VERBALE DI ACCORDO
In data , in
Torino
tra
-
SANPAOLO IMI S.p.A.
e
- le Segreterie degli Organi di
Coordinamento FABI, SINDIRIGENTICREDITO, SINFUB di SANPAOLO IMI e già del Banco
di Napoli
premesso che
§
con D.M. 28 aprile
2000, n. 158 è stato istituito presso l’INPS il “Fondo di solidarietà per il
sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del Personale del Credito” (di seguito Fondo di Solidarietà);
§
con Verbale di
incontro sottoscritto in sede ABI il 24 gennaio 2001 si è previsto che le
prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), siano erogate
anche per i casi di eccedenze di Personale gestiti con il ricorso ad iniziative
di esodo volontario;
§
l’accordo di Gruppo
10 giugno 2003 ha stabilito principi e criteri per regolare, in via generale,
modalità e condizioni di ricorso al Fondo di Solidarietà – ai sensi del citato
Verbale ABI - da applicare nelle sedi aziendali per la gestione di eccedenze di
Personale conseguenti all’applicazione dei piani aziendali ed oggetto di
definizione – tempo per tempo – attraverso le previste procedure;
§
per quanto riguarda
SANPAOLO IMI le eccedenze in questione, riferite ad operazioni discendenti
dall’applicazione dei piani industriali del triennio 2003-2005 sono state
evidenziate – in numero di 950 - nell’ambito di procedure già concluse,
relativamente all’efficientamento delle funzioni ricomprese nei perimetri di
attività di MOI e DAL (Accordo 27 febbraio 2003) ed all’integrazione delle
strutture di Area e Sede Centrale dell’ex Banco di Napoli, (Lettera 27 marzo
2003 e Verbale di Incontro 29 aprile 2003), mentre ulteriori efficienze possono
derivare da interventi di razionalizzazione oggetto di ulteriori confronti già
iniziati o di futuro avvio;
§
occorre dare
applicazione all’Accordo di Gruppo per quanto riguarda i demandi contenuti nel
medesimo a profili da regolare in sede aziendale;
SANPAOLO
IMI S.p.A. |
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FABI |
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SINDIRIGENTICREDITO |
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SINFUB
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si conviene quanto segue
1.
La premessa
costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2.
Presso SANPAOLO IMI
il ricorso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma I, lett. b),
del D.M. n. 158/2000 avviene su base volontaria, nel rispetto di quanto
stabilito nell’Accordo ABI 24 gennaio 2001 ed in applicazione dei criteri
previsti dal richiamato Accordo 10 giugno 2003 con riferimento a:
§ requisiti di cui ai punti 3 e 4 per
quanto attiene al Personale destinatario delle prestazioni straordinarie
anzidette;
§ scadenze temporali stabilite al punto 5
per la risoluzione del rapporto di lavoro degli interessati;
§ obblighi di informazione e
documentazione a carico del Personale in questione fissati al punto 7.
3.
Al fine di fornire
al Personale interessato tutti gli elementi relativi all’operazione in discorso
(ivi compreso il riferimento a quanto previsto al punto 14. del verbale 10
giugno 2003) è predisposta dall’Azienda una comunicazione generale sui
contenuti dell’iniziativa e sono trasmesse ai singoli destinatari comunicazioni
individuali complete di tutti gli elementi relativi alla singola posizione in
modo da consentire una compiuta valutazione in materia e l’inoltro delle
adesioni indicativamente entro il termine del 15 settembre 2003.
4.
Circa i trattamenti
di previdenza complementare sono apportate ai relativi Statuti le seguenti
modifiche:
All’art. 1, comma III, dopo
l’ultimo alinea, inserirne uno nuovo del seguente tenore:
“Fondo solidarietà”, il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito”, di cui al D.M. Lavoro 28 aprile 2000, n. 158 ed alle previsioni del Verbale ABI 24 gennaio 2001.
Dopo l’Art. 44 inserire un nuovo
articolo 44 bis del seguente tenore:
“Per gli iscritti che accedano al
“Fondo solidarietà” il periodo di permanenza nel medesimo è considerato valido
per la determinazione delle prestazioni della “Cassa” sino al momento della
maturazione dell’inerente diritto.
SANPAOLO
IMI S.p.A. |
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FABI |
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SINDIRIGENTICREDITO |
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SINFUB
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Nella fattispecie considerata dal comma
che precede, la pensione è calcolata ai sensi all’articolo 24, con
rivalutazione percentuale della retribuzione pensionabile individuata all’atto
della cessazione del rapporto di lavoro, in ragione degli incrementi
retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale ed aziendale
che eventualmente intervengano sino al sorgere del diritto alla pensione
stessa.”
