S.N.A.Pro.Fin. FABI
Ai
Sindacati Autonomi Bancari
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Sommario: Contratto
Collettivo –Testo della lettera inviata al Ministero del Lavoro sulla questione
Enasarco – I cosiddetti negozi
finanziari e la questione del franchising – Incidenza
delle condanne con la condizionale sui requisiti di onorabilità dei
promotori finanziari
Indennità applicabili ai pf in caso di maternità e di congedo parentale
– Dati relativi
alle iscrizioni e cancellazioni dall’albo dei promotori finanziari e ai
provvedimenti
nei confronti degli iscritti – Convegni.
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La
FABI che rappresenta il personale dipendente dalle banche, dagli enti
finanziari e dalle aziende che espletano attività intrinsecamente ordinate e
funzionali alla intermediazione finanziaria, si sta apprestando a predisporre
le linee-guida per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
della categoria, che saranno sottoposte quanto prima al giudizio dei
lavoratori.
Il 4 aprile 2002 l’ABI (l’Associazione Bancaria
Italiana) ha sottoscritto con la FABI e le altre Organizzazioni Sindacali un
verbale di accordo nel quale è convenuto, tra l’altro, quanto segue:
di avviare un confronto
sulle principali linee evolutive del
sistema bancario italiano, al fine
individuare in un apposito protocollo comuni impegni ed obiettivi,
coerenti con uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile;
…….
di ricercare
soluzioni condivise sulle (seguenti) materie:
. promotori finanziari
. previdenza e assistenza
La FABI ha ribadito il proprio impegno nei confronti
dei promotori finanziari anche nel recente Consiglio Nazionale che si è svolto
a Como nei giorni 12, 13 e 14 Maggio 2003, al quale hanno partecipato oltre 400
delegati in rappresentanza degli 85.000 iscritti alla Organizzazione. Quale
contributo alla preparazione delle linee-guida per il rinnovo del contratto
collettivo, abbiamo consegnato alla Segreteria Nazionale della FABI un
promemoria nel quale svolgiamo delle riflessioni e indichiamo alcuni argomenti
che interessano la nostra categoria. Sinteticamente ve ne diamo alcuni cenni:
“L’attività
del promotore finanziario è molto specifica e, pertanto, alla stessa non
possono essere applicate le regole generali riservate a chi professionalmente
colloca le merci, attività svolta dalla maggior parte degli agenti di
commercio.
Solamente attraverso la pattuizione di norme
collettive che colgono la specificità della attività svolta dai promotori sarà
possibile garantire uno svolgimento ordinato del rapporto di lavoro instaurato
dai promotori con le banche, con le sim e con le sgr.
Affinchè il rapporto di lavoro sia giusto ed equo,
occorre che il contratto di agenzia che i promotori sottoscrivono con la banca,
la sim o la sgr, faccia espresso riferimento alle norme contenute nell’accordo
nazionale che non potrà pertanto essere derogato, se non in meglio, per il
promotore.
L’accordo nazionale collettivo dei promotori
finanziari potrà avere caratteristiche affini a quello stipulato dagli agenti
di assicurazione con l’Ania, cioè da una categoria di lavoratori indipendenti
che operano con un contratto di agenzia, per i quali vige l’obbligo di
iscrizione ad un apposito albo nazionale, analogamente a quanto avviene per i
promotori finanziari.
L’accordo dovrà contenere almeno le seguenti
previsioni:
. definizione del promotore finanziario. Gli elementi
che definiscono la figura contrattuale
saranno
specificati adeguatamente e saranno più ampi della nozione legale di agente
fornita
dall’art.1742 del codice civile., riconoscendo al promotore le funzioni
che esorbitano da
quelle
tradizionale del contratto di agenzia ;
. liquidazione dei compensi provvigionali e dei
bonus;
. diritto alla provvigione, competenza negli affari;
. diritti e oneri sul portafoglio;
. incarichi accessori;
. malattia e infortuni, limiti di comporto,
maternità, polizze assicurative;
. scioglimento del contratto(per morte, invalidità
totale, limiti di età, cancellazione dall’albo,
recesso per
giusta causa);
. preavviso ed indennità di risoluzione;
. indennità in caso di cessazione del rapporto;
. disciplina delle condizioni di esercizio
dell’incarico agenziale (utenze, ecc.);
. aggiornamento professionale;
. fondo di previdenza integrativo della previdenza
obbligatoria dell’INPS.(I promotori finanziari
concordano
con le società di costituire pattiziamente un proprio fondo pensione, cessando
così –
sia loro
che le aziende- di versare contributi al sistema pensionistico gestito
dall’ENASARCO.
