VERBALE DI RIUNIONE

 

 

 

Il giorno 11 dicembre 2003, in Milano, tra

 

 

Banca Intesa  S.p.A.

 

e

 

le OO.SS. di Banca Intesa S.p.A.

FABI

FEDERDIRIGENTICREDITO

SINFUB

 

 

premesso che:

 

-        le Parti, in occasione degli incontri del 24 e 29 luglio 2002, hanno avviato un confronto finalizzato a definire una disciplina unitaria in materia di rapporti di lavoro a tempo parziale per tutto il personale di Banca Intesa;

-        successivamente con Accordo di Programma del 5 dicembre 2002, le Parti hanno individuato nel contratto di lavoro a tempo parziale un importante strumento per conseguire - in combinazione con le altre misure di cui all’Accordo medesimo - gli specifici obiettivi di riduzione strutturale del costo del lavoro e hanno convenuto, a tal fine, di favorire, quindi, il ricorso al lavoro a tempo parziale in tutte le sue forme;

-        il successivo Accordo del 15 gennaio 2003 - con il quale le Parti hanno definito e concluso sia la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223 del 1991, avviata dall’Azienda con lettera del 19 dicembre 2002, sia la procedura di cui al D.M. 158/2000 - ha integralmente recepito le previsioni di cui all’alinea che precede;

-        nei predetti Accordi le Parti hanno altresì determinato di incontrarsi per convenire “tempi e modalità per la presentazione delle richieste da parte del personale interessato, i criteri di accoglimento in caso di pluralità di domande presentate presso la medesima unità produttiva, ed eventuali ulteriori aspetti applicativi circa le possibili modulazioni degli orari”;

-        in attuazione di quanto stabilito dagli Accordi sopra richiamati, le Parti hanno proseguito il confronto sulla materia in occasione degli incontri del 30 gennaio, 25 febbraio, 14 marzo, 25 marzo, 18 aprile, 12  e 27 giugno 2003; in tale ultima occasione l’Azienda ha altresì fornito apposita informativa circa le posizioni di lavoro allo stato incompatibili con la modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale;

-        il quadro di riferimento normativo, nel frattempo, ha subito significative modificazioni,

le Parti si danno atto che, per il periodo 2003/2005,

ferme restando le vigenti disposizioni di legge e di contratto, la materia delle trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, del personale di Banca Intesa sarà regolata anche nel rispetto dei seguenti criteri e modalità operative:

1.        le premesse costituiscono parte integrante del presente Verbale.

 

2.         Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

 

La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può avvenire - compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’Azienda - a tempo determinato o indeterminato, a seguito dell’accoglimento da parte dell’Azienda della domanda presentata sia dal personale delle Aree professionali sia da quello appartenente alla categoria dei Quadri direttivi, ferme restando le specificità che caratterizzano la prestazione lavorativa di quest’ultima categoria.

 

La trasformazione dei rapporti di lavoro potrà avvenire:

 

a.         a tempo indeterminato;

b.         a tempo determinato per periodi minimi di tre anni rinnovabili, alla scadenza, per altri tre;

c.         a tempo determinato per sei mesi, rinnovabili per altri sei, in presenza di comprovati gravi motivi riferiti alla situazione personale e familiare del dipendente.

 

 

DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA

 

L’Azienda – secondo i criteri stabiliti nel successivo paragrafo 6, 4° comma – accoglierà le domande di part-time a tempo determinato per sei mesi (eventualmente rinnovabile per un periodo di pari durata) presentate, ai sensi del punto 2, lett. c., dai dipendenti che versano in situazioni personali e familiari di comprovata gravità, quali a titolo esemplificativo:

-          necessità familiari derivanti dal decesso del coniuge,

-          patologie acute - risultanti da idonea documentazione medica - che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale dei seguenti soggetti: coniuge, figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, genitori, parenti e affini entro il 2° grado e che richiedono assistenza continuativa da parte del familiare/dipendente.

