Il giorno 11 dicembre
2003, in Milano, tra
Banca Intesa S.p.A.
e
le
OO.SS. di Banca Intesa S.p.A.
FABI
FEDERDIRIGENTICREDITO
SINFUB
Premesso che
·
l’art. 91 del
C.C.N.L. 11 luglio 1999 prevede che il recupero delle ore a fronte della
riduzione d’orario contrattuale e delle prestazioni aggiuntive riversate nella
banca delle ore debba essere effettuato non oltre dieci mesi dal relativo
espletamento;
·
a tale proposito, in
data 16 ottobre 2002, tra ABI e le Segreterie Nazionali di tutte le
Organizzazioni sindacali è stato sottoscritto un Verbale di Riunione con il
quale, tra l’altro, sono stati esaminati - con l’intento di risolverli con
un’interpretazione congiunta - i problemi applicativi riferiti alla banca delle
ore delle tre aree professionali. In particolare - ferma restando la necessità
di attenersi rigorosamente ai criteri di recupero fissati dal sopra richiamato
art. 91 del C.C.N.L. - le Parti Nazionali hanno fissato i criteri atti ad
assicurare un corretto funzionamento del meccanismo della banca delle ore;
·
l’Accordo 15 gennaio
2003, in esecuzione di quanto disposto dall’Accordo di Programma del 5 dicembre
2002, ha definito e concluso la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge
n. 223 del 1991, prevedendo, tra l’altro, l’impegno delle Parti di concordare
entro il 31 gennaio 2003, con apposito Verbale di Riunione, “… i termini per il recupero delle ore
confluite in banca delle ore alla data del 30 settembre 2002, valutando anche
gli accorgimenti necessari … e le possibili misure organizzative atte a rendere
effettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in
banca delle ore”;
·
dalla verifica
congiunta - svolta ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, ultimo comma,
C.C.N.L. 11 luglio 1999 - è emerso che in Banca Intesa, prendendo a riferimento
il dato aggiornato al 31 ottobre 2003, il totale delle ore ammonta a 475.116
ore, così suddivise:
a.
residuo ore al 31
dicembre 2001: 7.630 ore;
b.
residuo ore
corrispondente alla riduzione di orario contrattuale del 2002 (23 ore annue):
10.615 ore;
c.
residuo ore
corrispondente alle prestazioni aggiuntive rese nell’anno 2002: 19.446 ore;
d.
residuo ore
corrispondente alla riduzione di orario contrattuale del 2003 (23 ore annue):
81.186 ore;
e.
residuo ore
corrispondente alle prestazioni aggiuntive rese nell’anno 2003: 356.239 ore,
tenuto altresì conto che
nell’Accordo 15 gennaio 2003 – come già stabilito nell’Accordo di Programma del 5 dicembre 2002 – si è concordato, fra l’altro, quanto segue
“… necessità di limitare il ricorso al lavoro straordinario
che potrà essere autorizzato dall’Azienda solo nei casi di particolare urgenza
e necessità.
In
caso di ricorso non occasionale al lavoro straordinario …………., le misure idonee
a garantire il contenimento saranno oggetto di apposito incontro tra la
Direzione locale e la competente R.S.A.
Per la durata del(l)’…
Accordo, le prestazioni aggiuntive dalla 51^ alla 100^ ora confluiranno
obbligatoriamente nella ‘banca delle ore’.
Allo scopo di contenere ulteriormente il ricorso al lavoro
straordinario, l’Azienda, valuterà un maggior ricorso all’adozione delle
flessibilità in materia di orari di lavoro previste dal vigente C.C.N.L.”,
le Parti,
tutto quanto sopra
premesso, in considerazione della situazione organizzativa - anche con
riferimento all’attuazione degli Accordi in data 15 gennaio scorso e 11 marzo
2003 e, nel condiviso intento di consentire l’effettivo funzionamento della
banca delle ore nel triennio 2003/2005 come già convenuto nel citato Accordo
del 15 gennaio scorso - anche al fine di favorire il recupero dei quantitativi
di ore che risultano riversati in banca delle ore la cui mancata fruizione è
riconducibile a ragioni tecniche organizzative e produttive dell’Azienda in
conseguenza del complesso processo di ristrutturazione in atto,
convengono quanto segue:
1.
Banca Intesa
procederà a riconoscere al personale interessato, a definizione e saldo delle
ore di prestazioni aggiuntive riversate in banca delle ore alla data del 31
dicembre 2001 e del 31 dicembre 2002 non ancora fruite (cfr retro punti
a. e c.), le competenze dovute in ragione del residuo individuale delle ore
ancora in essere al 31 gennaio 2004. Dette competenze saranno erogate con lo
stipendio del mese di marzo 2004;
2.
in via del tutto
straordinaria, il recupero del residuo delle ore accantonate in banca delle ore
corrispondenti alla riduzione di orario contrattuale del 2002 e del 2003 (23
ore annue – cfr retro punti b. e d.) andrà inderogabilmente effettuato,
rispettivamente, entro il 29 febbraio 2004 e il 30 aprile 2004;
3.
il recupero del
residuo delle ore di prestazioni aggiuntive riversate in banca delle ore
nell’anno 2003 non ancora fruite (cfr retro punto e.) potrà essere
effettuato, in via del tutto straordinaria, entro il 15° mese a decorrere dal
relativo mese di effettuazione.
Le Parti, inoltre, convengono che, nel periodo di vigenza dell’Accordo 15 gennaio 2003,
-
l’Azienda continuerà
ad adottare ogni intervento necessario per rendere effettivamente fruibile il
recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore entro i
termini previsti e, a tal fine, provvederà a sensibilizzare le strutture
organizzative interessate. A tale riguardo le Parti concordano che un’accurata
pianificazione dei recuperi da effettuarsi, anche, in ore o in mezze giornate,
costituisce la modalità in grado di garantire la sistematica riduzione delle
ore accantonate in banca delle ore;
- di svolgere, nel periodo di vigenza dell’Accordo, con cadenza semestrale, una puntuale verifica circa l’andamento della banca delle ore sia con riferimento a quanto convenuto nel presente Verbale di riunione, sia a quanto definito al riguardo al punto 4 del Verbale di riunione sottoscritto in pari data in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale. La prima verifica sarà effettuata entro il 30 giugno 2004.
Le Parti, infine,
si danno atto che:
-
la procedura per la
rilevazione presenze/assenze “GTA, Gestione Tempi Attività” in uso presso
l’Azienda, consente a ciascun dipendente di conoscere - attraverso la Mappa
Plafond Banca ore -, tempo per tempo, la propria situazione in ordine al
quantitativo di ore mensili confluite in banca delle ore, al totale delle ore
recuperate, nonché di quelle ancora da recuperare;
-
il diritto alla
fruizione dei permessi “a recupero” dovrà tenere conto, in particolari periodi
dell’anno, degli standard di operatività.
A richiesta di una
delle parti stipulanti il presente Verbale, entro tre mesi dal rinnovo del
C.C.N.L., si procederà ad un incontro per verificare gli adempimenti derivanti
dalle eventuali modifiche della normativa contrattuale in materia di banca
delle ore.
BANCA INTESA
FABI
FEDERDIRIGENTICREDITO
SINFUB