Il giorno 22/12/2003                

 

tra

 

la S.E.DA. S.p.A. con sede in Jesi (AN) in Via Guerri nr. 5, rappresentata dall’Amministratore Delegato de Magistris Dott. Maurizio ed assistito dalla Sig.ra Zenobi Maela

 

                                                                            e

 

la FABI rappresentata dal Sig. Buonanno Massimo, dal Sig. Gianfelici Luigi e dal Sig. Mancinelli Marco;

 

con l’assistenza

 

della Società di consulenza Bruni, Marino & C. rappresentata dal Sig. Marino Fabrizio

 

VISTO

 

.   la Legge n. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio

.  il Decreto Legislativo n.124/1993 recante la “Disciplina delle  forme pensionistiche

   complementari”;

.  l’ articolo 9, comma 2 del Decreto Legislativo 124/1993 che consente l’adesione ai fondi

   Pensione Aperti anche su base contrattuale collettiva

 

CONSIDERATO

 

.  che gli interventi legislativi finalizzati al riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio

   rendono necessaria l’introduzione di forme di previdenza complementari rispetto a quelle

   contemplate dal regime pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura

   previdenziale;

.  che il personale della S.E.DA. S.p.A. sarà destinatario a far tempo dal 1° gennaio 2004 di un 

   trattamento   di previdenza complementare;

.  che, date le dimensioni del bacino dei destinatari della forma di previdenza complementare, non

   appare conforme ai principi di economicità ed efficienza il perseguimento di tale finalità

   tramite la costituzione di un ente pensionistico autonomo;

.  che nei confronti del personale della S.E.DA. S.p.A. non sussistono condizioni ostative

    all’adesione collettiva a fondi pensione aperti secondo quanto previsto dalla predetta normativa;

.  che le parti hanno pertanto individuato lo strumento più idoneo per il raggiungimento di

   questi obbiettivi nell’adesione su base contrattuale collettiva ad un Fondo Pensione Aperto.

 

 
 
 
 

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TENUTO CONTO

 

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

 

  Articolo 1

 

  A favore degli appartenenti al personale della S.E.DA.S.p.A. - assunti con contratto a tempo indeterminato (ovvero con altra forma contrattuale a condizione che abbiano superato il periodo di prova, qualora previsto) - che dichiarino di aderire,è istituita una  forma di previdenza completare in regime di contribuzione definita con posizioni individuali, ai sensi del Decreto Legislativo n.124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante adesione su base contrattuale collettiva ad un Fondo Pensione Aperto.

 

Articolo 2

 

L’iscrizione al Fondo Pensione Aperto ha luogo con adesione volontaria individuale di ciascun lavoratore interessato.

 

L’adesione al Fondo Pensione Aperto è libera e decorre dal 1° giorno del mese successivo  a quello in cui viene formulata. Limitatamente alla fase di avvio, per il personale che manifesti la volontà di aderire entro il 31 gennaio 2004, la decorrenza degli obblighi contributivi a carico della S.E.D.A. S.p.A. è fissata al 1 gennaio 2003 ovvero dalla data di assunzione se successiva.

 

Le condizioni di adesione sono quelle previste dal regolamento del Fondo Pensione Aperto.

Le stesse sono indicate nel Prospetto Informativo che deve essere obbligatoriamente consegnato

ad ogni aderente prima della sottoscrizione.

 

Articolo 3

 

La mancata adesione al Fondo Pensione Aperto non comporta alcun obbligo presente e futuro

a carico della S.E.DA.  S.p.A. di corrispondere apporti contributivi ovvero somme compensative al lavoratore.

 

Contestualmente all’adesione al Fondo Pensione Aperto il lavoratore deve conferire alla S.E.DA.

S.p.A. delega a trattenere dallo stipendio la contribuzione di cui al successivo articolo 4.

