VERBALE DI RIUNIONE

 

 

 

 

Il giorno 11 dicembre 2003, in Milano, tra

 

 

Banca IntesaS.p.A.

e

 

le OO.SS. di Banca Intesa S.p.A.

FABI

FEDERDIRIGENTICREDITO

SINFUB

 

 

Premesso che

 

 

           l�art. 91 del C.C.N.L. 11 luglio 1999 prevede che il recupero delle ore a fronte della riduzione d�orario contrattuale e delle prestazioni aggiuntive riversate nella banca delle ore debba essere effettuato non oltre dieci mesi dal relativo espletamento;

 

           a tale proposito, in data 16 ottobre 2002, tra ABI e le Segreterie Nazionali di tutte le Organizzazioni sindacali � stato sottoscritto un Verbale di Riunione con il quale, tra l�altro, sono stati esaminati - con l�intento di risolverli con un�interpretazione congiunta - i problemi applicativi riferiti alla banca delle ore delle tre aree professionali. In particolare - ferma restando la necessit� di attenersi rigorosamente ai criteri di recupero fissati dal sopra richiamato art. 91 del C.C.N.L. - le Parti Nazionali hanno fissato i criteri atti ad assicurare un corretto funzionamento del meccanismo della banca delle ore;

 

           l�Accordo 15 gennaio 2003, in esecuzione di quanto disposto dall�Accordo di Programma del 5 dicembre 2002, ha definito e concluso la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223 del 1991, prevedendo, tra l�altro, l�impegno delle Parti di concordare entro il 31 gennaio 2003, con apposito Verbale di Riunione,�� i termini per il recupero delle ore confluite in banca delle ore alla data del 30 settembre 2002, valutando anche gli accorgimenti necessari � e le possibili misure organizzative atte a rendere effettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore�;

 

           dalla verifica congiunta - svolta ai sensi e per gli effetti dell�art. 19, ultimo comma, C.C.N.L. 11 luglio 1999 - � emerso che in Banca Intesa, prendendo a riferimento il dato aggiornato al 31 ottobre 2003, il totale delle ore ammonta a 475.116 ore, cos� suddivise:

a.    residuo ore al 31 dicembre 2001: 7.630 ore;

b.    residuo ore corrispondente alla riduzione di orario contrattuale del 2002 (23 ore annue): 10.615 ore;

c.    residuo ore corrispondente alle prestazioni aggiuntive rese nell�anno 2002: 19.446 ore;

d.    residuo ore corrispondente alla riduzione di orario contrattuale del 2003 (23 ore annue): 81.186 ore;

e.    residuo ore corrispondente alle prestazioni aggiuntive rese nell�anno 2003: 356.239 ore,

 

tenuto altres� conto che

 

nell�Accordo 15 gennaio 2003 � come gi� stabilito nell�Accordo di Programma del 5 dicembre 2002 � si � concordato, fra l�altro, quanto segue��

 

�� necessit� di limitare il ricorso al lavoro straordinario che potr� essere autorizzato dall�Azienda solo nei casi di particolare urgenza e necessit�.

In caso di ricorso non occasionale al lavoro straordinario ����., le misure idonee a garantire il contenimento saranno oggetto di apposito incontro tra la Direzione locale e la competente R.S.A.

Per la durata del(l)�� Accordo, le prestazioni aggiuntive dalla 51^ alla 100^ ora confluiranno obbligatoriamente nella �banca delle ore�.

Allo scopo di contenere ulteriormente il ricorso al lavoro straordinario, l�Azienda, valuter� un maggior ricorso all�adozione delle flessibilit� in materia di orari di lavoro previste dal vigente C.C.N.L.�,

le Parti,

 

tutto quanto sopra premesso, in considerazione della situazione organizzativa - anche con riferimento all�attuazione degli Accordi in data 15 gennaio scorso e 11 marzo 2003 e, nel condiviso intento di consentire l�effettivo funzionamento della banca delle ore nel triennio 2003/2005 come gi� convenuto nel citato Accordo del 15 gennaio scorso - anche al fine di favorire il recupero dei quantitativi di ore che risultano riversati in banca delle ore la cui mancata fruizione � riconducibile a ragioni tecniche organizzative e produttive dell�Azienda in conseguenza del complesso processo di ristrutturazione in atto,

 

convengono quanto segue:

 

1.        Banca Intesa proceder� a riconoscere al personale interessato, a definizione e saldo delle ore di prestazioni aggiuntive riversate in banca delle ore alla data del 31 dicembre 2001 e del 31 dicembre 2002 non ancora fruite (cfr retro punti a. e c.), le competenze dovute in ragione del residuo individuale delle ore ancora in essere al 31 gennaio 2004. Dette competenze saranno erogate con lo stipendio del mese di marzo 2004;

 

2.        in via del tutto straordinaria, il recupero del residuo delle ore accantonate in banca delle ore corrispondenti alla riduzione di orario contrattuale del 2002 e del 2003 (23 ore annue � cfr retro punti b. e d.) andr� inderogabilmente effettuato, rispettivamente, entro il 29 febbraio 2004 e il 30 aprile 2004;

 

3.        il recupero del residuo delle ore di prestazioni aggiuntive riversate in banca delle ore nell�anno 2003 non ancora fruite (cfr retro punto e.) potr� essere effettuato, in via del tutto straordinaria, entro il 15� mese a decorrere dal relativo mese di effettuazione.

 

Le Parti, inoltre, convengono che, nel periodo di vigenza dell�Accordo 15 gennaio 2003,

 

-        l�Azienda continuer� ad adottare ogni intervento necessario per rendere effettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore entro i termini previsti e, a tal fine, provveder� a sensibilizzare le strutture organizzative interessate. A tale riguardo le Parti concordano che un�accurata pianificazione dei recuperi da effettuarsi, anche, in ore o in mezze giornate, costituisce la modalit� in grado di garantire la sistematica riduzione delle ore accantonate in banca delle ore;

-        di svolgere, nel periodo di vigenza dell�Accordo, con cadenza semestrale, una puntuale verifica circa l�andamento della banca delle ore sia con riferimento a quanto convenuto nel presente Verbale di riunione, sia a quanto definito al riguardo al punto 4 del Verbale di riunione sottoscritto in pari data in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale. La prima verifica sar� effettuata entro il 30 giugno 2004.

 

Le Parti, infine,

 

si danno atto che:

����

-      la procedura per la rilevazione presenze/assenze �GTA, Gestione Tempi Attivit�� in uso presso l�Azienda, consente a ciascun dipendente di conoscere - attraverso la Mappa Plafond Banca ore -, tempo per tempo, la propria situazione in ordine al quantitativo di ore mensili confluite in banca delle ore, al totale delle ore recuperate, nonch� di quelle ancora da recuperare;

 

-      il diritto alla fruizione dei permessi �a recupero� dovr� tenere conto, in particolari periodi dell�anno, degli standard di operativit�.

 

A richiesta di una delle parti stipulanti il presente Verbale, entro tre mesi dal rinnovo del C.C.N.L., si proceder� ad un incontro per verificare gli adempimenti derivanti dalle eventuali modifiche della normativa contrattuale in materia di banca delle ore.

 

 

 

BANCA INTESA

 

 

 

FABI

FEDERDIRIGENTICREDITO

SINFUB