VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 24 giugno 2003, presso la Direzione Generale della Società in Milano,
T R A
La ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A.
E
Le ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI
FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UILCA
PREMESSO CHE
· La Capogruppo Banca Intesa e la Delegazione sindacale di cui all’art. 18 CCNL ABI 11 luglio 1999 in data 5 dicembre 2002 hanno sottoscritto l’Accordo di Programma, con il quale le Parti, oltre a definire la strumentazione in grado di ridurre le conseguenze sul piano sociale dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione di cui al Piano d’Impresa 2003–2005, hanno concordato la disciplina di cui ogni Società del Gruppo si sarebbe avvalsa, in via obbligatoria sul piano normativo, per ricondurre il costo del lavoro alle misure definite per ciascuna dall’allegato 2 all’Accordo di Programma stesso;
SI E’ CONVENUTO QUANTO SEGUE:
A. Obiettivi
con il presente Accordo Esatri e le OO.SS. aziendali hanno individuato gli strumenti in appresso specificati al fine di conseguire, per la parte di competenza, gli obiettivi di riduzione del costo del lavoro e degli organici così come definiti ed indicati per le Società esattoriali negli allegati 2 e 3 dell’Accordo di Programma del 5 dicembre 2002.
B. Premio aziendale
Esatri e le OO.SS. firmatarie del presente Accordo, richiamato quanto previsto in materia dall’Accordo di Programma del 5/12/02, concordano quanto segue:
1) esercizio 2002:
¨ Premessa
Le Parti si danno atto:
· dell’avvenuta verifica, con esito favorevole, della sussistenza delle condizioni per l’erogazione del premio aziendale stabilite dall’art. 41 del CCNL 12/12/2001;
· della necessità, nell’ottica del contenimento del costo del lavoro, che l’importo del premio aziendale 2002 sia pari, per ogni singolo livello di inquadramento, al 65 % dell’importo erogato al medesimo titolo per il 2001 sulla base delle previsioni della Tabella 1) dell’Accordo 11/07/2002; pertanto il costo complessivo dell’erogazione per il premio aziendale 2002 sarà pari al 2,75 % del Risultato Lordo di Gestione rettificato dell’esercizio 2002;
¨ ciò premesso, le Parti concordano che:
a. ad esclusivo titolo di premio aziendale 2002 e sotto forma di una tantum, verranno corrisposti, unitamente alle retribuzioni del mese di luglio 2003, gli importi lordi per le diverse categorie, aree professionali e livelli retributivi del personale riportati all’allegata Tabella 1);
b. restano confermati i criteri di erogazione individuale indicati nell’Accordo Aziendale 21 marzo 1998; si precisa al riguardo che il premio aziendale non verrà corrisposto a coloro i quali hanno risolto il rapporto di lavoro a seguito di esodo incentivato ovvero per dimissioni senza aver maturato il diritto al trattamento pensionistico;
c. si conferma la previsione in base alla quale il premio aziendale non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto.
2) esercizi 2003 e 2004:
Per gli esercizi 2003 e 2004 le Parti firmatarie del presente Accordo si incontreranno, rispettivamente, nel mese di dicembre 2003 e nel mese di dicembre 2004 per individuare soluzioni in ordine al premio aziendale atte a contribuire, in via sussidiaria rispetto alla riduzione degli organici da attuarsi ai sensi dell’Accordo di Programma del 5/12/2002, al raggiungimento degli obiettivi di riduzione del costo del lavoro fissati per ciascun anno di riferimento dal citato Accordo di Programma. Eventuali erogazioni a detto titolo saranno collegate, in coerenza con le previsioni contrattuali vigenti, ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi della produttività del lavoro, della qualità ed altri elementi di competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’azienda.
C. Lavoro straordinario
Le Parti concordano sulla necessità di limitare, con particolare riguardo alla giornata di sabato, il ricorso al lavoro straordinario che dovrà essere autorizzato dall’Azienda solo nei casi di particolare urgenza e necessità.
A far tempo dal 1° luglio 2003 e fino al 31 dicembre 2004 le prestazioni aggiuntive dalla 51^ alla 100^ ora confluiranno obbligatoriamente nella “banca delle ore”.
Per l’anno 2004 i dipendenti potranno richiedere di far confluire nella banca delle ore anche le prestazioni aggiuntive eccedenti le 100 ore annue.
