IPOTESI DI ACCORDO
In
data
, in Torino
tra
§ SANPAOLO IMI S.p.A.
e
§ le Segreterie Nazionali di FABI,
FEDERDIRIGENTICREDITO, SINFUB
§ le Delegazioni Sindacali di Gruppo
FABI, FEDERDIRIGENTICREDITO, SINFUB
premesso che
§
con D.M. 28 aprile
2000, n. 158 è stato istituito presso l’INPS il “Fondo di solidarietà per il
sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del Personale del Credito” (di seguito Fondo di Solidarietà);
§
con Verbale di
incontro sottoscritto in sede ABI il 24 gennaio 2001 si è previsto che le
prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), siano erogate
anche per i casi di eccedenze di Personale gestiti con il ricorso ad iniziative
di esodo volontario;
§
l’accordo di Gruppo
19 ottobre 2001 - sottoscritto tra SANPAOLO IMI, le Segreterie Nazionali e le
Delegazioni sindacali aziendali – ha stabilito che in presenza di situazioni di
tensione occupazionale che si manifestino nella Capogruppo e nelle Società del
Gruppo a seguito di interventi di razionalizzazione e/o riorganizzazione si
faccia ricorso al Fondo di Solidarietà, ai sensi delle previsioni del CCNL e
del citato Verbale ABI;
§
il principio del
ricorso al Fondo di Solidarietà ha trovato conferma in sede di successiva
definizione di procedure avviate, in ambito aziendale e di Gruppo,
relativamente ad operazioni discendenti dall’applicazione dei piani industriali
nel triennio 2003-2005, con particolare riferimento all’efficientamento delle
funzioni ricomprese nei perimetri di attività di MOI e DAL (Accordo 27 febbraio
2003) ed all’integrazione delle strutture di Area e Sede Centrale dell’ex Banco
di Napoli, in relazione all’intervenuta fusione del medesimo in SANPAOLO IMI
(Lettera 27 marzo 2003 e Verbale di Incontro 29 aprile 2003);
SANPAOLO IMI S.p.A. |
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§
nelle fasi di
confronto sinora concluse sono state formalmente evidenziate eccedenze di
Personale ed ulteriori efficienze possono derivare da successivi interventi
applicativi dei citati piani aziendali in ambito di Gruppo, oggetto di
definizione – tempo per tempo – attraverso le previste procedure,
§
è intendimento delle
Parti stabilire principi e criteri che regolino in via generale, nell’ambito di
un Protocollo di Gruppo, modalità e condizioni di ricorso al Fondo di
Solidarietà;
si conviene quanto segue
1.
La premessa
costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2.
Presso la Capogruppo
e le Società del Gruppo il ricorso alle prestazioni straordinarie di cui
all’art. 5, comma I, lett. b), del D.M. n. 158/2000 avviene su base volontaria,
secondo modalità e condizioni indicate nel presente Verbale, mediante accordi
attuativi da stipulare presso le singole Aziende, in conformità e rispetto di
quanto stabilito nell’Accordo ABI 24 gennaio 2001.
3.
Le prestazioni
straordinarie di cui al punto precedente riguardano il Personale destinatario
del C.C.N.L. 11 luglio 1999 per i Quadri Direttivi e il Personale delle Aree
Professionali dalla 1ª alla 3ª nonché del C.C.N.L. 1° dicembre 2000 per i
Dirigenti – con riferimento alle consistenze individuate nelle singole sedi
aziendali – i quali tutti maturino i requisiti per il diritto alla pensione di
anzianità o di vecchiaia a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria
(AGO) ovvero di altre forme di previdenza di base, nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2004 ed il 31 dicembre 2007 (finestra per anzianità 1° aprile 2008).
4.
Con riferimento alle
procedure citate in premessa, per gli addetti ad Enti di Sede Centrale ex Banco
di Napoli ed alle strutture di Bergamo, Grandate, Roma, Napoli, Teramo e Pesaro
delle Direzioni MOI e DAL, il periodo di maturazione dei requisiti
pensionistici è esteso sino al 31 dicembre 2008 (finestra per anzianità 1° aprile
2009) e, fermo quanto previsto alla lettera c) del successivo punto 15., sino
al 31 dicembre 2009 (finestra per anzianità 1° aprile 2010).
5.
Le risoluzioni del
rapporto di lavoro conseguenti all’accoglimento da parte delle Aziende delle
richieste presentate avvengono, con gradualità, in funzione delle necessità
operative ed organizzative delle Aziende e ferma restando la priorità riservata
al Personale appartenente alle strutture oggetto di efficientamento:
§
a partire da fine
settembre 2003 e sino al 31 dicembre 2004 per il Personale di cui al punto 3. e
per quello di cui al punto 4., con diritto compreso entro il 31 dicembre 2008;
§
tra il 1° gennaio ed
il 31 dicembre 2005 per il restante Personale di cui al punto 4..
