VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 24 giugno 2003, presso la Direzione
Generale della Società in Milano,
la ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI
S.p.A.
e
le ORGANIZZAZIONI SINDACALI
AZIENDALI
FALCRI, FIBA/CISL,
FISAC/CGIL e UILCA
PREMESSO CHE:
A.
In
data 21 dicembre 1993 la Cariplo Esatri S.p.A. (ora Esatri S.p.A.) e le OO.SS.
aziendali hanno convenuto i seguenti criteri di determinazione dei contributi
alla Cassa di Assistenza Mutua fra il personale di Cariplo S.p.A. (per brevità
in seguito chiamata C.A.M.):
§ per il personale che
aderisce alla C.A.M. un contributo sulla retribuzione annua utile ai fini della
contribuzione a favore dell’A.G.O. calcolato come segue: a) l’1,30% per
retribuzione sino a £. 30 milioni; b) l’1,50% per retribuzione oltre £. 30
milioni e sino a £. 60 milioni; c) l’1,70% per retribuzione oltre £. 60 milioni
e sino a £. 150 milioni; d) l’1,80% per retribuzione superiore a £. 150 milioni
(con massimale di £. 3.500.000);
§ per l’Azienda un contributo
annuo pari all’1% del monte retribuzioni, composto dalla voci retributive,
soggette a contribuzione a favore dell’A.G.O., del personale iscritto alla
C.A.M;
B.
con
Verbale di Accordo del 13 aprile 2001 (capitolo “Assistenza Sanitaria
Integrativa”) Banca Intesa e le OO.SS.LL. di Banca Intesa, nell’assumere l’impegno
ad uniformare il sistema assistenziale aziendale con l’obiettivo di istituire
una cassa sanitaria di Gruppo, hanno stabilito la nuova contribuzione
complessiva a forme di assistenza sanitaria integrativa nella misura del 2,30%,
suddivisa tra Banca Intesa (1,30%) e dipendente (1%), ferme restando per il
personale proveniente dalle diverse Banche misure differenziate (segnatamente
per il personale ex Cariplo 1,20% a carico dell’Azienda e 1,10% a carico del
lavoratore);
C.
con
Verbale di Accordo del 5 dicembre 2002 IntesaBci e le Delegazioni sindacali di
Gruppo IntesaBci delle OO.SS.LL. hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo della
“nuova” Cassa sanitaria di Gruppo, istituita sulla base dei testi di Statuto,
Regolamento Elettorale, Regolamento delle prestazioni e Norme operative che
costituiscono parte integrante del Verbale medesimo, confermando che a
decorrere dall’1.1.2003 la contribuzione aziendale confluirà unicamente a
favore degli iscritti alla “nuova” Cassa;
D.
lo
Statuto di cui alla precedente lettera C. ha tra l’altro stabilito:
§ all’art. 7 che “mantengono,
salvo diverso avviso, la qualifica di Socio, i dipendenti di IntesaBci… e delle Società … di cui al 4° comma del
successivo art. 20 (“Società già aderenti alla C.A.M. … che abbiano sottoscritto
apposito Accordo Sindacale Aziendale di adesione conforme a quello stipulato
fra IntesaBci e le Organizzazioni Sindacali dei propri dipendenti”), gli ex
dipendenti nonché gli eventuali superstiti con diritto alla pensione indiretta
o di reversibilità purchè già iscritti alla data del 31 dicembre 2002 alla
C.A.M.”;
§ all’art. 16 che “il
contributo complessivamente stabilito per i Soci è fissato in Accordi sindacali
sottoscritti da IntesaBci con le Organizzazioni sindacali aziendali e recepito
in Accordi analoghi dalle Società che aderiscono alla Cassa”;
E.
l’art.
7 delle Norme Operative della Cassa Sanitaria di Gruppo di cui al citato
Verbale del 5 dicembre 2002 stabilisce che : “I contributi dei datori di lavoro
determinati negli Accordi sindacali sulle retribuzioni annue utili ai fini
dell’AGO del Personale iscritto alla Cassa al 15 dicembre di ciascun anno,
devono essere versati nell’anno successivo in due rate semestrali anticipate
(1° gennaio e 1° luglio). Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale
la contribuzione dei datori di lavoro verrà rapportata alla retribuzione che
avrebbero percepito nell’anno se avessero prestato servizio a tempo pieno,
mentre quella dovuta dai Soci è calcolata sulla retribuzione effettivamente
percepita. I contributi dovuti dai Soci in servizio vengono trattenuti dai
datori di lavoro all’atto del pagamento degli emolumenti (compresa la
tredicesima mensilità e l’eventuale premio aziendale) e contestualmente versati
alla Cassa”;
F.
con
Verbale di Accordo del 20 marzo 2003 Banca Intesa e le Delegazioni sindacali di
Gruppo IntesaBci delle OO.SS.LL., preso atto che l’Assemblea Straordinaria
della C.A.M. in data 15 febbraio 2003 ha respinto gli adempimenti richiesti
(modifiche statutarie e approvazione dei relativi Regolamenti), hanno
confermato l’impegno, “ove si verifichi la condizione prevista al penultimo
punto della premessa” (ossia che “entro e non oltre il 31 maggio prossimo
venturo possa ancora realizzarsi tutto quanto risulta necessario per dare
completa attuazione a quanto è stabilito nel … Verbale” del 5 dicembre 2002) “a
dare attuazione a quanto espressamente regolato nel Verbale di Accordo
5.12.2002, imprimendo la massima accelerazione alla fase realizzativa dello
stesso”;
G.
L’Assemblea
Straordinaria della C.A.M. tenutasi in data 20 maggio 2003 ha approvato le
proposte di Statuto, Norme Operative, Regolamento delle prestazioni e
Regolamento Elettorale, nonché di nuovi livelli contributivi in attuazione dei
citati Accordi sottoscritti fra Banca Intesa e le OO.SS.LL.,
HANNO CONCORDATO QUANTO
SEGUE: