Spett.le
Banca
……………………..
Facciamo
seguito alla nostra del 29 maggio 2003 per rilevare come l’eventuale mancato
rispetto della contestualità della convocazione e della parità negoziale
costituirebbe una illecita fonte di responsabilità anche risarcitoria per il
danno all’immagine ed altro.
Per
le trattative decentrate in virtù di rinvio del CCNL vigente non può essere
modificata senza il consenso di tutti i sottoscrittori la lettera del 16 marzo
2000 inserita nel citato CCNL.
In
ogni caso le aziende sono obbligate a procedere alla negoziazione rinviata
anche se a richiederla sono solo alcuni dei sindacati stipulanti, sicché
sarebbe illegittimo e antisindacale già in sé il diniego o il rinvio di
incontri negoziali richiesti dalle scriventi OO.SS.
Ancora più antisindacale sarebbe una condotta della singola azienda che relegasse le scriventi OO.SS. in un tavolo successivo e non contestuale e non riconoscesse alle scriventi pari dignità negoziale.
Pertanto
Vi invitiamo ad attenerVi a quanto sopra.
Distinti
saluti.
Lettera Banche 0406