6.
Le domande di
accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà sono presentate
dal Personale interessato con tempi e modalità stabiliti nelle sedi aziendali e
tempestivamente diffusi dall’Azienda con comunicazioni sia di carattere
generale sulla materia che di dettaglio individuale.
SANPAOLO IMI S.p.A. |
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7.
Il Personale che
intenda aderire ha l’obbligo di informazione e documentazione nei confronti
dell’Azienda circa la sua posizione assicurativa e contributiva complessiva e
deve produrre tale documentazione secondo le indicazioni che sono fornite ai
sensi del precedente punto 6.
Per accedere al Fondo di Solidarietà il
Personale deve altresì sottoscrivere apposita clausola di rinuncia al preavviso
ed alla relativa indennità sostitutiva secondo le previsioni dell’art. 10,
commi 14, 15 e 16 del D.M. n. 158/2000.
8.
Previa verifica e
conferma da parte dell’INPS le domande di accesso al Fondo di Solidarietà
presentate ed accolte dall’Azienda entro i periodi indicati ai punti che
precedono, determinano il diritto per il Personale in questione alle
prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà dal primo giorno del mese
successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.
9.
Circa i trattamenti
di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa in essere
nelle diverse Società, gli accordi collettivi aziendali regolano la materia,
relativamente al Personale aderente al Fondo di Solidarietà, secondo i seguenti
principi generali e prevedendo le eventuali necessarie modifiche degli Statuti
di riferimento:
a)
Previdenza
complementare aziendale
I.
Iscritti a fondi a contribuzione definita e posizioni
individuali distinte:
§
possibilità di riscatto, di trasferimento ad altro fondo
o di mantenimento del montante di competenza al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro senza penalizzazioni (in caso di riscatto o trasferimento) e
con immediato riconoscimento del valore attuale delle contribuzioni datoriali
per il periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio e la maturazione
del diritto a pensione.
II.
Iscritti a forme a prestazione definita:
§
nel periodo di adesione al Fondo di solidarietà non è
prevista alcuna erogazione integrativa all’assegno straordinario, ferma
restando la validità di detto periodo per il calcolo del trattamento pensionistico;
§
al momento del pensionamento erogazione delle
prestazioni individualmente spettanti.
L’imponibile pensionabile è costituito dalla retribuzione, come definita dai singoli ordinamenti, all’atto dell’adesione al Fondo di solidarietà, adeguata nel tempo in relazione alle dinamiche contrattuali nazionali ed aziendali. Sono inoltre confermate le esistenti garanzie di equilibrio attuariale previste per tali forme di previdenza complementare.
b)
Assistenza sanitaria
integrativa: equiparazione del Personale in esodo al Personale in servizio
quanto a prestazioni e contribuzioni e/o premi sia erogati dall’Azienda a
favore di tutto il Personale, sia a carico degli interessati.
10.
L’Azienda si riserva
di comunicare alle Organizzazioni Sindacali le forme di incentivazione
economica individuate per favorire l’adesione alle iniziative di ricorso al
Fondo di Solidarietà.
SANPAOLO IMI S.p.A. |
FABI |
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FEDERDIRIGENTICREDITO |
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La
Capogruppo SANPAOLO IMI in relazione a quanto già evidenziato in corso di
trattativa conferma che successivamente all’avvio del Fondo di Solidarietà non
sono attivate – dopo il 31 dicembre 2003 - ulteriori iniziative aziendali di
incentivazione nei confronti di Personale che maturi i requisiti per il
pensionamento nell’arco temporale previsto per l’applicazione del Fondo di
Solidarietà di cui ai precedenti punti 3. e 4..
SANPAOLO IMI S.p.A. |
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11.
A decorrere dalla
data di accesso al Fondo di solidarietà il Personale che vi aderisce è
equiparato ai Dipendenti in servizio, avuto riguardo alle condizioni agevolate
ed ai finanziamenti previsti nelle singole Aziende, in quanto praticabili.
12.
Per quanto non
specificamente previsto dal presente Protocollo si fa rinvio al D.M.
n. 158/2000, ivi compresa la possibilità di erogazione della prestazione
straordinaria in unica soluzione di cui all’art. 5, comma 1, del citato D.M..
13.
Ai confronti nelle
sedi aziendali sono inoltre demandati:
§
le eventuali
specificità della singola Società collegate all’operazione e gli aspetti
applicativi dei principi generali stabiliti nel presente Protocollo;
§
il ricorso alle
prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà per processi di riconversione e
riqualificazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 1. del D.M. n.
158/2000, come previsto negli accordi di Gruppo 19 ottobre 2001, 20 marzo 2002
e 27 febbraio 2003 in materia;
§
la definizione di
successivi momenti di verifica sull’andamento dell’iniziativa.
