La “Riforma Biagi” del diritto del lavoro

 

 

Il Governo ha recentemente approvato lo Schema di Decreto Legislativo con il quale intenderebbe dare attuazione ai princìpi ed ai criteri direttivi contenuti nella Legge Delega del 14 febbraio 2003, n. 30 in tema di occupazione e mercato del lavoro (cosiddetta Riforma Biagi).

 

Il testo sarà ora esaminato e discusso dalla Conferenza Stato - Regioni e formerà oggetto di un confronto tra le parti sociali.

Anche se si prevede che il Decreto Legislativo in oggetto potrà entrare in vigore tra circa 2 o 3 mesi, considerata l’importanza della materia, si ritiene opportuno riassumerne brevemente sin d’ora i punti principali.

 

Il nuovo provvedimento introdurrà alcune nuove forme contrattuali, come il contratto di somministrazione di lavoro, il contratto di lavoro “intermittente”, il contratto di lavoro ripartito ed il contratto di lavoro occasionale.

 

In particolare, il contratto di somministrazione di lavoro, o staff leasing, permetterà alle imprese di “affittare” forza lavoro presso le Agenzie per il lavoro non solo a termine, ma anche a tempo indeterminato, in presenza di particolari ragioni tecniche, produttive ed organizzative delle imprese stesse.

 

Il contratto di lavoro “intermittente”, o “lavoro a chiamata”, prevede che il lavoratore svolga una prestazione di lavoro in maniera tendenzialmente discontinua, mettendosi a disposizione del datore di lavoro e aspettando, in caso di necessità, la chiamata da parte di quest’ultimo. Come compenso per la propria disponibilità il lavoratore riceverà una apposita “indennità di disponibilità“, corrisposta dal datore di lavoro in aggiunta alla retribuzione per le ore effettivamente lavorate.

 

Il contratto di lavoro ripartito o “job sharing“ introduce la possibilità della condivisione di una medesima prestazione di lavoro tra due o più persone, le quali si accorderanno con il datore di lavoro per assumere “in solido” un’unica obbligazione di lavoro. I lavoratori parte dell’accordo saranno indifferentemente tenuti all’esecuzione della prestazione nei confronti del datore di lavoro, restando però liberi di ripartirsi internamente gli incarichi e le fasce orarie di lavoro.

 

Il contratto di lavoro occasionale infine, che dovrà avere durata non superiore a 30 giorni all’anno e compenso non superiore a 5.000,00 euro da parte dello stesso committente; funzionerà con il sistema dei voucher prepagati da 7,5 euro per ogni ora di lavoro. Potrà essere concluso soltanto da determinate categorie di lavoratori, ed in particolare da casalinghe, studenti e pensionati, da disabili e da soggetti in comunità di recupero, da lavoratori disoccupati da oltre un anno e da extracomunitari in regola nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

 

Con l’introduzione delle menzionate forme di contratto, e a mezzo di altre disposizioni aventi la finalità di migliorare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, il legislatore si pone l’obiettivo di rendere più “flessibile” il mercato del lavoro, nel senso di favorire una più efficace e razionale utilizzazione dei lavoratori subordinati e di creare nuova occupazione.

Saranno inoltre introdotte alcune modifiche all’attuale disciplina del contratto part-time e, relativamente al settore della formazione, al contratto di apprendistato ed al contratto di inserimento.

 

Nel campo del collocamento la “Riforma Biagi” introdurrà nuove tipologie di enti ed istituti (le già citate Agenzie per il lavoro, enti privati che si occuperanno dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, dell’orientamento e della formazione, nonché il nuovo sistema informatico sperimentale della “Borsa del Lavoro”).

 

Al fine, inoltre, di cercare di limitare i rischi di contenzioso sulle qualificazioni giuridiche dei rapporti di lavoro, verrà inaugurato il nuovo istituto della “certificazione”, diretto appunto a certificare con carattere di ufficialità le tipologie di contratti ed il tipo di prestazioni concretamente svolte dal lavoratore.

 

Accanto alle novità menzionate, ci preme segnalare come il provvedimento legislativo contenga altresì disposizioni che hanno l’obiettivo di circoscrivere l’uso da parte delle imprese delle forme di lavoro atipico parasubordinato, che negli ultimi anni hanno avuto una notevole diffusione. Ci riferiamo in particolare ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che hanno ormai raggiunto il ragguardevole numero di 2,4 milioni.

 

L’obiettivo, che sostanzialmente il legislatore si pone, è quello di evitare il diffuso utilizzo di contratti atipici (quali, a titolo esemplificativo, i contratti stipulati da alcune aziende con gli incaricati alle vendite a domicilio) in luogo di contratti di lavoro a tutti gli effetti dipendente.

Al riguardo, la disciplina in via di promulgazione prevede espressamente il divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa atipici, se non collegati ad uno o più progetti specifici, o programmi di lavoro, o fasi di esso, aventi una durata determinata o determinabile (cd. lavoro a progetto).

 

La norma prevede espressamente che i contratti stipulati al di fuori delle condizioni di legge saranno automaticamente convertiti in rapporti di lavoro subordinato.

 

La normativa in oggetto dispone, peraltro, che le limitazioni all’utilizzo di collaboratori parasubordinati non si applichino alle professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in un apposito albo.

 

Lo schema di decreto legislativo prevede infine una normativa transitoria di attuazione in forza della quale i contratti parasubordinati già stipulati alla data di entrata in vigore del provvedimento (anche se non riconducibili ad alcun progetto) manterranno la loro validità ed efficacia fino alla scadenza, ma in ogni caso non oltre l’anno successivo dalla data di entrata in vigore della norma.

 

Alla luce delle proposte modifiche legislative, i datori di lavoro che utilizzano contratti di lavoro parasubordinato dovranno riesaminare fin d’ora le posizioni dei propri collaboratori valutando, in funzione del tipo di attività concretamente svolta, se sia possibile o meno ricondurre gli attuali contratti alla fattispecie del nuovo contratto di collaborazione a progetto.

 

Roma, 25 giugno 2003

 

 

Commento Riforma Biagi