In tali casi a supporto della domanda è richiesta la produzione della documentazione medica, rilasciata dal medico specialista del S.S.N. o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

 

3.         Articolazioni d’orario

 

L’orario di lavoro a tempo parziale, giornaliero, settimanale o mensile, tenuto conto di quanto richiesto dal dipendente – giusto quanto previsto dal punto 2, comma 1 del presente Verbale di riunione – potrà essere articolato come segue:

 

-          part time orizzontale, con orario giornaliero distribuito ugualmente su cinque giorni lavorativi, su base settimanale da 20 ore a 32,30 con o senza intervallo. In merito all’intervallo, nel  rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 66/2003, la relativa durata è da intendersi con un minimo di 10 minuti. Tale tipologia è ammessa anche al personale il cui orario di lavoro sia distribuito su turni, laddove ciò risulti comunque funzionale all’organizzazione del lavoro;

 

-          part time verticale su base settimanale, a titolo esemplificativo, così articolato:

=          15 ore articolate su due giornate di 7 ore e 30 minuti con intervallo ex art. 89 C.C.N.L. 11.7.1999;

=          15 ore articolate su tre giornate di 5 ore;

=          22 ore e 30 minuti articolate su tre giornate di 7 ore e 30 minuti con intervallo ex art. 89 C.C.N.L. 11.7.1999;

=          24 ore articolate su tre giornate di 8 ore con intervallo ex art. 89 C.C.N.L. 11.7.1999;

=          30 ore articolate su quattro giornate di 7 ore e 30 minuti con intervallo ex art. 89 C.C.N.L. 11.7.1999;

=          32 ore articolate su quattro giornate di 8 ore con intervallo ex art. 89 C.C.N.L. 11.7.1999,

 

-          part time misto su base settimanale, a titolo esemplificativo, così articolato:

=          27 ore e 30 minuti articolate su una giornata di 7 ore e 30 minuti con intervallo ex art. 89 C.C.N.L. 11.7.1999 e quattro giornate di 5 ore;

=          28 ore e 30 minuti articolate su una giornata di 7 ore e 30 minuti con intervallo ex art. 89 C.C.N.L. 11.7.1999 e quattro giornate di 5 ore e 15 minuti;

=          29 ore e 30 minuti articolate su una giornata di 7 ore e 30 minuti con intervallo ex art. 89 C.C.N.L. 11.7.1999 e quattro giornate di 5 ore e 30 minuti;

=          30 ore articolate su due giornate di 7 ore e 30 minuti con intervallo ex art. 89 C.C.N.L. 11.7.1999 e tre giornate di 5 ore;

=          32 ore e 30 minuti articolate su tre giornate di 7 ore e 30 minuti con intervallo ex art. 89 C.C.N.L. 11.7.1999 e due giornate di 5 ore,

 

-          part-time ciclico su base annuale: articolato limitatamente ad alcuni periodi dell’anno con presenza, nel periodo richiesto, su tutti i giorni lavorativi della settimana o solo su alcuni.

 

Resta inteso che a richiesta del singolo dipendente e sempre compatibilmente con le esigenze aziendali potrà essere convenuta una diversa articolazione degli orari suindicati.

 

 

4.          Banca delle ore

In relazione a quanto previsto dal punto 1) dell’Accordo 15 gennaio 2003, le prestazioni supplementari o straordinarie eventualmente richieste al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale - nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e contratto - danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo della “banca delle ore” nel rispetto delle stesse modalità in uso per il personale a tempo pieno.

 

5.          Modalità per la presentazione delle richieste

 

Le domande di trasformazione dei rapporti di lavoro del personale in servizio a tempo pieno appartenente alle Aree professionali e ai Quadri direttivi - redatte sull’apposita modulistica - in quanto sussistano le condizioni di cui al punto 2, saranno accolte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la richiesta viene è approvata.