TESTO DELLA
LETTERA CONSEGNATA AL MINISTERO DEL LAVORO SULLA QUESTIONE ENASARCO.
La Segreteria Nazionale ha fatto pervenire al
Ministro del Lavoro Onorevole Roberto Maroni, la lettera seguente:
“
On.le Roberto Maroni
Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali
Il Sindacato
scrivente S.N.A.Pro.Fin. FABI facente parte della Federazione Autonoma dei
Sindacati dei Servizi del Terziario, delle alte professionalità e della
funzione pubblica (FASST) che associa i Promotori Finanziari delle Banche e
delle Sim, con la presente sottopone alla Sua attenzione il problema che occupa
i Promotori Finanziari i quali, in quanto privi di un proprio fondo di
previdenza integrativa di quella generale dell’INPS, sono assoggettati
obbligatoriamente alla contribuzione previdenziale dell’ENASARCO (Ente
Nazionale per Agenti e Rappresentanti di Commercio).
Sulla
applicabilità del regime previdenziale ENASARCO ai Promotori Finanziari, in
data 30 Aprile 2001 si era pronunciato il Suo predecessore al Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale, il quale aveva comunicato all’ENASARCO che “
mancano i presupposti per l’assoggettamento a tutela previdenziale
ENASARCO dei Promotori Finanziari.”
L’Avv. Prof.
Antonio Vallebona nel “parere
pro-veritate” sul regime previdenziale dei promotori rilasciato allo scrivente in data 1° Ottobre 2001, ha espresso
l’opinione che: “ in base alle considerazioni svolte, si può sostenere con
serio fondamento, che gli agenti Promotori Finanziari sono esclusi dall’obbligo
di iscrizione e contribuzione all’ENASARCO al pari degli Agenti di
Assicurazione.
Invero la
natura dell’attività dei preponenti e, conseguentemente, il tipo e l’oggetto
dei contratti promossi impediscono di assimilare gli agenti Promotori
Finanziari agli agenti di commercio in senso stretto.”
Sulla
questione suesposta sollecitiamo un Suo autorevole intervento affinché si
addivenga in tempi ragionevolmente brevi ad acclarare la mancanza dell’obbligo
di versare contributi previdenziali all’ENASARCO e, di conseguenza, i Promotori
Finanziari possano dare vita ad un fondo di previdenza complementare specifico
della loro categoria.
Con ossequi.
Milano, 13 Maggio 2003
S.N.A.Pro.Fin. FABI
La Segreteria nazionale “
Dopo aver operato , con l’ampliamento delle reti di
promotori finanziari, un parziale ribaltamento dei costi da fissi a
variabili, banche e Sim stanno
sperimentando da qualche anno, in forme
che poco si discostano l’una dall’altra, un
modello distributivo che decentra costi e responsabilità affidando la gestione del business ad un
promotore finanziario che allo spirito imprenditoriale associ capacità di coordinamento di un gruppo di
altri promotori finanziari. L’obiettivo di queste aziende è quello di
coinvolgere un promotore finanziario facendolo diventare co-imprenditore,
(grazie all’apporto da parte di costui di un considerevole capitale)
alleggerendo così il proprio rischio
d’impresa.
Il risultato è la costituzione di “agenzie” per lo più fronte-strada che raggruppano un certo numero di promotori
finanziari in strutture aventi tutte le
caratteristiche di una unità produttiva
bancaria.(Va ricordato che il d.lgs 385/93 –testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia all’art.1
definisce succursale di banca “una
sede che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività bancaria”). Il
risparmiatore vede l’insegna e non
sappiamo se abbia o no dubbi al proposito, non sappiamo se sia in grado di
chiarirsi se sta entrando in una succursale di banca o in un negozio finanziario.
Per definire queste scelte organizzative si è
comunemente richiamato il franchising. L’idea
di applicare il franchising ad attività che appartengono al settore del
credito non poteva non sembrare ardita
ma in un’epoca caratterizzata non solo dalle grandi trasformazioni nel sistema
bancario e nel mondo del lavoro ma anche dall’affermarsi di banche
telematiche e di banche formate esclusivamente da promotori finanziari, la
tolleranza accordata dalla Banca d’Italia al fenomeno in questione era comprensibile.
