Il
giorno 11 dicembre 2003, in Milano, tra
Banca
Intesa S.p.A.
e
le
OO.SS. di Banca Intesa S.p.A.
FABI
FEDERDIRIGENTICREDITO
SINFUB
premesso che:
-
le Parti, in
occasione degli incontri del 24 e 29 luglio 2002, hanno avviato un confronto
finalizzato a definire una disciplina unitaria in materia di rapporti di lavoro
a tempo parziale per tutto il personale di Banca Intesa;
-
successivamente con
Accordo di Programma del 5 dicembre 2002, le Parti hanno individuato nel
contratto di lavoro a tempo parziale un importante strumento per conseguire -
in combinazione con le altre misure di cui all’Accordo medesimo - gli specifici
obiettivi di riduzione strutturale del costo del lavoro e hanno convenuto, a
tal fine, di favorire, quindi, il ricorso al lavoro a tempo parziale in tutte
le sue forme;
-
il successivo Accordo
del 15 gennaio 2003 - con il quale le Parti hanno definito e concluso sia la
procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223 del 1991, avviata
dall’Azienda con lettera del 19 dicembre 2002, sia la procedura di cui al D.M.
158/2000 - ha integralmente recepito le previsioni di cui all’alinea che
precede;
-
nei predetti Accordi
le Parti hanno altresì determinato di incontrarsi per convenire “tempi e modalità per la presentazione delle
richieste da parte del personale interessato, i criteri di accoglimento in caso
di pluralità di domande presentate presso la medesima unità produttiva, ed
eventuali ulteriori aspetti applicativi circa le possibili modulazioni degli
orari”;
-
in attuazione di
quanto stabilito dagli Accordi sopra richiamati, le Parti hanno proseguito il
confronto sulla materia in occasione degli incontri del 30 gennaio, 25
febbraio, 14 marzo, 25 marzo, 18 aprile, 12
e 27 giugno 2003; in tale ultima occasione l’Azienda ha altresì fornito
apposita informativa circa le posizioni di lavoro allo stato incompatibili con
la modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale;
-
il quadro di
riferimento normativo, nel frattempo, ha subito significative modificazioni,
le Parti si danno atto che, per il periodo 2003/2005,
ferme
restando le vigenti disposizioni di legge e di contratto, la materia delle
trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e
viceversa, del personale di Banca Intesa sarà regolata anche nel rispetto dei
seguenti criteri e modalità operative:
1.
le premesse
costituiscono parte integrante del presente Verbale.
2.
Trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo parziale.
La trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo parziale può avvenire - compatibilmente con le
esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’Azienda - a tempo
determinato o indeterminato, a seguito dell’accoglimento da parte dell’Azienda
della domanda presentata sia dal personale delle Aree professionali sia da
quello appartenente alla categoria dei Quadri direttivi, ferme restando le
specificità che caratterizzano la prestazione lavorativa di quest’ultima
categoria.
La trasformazione dei rapporti di lavoro potrà
avvenire:
a.
a tempo
indeterminato;
b.
a tempo determinato
per periodi minimi di tre anni rinnovabili, alla scadenza, per altri tre;
c.
a tempo determinato
per sei mesi, rinnovabili per altri sei, in presenza di comprovati gravi motivi
riferiti alla situazione personale e familiare del dipendente.
DICHIARAZIONE
DELL’AZIENDA
L’Azienda
– secondo i criteri stabiliti nel successivo paragrafo 6, 4° comma – accoglierà
le domande di part-time a tempo
determinato per sei mesi (eventualmente rinnovabile per un periodo di pari
durata) presentate, ai sensi del punto 2, lett. c., dai dipendenti che versano
in situazioni personali e familiari di comprovata gravità, quali a titolo
esemplificativo:
-
necessità familiari
derivanti dal decesso del coniuge,
-
patologie acute -
risultanti da idonea documentazione medica - che determinano temporanea o
permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale dei seguenti soggetti:
coniuge, figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, genitori, parenti
e affini entro il 2° grado e che richiedono assistenza continuativa da parte
del familiare/dipendente.
