Il giorno 05 Settembre 2003 in Matera presso la Direzione Generale della Banca Popolare del Materano spa

tra

 

 

RITRIMAT – Materana Servizio Riscossione Tributi S.p.A. ( di seguito, per brevità, RITRIMAT), società controllata dalla Banca Popolare del Materano, rappresentata dal Presidente Avv. Nicola Lupo e dal Segretario generale dott. Luigi Maglione;

BANCA POPOLARE DEL MATERANO rappresentata dal Dott. Eugenio Garavini

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA rappresentata dal rag. Ninetto   Sgarbi

 

e

 

l'Organismo Sindacale Aziendale:

 

FABI rappresentato dalla Sig.ra Eva Mele e dal Sig. Mario Latorre

 

si è convenuto

 

di confermare tutto quanto previsto e stabilito dall'ipotesi di accordo sottoscritta in data 12 Agosto 2003.

Tale ipotesi di accordo si abbia qui per integralmente riportata e trascritta per formare parte integrante del presente atto.

Allegato: ipotesi di accordo del 13 agosto 2003.


 

 

Il giorno 13 Agosto 2003 in Matera presso la Direzione Generale della Banca Popolare del Materano spa

tra

 

RITRIMAT – Materana Servizio Riscossione Tributi S.p.A. ( di seguito, per brevità, RITRIMAT), società controllata dalla Banca Popolare del Materano, rappresentata dal Presidente Avv. Nicola Lupo e dal Segretario generale dott. Luigi Maglione;

BANCA POPOLARE DEL MATERANO rappresentata dal Dott. Eugenio Garavini

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA rappresentata dal rag. Ninetto Sgarbi

 

e

 

l'Organismo Sindacale Aziendale:

FABI rappresentato dalla Sig.ra Eva Mele e dal Sig. Mario Latorre

 

premesso

che in data 4 Febbraio 2003 la RITRIMAT Spa, dando avvio alle procedure ex artt. 15 e 18 del C.C.N.L. del 12 Dicembre 2001, ha presentato agli Organismi Sindacali Aziendali un piano industriale conseguente all'attuale situazione di crisi settoriale ed aziendale, finalizzato alla definizione dell'efficientamento dei processi e dei fattori produttivi dell'azienda;

che, tra le aree di intervento contenute in detto documento, figura anche la struttura organizzativa con ricadute che coinvolgono il personale,

che tali ricadute, oltre ad una riorganizzazione interna del lavoro, prevedono unità lavorative eccedenti a n.24 addetti;

che in data 26 Marzo e 22 Luglio 2003 le parti sono state ricevute dal Prefetto di Matera per ricercare un tentativo di composizione della vertenza;

che l'8 Aprile 2003 le Organizzazioni Sindacali hanno avuto un incontro con la Direzione generale della capogruppo BPER per un coinvolgimento della stessa e per esplorare eventuali soluzioni alternative al ricorso alla mobilità ex lege 223/1991;

che il 27 Maggio 2003, il 20 Giugno 2003, il 22 Luglio 2003, il 29 Luglio 2003, il 7 Agosto 2003 e l'8 Agosto 2003 si sono tenuti ulteriori incontri fra le parti, nel corso dei quali sono state prospettate soluzioni, anche transitorie, per evitare l'adozione di provvedimenti di licenziamenti collettivi al fine di ricercare soluzioni alle esigenze derivanti dal piano di efficientamento della società.

Si è convenuto quanto segue:


 

Art. 1 

 

Tempo parziale

 

In deroga ai limiti numerici previsti a norma dell'art.26, par.8 del  C.C.N.L 12/12/01.

Il dipendente potrà rientrare al lavoro a tempo pieno al termine del periodo di lavoro a tempo parziale.

Eventuali motivazioni che non dovessero consentire la concessione del tempo parziale verranno rappresentate dall'interessato a sua richiesta.

Le OO.SS.  Verranno tempestivamente informate dalle richieste di tempo parziale inaccolte con esclusione dei dati soggettivi.

 

Art.2 

 

Orario di lavoro multiperiodale 

 

Verranno attuati orari di lavoro multiperiodali con compensazioni di orari tra un periodo di maggiore intensità lavorativa, come previsto dall'art. 99 del vigente  C.C.N.L 12/12/01 con un massimo di 5 addetti

 

Art.3

 

Contenimento del lavoro straordinario

 

Le   richieste   e  le  relative  prestazioni  di  carattere  straordinario (ore supplementari) devono essere disposte dall'Azienda solo in presenza di inderogabili necessità e urgenza. Per gli anni 2003, salvo prestazioni già retribuite, e 2004 tutte le prestazioni aggiuntive confluiranno obbligatoriamente nell'istituto della “banca ore” e comunque non oltre il limite di 127 ore annuali.