Stupisce
tuttavia che in mancanza di un inquadramento giuridico attraverso una
definizione legislativa, il franchising che è contraddistinto dal confluire di
numerosi elementi contrattuali, non
abbia trovato almeno in un
contratto-quadro una regolamentazione
per questi esperimenti applicati ad un settore così delicato ed importante come quello del
credito. E’ stata sostenuta ( A.Frignani , Il franchising, Utet, Torino 1990)
la difficoltà di sviluppare nel settore dei servizi un franchising corretto :
nel caso dei promotori finanziari la
limitazione alle persone fisiche è un grosso ostacolo perché l’affiliato non
può limitare la propria responsabilità mediante un’opportuna scelta societaria,
né il promotore in qualità di agente, non avendo rischi commerciali, non avendo
autonomia verso i clienti è compatibile con il franchising. Tantomeno lo
sarebbe come dipendente o come mandatario in quanto nel franchising
quest’ultimo dovrebbe compiere atti giuridici solamente in nome e per conto
proprio! Per ciò che riguarda una delle
principali prerogative di questa figura, cioè il trasferimento di know-how
dall’affiliante all’affiliato, non si comprende quale particolare conoscenza
tecnica o commerciale verrebbe assicurata, stante l’obbligo di utilizzare i
promotori finanziari per l’offerta fuori sede.
Quindi questi negozi finanziari o investiment
center, non possono essere applicazioni del franchising, forse sarebbero più assimilabili a contratti di vendita in
esclusiva. Del resto è comune ai due istituti “ la concessione da parte di un’impresa principale a favore di un’altra
autonoma impresa della facoltà di
svolgere in stretta collaborazione una determinata attività commerciale
protratta nel tempo, che rientra nell’oggetto e nell’ambito dell’attività svolta
dalla prima” Ma come può il promotore finanziario considerarsi un’impresa autonoma?.
Rinviamo ad altra sede ulteriori approfondimenti :
ci basti qui capire quante incertezze possano comportare i relativi contratti stipulati singolarmente da banche o Sim con alcuni promotori
finanziari e quante nuove questioni ne
derivino in merito:
-
ai
diversi ruoli che i promotori rivestono
in una stessa unità produttiva;
-
alla
natura del rapporto quando si evidenzi che gli incarichi definiti accessori
nelle previsioni del contratto di agenzia, diventino invece attività
prevalente;
-
alla
difficoltà di stabilire quando queste
strutture siano da considerarsi “sede
ai sensi del-
l’art 30 del
Testo Unico della Finanza (per ora la Consob è orientata a escluderlo) e quindi quali
tra le attività svolta all’interno di queste strutture debbano essere svolte da
promotori finanziari;
-
al
tipo di vantaggio che può ricavarne un promotore, che ricoprendo di solito un incarico di coordinamento di altri
agenti, percepisce già overrides
(ed è avvenuto che la rinuncia ad
investire il capitale richiesto abbia comportato il ritiro dell’incarico da
parte dell’azienda). Per concludere,
ricordiamo che la Consob con la
comunicazione del 27.8.98, ha chiarito
che le attività
di supervisione, organizzazione e coordinamento di promotori finanziari
(quelle dei responsabili di agenzia) possono essere
svolte anche da soggetti non iscritti all’Albo.
Appaiono sempre meno chiare le prerogative dei
promotori finanziari, in questo mercato sempre più libero. Ma per chi ?
INCIDENZA
DELLE CONDANNE CON LA CONDIZIONALE SUI REQUISITI DI ONORABILITA’ DEI PROMOTORI
FINANZIARI.
Che rilevanza ha la sospensione condizionale della
pena, relativamente al possesso dei requisiti di onorabilità per l’iscrizione
all’albo unico nazionale dei promotori finanziari?.
La questione era stata chiarita dalla Consob con la
comunicazione del 4.7.2000 La
Commissione, sottolineando la specificità della normativa contenuta nel provvedimento Ministeriale emanato in attuazione del Testo unico della
Finanza, riteneva inapplicabile il principio generale dell’art 166 del codice
penale. Esso stabilisce che la condanna
condizionalmente sospesa “non può costituire in alcun caso impedimento
per concessioni di licenze o autorizzazioni necessarie per svolgere attività
lavorativa “.
La Consob pertanto così concludeva :
”i soggetti
che siano stati condannati, con concessione della sospensione condizionale, ad
una pena detentiva superiore alla soglia di rilevanza fissata dal DM 472/98 non
sono in possesso dei requisiti di onorabilità per l’accesso o la permanenza
nell’Albo dei promotori finanziari.”
Ora, con la comunicazione del 18.04.03 la Commissione , prendendo atto di recenti
orientamenti della giurisprudenza, ha riconsiderato in parte la sua precedente
interpretazione.