*
* *
Le Parti si danno atto che:
- in relazione alle caratteristiche dell’iniziativa riguardante il ricorso al Fondo di Solidarietà, il Personale che vi accede mantiene – in via eccezionale - i diritti di elettorato attivo e passivo previsti dallo Statuto della Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino per il periodo di adesione al Fondo medesimo;
- al Personale che accede al Fondo di Solidarietà per il periodo di permanenza nel Fondo medesimo trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 29 e 30 dello Statuto della predetta Cassa di Previdenza.
Introduzione di un nuovo articolo 44
del seguente tenore:
“In deroga al disposto dell’art. 13, la perdita dei requisiti di partecipazione al “Fondo” per risoluzione del rapporto di lavoro con accesso dell’iscritto al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale del Credito”, di cui al D.M. Lavoro 28 aprile 2000, n. 158 ed alle previsioni del Verbale ABI 24 gennaio 2001 determina l’applicazione dell’art. 10 del “decreto 124” senza decurtazione alcuna dell’ammontare della posizione individuale dell’interessato.
In alternativa alla previsione del comma che precede è riconosciuta all’iscritto la facoltà di mantenere la posizione individuale presso il “Fondo” eventualmente incrementandola di apporti contributivi sino al maturare del diritto alla pensione di base.
La facoltà contemplata al comma II va esercitata inviando al “Fondo” apposita domanda con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
* * *
Per quanto attiene alle ulteriori forme di previdenza complementare vale quanto segue:
FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA EX B.N.C.
Considerata la peculiare situazione di transizione in cui versa il Fondo ed in attesa dell’approvazione dello Statuto da parte della Covip, si conferma la salvaguardia delle posizioni degli iscritti al Fondo medesimo rispetto a quanto previsto al punto 9., lettera a) dell’accordo 10 giugno 2003, nonché l’invarianza degli esistenti obblighi aziendali. Le Fonti istitutive si impegnano a formalizzare, entro il 31 luglio p.v., intese sulle modifiche statutarie in analogia a quanto effettuato sugli altri Fondi e, in particolare:
SANPAOLO
IMI S.p.A. |
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FABI |
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SINDIRIGENTICREDITO |
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SINFUB
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§ qualora fosse autorizzato il nuovo Statuto e sussistessero le condizioni per attuare la prevista trasformazione, le fonti istitutive sono impegnate a formalizzare intese in merito all’introduzione nello Statuto di una nuova norma di eguale tenore rispetto a quella predisposta per il Fondo Pensioni di Gruppo;
§ qualora il nuovo Statuto non fosse autorizzato ovvero non sussistessero le condizioni per attuare la prevista trasformazione, le fonti istitutive sono impegnate a formalizzare intese in merito all’introduzione nello Statuto di una nuova norma di eguale tenore rispetto a quella predisposta per la Cassa di Previdenza.
* * *
Attesa l’urgenza e la rilevanza sociale
degli interventi di novellazione statutaria sopra indicati, i competenti organi
degli enti interessati ne porranno in essere la formale approvazione con ogni
consentita rapidità, immediatamente avviando l’inerente procedura autorizzative
presso la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (per brevità Covip).
Nelle more di tale procedura le nuove
norme troveranno immediata applicazione, con manleva dell’Azienda per
qualsivoglia responsabilità patrimoniale degli enti stessi e dei loro
Amministratori, in caso di mancata approvazione da parte dell’Autorità di
vigilanza.
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI
Le Parti si danno atto che lo Statuto del Fondo è già stato novellato in relazione all’utilizzo del “Fondo di solidarietà”.
FORME PREVIDENZIALI IN ESSERE PRESSO BANCA FIDEURAM E PRESSO
DEXIA-CREDIOP
Le Parti si impegnano ad intervenire presso le fonti istitutive delle forme in epigrafe, al fine di adeguarne gli ordinamenti secondo la pattuita disciplina.
Avuto specifico riguardo alle forme pensionistiche esistenti presso Dexia-Crediop le Parti opereranno altresì al fine di addivenire alla definitiva separazione delle stesse tra iscritti (attivi e pensionati) facenti riferimento a Sanpaolo Imi e iscritti (attivi e pensionati) facenti riferimento a Dexia-Crediop, così da poter comunque salvaguardare la posizione dei soggetti facenti riferimento a Sanpaolo Imi.
5.
Circa i trattamenti
di assistenza sanitaria integrativa si procede alla modifica dello Statuto
della Cassa di Assistenza SANPAOLO IMI nei seguenti termini:
Dopo l’art. 50 introduzione di un nuovo
articolo 51 del seguente tenore:
“Il Personale del “Sanpaolo” che acceda al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito” di cui al D.M. Lavoro 28 aprile 2000, n. 158 ed alle previsioni del Verbale ABI 24 gennaio 2001, di seguito, per brevità, “Fondo solidarietà”, mantiene – nel periodo di pemanenza nel medesimo - l’iscrizione alla “Cassa”.
SANPAOLO
IMI S.p.A. |
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FABI |
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SINDIRIGENTICREDITO |
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SINFUB
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Ai soggetti indicati dal comma che precede è applicata la complessiva normativa statutaria stabilita per gli iscritti di cui all’art. 4, comma I, ove non espressamente derogata.
L’iscrizione è mantenuta anche qualora i soggetti considerati dal comma I accedano al “Fondo solidarietà” con risoluzione del rapporto di lavoro presso società del Gruppo Sanpaolo Imi (di seguito, per brevità, “società”) di cui divengano dipendenti per effetto di operazioni di riassetto societario.
La contribuzione prevista dall’art. 10, comma I, continua ad essere corrisposta dal “Sanpaolo” o dalla “società”.
La contribuzione prevista dall’art. 11
e le quote di cui all’art. 13, a carico dell’iscritto, sono determinate con
riferimento all’ultima retribuzione imponibile per la “Cassa” percepita in
servizio. Sulla loro misura non operano le decurtazioni contemplate dagli artt.
11, comma V, e all’art. 13, comma II.
In deroga a quanto disposto dall’art. 16 la contribuzione e le quote a carico dell’iscritto sono addebitate dal “Sanpaolo” o dalla “società” sul conto corrente intrattenuto presso le medesime in dodici rate mensili, da imputarsi il giorno uno di ogni mese.”
*
* *
Il Personale di Sanpaolo Imi mantiene le coperture di assistenza sanitaria integrativa nei termini previsti dalle intese di Gruppo del 10 giugno 2003 così come di seguito specificati:
§ il Personale già in servizio presso SANPAOLO IMI al 30 dicembre 2002 che accede alle prestazioni straordinarie del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito” mantiene - nel periodo di permanenza nel medesimo - l’iscrizione alla Cassa di Assistenza;
§ il Personale proveniente da Banco di Napoli S.p.A. a seguito dell’intervenuta incorporazione che accede alle prestazioni del “Fondo di solidarietà” mantiene – per l’anno in corso – le coperture assistenziali stabilite negli accordi 30 gennaio 2003 e 10 aprile 2003. Al Personale predetto, dal 1° gennaio 2004 e sino al termine del periodo di adesione al Fondo di solidarietà per conseguimento del trattamento pensionistico di base, sono applicate le previsioni in materia di assistenza sanitaria integrativa stabilite, tempo per tempo, per il Personale in servizio proveniente da Banco di Napoli S.p.A..
SANPAOLO
IMI S.p.A. |
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FABI |
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SINDIRIGENTICREDITO |
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SINFUB
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In considerazione di quanto operato in
materia di previdenza complementare ed assistenza integrativa nei confronti del
Personale aderente al Fondo di Solidarietà e tenuto conto, in particolare,
dell’esclusione degli ulteriori apporti contributivi previsti a carico
dell’Azienda dallo Statuto della Cassa di Assistenza, l’Azienda dichiara che la
liquidazione delle contribuzioni datoriali attualizzate di cui al punto 9.,
lettera a) dell’accordo 10 giugno 2003 è incrementata di una percentuale fino
all’1% annuo della retribuzione fissa annua lorda per il periodo di permanenza
nel Fondo di Solidarietà (0,50% per coloro che non beneficiano delle
prestazioni dirette della Cassa ovvero non risultano beneficiari, nel periodo
di servizio, del predetto ulteriore apporto contributivo).
SANPAOLO
IMI S.p.A. |
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6.