In tali casi a
supporto della domanda è richiesta la produzione della documentazione medica,
rilasciata dal medico specialista del S.S.N. o con esso convenzionato o dal
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla struttura
sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
3.
Articolazioni
d’orario
L’orario
di lavoro a tempo parziale, giornaliero, settimanale o mensile, tenuto conto di
quanto richiesto dal dipendente – giusto quanto previsto dal punto 2, comma 1 del
presente Verbale di riunione – potrà essere articolato come segue:
-
part time orizzontale, con orario giornaliero distribuito ugualmente su
cinque giorni lavorativi, su base settimanale da 20 ore a 32,30 con o senza
intervallo. In merito all’intervallo, nel
rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 66/2003, la relativa durata è
da intendersi con un minimo di 10 minuti. Tale tipologia è ammessa anche al
personale il cui orario di lavoro sia distribuito su turni, laddove ciò risulti
comunque funzionale all’organizzazione del lavoro;
-
part time verticale
su base settimanale, a titolo esemplificativo, così articolato:
=
15 ore articolate su
due giornate di 7 ore e 30 minuti con intervallo ex art. 89 C.C.N.L. 11.7.1999;
=
15 ore articolate su
tre giornate di 5 ore;
=
22 ore e 30 minuti
articolate su tre giornate di 7 ore e 30 minuti con intervallo ex art. 89
C.C.N.L. 11.7.1999;
=
24 ore articolate su
tre giornate di 8 ore con intervallo ex art. 89 C.C.N.L. 11.7.1999;
=
30 ore articolate su
quattro giornate di 7 ore e 30 minuti con intervallo ex art. 89 C.C.N.L.
11.7.1999;
=
32 ore articolate su
quattro giornate di 8 ore con intervallo ex art. 89 C.C.N.L. 11.7.1999,
-
part time misto su
base settimanale, a titolo esemplificativo, così articolato:
=
27 ore e 30 minuti
articolate su una giornata di 7 ore e 30 minuti con intervallo ex art. 89
C.C.N.L. 11.7.1999 e quattro giornate di 5 ore;
=
28 ore e 30 minuti
articolate su una giornata di 7 ore e 30 minuti con intervallo ex art. 89
C.C.N.L. 11.7.1999 e quattro giornate di 5 ore e 15 minuti;
=
29 ore e 30 minuti
articolate su una giornata di 7 ore e 30 minuti con intervallo ex art. 89
C.C.N.L. 11.7.1999 e quattro giornate di 5 ore e 30 minuti;
=
30 ore articolate su
due giornate di 7 ore e 30 minuti con intervallo ex art. 89 C.C.N.L. 11.7.1999
e tre giornate di 5 ore;
=
32 ore e 30 minuti
articolate su tre giornate di 7 ore e 30 minuti con intervallo ex art. 89
C.C.N.L. 11.7.1999 e due giornate di 5 ore,
-
part-time ciclico su base annuale: articolato limitatamente ad alcuni periodi dell’anno con
presenza, nel periodo richiesto, su tutti i giorni lavorativi della settimana o
solo su alcuni.
Resta
inteso che a richiesta del singolo dipendente e sempre compatibilmente con le
esigenze aziendali potrà essere convenuta una diversa articolazione degli orari
suindicati.
4.
Banca delle ore
In
relazione a quanto previsto dal punto 1) dell’Accordo 15 gennaio 2003, le
prestazioni supplementari o straordinarie eventualmente richieste al personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale - nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge e contratto - danno diritto al recupero obbligatorio
secondo il meccanismo della “banca delle ore” nel rispetto delle stesse
modalità in uso per il personale a tempo pieno.
5.
Modalità per la presentazione delle richieste
Le
domande di trasformazione dei rapporti di lavoro del personale in servizio a
tempo pieno appartenente alle Aree professionali e ai Quadri direttivi -
redatte sull’apposita modulistica - in quanto sussistano le condizioni di cui
al punto 2, saranno accolte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo
a quello in cui la richiesta viene è approvata.
6.