La comunicazione, introduce infatti un criterio
discrezionale, da applicarsi sia nei
confronti di soggetti che domandino di essere iscritti, sia nei confronti di
soggetti già iscritti, con particolare riferimento alle condanne per i reati di
cui all’art 1 del citato decreto, per le quali sia stato concesso il beneficio
della sospensione condizionale.
Nonostante questo articolo contenga anche specifiche
tipologie di reato, ritenute particolarmente lesive per il risparmio, la
Commissione ritiene non più possibile negare in via automatica l’accesso
all’Albo se non in particolari casi.
Il parere della Commissione è che occorra valutare
l’effettiva incidenza che il reato ha ”sull’attitudine
del soggetto all’espletamento dell’attività di promotore finanziario” :
criterio che non è rinvenibile nella norma ministeriale.
Per inciso, ricordiamo che nella precedente
comunicazione del luglio 2000 la Consob ha affrontato anche un’altra questione
interpretativa e cioè :
la rilevanza ai fini della valutazione dei
requisiti di onorabilità, dell’estinzione del reato conseguente al decorso del tempo nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa e di applicazione della pena su richiesta delle
parti.
In entrambi i casi devono trascorrere cinque anni
per i delitti e due per le contravvenzioni.
Su questo
punto va ricordato che il codice penale
(cfr.: artt 167 e 163) prevede nel caso di beneficio
di sospensione della pena l’estinzione del reato per decorso del tempo,
ma questo non elimina la preclusione
all’accesso all’Albo per cui si richiede la pronuncia di una sentenza di riabilitazione.
L’accoglimento
della domanda di iscrizione all’Albo è invece concessa quando l’applicazione
della pena ricorre per le condizioni previste dall’art. 445 comma 2 del
cod.proc.penale (e cioè su richiesta delle parti) In questo caso, “si estingue
ogni effetto penale” per il decorso del tempo e quindi non è necessaria la
riabilitazione.
INDENNITA’
APPLICABILI ALLE PROMOTRICI PER MATERNITA’ E PER CONGEDO PARENTALE.
Indennità di maternità.
In base al D. Lgs. N. 151 del 26-3-2001 denominato “
Testo Unico sulla maternità e paternità”, le lavoratrici autonome: artigiane, esercenti
attività commerciali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici
agricole a titolo principale, hanno diritto ad una indennità di maternità per i
due mesi precedenti la data presunta e per i tre mesi successivi alla data
effettiva del parto.
Per il riconoscimento della indennità sono necessari
il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma, rilevabile dall’iscrizione
nella relativa gestione previdenziale e la copertura contributiva del periodo
indennizzabile per maternità. (le lavoratrici devono presentare copia del
bollettino dei versamenti contributivi riguardanti l’intero periodo
indennizzabile).
Il Testo Unico stabilisce
che le lavoratrici autonome elencate in precedenza hanno diritto ad una
indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo
al parto, nella misura dell’80% della retribuzione convenzionale,
corrispondente al limite minimo di retribuzione giornaliera per la qualifica di
impiegato del commercio, per i due mesi precedenti la data del parto e per i
tre mesi successivi a questa stessa data. Quindi, come per le lavoratrici
dipendenti, l’INPS afferma l’indennizzabilità di 5 mesi sia in caso di parto
prematuro, sia in caso di parto successivo alla data presunta.
INDENNITA’ di MATERNITA’
lavoratrici autonome (commercio)
Anno
Retribuzione convenzionale Importo indennità giornaliera(80%)
2003 Euro 29,81
Euro 23,85
_______________________________________________________________________________
Il citato Testo Unico ha altresì stabilito che
l’indennità di maternità nella misura dell’80% spetta alle lavoratrici in
questione anche in caso di adozione o di affidamento nei tre mesi successivi
all’ingresso del minore nella famiglia, a condizione che il bambino di
cittadinanza italiana non abbia una età superiore a sei anni e quello di
cittadinanza straniera superiore ai 18
anni.
Tale disposizione è applicabile solo agli ingressi
in famiglia successivi al 27-4-2001 (entrata in vigore del Testo Unico sulla
maternità).
Nel caso di interruzione della gravidanza, spontanea
o volontaria, verificatasi non prima del 3° mese di gravidanza, le lavoratrici
autonome hanno diritto ad una indennità per un periodo di trenta giorni.
Le lavoratrici autonome hanno diritto di usufruire
della astensione facoltativa (congedo parentale), limitatamente ad un periodo
di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
Il relativo trattamento economico è pari al 30%
della retribuzione convenzionale giornaliera.