 

 

6.           Criteri di accoglimento delle domande

 

Ai fini dell’accoglimento delle domande di trasformazione a tempo parziale a tempo indeterminato o determinato presentate ai sensi del punto 2, lett a. e b. che precede, nonché della determinazione della relativa decorrenza, l’Azienda - d’ora innanzi - avrà riguardo alla consistenza numerica dell’unità operativa presso la quale il Dipendente presta servizio nel rispetto, per quanto concerne le unità territoriali, dei criteri organizzativi di cui all’acclusa tabella, che forma parte integrante del presente accordo, fermo restando che, di norma, non si darà luogo a trasformazioni di rapporto a tempo parziale nelle unità operative che occupano sino a 4 addetti.

 

Si conviene altresì che in caso di pluralità di domande di conversione del rapporto di lavoro o di proroga del contratto a tempo parziale presentate presso la medesima unità operativa, l’Azienda, valutate, le esigenze tecniche, organizzative e produttive:

 

-        favorirà le domande avanzate da personale che abbia comprovati motivi personali o familiari di rilevante gravità, esaminando ai fini della precedenza nell’accoglimento, le domande supportate dalle sottoindicate motivazioni:

=          assistenza a figli e coniugi portatori di handicap, assistenza a figli e coniugi in particolari situazioni di disagio, con precedenza per le situazioni di vedovanza, separazione o divorzio,

=          cura dei figli di età inferiore a 11 anni,

=          documentati motivi di salute del richiedente, con precedenza per i portatori di handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992,

=          assistenza a parenti conviventi e non conviventi per gravi e comprovate ragioni di salute,

=          motivi di studio o volontariato a favore delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all’art. 6 della Legge n. 266/1991.

Resta inteso che a parità di condizioni farà fede la data di ricevimento della domanda;

 

-        verificherà con favore la possibilità di accordare ulteriori trasformazioni qualora le distribuzioni di orario dei rapporti di lavoro a tempo parziale in essere presso l’unità operativa, siano articolate in modo tale da garantire una copertura integrale dell’orario di lavoro giornaliero a tempo pieno in tutti i giorni lavorativi della settimana.

 

In tutti i casi in cui le oggettive esigenze tecniche, organizzative e produttive presso la sede di lavoro del dipendente interessato ostino all’accoglimento della/e richiesta/e presentata/e, l’Azienda, al fine di favorire l’accoglimento delle domande, valuterà la possibilità di accordare la trasformazione a tempo parziale accogliendo l’eventuale richiesta di trasferimento presso altra unità produttiva sita nelle vicinanze avanzata dal/dai dipendenti interessato/i alla conversione del rapporto a tempo parziale.

 

Con riferimento al part-time di cui al punto 2 lett. c), l’Azienda – valutata la richiesta del dipendente in un’ottica di contemperamento delle rispettive esigenze – accoglierà la domanda, mantenendo preferibilmente l’interessato nella medesima unità operativa, di norma, a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello dell’istanza, fornendo in ogni caso esaustivo riscontro alla richiesta del dipendente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di presentazione della stessa.

Le Parti inoltre si impegnano ad effettuare, in un apposito incontro entro il 30 giugno 2004, un monitoraggio sull’andamento applicativo di tale norma anche al fine di valutare la necessità di apportarvi  correttivi.

 

 

7.          Ripristino del contratto di lavoro a tempo pieno 

 

Alle domande di ripristino della prestazione a tempo pieno - redatte sull’apposita modulistica - sarà dato corso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento.

 

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale stipulato a tempo indeterminato che abbia richiesto e ottenuto il ripristino del rapporto a tempo pieno, non potrà essere accordata nell’arco della vita lavorativa una seconda conversione a tempo parziale indeterminato.

 

Le richieste di ripristinare a tempo pieno il rapporto di lavoro a tempo parziale, anche in anticipo rispetto alla scadenza concordata, avanzate dal personale per motivate gravi ragioni di carattere personale e familiare, saranno esaminate con favore dall’Azienda, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive.

 

 

8.          Principio di non discriminazione

 

La prestazione di lavoro a tempo parziale - in relazione a quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche e dall’art. 26, punto 1, lett. c) e punto 9 del C.C.N.L. - non può costituire elemento di discriminazione ad alcun fine del rapporto di lavoro ed, in particolare, ai fini del giudizio e dello sviluppo professionale e degli automatismi.