Criteri di accoglimento delle domande
Ai fini dell’accoglimento delle domande di trasformazione a tempo parziale a tempo indeterminato o determinato presentate ai sensi del punto 2, lett a. e b. che precede, nonché della determinazione della relativa decorrenza, l’Azienda - d’ora innanzi - avrà riguardo alla consistenza numerica dell’unità operativa presso la quale il Dipendente presta servizio nel rispetto, per quanto concerne le unità territoriali, dei criteri organizzativi di cui all’acclusa tabella, che forma parte integrante del presente accordo, fermo restando che, di norma, non si darà luogo a trasformazioni di rapporto a tempo parziale nelle unità operative che occupano sino a 4 addetti.
Si
conviene altresì che in caso di pluralità di domande di conversione del
rapporto di lavoro o di proroga del contratto a tempo parziale presentate
presso la medesima unità operativa, l’Azienda, valutate, le esigenze tecniche,
organizzative e produttive:
-
favorirà le domande
avanzate da personale che abbia comprovati motivi personali o familiari di
rilevante gravità, esaminando ai fini della precedenza nell’accoglimento, le
domande supportate dalle sottoindicate motivazioni:
=
assistenza a figli e
coniugi portatori di handicap, assistenza a figli e coniugi in particolari
situazioni di disagio, con precedenza per le situazioni di vedovanza,
separazione o divorzio,
=
cura dei figli di età
inferiore a 11 anni,
=
documentati motivi di
salute del richiedente, con precedenza per i portatori di handicap grave ai
sensi della Legge n. 104/1992,
=
assistenza a parenti
conviventi e non conviventi per gravi e comprovate ragioni di salute,
=
motivi di studio o
volontariato a favore delle organizzazioni iscritte nei registri di cui
all’art. 6 della Legge n. 266/1991.
Resta inteso che a parità di condizioni farà fede la data di
ricevimento della domanda;
- verificherà con favore la possibilità di accordare ulteriori trasformazioni qualora le distribuzioni di orario dei rapporti di lavoro a tempo parziale in essere presso l’unità operativa, siano articolate in modo tale da garantire una copertura integrale dell’orario di lavoro giornaliero a tempo pieno in tutti i giorni lavorativi della settimana.
In tutti i casi in
cui le oggettive esigenze tecniche, organizzative e produttive presso la sede
di lavoro del dipendente interessato ostino all’accoglimento della/e
richiesta/e presentata/e, l’Azienda, al fine di favorire l’accoglimento delle
domande, valuterà la possibilità di accordare la trasformazione a tempo
parziale accogliendo l’eventuale richiesta di trasferimento presso altra unità
produttiva sita nelle vicinanze avanzata dal/dai dipendenti interessato/i alla
conversione del rapporto a tempo parziale.
Con riferimento al part-time di cui al punto 2 lett. c),
l’Azienda – valutata la richiesta del dipendente in un’ottica di
contemperamento delle rispettive esigenze – accoglierà la domanda, mantenendo
preferibilmente l’interessato nella medesima unità operativa, di norma, a far
tempo dal primo giorno del mese successivo a quello dell’istanza, fornendo in
ogni caso esaustivo riscontro alla richiesta del dipendente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla
data di presentazione della stessa.
Le
Parti inoltre si impegnano ad effettuare, in un apposito incontro entro il 30
giugno 2004, un monitoraggio sull’andamento applicativo di tale norma anche al
fine di valutare la necessità di apportarvi
correttivi.
7.
Ripristino del contratto di lavoro a tempo
pieno
Alle domande
di ripristino della prestazione a tempo pieno - redatte sull’apposita
modulistica - sarà dato corso con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento.
Al
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale stipulato a tempo
indeterminato che abbia richiesto e ottenuto il ripristino del rapporto a tempo
pieno, non potrà essere accordata nell’arco della vita lavorativa una seconda
conversione a tempo parziale indeterminato.
Le
richieste di ripristinare a tempo pieno il rapporto di lavoro a tempo parziale,
anche in anticipo rispetto alla scadenza concordata, avanzate dal personale per
motivate gravi ragioni di carattere personale e familiare, saranno esaminate
con favore dall’Azienda, compatibilmente con le esigenze tecniche,
organizzative e produttive.
8.
