CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO PER QUADRI DIRETTIVI, IMPIEGATI ED AUSILIARI DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO/CASSE RURALI ED ARTIGIANE ADERENTI ALLA FEDERAZIONE PIEMONTE, VALLE D’AOSTA E LIGURIA

 

 

Addì  19 giugno 2003, in Cuneo, alle ore 17 e 15 minuti.

 

 

tra:

 

§         la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, rappresentata dai Sigg: Enrico Gruner, Giorgio Biarese e Gianfranco Costamagna con l’assistenza del Direttore della medesima Federazione, sig. Elio Cuminetti, e del sig. Silvio De Tommaso in rappresentanza della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane

 

e

 

 

§         la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), rappresentata dai sigg.ri  Gloria Abbà, Gianfranco Luca Bertinotti, Angelo Ferrero, Marco Ghibaudo, Raffaele Guerra e Mario Leandro;

 

visti gli articoli 8, 28 e 29 del c.c.n.l. 7 dicembre 2000, viene stipulato il seguente contratto integrativo regionale per quadri direttivi, impiegati ed ausiliari dipendenti dalle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria:

 

 

PREMIO DI RISULTATO

 

Con riferimento all’art. 48 del c.c.n.l. 7.12.2000 ed in applicazione degli accordi 30.11.2001, 10.1.2002 e 27.3.2002 in materia di premio di risultato, ai fini della determinazione del premio riferito ai bilanci di esercizio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 si conviene di assumere l’indicatore composto dai seguenti indici e relativi pesi come appresso specificato:

 

                                                                                                            Peso

 

Costi operativi rapportati al margine di intermediazione                    15%

 

Margine di intermediazione rapportato al numero dei dipendenti            10%

 

Montante rapportato al numero dei dipendenti                                          50%

 

Risultato lordo di gestione rapportato al numero dei dipendenti               25%

 

 

Per la quantificazione del premio di risultato da erogare complessivamente da parte di ciascuna BCC si terrà conto dell’andamento misurato e della fascia annuale di appartenenza seguendo la metodologia, così come risulta rappresentata nei prospetti allegati A e B, convenuta in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3, Allegato F al c.c.n.l. 7.12.2000.

 

Per ciascuna fascia viene stabilito l’ambito d’equivalenza così come evidenziato nei prospetti allegati.

 

Inoltre, ad integrazione di quanto previsto dalle normative collettive citate, si conviene quanto segue:

 

·        per i dipendenti della Federazione delle BCC del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria e della Servizi Bancari Associati SpA il Premio va commisurato al premio di risultato medio erogato, con eliminazione dell’importo minimo e di quello massimo registrato, rispettivamente per il premio 2001 e per il premio 2002; per gli anni successivi (2003 e 2004) si opererà con il medesimo criterio;

 

·        l’erogazione del premio di risultato 2001 e del premio 2002 sarà effettuata unitamente alle competenze del mese di luglio 2003 in base agli importi – che dovranno essere parametrati sulla base della scala parametrale di cui all’allegato B dell’Allegato F al c.c.n.l. 7.12.2000 – determinati per ciascuna delle BCC/CRA, risultanti dall’applicazione della disciplina contrattuale convenuta ed evidenziati negli allegati A e B al presente contratto. A tal proposito, resta inteso che l’inquadramento da prendere in considerazione per l’individuazione del premio spettante è quello risultante alla data del 31 dicembre 2000 per il premio 2001 ed alla data del 31 dicembre 2001 per il premio 2002;

 

·        per il computo del premio 2003, da liquidare nel mese di ottobre del 2003, l’inquadramento di riferimento è quello risultante alla data del 31 dicembre 2002; per quello del 2004, da liquidare nel mese di ottobre del 2004, l’inquadramento di riferimento è quello risultante alla data del 31 dicembre 2003;

 

·        per i dipendenti delle BCC neo costituite la misura del Premio di risultato, per i primi 3 anni dall’inizio dell’attività, viene ridotta del 50%;

 

·        per i dipendenti delle BCC che sono state oggetto di fusione il Premio di risultato è da determinare tenendo in considerazione i dati derivanti dall’aggregato dei bilanci delle ex BCC partecipanti alla fusione; nel caso in cui si dovessero verificare, a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente accordo, operazioni di fusione che investano BCC con situazioni di criticità, il Premio di risultato per i dipendenti della BCC incorporata sarà definito con specifico accordo comunque in coerenza con le previsioni collettive nazionali richiamate;

 

·        l’erogazione del premio sostituisce ogni attribuzione economica eventualmente corrisposta dalla singola BCC/CRA avente medesima natura e finalità.