 

 

9.          Formazione

 

In relazione a quanto già condiviso fra le Parti nel Verbale di Accordo 10 dicembre 2003 in materia di formazione, l’Azienda procurerà di organizzare la formazione destinata al Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, preferibilmente e compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, nella mattinata.

Al riguardo le 24 ore di formazione retribuita di cui alla lett. a) dell’art. 54 del C.C.N.L. anche qualora cadessero fuori del normale orario di lavoro del dipendente a tempo parziale saranno retribuite o, a scelta del lavoratore, recuperate attraverso permessi retribuiti. In deroga a quanto previsto dall’art.  26, p.1, lett. e) del CCNL, nel caso in cui il lavoratore a tempo parziale utilizzi l’intero pacchetto formativo previsto dall’art. 54 lett. b) - (18 ore non retribuite + 8 ore retribuite) -, non si procederà al relativo proporzionamento.

 

 

10.      Diritti di informativa

 

L’Azienda fornirà semestralmente (entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno) alle Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze sindacali aziendali firmatarie del presente Verbale di riunione un’informativa, disaggregata per sesso e figure professionali, in ordine

 

1.        al numero delle richieste di passaggio a tempo parziale pervenute ed accolte, suddivise per tipologia;

 

2.        alle richieste di passaggio a tempo parziale respinte ovvero in attesa di accoglimento a livello di ciascuna Area rispetto alle quali le OO.SS.LL. potranno formulare proprie osservazioni.

Nel primo incontro fissato per il 30 giugno 2004 le Parti - si riservano inoltre di valutare ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, punto 9 del C.C.N.L. - la possibilità di addivenire ad intese per il superamento delle percentuali massime stabilite in sede nazionale per il ricorso a rapporti di lavoro a tempo parziale.

Incontri informativi in ordine alle richieste di cui sub 1 e 2 potranno svolgersi, con cadenza semestrale, anche a livello territoriale fra le Direzioni locali e le competenti Rappresentanze sindacali aziendali firmatarie del presente Verbale di riunione che ne facciano richiesta.

 

 

11.     Disposizioni finali

 

Per quanto attiene alla normativa applicabile ai rapporti di lavoro a tempo parziale in materia di assenze, ferie, addestramento per i neo assunti, anzianità, agevolazioni per motivi di studio, formazione professionale, prevalenza delle mansioni, trattamento economico, rotazioni e assemblee, nonché per quant’altro non disciplinato nel presente Verbale di riunione si fa rinvio alle disposizioni del C.C.N.L..

 

Il presente Verbale di riunione produce effetti, in coerenza con quanto già stabilito dall’Accordo 15 gennaio 2003, sino al 31 dicembre 2005.

Le Parti si danno altresì atto che le previsioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale precedentemente in essere presso l’ex Banco Ambrosiano Veneto, l’ex Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, l’ex Mediocredito Lombardo e l’ex Banca Commerciale Italiana, sono integralmente superate da quanto definito nel presente Verbale.

 

In ogni caso le Parti si impegnano ad incontrarsi per stabilire eventuali modifiche ed integrazioni   non appena sarà stata definita in sede nazionale la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale.

 

 

Allegato

 

 

 

BANCA INTESA

 

 

FABI

FEDERDIRIGENTICREDITO

SINFUB

 

 


 

 

TABELLA DI RIFERIMENTO AI FINI DELL’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI PASSAGGIO A TEMPO PARZIALE NELLE FILIALI DELLA DIVISIONE RETE

 

 

 

Filiali con n.addetti previsti

 

n. part time concedibili

di cui

Amministrativi

 

di cui

Commerciali

5 – 8

uno

 

1

oppure 1 Gestore Base

se presenti almeno 2 Gestori

9 – 11

 

due

1

1

12 – 16

 

tre

2

1

17 – 22

 

quattro

2

2

23 in poi

 

da 5 unità e sino al  20% del numero di addetti previsto per la filiale

50%

50%

 

con un limite totale del 20% a livello di Area.