Principio di non discriminazione
La prestazione di
lavoro a tempo parziale - in relazione a quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs.
n. 61/2000 e successive modifiche e dall’art. 26, punto 1, lett. c) e punto 9
del C.C.N.L. - non può costituire elemento di discriminazione ad alcun fine del
rapporto di lavoro ed, in particolare, ai fini del giudizio e dello sviluppo
professionale e degli automatismi.
9.
Formazione
In relazione a quanto già condiviso fra le Parti nel
Verbale di Accordo 10 dicembre 2003 in materia di formazione, l’Azienda procurerà di organizzare la formazione destinata al
Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, preferibilmente e
compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, nella mattinata.
Al
riguardo le 24 ore di formazione retribuita di cui alla lett. a) dell’art. 54
del C.C.N.L. anche qualora cadessero fuori del normale orario di lavoro del
dipendente a tempo parziale saranno retribuite o, a scelta del lavoratore, recuperate attraverso permessi retribuiti. In
deroga a quanto previsto dall’art. 26,
p.1, lett. e) del CCNL, nel caso in cui il lavoratore a tempo parziale utilizzi
l’intero pacchetto formativo previsto dall’art. 54 lett. b) - (18 ore non retribuite
+ 8 ore retribuite) -, non si procederà al relativo proporzionamento.
10. Diritti di
informativa
L’Azienda
fornirà semestralmente (entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno) alle
Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze sindacali
aziendali firmatarie del presente Verbale di riunione un’informativa,
disaggregata per sesso e figure professionali, in ordine
1.
al numero delle
richieste di passaggio a tempo parziale pervenute ed accolte, suddivise per
tipologia;
2.
alle richieste di
passaggio a tempo parziale respinte ovvero in attesa di accoglimento a livello
di ciascuna Area rispetto alle quali le OO.SS.LL. potranno formulare proprie
osservazioni.
Nel
primo incontro fissato per il 30 giugno
2004 le Parti - si riservano inoltre di valutare ai sensi e per gli
effetti dell’art. 26, punto 9 del C.C.N.L. - la possibilità di addivenire ad
intese per il superamento delle percentuali massime stabilite in sede nazionale
per il ricorso a rapporti di lavoro a tempo parziale.
Incontri
informativi in ordine alle richieste di cui sub 1 e 2 potranno svolgersi, con
cadenza semestrale, anche a livello territoriale fra le Direzioni locali e le
competenti Rappresentanze sindacali aziendali firmatarie del presente Verbale di riunione che ne facciano richiesta.
11. Disposizioni finali
Per
quanto attiene alla normativa applicabile ai rapporti di lavoro a tempo
parziale in materia di assenze, ferie, addestramento per i neo assunti,
anzianità, agevolazioni per motivi di studio, formazione professionale,
prevalenza delle mansioni, trattamento economico, rotazioni e assemblee, nonché
per quant’altro non disciplinato nel presente Verbale di riunione si fa rinvio
alle disposizioni del C.C.N.L..
Il
presente Verbale di riunione produce effetti, in coerenza con quanto già
stabilito dall’Accordo 15 gennaio 2003, sino al 31 dicembre 2005.
Le
Parti si danno altresì atto che le previsioni in materia di rapporto di lavoro
a tempo parziale precedentemente in essere presso l’ex Banco Ambrosiano Veneto,
l’ex Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, l’ex Mediocredito Lombardo e
l’ex Banca Commerciale Italiana, sono integralmente superate da quanto definito
nel presente Verbale.
In
ogni caso le Parti si impegnano ad incontrarsi per stabilire eventuali
modifiche ed integrazioni non appena
sarà stata definita in sede nazionale la disciplina del contratto di lavoro a
tempo parziale.
BANCA
INTESA
FABI
FEDERDIRIGENTICREDITO
SINFUB
Filiali con
n.addetti previsti |
n. part time concedibili |
di cui Amministrativi |
di cui Commerciali |
5 – 8 |
uno |
1 |
oppure 1 Gestore
Base se presenti almeno
2 Gestori |
9 – 11 |
due |
1 |
|
12 – 16 |
tre |
2 |
1 |
17 – 22 |
quattro |
2 |
2 |
23 in poi |
da 5 unità e sino al 20% del numero di
addetti previsto per la filiale |
50% |
50% |
con un limite totale
del 20% a livello di Area.