Il giorno 05 Settembre 2003 in Matera presso la
Direzione Generale della Banca Popolare del Materano spa
tra
–RITRIMAT
– Materana Servizio Riscossione Tributi S.p.A. ( di seguito, per brevità,
RITRIMAT), società controllata dalla Banca Popolare del Materano, rappresentata
dal Presidente Avv. Nicola Lupo e dal Segretario generale dott. Luigi Maglione;
–
BANCA POPOLARE DEL MATERANO rappresentata dal Dott. Eugenio Garavini
–
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA rappresentata dal rag. Ninetto Sgarbi
e
l'Organismo Sindacale
Aziendale:
FABI rappresentato
dalla Sig.ra Eva Mele e dal Sig. Mario Latorre
si
è convenuto
di confermare tutto
quanto previsto e stabilito dall'ipotesi di accordo sottoscritta in data 12
Agosto 2003.
Tale ipotesi di
accordo si abbia qui per integralmente riportata e trascritta per formare parte
integrante del presente atto.
Allegato: ipotesi di
accordo del 13 agosto 2003.
Il giorno 13 Agosto 2003 in Matera presso la
Direzione Generale della Banca Popolare del Materano spa
tra
–RITRIMAT
– Materana Servizio Riscossione Tributi S.p.A. ( di seguito, per brevità,
RITRIMAT), società controllata dalla Banca Popolare del Materano, rappresentata
dal Presidente Avv. Nicola Lupo e dal Segretario generale dott. Luigi Maglione;
–
BANCA POPOLARE DEL MATERANO rappresentata dal Dott. Eugenio Garavini
–
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA rappresentata dal rag. Ninetto Sgarbi
e
l'Organismo Sindacale
Aziendale:
FABI rappresentato
dalla Sig.ra Eva Mele e dal Sig. Mario Latorre
premesso
–che
in data 4 Febbraio 2003 la RITRIMAT Spa, dando avvio alle procedure ex artt. 15
e 18 del C.C.N.L. del 12 Dicembre 2001, ha presentato agli Organismi Sindacali
Aziendali un piano industriale conseguente all'attuale situazione di crisi
settoriale ed aziendale, finalizzato alla definizione dell'efficientamento dei
processi e dei fattori produttivi dell'azienda;
–che,
tra le aree di intervento contenute in detto documento, figura anche la
struttura organizzativa con ricadute che coinvolgono il personale,
–che
tali ricadute, oltre ad una riorganizzazione interna del lavoro, prevedono
unità lavorative eccedenti a n.24 addetti;
–che
in data 26 Marzo e 22 Luglio 2003 le parti sono state ricevute dal Prefetto di
Matera per ricercare un tentativo di composizione della vertenza;
–che
l'8 Aprile 2003 le Organizzazioni Sindacali hanno avuto un incontro con la
Direzione generale della capogruppo BPER per un coinvolgimento della stessa e
per esplorare eventuali soluzioni alternative al ricorso alla mobilità ex lege
223/1991;
–che
il 27 Maggio 2003, il 20 Giugno 2003, il 22 Luglio 2003, il 29 Luglio 2003, il
7 Agosto 2003 e l'8 Agosto 2003 si sono tenuti ulteriori incontri fra le parti,
nel corso dei quali sono state prospettate soluzioni, anche transitorie, per
evitare l'adozione di provvedimenti di licenziamenti collettivi al fine di
ricercare soluzioni alle esigenze derivanti dal piano di efficientamento della
società.
Si è convenuto quanto
segue:
Art.
1
Tempo parziale
In deroga ai limiti
numerici previsti a norma dell'art.26, par.8 del C.C.N.L 12/12/01.
Il dipendente potrà
rientrare al lavoro a tempo pieno al termine del periodo di lavoro a tempo
parziale.
Eventuali motivazioni
che non dovessero consentire la concessione del tempo parziale verranno
rappresentate dall'interessato a sua richiesta.
Le OO.SS. Verranno tempestivamente informate dalle
richieste di tempo parziale inaccolte con esclusione dei dati soggettivi.
Art.2
Orario di lavoro multiperiodale
Verranno attuati orari
di lavoro multiperiodali con compensazioni di orari tra un periodo di maggiore
intensità lavorativa, come previsto dall'art. 99 del vigente C.C.N.L 12/12/01 con un massimo di 5 addetti
Art.3
Contenimento del lavoro straordinario
Le
richieste e le
relative prestazioni di
carattere straordinario (ore
supplementari) devono essere disposte dall'Azienda solo in presenza di
inderogabili necessità e urgenza. Per gli anni 2003, salvo prestazioni già
retribuite, e 2004 tutte le prestazioni aggiuntive confluiranno
obbligatoriamente nell'istituto della “banca ore” e comunque non oltre il
limite di 127 ore annuali.