In materia di
condizioni agevolate e finanziamenti a decorrere dalla data di accesso al Fondo
di solidarietà e per tutto il periodo di adesione al medesimo per il Personale
interessato sono confermate le condizioni tempo per tempo previste in materia
di agevolazioni a favore dei dipendenti in servizio, con esclusione della
concessione di prestiti con piano di rientro e con le seguenti precisazioni
relativamente alle aperture di credito per elasticità di cassa:
Importi
concedibili: 5.200 Euro totalmente fiduciari;
Tasso di interesse: nella misura pro tempore prevista per le APC riservate al personale in servizio;
Commissione massimo scoperto: esente
Capitalizzazione interessi: annuale
Conto di appoggio: conto di accredito dell’assegno erogato dal Fondo di Solidarietà;
Delibera: assunta dalla Direzione Risorse Umane a cura dell’Ufficio Finanziamenti
Richiesta: da far pervenire all’ufficio Finanziamenti utilizzando il modulo previsto per le APC riservate al personale in servizio;
I mutui fondiari per l’acquisto della prima casa, ferma tutta la normativa di riferimento prevista per il personale in servizio, sono concessi per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione di alloggio o casa unifamiliare destinati ad uso continuativo del richiedente e del suo nucleo familiare ed ubicati nel Comune di residenza stabile e continuativa all’atto della cessazione dal servizio o comunque limitrofo o nel comune di nascita o di origine, o limitrofo, dell’ex dipendente o del coniuge.
I piani di rientro in essere devono essere estinti al momento della cessazione dal rapporto di lavoro, mentre per quanto attiene alla specifica situazione del Personale proveniente dal Banco di Napoli relativamente ai prestiti in essere con Previbanco, si procede ad una rateizzazione dei debiti residui di importo superiore a 18.200 euro.
SANPAOLO
IMI S.p.A. |
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FABI |
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SINDIRIGENTICREDITO |
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SINFUB
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7. Le verifiche sull’andamento dell’iniziativa sono stabilite come segue:
a) entro il mese di ottobre 2003 per un primo esame della situazione delle adesioni al Fondo di Solidarietà e circa le previsioni delle uscite nel 2003 e relative assunzioni;
b) entro gennaio 2004 circa la pianificazione dell’Azienda in ordine alla graduazione delle uscite nell’anno considerato, oggetto di comunicazione al Personale interessato. In tale sede si da corso al confronto sulle assunzioni da determinare in funzione del superamento del numero di efficienze indicate in premessa, come previsto al punto 16 dell’Accordo 10 giugno 2003 e con prioritaria considerazione della situazione delle Aree territoriali non interessate da efficientamento, al fine di colmare le esigenze di organico della Rete in tali contesti. Proprio in riferimento a dette necessità operative le assunzioni saranno attuate con ogni opportuna tempestività, in correlazione alle uscite previste;
c) dopo il predetto incontro, al termine di ogni trimestre, con prima scadenza fine marzo 2004, per seguire l’andamento del piano previsionale presentato ad inizio anno e dare conto delle fasi applicative del piano di assunzioni.
8. In relazione alle necessità di riconversione e riqualificazione di Personale a seguito delle riorganizzazioni ed efficientamenti oggetto delle procedure richiamate nella premessa e per il numero di risorse ivi indicate si fa ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) punto 1. del D.M. n.158/2000.
Le Parti dichiarano in materia che i contenuti delle iniziative formative di cui trattasi sono funzionali alla realizzazione degli specifici obiettivi di riconversione e riqualificazione professionali resi necessari dagli interventi predetti.
SANPAOLO
IMI S.p.A. |
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FABI |
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SINDIRIGENTICREDITO |
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SINFUB
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SANPAOLO IMI conferma gli impegni già espressi in corso di trattativa in ordine a:
- priorità nelle assunzioni per il Personale in servizio con contratto a tempo determinato;
- pieno utilizzo della concessione del part-time;
- ricorso alle liste di trasferimento per colmare - in via prioritaria rispetto alle assegnazioni di Personale di nuova assunzione - le esigenze di organico della Rete, fermo restando quanto previsto negli Accordi 20 marzo 2002, 30 gennaio e 27 febbraio 2003 in tema di scavalcamento delle liste per le risorse in mobilità straordinaria;
- attivazione di idonee procedure selettive in tempi congrui al fine di consentire tempestivi inserimenti di Personale neo-assunto.
Quanto
sopra sempre tenute presenti le esigenze tecniche, organizzative e produttive
aziendali verranno rappresentate nelle previste sedi di verifica.
SANPAOLO
IMI S.p.A. |
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Le disposizioni del presente accordo trovano integrale applicazione nei confronti del Personale conferito al Sanpaolo Banco di Napoli, in forza del trasferimento di ramo d’Azienda previsto alle scadenze del 1° luglio 2003 e del 29 settembre 2003.
SANPAOLO
IMI S.p.A. |
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FABI |
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SINDIRIGENTICREDITO |
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SINFUB
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“Sanpaoloimi
accordo Fondo 1406”