______________________________________________________________________________
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL CONGEDO
PARENTALE
lavoratrici
autonome (commercio)
Anno
Retribuzione Convenzionale
Importo
Giornaliero (30%)
2003
Euro 29,81 Euro 8,94
_____________________________________________________________________________
La domanda deve essere presentata prima dell’inizio
del congedo ed il trattamento economico è subordinato all’effettiva astensione
dall’attività lavorativa.
Poiché l’obbligo contributivo è sospeso durante il
congedo parentale, l’indennità viene riconosciuta in presenza del pagamento dei
contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo.
La sospensione del pagamento dei contributi riguarda
esclusivamente mesi solari interi (ad esempio, per un congedo dal 20 settembre
al 19 dicembre, sarà consentito sospendere il versamento del contributo
obbligatorio per i soli mesi di ottobre e novembre).
Il papà lavoratore autonomo non ha diritto al
congedo.
CONVEGNI.
La FABI di Trento e quella di Torino hanno
organizzato nei due capoluoghi assieme al nostro Sindacato un convegno al quale
sono stati invitati i promotori finanziari.
Sabato 5 aprile presso la Sala Convegni dello Hotel
“Villa Madruzzo” di Cognola di Trento, si è svolto il convegno regionale avente
per titolo “ Il promotore finanziario: una professione con molti obblighi e
poche tutele”.
Alla manifestazione, condotta dal Segretario della
FABI di Trento Fulvio Rizzardi, sono intervenuti: il Dott. Remo Andreolli
Assessore al Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, che ha dimostrato nel
suo intervento di conoscere molto bene la nostra professione, la Dottoressa
Flavia Fontana funzionario dell’INPS che cura una rubrica previdenziale molto
seguita alla TV della regione, Giancarla Zemiti Segretario Generale aggiunto
della FABI, oltre al Presidente ed al Segretario Generale dello SNAProFin FABI.
Tra i temi affrontati, il contratto collettivo della
categoria, la previdenza integrativa dei promotori e la formazione
professionale.
A Torino, il giorno 8 maggio nella sala Pietro
Desiderato della FABI di Torino, si è svolto l’altro Convegno avente per tema:
“Il promotore finanziario: una professione al bivio”.
Il
Dottor Salvatore Grillo della Commissione Esaminatrice Promotori Finanziari
della Regione Piemonte, ha svolto un apprezzato intervento sugli aspetti regolamentari
della attività del promotore.
Ha diretto la manifestazione il Segretario
Coordinatore della FABI di Torino e Dirigente Nazionale FABI Mauro Bossola,
mentre la relazione sul tema del Convegno è stata svolta dal Segretario
Generale Arrigo Nano. Il Segretario generale aggiunto della FABI Giancarla
Zemiti nel suo intervento ha confermato l’indirizzo della FABI di tutelare i promotori finanziari nelle
aziende socie dell’ABI e di ASSORETI, mentre ha risposto alle domande Rino
Cazzanelli, Presidente del Coordinamento tra
SNAProFin e FABI .
DATI RELATIVI
ALLE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI DALL’ALBO DEI PROMOTORI E AI PROVVEDIMENTI
ASSUNTI DALLA CONSOB NEI CONFRONTI DEI PROMOTORI.
ANNI
PROMOTORI ENTRATE USCITE TURNOVER
ISCRITTI ALL’ALBO
1995 25.902 4.512 1 344 14,8
1996 27.105 3.236 1.443 6,9
1997 27,994 2.922 1.961 3,5
1998 33.063 6.358 1.402 17,7
1999 42.810 10.383 1.278 27,5
2000 49.856 8.774 1.085 18,0
2001 59.610 11.001 1.182 19,7
2002 66.743 9.300 2.201 11,9
(fonte CONSOB: Relazione per l’anno 2002)
PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI PROMOTORI E
SEGNALAZIONI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
=======================================================================
TIPO DI PROVVEDIMENTO 1997 1998 1999 2000 2001 2002
RICHIAMO
8 11 2 21 29 33
RADIAZIONE DALL’ALBO
39 86 70 49 36 58
SOSPENSIONI DALL’ALBO 5 73 51
73 48 37
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA- - 4 26 15 6
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ A
TEMPO DETERMINATO 64 76 74 39 50 31
TOTALE 116 246 201 208 178 165
SEGNALAZIONI
ALL’AUTORITA’
(fonte CONSOB:
Relazione per l’anno 2002)
LA SEGRETERIA NAZIONALE
Circolare n. 4
Snaprofin