Commissione tecnica paritetica di cui al punto b) degli Accordi a latere inseriti nell’Accordo per il rinnovo del C.I.A. sottoscritto il 16 ottobre 2002
Il giorno 9 dicembre
2003, in Sassari
tra
con gli Accordi a latere inseriti nell’Accordo per il
rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, sottoscritto il 16.10.02, le parti
nel concordare, al punto b), gli elementi fondamentali per l'iscrizione al “Fondo Aggiuntivo Pensioni per il Personale del Banco di Sardegna” dei
lavoratori delle ex C.C.C.A. assunti al Banco dal 1998 in poi, si erano
riservate di definire le modalità di iscrizione e contribuzione al Fondo
medesimo, ivi compreso il possibile riscatto volontario dei periodi pregressi,
nei limiti delle previsioni statutarie,
Il
versamento di detto "riscatto", nonché di quanto dovuto quale
"quota personale" di cui ai punti che precedono, ha luogo secondo le
modalità previste dallo Statuto del Fondo, ivi compreso, a richiesta
dell'interessato, il graduale ammortamento.
Qualora
il dipendente non intenda versare la
contribuzione pregressa di sua competenza per il periodo antecedente alla
data di adesione al Fondo ( che avrà luogo in applicazione del presente
Accordo), l'iscrizione e la contribuzione, anche aziendale, avranno effetto e
decorrenza dalla predetta data di adesione al fondo.
I
lavoratori che aderiranno e che saranno iscritti al “Fondo Aggiuntivo Pensioni
per il Personale del Banco di Sardegna” saranno vincolati a tutte le norme di
legge e di Statuto in materia.
Ai
fini dell'adesione al Fondo, secondo le previsioni di cui al presente Verbale
si procede come segue:
§
l'Azienda comunica al
singolo interessato le possibili opzioni per l'iscrizione al Fondo e la
relativa incidenza di costo annuo a carico dello stesso;
§
l'interessato deve,
entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, far pervenire al Fondo
l'eventuale domanda di iscrizione con l'indicazione dell'opzione prescelta.
Banco di
Sardegna S.p.A.
DIRCREDITO
FABI