Commissione tecnica paritetica di cui al punto b) degli Accordi a latere inseriti nell’Accordo per il rinnovo del C.I.A. sottoscritto il 16 ottobre 2002

 

Verbale d'intesa

 

Il giorno 9 dicembre 2003, in Sassari          

tra

 

Il Banco di Sardegna S.p.A., rappresentato dal Responsabile del Servizio Personale dott. Giovanni Lintas e dalla Dott.ssa Maria Teresa Muzzu;

e

le Delegazioni sindacali rappresentate da:

per la DIRCREDITO dai signori: Mario Portas                                       

 

per la FABI dai signori:     Maria Antonietta Soggiu                          

 

 

 

premesso che:

 

con gli Accordi a latere inseriti nell’Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, sottoscritto il 16.10.02, le parti nel concordare, al punto b), gli elementi fondamentali per l'iscrizione al “Fondo Aggiuntivo Pensioni per il Personale del Banco di Sardegna” dei lavoratori delle ex C.C.C.A. assunti al Banco dal 1998 in poi, si erano riservate di definire le modalità di iscrizione e contribuzione al Fondo medesimo, ivi compreso il possibile riscatto volontario dei periodi pregressi, nei limiti delle previsioni statutarie,

 le parti convengono quanto segue:

per i lavoratori delle ex C.C.C.A. assunti al Banco dal 1998 in poi che non avevano potuto accedere per vincoli statutari al “Fondo Aggiuntivo Pensioni per il Personale del Banco di Sardegna”, e che possono, a seguito delle modifiche statutarie, chiedere, su base di volontarietà, di essere iscritti al Fondo medesimo, alle condizioni e secondo i criteri previsti dallo Statuto, l'iscrizione può aver luogo, a loro richiesta, alle condizioni che vengono di seguito evidenziate:

1)      dalla data del 1° gennaio 1999 in poi:

¨       versamento della relativa quota di T.F.R.;

¨       versamento (a carico del dipendente) della quota personale del 2%;

¨       versamento (a carico dell'Azienda) della quota aziendale del 2%;

2)      dalla data di assunzione, integrando, in questa seconda ipotesi, i contributi di cui al punto 1) che precede con i seguenti, relativamente al periodo antecedente il 1° gennaio 1999:

¨       versamento della relativa quota di T.F.R.;

¨       versamento, a carico del dipendente, della quota personale e aziendale del 2% fino al 31.12.1998.

Il versamento di detto "riscatto", nonché di quanto dovuto quale "quota personale" di cui ai punti che precedono, ha luogo secondo le modalità previste dallo Statuto del Fondo, ivi compreso, a richiesta dell'interessato, il graduale ammortamento.

Qualora il dipendente non intenda versare la contribuzione pregressa di sua competenza per il periodo antecedente alla data di adesione al Fondo ( che avrà luogo in applicazione del presente Accordo), l'iscrizione e la contribuzione, anche aziendale, avranno effetto e decorrenza dalla predetta data di adesione al fondo.

I lavoratori che aderiranno e che saranno iscritti al “Fondo Aggiuntivo Pensioni per il Personale del Banco di Sardegna” saranno vincolati a tutte le norme di legge e di Statuto in materia.

 

Ai fini dell'adesione al Fondo, secondo le previsioni di cui al presente Verbale si procede come segue:

§         l'Azienda comunica al singolo interessato le possibili opzioni per l'iscrizione al Fondo e la relativa incidenza di costo annuo a carico dello stesso;

§         l'interessato deve, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, far pervenire al Fondo l'eventuale domanda di iscrizione con l'indicazione dell'opzione prescelta.

 

 

 

Banco di Sardegna S.p.A.

 

 

                                                                                    DIRCREDITO

 

                                                                                    FABI