Spett.le

Banca ……………………..

 

 

 

 

 

 

         Facciamo seguito alla nostra del 29 maggio 2003 per rilevare come l’eventuale mancato rispetto della contestualità della convocazione e della parità negoziale costituirebbe una illecita fonte di responsabilità anche risarcitoria per il danno all’immagine ed altro.

 

         Per le trattative decentrate in virtù di rinvio del CCNL vigente non può essere modificata senza il consenso di tutti i sottoscrittori la lettera del 16 marzo 2000 inserita nel citato CCNL.

 

         In ogni caso le aziende sono obbligate a procedere alla negoziazione rinviata anche se a richiederla sono solo alcuni dei sindacati stipulanti, sicché sarebbe illegittimo e antisindacale già in sé il diniego o il rinvio di incontri negoziali richiesti dalle scriventi OO.SS.

 

         Ancora più antisindacale sarebbe una condotta della singola azienda che relegasse le scriventi OO.SS. in un tavolo successivo e non contestuale e non riconoscesse alle scriventi pari dignità negoziale.

 

         Pertanto Vi invitiamo ad attenerVi a quanto sopra.

 

         Distinti saluti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettera Banche 0406