14.
Con riferimento
all’art. 11, comma 11, dell’Accordo 28 febbraio 1998 di istituzione del Fondo
di Solidarietà le Parti si impegnano a recepire quanto allo stesso titolo sarà
definito in sede nazionale dall’A.B.I. e dalle Organizzazioni Sindacali in
ordine al Fondo medesimo, a seguito di eventuali modifiche dei requisiti di accesso
ai trattamenti pensionistici di base, inteso che al verificarsi di tali eventi
si farà luogo ad appositi incontri con le OO.SS. firmatarie del presente
accordo per dare puntuale applicazione ai provvedimenti assunti al riguardo.
15. In relazione a quanto previsto dal presente Protocollo le Parti si incontrano:
a) entro il mese di settembre 2003 per un primo esame dei risultati delle iniziative di ricorso al Fondo di Solidarietà avviate nelle singole Aziende;
b) entro gennaio 2004 per valutare lo scaglionamento delle uscite programmate nell’anno considerato, il connesso piano di assunzioni di cui al successivo punto 16, nonché la reiterazione del ricorso al Fondo di Solidarietà sino alla data ultima di accesso al medesimo in funzione alle previsioni del D.M. n. 158/2000, fermo restando che tale possibile estensione ha quale riferimento principi e regole di cui al presente Protocollo;
c) entro maggio 2004 per confermare in via definitiva, relativamente al Personale delle strutture oggetto di efficientamento di cui al precedente punto 4., l’estensione del ricorso al Fondo di Solidarietà sino alle posizioni che maturano il diritto pensionistico tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2009.
SANPAOLO IMI S.p.A. |
FABI |
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FEDERDIRIGENTICREDITO |
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16. Qualora le adesioni al Fondo di Solidarietà superino il numero delle efficienze quantificate nei piani industriali e confermate nell’ambito delle procedure di volta in volta esperite in proposito, si da corso ad assunzioni volte a garantire l’efficienza e correntezza operativa, con prioritario riferimento alle esigenze della rete commerciale. Presso le singole Aziende è attivato un confronto in materia con l’obiettivo di definire numeri e tempi delle assunzioni in parola, tenendo in debita considerazione le posizioni del Personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato.
SANPAOLO IMI S.p.A. |
FABI |
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FEDERDIRIGENTICREDITO |
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La Capogruppo SANPAOLO IMI conferma gli impegni già espressi in corso di trattativa, intervenendo nei confronti delle Società del Gruppo per le opportune determinazioni, in ordine a:
§ omogeneizzazione delle procedure di selezione e delle forme di assunzione nell’ambito del Gruppo;
§
pieno utilizzo della
concessione del part-time, tenute presenti le esigenze tecniche, organizzative
e produttive delle singole Aziende.
SANPAOLO IMI S.p.A. |
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Alle
Segreterie Nazionali
Alle
Delegazioni di Gruppo
FABI
FEDERDIRIGENTICREDITO
SINFUB
Torino,
10 giugno 2003
Si fa riferimento al Protocollo
di Gruppo relativo al ricorso su base volontaria al Fondo di Solidarietà quale
strumento di gestione delle eccedenze di Personale nell’ambito delle Società
del Gruppo SANPAOLO IMI siglato in data odierna.
In proposito, richiamate le
dichiarazioni rese in corso di trattativa, si conferma che nei confronti del
Personale che aderisca al Fondo citato - nei termini e con le modalità
stabilite nel richiamato Protocollo ed in forza degli accordi applicativi
aziendali – è prevista l’erogazione di un incentivo all’esodo.
L’importo lordo dell’incentivo è
composto da una quota base pari al 60% della retribuzione fissa annua lorda
individuale, incrementata nella percentuale dello 0,50% della stessa
retribuzione per ciascuno dei primi 24 mesi di permanenza nel Fondo da parte
dei singoli interessati, percentuale elevata allo 0,75% della retribuzione
considerata per ciascun mese ulteriore rispetto ai 24.
L’importo netto dell’incentivo erogato non potrà comunque essere inferiore, a livello individuale e per il complessivo periodo di adesione al Fondo, alla differenza tra la retribuzione fissa annua netta percepita in servizio e l’assegno straordinario netto corrisposto dal Fondo medesimo.
Si conferma altresì che – nel
caso di Personale iscritto a fondi di previdenza complementare a contribuzione
definita e posizioni individuali distinte – l’importo lordo dell’incentivo di
cui sopra viene incrementato del valore attuale delle contribuzioni datoriali
per il periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio e la maturazione
del diritto a pensione.
Distinti saluti.
LA DELEGAZIONE
AZIENDALE
“Sanpaoloimi
accordo 1006”