Il giorno 11 dicembre
2003, in Milano, tra
Banca Intesa� S.p.A.
�
e
le
OO.SS. di Banca Intesa S.p.A.
FABI
FEDERDIRIGENTICREDITO
SINFUB
Premesso che
�
l�art. 91 del
C.C.N.L. 11 luglio 1999 prevede che il recupero delle ore a fronte della
riduzione d�orario contrattuale e delle prestazioni aggiuntive riversate nella
banca delle ore debba essere effettuato non oltre dieci mesi dal relativo
espletamento;
�
a tale proposito, in
data 16 ottobre 2002, tra ABI e le Segreterie Nazionali di tutte le
Organizzazioni sindacali � stato sottoscritto un Verbale di Riunione con il
quale, tra l�altro, sono stati esaminati - con l�intento di risolverli con
un�interpretazione congiunta - i problemi applicativi riferiti alla banca delle
ore delle tre aree professionali. In particolare - ferma restando la necessit�
di attenersi rigorosamente ai criteri di recupero fissati dal sopra richiamato
art. 91 del C.C.N.L. - le Parti Nazionali hanno fissato i criteri atti ad
assicurare un corretto funzionamento del meccanismo della banca delle ore;
�
l�Accordo 15 gennaio
2003, in esecuzione di quanto disposto dall�Accordo di Programma del 5 dicembre
2002, ha definito e concluso la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge
n. 223 del 1991, prevedendo, tra l�altro, l�impegno delle Parti di concordare
entro il 31 gennaio 2003, con apposito Verbale di Riunione,� �� i termini per il recupero delle ore
confluite in banca delle ore alla data del 30 settembre 2002, valutando anche
gli accorgimenti necessari � e le possibili misure organizzative atte a rendere
effettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in
banca delle ore�;
�
dalla verifica
congiunta - svolta ai sensi e per gli effetti dell�art. 19, ultimo comma,
C.C.N.L. 11 luglio 1999 - � emerso che in Banca Intesa, prendendo a riferimento
il dato aggiornato al 31 ottobre 2003, il totale delle ore ammonta a 475.116
ore, cos� suddivise:
a.
residuo ore al 31
dicembre 2001: 7.630 ore;
b.
residuo ore
corrispondente alla riduzione di orario contrattuale del 2002 (23 ore annue):
10.615 ore;
c.
residuo ore
corrispondente alle prestazioni aggiuntive rese nell�anno 2002: 19.446 ore;
d.
residuo ore
corrispondente alla riduzione di orario contrattuale del 2003 (23 ore annue):
81.186 ore;
e.
residuo ore
corrispondente alle prestazioni aggiuntive rese nell�anno 2003: 356.239 ore,
tenuto altres� conto che
nell�Accordo 15 gennaio 2003 � come gi� stabilito nell�Accordo di Programma del 5 dicembre 2002 � si � concordato, fra l�altro, quanto segue��
�� necessit� di limitare il ricorso al lavoro straordinario
che potr� essere autorizzato dall�Azienda solo nei casi di particolare urgenza
e necessit�.
In
caso di ricorso non occasionale al lavoro straordinario ����., le misure idonee
a garantire il contenimento saranno oggetto di apposito incontro tra la
Direzione locale e la competente R.S.A.
Per la durata del(l)��
Accordo, le prestazioni aggiuntive dalla 51^ alla 100^ ora confluiranno
obbligatoriamente nella �banca delle ore�.
Allo scopo di contenere ulteriormente il ricorso al lavoro
straordinario, l�Azienda, valuter� un maggior ricorso all�adozione delle
flessibilit� in materia di orari di lavoro previste dal vigente C.C.N.L.�,
le Parti,
tutto quanto sopra
premesso, in considerazione della situazione organizzativa - anche con
riferimento all�attuazione degli Accordi in data 15 gennaio scorso e 11 marzo
2003 e, nel condiviso intento di consentire l�effettivo funzionamento della
banca delle ore nel triennio 2003/2005 come gi� convenuto nel citato Accordo
del 15 gennaio scorso - anche al fine di favorire il recupero dei quantitativi
di ore che risultano riversati in banca delle ore la cui mancata fruizione �
riconducibile a ragioni tecniche organizzative e produttive dell�Azienda in
conseguenza del complesso processo di ristrutturazione in atto,
convengono quanto segue:
1.
Banca Intesa
proceder� a riconoscere al personale interessato, a definizione e saldo delle
ore di prestazioni aggiuntive riversate in banca delle ore alla data del 31
dicembre 2001 e del 31 dicembre 2002 non ancora fruite (cfr retro punti
a. e c.), le competenze dovute in ragione del residuo individuale delle ore
ancora in essere al 31 gennaio 2004. Dette competenze saranno erogate con lo
stipendio del mese di marzo 2004;
2.
in via del tutto
straordinaria, il recupero del residuo delle ore accantonate in banca delle ore
corrispondenti alla riduzione di orario contrattuale del 2002 e del 2003 (23
ore annue � cfr retro punti b. e d.) andr� inderogabilmente effettuato,
rispettivamente, entro il 29 febbraio 2004 e il 30 aprile 2004;
3.
il recupero del
residuo delle ore di prestazioni aggiuntive riversate in banca delle ore
nell�anno 2003 non ancora fruite (cfr retro punto e.) potr� essere
effettuato, in via del tutto straordinaria, entro il 15� mese a decorrere dal
relativo mese di effettuazione.
Le Parti, inoltre, convengono che, nel periodo di vigenza dell�Accordo 15 gennaio 2003,
-
l�Azienda continuer�
ad adottare ogni intervento necessario per rendere effettivamente fruibile il
recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore entro i
termini previsti e, a tal fine, provveder� a sensibilizzare le strutture
organizzative interessate. A tale riguardo le Parti concordano che un�accurata
pianificazione dei recuperi da effettuarsi, anche, in ore o in mezze giornate,
costituisce la modalit� in grado di garantire la sistematica riduzione delle
ore accantonate in banca delle ore;
- di svolgere, nel periodo di vigenza dell�Accordo, con cadenza semestrale, una puntuale verifica circa l�andamento della banca delle ore sia con riferimento a quanto convenuto nel presente Verbale di riunione, sia a quanto definito al riguardo al punto 4 del Verbale di riunione sottoscritto in pari data in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale. La prima verifica sar� effettuata entro il 30 giugno 2004.
Le Parti, infine,
si danno atto che:
����
-
la procedura per la
rilevazione presenze/assenze �GTA, Gestione Tempi Attivit�� in uso presso
l�Azienda, consente a ciascun dipendente di conoscere - attraverso la Mappa
Plafond Banca ore -, tempo per tempo, la propria situazione in ordine al
quantitativo di ore mensili confluite in banca delle ore, al totale delle ore
recuperate, nonch� di quelle ancora da recuperare;
-
il diritto alla
fruizione dei permessi �a recupero� dovr� tenere conto, in particolari periodi
dell�anno, degli standard di operativit�.
A richiesta di una
delle parti stipulanti il presente Verbale, entro tre mesi dal rinnovo del
C.C.N.L., si proceder� ad un incontro per verificare gli adempimenti derivanti
dalle eventuali modifiche della normativa contrattuale in materia di banca
delle ore.
BANCA INTESA
FABI
FEDERDIRIGENTICREDITO
SINFUB