 

Resta inteso che per ogni altra previsione non espressamente disciplinata nel presente articolo si rimanda alla regolamentazione di cui al citato Allegato F al c.c.n.l. 7.12.2000.

 

 

PREMIO DI ANZIANITA'

 

Con decorrenza 1.1.2002, al raggiungimento dei 25 anni di servizio prestato presso le aziende del movimento, va erogato, una tantum, un premio di anzianità nella misura di una mensilità calcolata sulla base delle seguenti voci retributive: stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione per ogni scatto di anzianità, assegno ex differenza valore scatto, assegno ex differenza tabelle.

 

La liquidazione va fatta entro il mese successivo a quello di maturazione del diritto. Tale premio assorbe eventuali provvidenze già corrisposte allo stesso titolo.

 

Resta chiarito che la presente previsione sostituisce quanto disposto all’art. 102 del c.c.n.l. 7.12.2000.

 

 

TICKET PASTO

 

Con decorrenza 1° giugno 2003 l’importo dell’indennità di contributo pasto di cui all’art. 3 del contratto integrativo regionale del 25.6.1998 viene elevato a euro 62,00 lordi mensili.

 

In alternativa a tale indennità, con la medesima decorrenza, l'importo del buono pasto viene fissato nella misura di euro 5,28 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio con rientro dopo la pausa pranzo.

 

Vengono richiamate le modalità di erogazione e di fruizione di detto ticket di cui al contratto integrativo regionale del 25.6.1998.

 

 

 

 

                

PROVVIDENZE PER FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP

 

Con decorrenza 1.1.2003 e fino al rinnovo del presente contratto, in sostituzione del contributo annuale di cui all’art. 88 del vigente c.c.n.l., viene erogata la somma di euro 1.200,00.

 

I lavoratori con figli o equiparati fiscalmente a carico portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 potranno richiedere eccezionalmente permessi non retribuiti fino ad un massimo di 50 ore annue.

 

Le richieste di tali permessi, che dovranno essere in relazione all’handicap ed adeguatamente documentate (certificazione medica rilasciata da struttura pubblica), verranno prese in considerazione dall’Azienda solo qualora il dipendente dovesse avere esaurito le agevolazioni previste dalla legge 104/1992.

 

 

SICUREZZA NEL LAVORO

 

Le BCC sono impegnate a consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le R.S.A., ove costituite, o il personale dipendente, prima di adottare misure di sicurezza o variare quelle in atto.

 

Nel caso in cui le misure di sicurezza da adottare non siano condivise, la soluzione del problema potrà essere rimessa alla Commissione Regionale Sindacale che, per la materia in oggetto, potrà essere convocata, in qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti.

 

In caso di malattia o di infortunio derivante da atto criminoso o da incidente sul lavoro, le BCC assumeranno l’onere delle visite mediche specialistiche, eventualmente richieste dal lavoratore colpito per quanto non risarcibile dalla copertura sanitaria integrativa collettiva, dietro presentazione di certificati medici e ricevute di pagamento.

 

In caso di malattia derivante da evento criminoso l’azienda concederà un periodo di comporto distinto, e con esso cumulabile, da quello previsto dall’art. 55 del vigente c.c.n.l. della durata massima di mesi 6 (sei).

 

In caso di rapina i lavoratori coinvolti potranno usufruire di 2 giorni di permesso retribuito a partire dal giorno successivo all’evento criminoso.

                

 

CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE

 

Per gli stessi luoghi in cui i dipendenti devono osservare il divieto di fumo, le BCC sono impegnate a sensibilizzare la clientela, con i mezzi ritenuti più opportuni, relativamente all’invito a non fumare.    