 

Art. 4

 

Distacchi

 

Le parti si danno atto che l'Azienda provvederà a distaccare, presso la Capogruppo – Banca Popolare dell'Emilia Romagna (BPER) alcuni addetti, per un periodo iniziale di sei mesi, rinnovabili, con il consenso del lavoratore, sino alla data di scadenza del presente accordo anche per periodi di diversa durata.

Ai dipendenti distaccati verranno mantenuti i trattamenti economici, normativi e previdenziali vigenti presso la Ritrimat Spa salvo quanto specificato nel presente accordo.

Agli stessi verrà erogato:

un buono pasto di E 5,28 in sostituzione di quanto previsto dall'art. 8 del vigente C.I.A.  per il restante personale

 

 

un contributo giornaliero a titolo di concorso spese, pari ad euro E 30,00 (trenta), collegato all'effettiva presenza in servizio presso la BPER

il rimborso a piè di lista del costo sostenuto per due viaggi mensili (andata e ritorno) con trasporto ferroviario. Il dipendente può utilizzare qualunque tipologia di treno, anche in prima classe, ricorrendo tuttavia alle condizioni più economiche (abbonamenti, sconti percorrenza, etc.) prevista per la fattispecie dalle ferrovie dello stato.

L'individuazione dei dipendenti da distaccare verrà effettuata sulla base delle richieste volontarie.

 

Art. 5

 

Mobilità infragruppo

 

I lavoratori che effettueranno un periodo di effettivo servizio di almeno 3 mesi con la forma del distacco, presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, saranno sottoposti, a valutazione tecnico-professionale, ai fini dell'eventuale inserimento negli organici della Banca Popolare del Materano o della Banca Popolare dell'Emilia Romagna o di altre aziende del gruppo BPER.

 

Art. 6

 

Internalizzazioni

 

L'Azienda provvederà ad effettuare le attività attualmente affidate all'esterno, con riferimento a quellle della notifica egli atti esattoriali, con il personale dipendente dell'azienda medesima.

In occasione delle trasferte fuori dalla propria sede di residenza abituale l'azienda rimborserà al dipendente le spese a piè di lista, oltre che i costi chilometrici.

 

Art. 7

 

Buono pasto

 

con decorrenza dal 1° Ottobre 2003 verrà temporaneamente sospeso, al personale in servizio presso la Ritrimat, il riconoscimento parziale del buono pasto nella misura eccedente dall'art. 48 del vigente C.C.N.L

 

 


 

Art. 8

 

Norme generali

 

Le disponibilità degli addetti ad effettuare riduzione dell'orario di lavoro ex art. 1 o ad essere distaccati presso la BPER ex art. 4 del presente accordo dovranno essere rappresentate all'azienda entro il 27 Agosto 2003.

I risultati attesi per sopperire alle finalità del presente accordo sono all'incirca di n. 4 addetti disponibili alle trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e di n. 10 addetti presso la BPER. L'obiettivo essenziale è di raggiungere il recupero economico equivalente al costo di numero 11 dipendenti ( a tal fine si cumuleranno algebricamente le riduzioni dell'orario di lavoro nelle trasformazioni a tempo parziale);

Tale obiettivo è raggiungibile anche con soluzioni dibversificate e fra loro compensative di rapporti di lavoro, rispetto ai risultati sopra dettagliati (4 rapporti di lavoro a tempo parziale e 10 distacchi).

Il presente accordo esaurisce la fase di confronto aziendale prevista dali articoli 15 e 18 del  C.C.N.L 12 Dicembre 2001, salvo che i risultati attesi dell'accordo stesso per il periodo della sua vigenza, risultino non rispondenti agli obiettivi minimali di cui al secondo comma del presente articolo.

Le parti si incontreranno entro il 15 Settembre 2003 per un riscontro dei risultati derivanti dall'applicazione del presente accordo e per verificarne la rispondenza agli obiettivi minimali attesi anche al fine di sottoscrivere l'accordo in via definitiva

Successivamente le parti si incontreranno per ogni occorrenza, a richiesta di ciascuna di esse, con un preavviso di almeno sette giorni.

La presente ipotesi di accordo verrà sottoposta per l'approvazione definitiva al Consiglio di Amministrazione della Ritrimat spa, al Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Materano, al Consiglio di Amministrazione della capogruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna e all'Assemblea del personale della Ritrimat spa.

 

Art. 9

 

Ambito di efficacia, decorrenza e durata dell'accordo

 

L'accordo decorrerà dal 1° Settembre e scadrà il 30 Novembre 2004.

 

Matera, 05 Settembre 2003