VERBALE DI ACCORDO

 

 

Il giorno 24 giugno 2003, presso la Direzione Generale della Società in Milano,

 

 

la ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A.

      

e

 

le ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI

FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UILCA

 

 

PREMESSO CHE:

 

A.     In data 21 dicembre 1993 la Cariplo Esatri S.p.A. (ora Esatri S.p.A.) e le OO.SS. aziendali hanno convenuto i seguenti criteri di determinazione dei contributi alla Cassa di Assistenza Mutua fra il personale di Cariplo S.p.A. (per brevità in seguito chiamata C.A.M.):

§      per il personale che aderisce alla C.A.M. un contributo sulla retribuzione annua utile ai fini della contribuzione a favore dell’A.G.O. calcolato come segue: a) l’1,30% per retribuzione sino a £. 30 milioni; b) l’1,50% per retribuzione oltre £. 30 milioni e sino a £. 60 milioni; c) l’1,70% per retribuzione oltre £. 60 milioni e sino a £. 150 milioni; d) l’1,80% per retribuzione superiore a £. 150 milioni (con massimale di £. 3.500.000);

§      per l’Azienda un contributo annuo pari all’1% del monte retribuzioni, composto dalla voci retributive, soggette a contribuzione a favore dell’A.G.O., del personale iscritto alla C.A.M;

 

B.     con Verbale di Accordo del 13 aprile 2001 (capitolo “Assistenza Sanitaria Integrativa”) Banca Intesa e le OO.SS.LL. di Banca Intesa, nell’assumere l’impegno ad uniformare il sistema assistenziale aziendale con l’obiettivo di istituire una cassa sanitaria di Gruppo, hanno stabilito la nuova contribuzione complessiva a forme di assistenza sanitaria integrativa nella misura del 2,30%, suddivisa tra Banca Intesa (1,30%) e dipendente (1%), ferme restando per il personale proveniente dalle diverse Banche misure differenziate (segnatamente per il personale ex Cariplo 1,20% a carico dell’Azienda e 1,10% a carico del lavoratore);

 

C.     con Verbale di Accordo del 5 dicembre 2002 IntesaBci e le Delegazioni sindacali di Gruppo IntesaBci delle OO.SS.LL. hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo della “nuova” Cassa sanitaria di Gruppo, istituita sulla base dei testi di Statuto, Regolamento Elettorale, Regolamento delle prestazioni e Norme operative che costituiscono parte integrante del Verbale medesimo, confermando che a decorrere dall’1.1.2003 la contribuzione aziendale confluirà unicamente a favore degli iscritti alla “nuova” Cassa;

 

D.     lo Statuto di cui alla precedente lettera C. ha tra l’altro stabilito:

§      all’art. 7 che “mantengono, salvo diverso avviso, la qualifica di Socio, i dipendenti di IntesaBci…  e delle Società … di cui al 4° comma del successivo art. 20 (“Società già aderenti alla C.A.M. … che abbiano sottoscritto apposito Accordo Sindacale Aziendale di adesione conforme a quello stipulato fra IntesaBci e le Organizzazioni Sindacali dei propri dipendenti”), gli ex dipendenti nonché gli eventuali superstiti con diritto alla pensione indiretta o di reversibilità purchè già iscritti alla data del 31 dicembre 2002 alla C.A.M.”;

§      all’art. 16 che “il contributo complessivamente stabilito per i Soci è fissato in Accordi sindacali sottoscritti da IntesaBci con le Organizzazioni sindacali aziendali e recepito in Accordi analoghi dalle Società che aderiscono alla Cassa”;

 

E.      l’art. 7 delle Norme Operative della Cassa Sanitaria di Gruppo di cui al citato Verbale del 5 dicembre 2002 stabilisce che : “I contributi dei datori di lavoro determinati negli Accordi sindacali sulle retribuzioni annue utili ai fini dell’AGO del Personale iscritto alla Cassa al 15 dicembre di ciascun anno, devono essere versati nell’anno successivo in due rate semestrali anticipate (1° gennaio e 1° luglio). Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale la contribuzione dei datori di lavoro verrà rapportata alla retribuzione che avrebbero percepito nell’anno se avessero prestato servizio a tempo pieno, mentre quella dovuta dai Soci è calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita. I contributi dovuti dai Soci in servizio vengono trattenuti dai datori di lavoro all’atto del pagamento degli emolumenti (compresa la tredicesima mensilità e l’eventuale premio aziendale) e contestualmente versati alla Cassa”;

F.      con Verbale di Accordo del 20 marzo 2003 Banca Intesa e le Delegazioni sindacali di Gruppo IntesaBci delle OO.SS.LL., preso atto che l’Assemblea Straordinaria della C.A.M. in data 15 febbraio 2003 ha respinto gli adempimenti richiesti (modifiche statutarie e approvazione dei relativi Regolamenti), hanno confermato l’impegno, “ove si verifichi la condizione prevista al penultimo punto della premessa” (ossia che “entro e non oltre il 31 maggio prossimo venturo possa ancora realizzarsi tutto quanto risulta necessario per dare completa attuazione a quanto è stabilito nel … Verbale” del 5 dicembre 2002) “a dare attuazione a quanto espressamente regolato nel Verbale di Accordo 5.12.2002, imprimendo la massima accelerazione alla fase realizzativa dello stesso”; 

G.     L’Assemblea Straordinaria della C.A.M. tenutasi in data 20 maggio 2003 ha approvato le proposte di Statuto, Norme Operative, Regolamento delle prestazioni e Regolamento Elettorale, nonché di nuovi livelli contributivi in attuazione dei citati Accordi sottoscritti fra Banca Intesa e le OO.SS.LL.,

 

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

 

1)      Il presente Verbale di Accordo costituisce “apposito Accordo Sindacale Aziendale di adesione conforme a quello stipulato fra IntesaBci e le Organizzazioni Sindacali dei propri dipendenti “ ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 20, comma 4° dello Statuto della Cassa Sanitaria di Gruppo di cui al Verbale sottoscritto il 5/12/2002 tra IntesaBci e le Delegazioni sindacali di Gruppo IntesaBci delle OO.SS.LL.

 

2)      La contribuzione complessiva alla “nuova” Cassa sanitaria di Gruppo (ossia il “contributo complessivamente stabilito per i soci” ex art. 16 dello Statuto medesimo) sarà del 2,30%, ripartita fra Esatri S.p.A. (1,20%) e il dipendente (1,10%).

 

3)      Esatri S.p.A. provvederà a versare alla Cassa sanitaria di Gruppo i contributi di propria spettanza, nonché a trattenere i contributi dovuti dai Soci in servizio e a riversarli alla Cassa medesima, in conformità alle previsioni di cui all’art. 7 delle Norme Operative della Cassa Sanitaria di Gruppo di cui al citato Verbale del 5 dicembre 2002. 

 

4)      Le Parti si impegnano ad incontrarsi tempestivamente per modificare le disposizioni del presente Accordo, qualora ciò risulti necessario per effetto di successive differenti regolamentazioni in tema di Cassa sanitaria di Gruppo concordate tra Banca Intesa e le OO.SS.LL.