 

                       

PERMESSI RETRIBUITI

 

I permessi retribuiti di cui al 3° comma dell'art. 54 del c.c.n.l. 7.12.2000 vanno concessi nelle seguenti misure:

 

a)      per nascita di figli:  2 giorni;

b)     per decesso di parenti o affini fino al secondo

grado incluso, nonché di conviventi risultanti tali

da certificazione anagrafica:                   2 giorni;

c)      in caso di visite specialistiche: il tempo strettamente necessario;

d)     in caso di ricovero, ovvero di intervento a parenti o affini fino al secondo

grado incluso, nonché a conviventi risultanti tali da certificazione anagrafica: il giorno del ricovero e/o dell’intervento; nel caso in cui l’intervento risulti essere di particolare gravità, intendendosi per tali i grandi interventi di cui alla tabella allegata sub 1 al Regolamento Sanitario 2003 della Cassa Mutua Nazionale, vanno concessi 2 giorni.

 

Per i permessi di cui ai punti c) e d), dovrà essere prodotta idonea certificazione.

 

 

USO DI AUTOVETTURA PRIVATA

 

Qualora il lavoratore faccia uso autorizzato di autovettura privata per ragioni di servizio o per partecipare a corsi ed incorra in un incidente, furto e/o incendio o danneggiamento anche durante la sosta, senza che sia a lui imputabile dolo o colpa grave, da cui derivino danni a detta autovettura non coperti da assicurazione o risarciti da terzi, l'Azienda provvederà al rimborso delle spese sostenute per la riparazione, direttamente o mediante assicurazione.

 

Il dipendente dovrà presentare conto preventivo prima che inizino i lavori di riparazione e fattura al termine degli stessi.

 

                

INDENNITA' DI RISCHIO

 

Ai dipendenti adibiti saltuariamente ad un servizio che comporti l’erogazione dell’indennità di rischio, spetta l’indennità in misura intera se tale adibizione risulta almeno di dieci giorni nell’arco del mese.

 

 

TURNI DELLE FERIE

 

Ai fini dell'art. 52 del c.c.n.l. 7.12.2000, il personale provvederà a comunicare le proprie preferenze, per turni di ferie, entro il mese di marzo di ciascun anno.

 

L'Azienda provvederà a fissare detti turni, comunicandoli al personale, entro il successivo mese di aprile, salva tuttavia la previsione di possibilità di variazioni, ove necessarie, in caso eccezionale, di cui allo stesso art. 52.

 

 

BANCA DELLE ORE

 

Le parti si danno reciprocamente atto che, nell’ambito dell’accordo di rinnovo della parte economica del c.c.n.l. 7.12.2000, le parti nazionali hanno convenuto, fra l’altro, che in occasione del rinnovo della parte normativa del medesimo c.c.n.l. verranno risolti, attraverso interpretazione congiunta, i problemi applicativi connessi alla effettiva esigibilità della banca delle ore.

 

Ciò premesso, sino all’esito delle citate verifiche nazionali e, comunque, nel caso in cui queste intervenissero successivamente, sino al rinnovo del presente contratto integrativo, si conviene di adottare quanto segue:

 

§         il recupero delle prestazioni aggiuntive (ex straordinario) e dell’eventuale riduzione d’orario (23 ore annuali) può essere usufruito, sotto forma di permesso retribuito frazionabile, con un limite minimo di mezz’ora;

 

§         le prime 27 ore di prestazioni aggiuntive danno diritto ad un recupero che deve essere effettuato non oltre 10 mesi dall’effettivo espletamento delle prestazioni aggiuntive, pena la sua decadenza;

 

§         esclusivamente per i contratti a termine di durata inferiore all’anno, è possibile, al termine del rapporto, monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il dipendente, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue stesse caratteristiche, non sia riuscito a recuperare interamente;

 

§         in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno ovvero di passaggio alla categoria dei quadri direttivi, le eventuali ore rivenienti dalla riduzione d’orario (23 ore annuali) maturate e non recuperate sono da liquidare ed il compenso va calcolato utilizzando la retribuzione oraria ordinaria; invece, sempre in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno ovvero di passaggio alla categoria dei quadri direttivi, le ore di prestazioni aggiuntive effettuate e non recuperate sono sempre da liquidare ma il compenso va calcolato utilizzando la retribuzione oraria con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario;

 

§         in banca delle ore confluiscono esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto ad un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 25%. Per prestazioni che prevedano una maggiorazione superiore al 25%, si darà seguito alla liquidazione di quanto spettante così come previsto dal c.c.n.l. 7.12.2000, senza accantonamento in banca delle ore;

 

§         le Aziende provvederanno ad informare mensilmente i lavoratori, con gli strumenti ritenuti più utili, circa la propria situazione relativa al quantitativo di ore complessive confluite in banca delle ore e circa i termini di scadenza per il recupero delle stesse.

           

 

PRESTAZIONE LAVORATIVA DEI QUADRI DIRETTIVI DI 1° E 2° LIVELLO RETRIBUTIVO

 

Le BCC sono impegnate a porre in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a rendere effettiva l’autogestione della prestazione lavorativa da parte dei lavoratori interessati, anche con riguardo a quelle specifiche figure professionali (ad es. quadri direttivi preposti a succursali) per le quali possono riscontrarsi oggettive difficoltà.

 

Le parti si danno atto che il riconoscimento dell’apposita erogazione di cui al comma 3 dell’art. 98 c.c.n.l. 7.12.2000 avverrà, di massima, alla data prevista per l’erogazione del Premio di risultato, adottando specifica voce.

 

La Federazione regionale provvederà a fornire alle BCC un modulo, i cui contenuti dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle Organizzazioni sindacali locali ed eventualmente con queste discussi, per l’autocertificazione delle prestazioni aggiuntive dei quadri direttivi di 1° e 2° livello retributivo.

 

 

VICE PREPOSTO

 

Al vice preposto - da intendersi non solo quale sostituto del preposto durante le assenze ovvero quale occasionale coadiutore ma quale partecipe quotidianamente della direzione della succursale, mediante ripartizione dei compiti, salva sempre la sopraintendenza su tutto del preposto -, laddove esistente, presso le succursali nelle quali, ai sensi del c.c.n.l. 7.12.2000 (art. 95, ultimo comma), al preposto debba essere riconosciuto l’inquadramento minimo di quadro direttivo, compete un assegno di funzione, da corrispondere per 12 mensilità, di euro 50,00.

 

Venendo meno l’incarico di vice responsabile di succursale, l’indennità cessa di essere corrisposta.

 

L’assegno di funzione di cui sopra non viene corrisposto nel caso in cui il vice preposto sia inquadrato nella categoria dei quadri direttivi e per i periodi di sostituzione del preposto di durata superiore al giorno. In tali casi sono da riconoscere le differenze retributive previste contrattualmente per svolgimento di mansioni superiori.

 

 

PART TIME

 

Il limite previsto dal comma 1 dell’art. 2, Allegato E al c.c.n.l. 7.12.2000 viene portato ad 1 unità ogni 25.

 

 

 

VOLONTARIATO

 

Ai soli appartenenti ad Associazioni di volontariato legalmente riconosciute – Organizzazioni, quindi, iscritte nei registri previsti dall’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 – e che prestano gratuitamente attività di volontariato, secondo le modalità e le finalità di cui alla legge citata, sono da concedere, in caso di dichiarate calamità naturali e su richiesta degli interessati, 3 giorni di permesso retribuito ed ulteriori 10 giorni di permesso non retribuito in caso di ulteriore necessità. In occasione di corsi di riqualificazione professionale indetti dalle Associazioni, è da concedere una settimana di permesso non retribuito per la partecipazione agli stessi.

 

 

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E/O ORGANIZZATIVE, RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI

 

In caso di innovazioni tecnologiche e/o organizzative e ristrutturazioni aziendali che le BCC volessero introdurre, quando comportino conseguenze sull’occupazione e/o sull’organizzazione del lavoro e/o trasferimento di lavoratori in altre unità produttive, verranno preventivamente fornite alle R.S.A. o, in loro mancanza, alle Organizzazioni sindacali locali adeguate informazioni.

 

L’argomento, a richiesta delle parti, formerà oggetto di esame preventivo in sede regionale con verbalizzazione delle conclusioni, quali esse siano, prima del passaggio delle decisioni aziendali a fasi operative.

 

 

RAPPORTI CON LE OO.SS.

 

La Federazione regionale provvederà a comunicare annualmente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo:

 

§         entro il mese di febbraio, per ogni BCC, le ore di formazione (aziendali e regionali) effettuate da ogni lavoratore nel corso dell’anno precedente;

§         entro il mese di marzo, con suddivisione per azienda e tra personale maschile e femminile, gli elenchi riepilogativi dei nuovi lavoratori con specificazione dei relativi inquadramenti, le assunzioni avvenute a termine, i contratti stipulati a tempo parziale, i rapporti di lavoro cessati, i contratti di formazione e lavoro;

§         entro il mese di marzo, gli importi complessivi delle retribuzioni corrisposte nell’anno precedente nell’ambito del territorio per cui è competente la Federazione stessa distinti per aree professionali e livelli, con indicazione del numero dei lavoratori cui si riferiscono (salve le aggregazioni necessarie per evitare approssimazioni a situazioni individuali) e distinti tra vecchi e nuovi assunti alla data del 31.12.2000.

 

Annualmente la Federazione regionale provvederà a comunicare:

 

§         a richiesta delle OO.SS., copie delle polizze di assicurazione stipulate dalle aziende a favore dei lavoratori ai sensi degli artt. 43 e 71 del c.c.n.l. 7.12.2000;

§         l’andamento delle assunzioni o trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare;

§         il numero dei lavoratori presenti in azienda in base alle previsioni della legge n. 68/99 o delle precedenti norme, la quota di riserva spettante ed eventuali convenzioni in essere con la Provincia.

 

Con cadenza semestrale:

 

§         i dati mensili relativi al lavoro straordinario svolto ed il numero dei lavoratori interessati, nonchè i dati relativi alla banca delle ore.

 

Con cadenza annuale verranno inoltre forniti i dati relativi all’ammontare complessivo ed al numero dei beneficiari relativamente alle erogazioni nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello retributivo previste al comma 3 dell’art. 98 del vigente c.c.n.l.

 

Le BCC valuteranno con particolare attenzione l’assunzione di coloro che hanno già effettuato in passato periodi di lavoro con contratto a tempo determinato.

 

 

ELASTICITA’ DI ORARIO

 

A carattere sperimentale e compatibilmente con le esigenze di servizio, i lavoratori assegnati ad unità funzionali che non comportano contatto con il pubblico possono richiedere lo spostamento, in via non occasionale, del proprio orario di entrata fino a 30 minuti con correlativo spostamento dell’orario di uscita.

 

L’azienda prenderà in considerazione tali richieste motivando eventuali rifiuti.

 

 

CONDIZIONI RISERVATE AL PERSONALE

 

Le BCC si impegnano a portare a conoscenza di tutti i dipendenti le condizioni loro riservate, di tempo in tempo, relativamente ad esempio al conto corrente, ai tassi per la concessione di mutui prima casa e finanziamenti.

 

 

DECORRENZA, EFFETTI  E DURATA

 

Il presente accordo si applica al personale in servizio alla data della sua stipulazione ed a quello assunto successivamente.

 

Esso decorre dalla data di sottoscrizione, ad eccezione di quanto diversamente disposto per specifici istituti, e scadrà il 31 dicembre 2003.

 

 

 

Resta inteso che le parti si incontreranno entro il 30 settembre 2003 per procedere alla armonizzazione, laddove ritenuto necessario, delle previsioni contrattuali contenute nel presente accordo con i contenuti dei precedenti contratti integrativi del 30.3.1992 e 25.6.1998, elaborando apposito articolato.

 

Dichiarazione a verbale della FABI:

La FABI prende atto che, dopo una trattativa iniziata e condotta congiuntamente con le altre Organizzazioni Sindacali, si è pervenuti alla firma di due documenti uguali per volontà delle OO.SS : FIBA CISL, FISAC-CGIL, UIL.C.A., obbligate a seguire le direttive nazionali della CGIL CISL e UIL.

 

 

 

FEDERAZIONE BCC                                                                   FABI