L’Azienda, tenuto conto anche delle previsioni del Verbale di Riunione sottoscritto tra Ascotributi e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. il 5 marzo 2003, si impegna a porre in essere le misure organizzative atte a rendere effettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore entro i termini contrattuali.
L’Azienda con cadenza mensile comunicherà alle OO.SS., in forma aggregata e disaggregata per Direzione Centrale, personale distaccato e Aree di Coordinamento Provinciale, le ore di straordinario prestate nonché l’andamento della “banca delle ore”.
D. Fondo di Solidarietà per il comparto della
riscossione tributi
Le Parti individuano concordemente nel Fondo di Solidarietà di settore lo strumento
primario attraverso cui pervenire alla riduzione degli organici in conformità alle previsioni dell’Accordo di Programma di Banca Intesa del 5/12/2002.
Convengono pertanto fin da ora di incontrarsi - non appena perfezionati da parte degli Organismi competenti tutti gli adempimenti tecnici necessari per l’avvio operativo del citato Fondo - al fine di definire, in conformità alle previsioni del citato Accordo del 5/12/2002, i criteri per l’individuazione dei lavoratori in esubero ai fini dell’accesso alle prestazioni del Fondo medesimo (inclusa la richiesta obbligatoria del mod. ECOCERT), nonché per la necessaria ricollocazione delle risorse in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive che scaturiranno dall’attivazione di tale strumento.
E. Formazione
in coerenza con gli obiettivi aziendali in tema di gestione e sviluppo delle risorse, le Parti riconfermano la centralità della formazione ai fini della riconversione, riqualificazione e sviluppo professionale del personale della Società.
In relazione a quanto sopra la Società realizzerà iniziative di formazione volte a favorire lo sviluppo delle competenze professionali secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto della normativa contrattuale.
Il programma di formazione per l’anno 2004 sarà preventivamente portato a conoscenza, entro il mese di febbraio 2004, delle OO.SS. firmatarie del presente Accordo, che nell’occasione potranno formulare osservazioni e proposte.
Nell’ambito dell’incontro di cui al precedente alinea l’Azienda illustrerà alle OO.SS. anche il consuntivo dell’attività formativa svolta e/o pianificata nell’anno 2003.
F. Lavoro a tempo parziale
Ferme restando le previsioni di legge e di contratto vigenti in materia, il ricorso al lavoro a tempo parziale verrà favorito in tutte le sue forme.
Le Parti pertanto: a) riconfermano le previsioni in materia di cui all’Accordo Aziendale del 4 aprile 2002; b) stabiliscono che, a far tempo dal 1° luglio 2003, anche il personale a tempo parziale appartenente alle Aree professionali potrà usufruire della flessibilità di orario con gli stessi criteri e modalità previsti per i dipendenti in servizio a tempo pieno.
G. Relazioni sindacali
Le Parti restano impegnate a garantire, per quanto di rispettiva competenza, l’esecuzione delle previsioni del presente Accordo.
Esatri e le OO.SS. si danno reciprocamente atto dell’intento di valorizzare le relazioni industriali a livello aziendale attraverso adeguati momenti di informazione e di consultazione, anche in ordine ai processi di cambiamento in atto, con particolare riferimento alle possibili ricadute sulle condizioni di lavoro e alle relative conseguenze sul piano sociale. A tale fine le Parti si incontreranno entro il 31 ottobre 2003.
Le Parti convengono altresì di incontrarsi subito dopo l’effettivo accesso di personale Esatri al Fondo di Solidarietà, allo scopo di verificare lo stato complessivo di realizzazione delle previsioni e degli obiettivi di cui al presente Accordo.
Appendice all’Accordo del 24 giugno 2003
Con riferimento all’Appendice all’Accordo di Programma del 5 dicembre 2002 relativa alle Società esattoriali del Gruppo IntesaBci, le Parti, tenuto conto della peculiare criticità del comparto esattoriale dovuta al fatto che non sono ancora stati posti in essere tutti gli adempimenti necessari per l’avvio operativo del Fondo di Solidarietà di settore, individuano come ulteriore specifico strumento per la riduzione del costo del lavoro I’integrale fruizione dei permessi sostitutivi delle festività soppresse di cui all’art. 53 CCNL 12/12/2001, relativi agli anni 2003-2004, nel periodo previsto dalla citata norma contrattuale. Nel caso di mancata fruizione dei predetti permessi non competerà alcuna erogazione del corrispondente trattamento economico.