. 151 del 26-3-2001 denominato “ Testo Unico sulla maternità e paternità”, le lavoratrici autonome: artigiane, esercenti attività commerciali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole a titolo principale, hanno diritto ad una indennità di maternità per i due mesi precedenti la data presunta e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.

 

Per il riconoscimento della indennità sono necessari il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma, rilevabile dall’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e la copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità. (le lavoratrici devono presentare copia del bollettino dei versamenti contributivi riguardanti l’intero periodo indennizzabile).

 

Il Testo Unico stabilisce che le lavoratrici autonome elencate in precedenza hanno diritto ad una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto, nella misura dell’80% della retribuzione convenzionale, corrispondente al limite minimo di retribuzione giornaliera per la qualifica di impiegato del commercio, per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi a questa stessa data. Quindi, come per le lavoratrici dipendenti, l’INPS afferma l’indennizzabilità di 5 mesi sia in caso di parto prematuro, sia in caso di parto successivo alla data presunta.

 

                                                                INDENNITA’ di MATERNITA’                                       

                                                                lavoratrici autonome (commercio)

        Anno                        Retribuzione convenzionale                 Importo indennità giornaliera(80%)

        2003                                        Euro 29,81                                               Euro 23,85

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Il citato Testo Unico ha altresì stabilito che l’indennità di maternità nella misura dell’80% spetta alle lavoratrici in questione anche in caso di adozione o di affidamento nei tre mesi successivi all’ingresso del minore nella famiglia, a condizione che il bambino di cittadinanza italiana non abbia una età superiore a sei anni e quello di cittadinanza  straniera superiore ai 18 anni.

Tale disposizione è applicabile solo agli ingressi in famiglia successivi al 27-4-2001 (entrata in vigore del Testo Unico sulla maternità).

Nel caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, verificatasi non prima del 3° mese di gravidanza, le lavoratrici autonome hanno diritto ad una indennità per un periodo di trenta giorni.

 

Congedo parentale (astensione facoltativa).

 

Le lavoratrici autonome hanno diritto di usufruire della astensione facoltativa (congedo parentale), limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.

Il relativo trattamento economico è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera.

 

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                        TRATTAMENTO ECONOMICO DEL CONGEDO PARENTALE

                                                    lavoratrici autonome (commercio)

     Anno                       Retribuzione Convenzionale                           Importo Giornaliero (30%)

 

     2003                                   Euro 29,81                                                      Euro   8,94       

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La domanda deve essere presentata prima dell’inizio del congedo ed il trattamento economico è subordinato all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Poiché l’obbligo contributivo è sospeso durante il congedo parentale, l’indennità viene riconosciuta in presenza del pagamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo.

La sospensione del pagamento dei contributi riguarda esclusivamente mesi solari interi (ad esempio, per un congedo dal 20 settembre al 19 dicembre, sarà consentito sospendere il versamento del contributo obbligatorio per i soli mesi di ottobre e novembre).

Il papà lavoratore autonomo non ha diritto al congedo.

 

CONVEGNI.

 

La FABI di Trento e quella di Torino hanno organizzato nei due capoluoghi assieme al nostro Sindacato un convegno al quale sono stati invitati i promotori finanziari.

Sabato 5 aprile presso la Sala Convegni dello Hotel “Villa Madruzzo” di Cognola di Trento, si è svolto il convegno regionale avente per titolo “ Il promotore finanziario: una professione con molti obblighi e poche tutele”.

Alla manifestazione, condotta dal Segretario della FABI di Trento Fulvio Rizzardi, sono intervenuti: il Dott. Remo Andreolli Assessore al Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, che ha dimostrato nel suo intervento di conoscere molto bene la nostra professione, la Dottoressa Flavia Fontana funzionario dell’INPS che cura una rubrica previdenziale molto seguita alla TV della regione, Giancarla Zemiti Segretario Generale aggiunto della FABI, oltre al Presidente ed al Segretario Generale dello SNAProFin FABI.

Tra i temi affrontati, il contratto collettivo della categoria, la previdenza integrativa dei promotori e la formazione professionale.

A Torino, il giorno 8 maggio nella sala Pietro Desiderato della FABI di Torino, si è svolto l’altro Convegno avente per tema: “Il promotore finanziario: una professione al bivio”.

Il Dottor Salvatore Grillo della Commissione Esaminatrice Promotori Finanziari della Regione Piemonte, ha svolto un apprezzato intervento sugli aspetti regolamentari della attività del promotore.

Ha diretto la manifestazione il Segretario Coordinatore della FABI di Torino e Dirigente Nazionale FABI Mauro Bossola, mentre la relazione sul tema del Convegno è stata svolta dal Segretario Generale Arrigo Nano. Il Segretario generale aggiunto della FABI Giancarla Zemiti nel suo intervento ha confermato l’indirizzo della FABI  di tutelare i promotori finanziari nelle aziende socie dell’ABI e di ASSORETI, mentre ha risposto alle domande Rino Cazzanelli, Presidente del Coordinamento tra  SNAProFin e FABI .

 

DATI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI DALL’ALBO DEI PROMOTORI E AI PROVVEDIMENTI ASSUNTI DALLA CONSOB NEI CONFRONTI DEI PROMOTORI.

 

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI DALL’ALBO DEI PROMOTORI

 

 

ANNI                    PROMOTORI                         ENTRATE             USCITE             TURNOVER

                           ISCRITTI ALL’ALBO

 

1995                             25.902                                      4.512                    1 344                        14,8

1996                             27.105                                      3.236                    1.443                          6,9

1997                             27,994                                      2.922                    1.961                          3,5

1998                             33.063                                      6.358                    1.402                        17,7

1999                             42.810                                    10.383                  1.278                27,5

2000                             49.856                                      8.774                    1.085                18,0

2001                             59.610                                    11.001                  1.182                19,7

2002                             66.743                                      9.300                    2.201                11,9     

 

 (fonte CONSOB: Relazione per l’anno 2002)

 

PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI PROMOTORI E SEGNALAZIONI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

 

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TIPO DI PROVVEDIMENTO                  1997     1998      1999      2000      2001        2002

 

RICHIAMO                                                            8           11            2          21          29            33

RADIAZIONE DALL’ALBO                   39           86          70         49          36             58

SOSPENSIONI DALL’ALBO                             5           73          51         73          48             37

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA-           -                     4          26          15              6

 

PROVVEDIMENTI CAUTELARI

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ A

TEMPO DETERMINATO                                  64          76           74         39          50            31

                                                   TOTALE        116        246          201      208        178           165

SEGNALAZIONI ALL’AUTORITA’

GIUDIZIARIA                                                    58        137         106       134          72             72

 

(fonte CONSOB: Relazione per l’anno 2002)

LA SEGRETERIA NAZIONALE           

Milano, 30 Maggio 2003

 

 

Circolare n. 4 Snaprofin