La �Riforma Biagi� del diritto del lavoro

 

 

Il Governo ha recentemente approvato lo Schema di Decreto Legislativo con il quale intenderebbe dare attuazione ai princ�pi ed ai criteri direttivi contenuti nella Legge Delega del 14 febbraio 2003, n. 30 in tema di occupazione e mercato del lavoro (cosiddetta Riforma Biagi).

 

Il testo sar� ora esaminato e discusso dalla Conferenza Stato - Regioni e former� oggetto di un confronto tra le parti sociali.

Anche se si prevede che il Decreto Legislativo in oggetto potr� entrare in vigore tra circa 2 o 3 mesi, considerata l�importanza della materia, si ritiene opportuno riassumerne brevemente sin d�ora i punti principali.

 

Il nuovo provvedimento introdurr� alcune nuove forme contrattuali, come il contratto di somministrazione di lavoro, il contratto di lavoro �intermittente�, il contratto di lavoro ripartito ed il contratto di lavoro occasionale.

 

In particolare, il contratto di somministrazione di lavoro, o staff leasing, permetter� alle imprese di �affittare� forza lavoro presso le Agenzie per il lavoro non solo a termine, ma anche a tempo indeterminato, in presenza di particolari ragioni tecniche, produttive ed organizzative delle imprese stesse.

 

Il contratto di lavoro �intermittente�, o �lavoro a chiamata�, prevede che il lavoratore svolga una prestazione di lavoro in maniera tendenzialmente discontinua, mettendosi a disposizione del datore di lavoro e aspettando, in caso di necessit�, la chiamata da parte di quest�ultimo. Come compenso per la propria disponibilit� il lavoratore ricever� una apposita �indennit� di disponibilit��, corrisposta dal datore di lavoro in aggiunta alla retribuzione per le ore effettivamente lavorate.

 

Il contratto di lavoro ripartito o �job sharing� introduce la possibilit� della condivisione di una medesima prestazione di lavoro tra due o pi� persone, le quali si accorderanno con il datore di lavoro per assumere �in solido� un�unica obbligazione di lavoro. I lavoratori parte dell�accordo saranno indifferentemente tenuti all�esecuzione della prestazione nei confronti del datore di lavoro, restando per� liberi di ripartirsi internamente gli incarichi e le fasce orarie di lavoro.

 

Il contratto di lavoro occasionale infine, che dovr� avere durata non superiore a 30 giorni all�anno e compenso non superiore a 5.000,00 euro da parte dello stesso committente; funzioner� con il sistema dei voucher prepagati da 7,5 euro per ogni ora di lavoro. Potr� essere concluso soltanto da determinate categorie di lavoratori, ed in particolare da casalinghe, studenti e pensionati, da disabili e da soggetti in comunit� di recupero, da lavoratori disoccupati da oltre un anno e da extracomunitari in regola nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

 

Con l�introduzione delle menzionate forme di contratto, e a mezzo di altre disposizioni aventi la finalit� di migliorare l�incontro tra la domanda e l�offerta di lavoro, il legislatore si pone l�obiettivo di rendere pi� �flessibile� il mercato del lavoro, nel senso di favorire una pi� efficace e razionale utilizzazione dei lavoratori subordinati e di creare nuova occupazione.

Saranno inoltre introdotte alcune modifiche all�attuale disciplina del contratto part-time e, relativamente al settore della formazione, al contratto di apprendistato ed al contratto di inserimento.

 

Nel campo del collocamento la �Riforma Biagi� introdurr� nuove tipologie di enti ed istituti (le gi� citate Agenzie per il lavoro, enti privati che si occuperanno dell�incontro tra domanda ed offerta di lavoro, dell�orientamento e della formazione, nonch� il nuovo sistema informatico sperimentale della �Borsa del Lavoro�).

 

Al fine, inoltre, di cercare di limitare i rischi di contenzioso sulle qualificazioni giuridiche dei rapporti di lavoro, verr� inaugurato il nuovo istituto della �certificazione�, diretto appunto a certificare con carattere di ufficialit� le tipologie di contratti ed il tipo di prestazioni concretamente svolte dal lavoratore.

 

Accanto alle novit� menzionate, ci preme segnalare come il provvedimento legislativo contenga altres� disposizioni che hanno l�obiettivo di circoscrivere l�uso da parte delle imprese delle forme di lavoro atipico parasubordinato, che negli ultimi anni hanno avuto una notevole diffusione. Ci riferiamo in particolare ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che hanno ormai raggiunto il ragguardevole numero di 2,4 milioni.

 

L�obiettivo, che sostanzialmente il legislatore si pone, � quello di evitare il diffuso utilizzo di contratti atipici (quali, a titolo esemplificativo, i contratti stipulati da alcune aziende con gli incaricati alle vendite a domicilio) in luogo di contratti di lavoro a tutti gli effetti dipendente.

Al riguardo, la disciplina in via di promulgazione prevede espressamente il divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa atipici, se non collegati ad uno o pi� progetti specifici, o programmi di lavoro, o fasi di esso, aventi una durata determinata o determinabile (cd. lavoro a progetto).

 

La norma prevede espressamente che i contratti stipulati al di fuori delle condizioni di legge saranno automaticamente convertiti in rapporti di lavoro subordinato.

 

La normativa in oggetto dispone, peraltro, che le limitazioni all�utilizzo di collaboratori parasubordinati non si applichino alle professioni intellettuali per l�esercizio delle quali � necessaria l�iscrizione in un apposito albo.

 

Lo schema di decreto legislativo prevede infine una normativa transitoria di attuazione in forza della quale i contratti parasubordinati gi� stipulati alla data di entrata in vigore del provvedimento (anche se non riconducibili ad alcun progetto) manterranno la loro validit� ed efficacia fino alla scadenza, ma in ogni caso non oltre l�anno successivo dalla data di entrata in vigore della norma.

 

Alla luce delle proposte modifiche legislative, i datori di lavoro che utilizzano contratti di lavoro parasubordinato dovranno riesaminare fin d�ora le posizioni dei propri collaboratori valutando, in funzione del tipo di attivit� concretamente svolta, se sia possibile o meno ricondurre gli attuali contratti alla fattispecie del nuovo contratto di collaborazione a progetto.

 

Roma, 25 giugno 2003

 

 

Commento Riforma Biagi