Art.
4
Distacchi
Le parti si danno atto che l'Azienda provvederà
a distaccare, presso la Capogruppo – Banca Popolare dell'Emilia Romagna (BPER)
alcuni addetti, per un periodo iniziale di sei mesi, rinnovabili, con il
consenso del lavoratore, sino alla data di scadenza del presente accordo anche
per periodi di diversa durata.
Ai dipendenti distaccati verranno mantenuti i
trattamenti economici, normativi e previdenziali vigenti presso la Ritrimat Spa
salvo quanto specificato nel presente accordo.
Agli stessi verrà erogato:
–un
buono pasto di E 5,28 in sostituzione di quanto previsto dall'art. 8 del
vigente C.I.A. per il restante
personale
–un
contributo giornaliero a titolo di concorso spese, pari ad euro E 30,00
(trenta), collegato all'effettiva presenza in servizio presso la BPER
–il
rimborso a piè di lista del costo sostenuto per due viaggi mensili (andata e
ritorno) con trasporto ferroviario. Il dipendente può utilizzare qualunque
tipologia di treno, anche in prima classe, ricorrendo tuttavia alle condizioni
più economiche (abbonamenti, sconti percorrenza, etc.) prevista per la
fattispecie dalle ferrovie dello stato.
–L'individuazione
dei dipendenti da distaccare verrà effettuata sulla base delle richieste
volontarie.
Art.
5
Mobilità infragruppo
I lavoratori che effettueranno un periodo di
effettivo servizio di almeno 3 mesi con la forma del distacco, presso la Banca
Popolare dell'Emilia Romagna, saranno sottoposti, a valutazione tecnico-professionale,
ai fini dell'eventuale inserimento negli organici della Banca Popolare del
Materano o della Banca Popolare dell'Emilia Romagna o di altre aziende del
gruppo BPER.
Art.
6
Internalizzazioni
L'Azienda provvederà ad effettuare le attività
attualmente affidate all'esterno, con riferimento a quellle della notifica egli
atti esattoriali, con il personale dipendente dell'azienda medesima.
In occasione delle trasferte fuori dalla propria
sede di residenza abituale l'azienda rimborserà al dipendente le spese a piè di
lista, oltre che i costi chilometrici.
Art.
7
Buono pasto
con decorrenza dal 1° Ottobre 2003 verrà
temporaneamente sospeso, al personale in servizio presso la Ritrimat, il
riconoscimento parziale del buono pasto nella misura eccedente dall'art. 48 del
vigente C.C.N.L
Art.
8
Norme generali
Le disponibilità degli addetti ad effettuare
riduzione dell'orario di lavoro ex art. 1 o ad essere distaccati presso la BPER
ex art. 4 del presente accordo dovranno essere rappresentate all'azienda entro
il 27 Agosto 2003.
I risultati attesi per sopperire alle finalità
del presente accordo sono all'incirca di n. 4 addetti disponibili alle
trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e di n.
10 addetti presso la BPER. L'obiettivo essenziale è di raggiungere il recupero
economico equivalente al costo di numero 11 dipendenti ( a tal fine si
cumuleranno algebricamente le riduzioni dell'orario di lavoro nelle
trasformazioni a tempo parziale);
Tale obiettivo è raggiungibile anche con
soluzioni dibversificate e fra loro compensative di rapporti di lavoro,
rispetto ai risultati sopra dettagliati (4 rapporti di lavoro a tempo parziale
e 10 distacchi).
Il presente accordo esaurisce la fase di
confronto aziendale prevista dali articoli 15 e 18 del C.C.N.L 12 Dicembre 2001, salvo che i
risultati attesi dell'accordo stesso per il periodo della sua vigenza,
risultino non rispondenti agli obiettivi minimali di cui al secondo comma del
presente articolo.
Le parti si incontreranno entro il 15 Settembre
2003 per un riscontro dei risultati derivanti dall'applicazione del presente
accordo e per verificarne la rispondenza agli obiettivi minimali attesi anche
al fine di sottoscrivere l'accordo in via definitiva
Successivamente le parti si incontreranno per
ogni occorrenza, a richiesta di ciascuna di esse, con un preavviso di almeno
sette giorni.
La presente ipotesi di accordo verrà sottoposta
per l'approvazione definitiva al Consiglio di Amministrazione della Ritrimat
spa, al Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Materano, al
Consiglio di Amministrazione della capogruppo Banca Popolare dell'Emilia
Romagna e all'Assemblea del personale della Ritrimat spa.
Art.
9
Ambito di efficacia, decorrenza e durata dell'accordo
L'accordo decorrerà dal 1° Settembre e scadrà il
30 Novembre 2004.
Matera, 05 Settembre 2003