 

Articolo 4

 

Le posizioni individuali contemplate dall’articolo 1 sono finanziate mediante:

1.      un contributo della S.E.DA. S.p.A.non inferiore al 3,5% calcolato sull’imponibile, senza massimale, utile ai fini della contribuzione dovuta  alla Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall’Inps. A favore del personale che, a norma dell’articolo 2, secondo comma, aderisca al Fondo Pensione Aperto entro il 31 marzo 2004, il versamento dei contributi a carico della S.E.DA.S.p.A. di competenza dell’anno 2003 saranno versati al fondo aperto in unica soluzione entro il 30 aprile 2004;

 

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2    un contributo a carico del lavoratore pari allo 0,50% determinato sulla base dello stesso imponibile

      indicato al precedente punto 1, che il lavoratore ha facoltà di incrementare con cadenza annuale;

3        una quota annuale di TFR nelle seguenti misure: 100% del TFR in corso di maturazione nell’anno

per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 28 aprile 1993. Per il restante perso-

nale, fatta eccezione per i soggetti con qualifica di vecchi iscritti, sulla posizione individuale viene fatta confluire una quota, prelevata dal TFR  in corso di maturazione, almeno pari  alla metà della  somma dei contributi di cui ai precedenti punti 1 e 2. Per questi ultimi, compresi i soggetti con qualifica di vecchi iscritti, è fatta salva la possibilità di chiedere, anno per anno, il versamento dell’intero TFR in corso di maturazione.

Il versamento della contribuzione a carico della S.E.DA. S.P.A. e del lavoratore, nonché delle quote di TFR avverrà con cadenza mensile.

Il lavoratore può sospendere la propria contribuzione al Fondo Pensione Aperto in qualsiasi giorno del mese, purchè ne dia comunicazione all’ufficio del Personale della S.E.DA. S.p.A. in tempo utile per sospendere il versamento. Contestualmente viene sospeso il versamento della contribuzione a carico della S.E.DA. S.pA. e delle quote di TFR. In caso di revoca della sospensione, la stessa decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di formalizzazione della stessa.

 

Le eventuali modifiche attinenti la misura del contributo individuale e/o la quota di TFR da destinare al finanziamento della posizione previdenziale individuale dovranno essere comunicate all’ufficio del Personale della S.E.DA. S.p.A. entro il mese di novembre e gli effetti decorrono dal 1 gennaio dell’anno successivo.

 

NOTA A VERBALE

Le parti si danno reciprocamente atto della possibilità di elevare il contributo della S.E.DA. S.p.A. a decorrere dall’1 gennaio 2005. Nel frattempo viene sospesa l’erogazione del premio presenza di cui all’art. 2 dell’accordo del 21/10/2002. Tale sospensione vale dal 01/01/2004 al 31/12/2004.

 

Articolo 5

 

Il lavoratore ha titolo di accedere  alle coperture assicurative accessorie previste dal Regolamento del Fondo Pensione Aperto per il caso di morte ed invalidità permanente intervenute prima che sia

maturato il diritto alla liquidazione della  prestazione pensionistica complementare.

Al finanziamento di detta copertura concorrerà l’azienda con un contributo fissato nella misura dello 0,50% da aggiungere all’aliquota di cui all’art.4 che verrà comunque versato a decorrere dalla manifestazione della volontà di adesione.

 

Le parti si riservano di individuare altre soluzioni idonee a fornire adeguata copertura contro gli

eventi morte e invalidità totale e permanente.

 

Articolo 6

 

Qualora dovessero intervenire disposizioni di legge che comportino modifiche del trattamento fiscale del contributo nei confronti del lavoratore e/o dell’Azienda, le Parti si impegnano a rincontrarsi per riconsiderare le previsioni di cui al precedente articolo 4.

 

 

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Articolo 7

 

All’atto della cessazione del rapporto di lavoro con la S.E.DA. S.p.A. senza che siano maturati i requisiti previsti dal Regolamento del Fondo Pensione Aperto per l’erogazione delle prestazioni, la S.E.DA. S.p.A. sospenderà la contribuzione e il lavoratore potrà chiedere:

 

.   il trasferimento della posizione individuale ad altro Fondo al quale il lavoratore possa aderire in

    relazione alla nuova attività lavorativa, ovvero ad una delle forme di previdenza individuale di  

    cui agli articoli 9-bis e 9-ter del Decreto Legislativo n.124/1993;

 

.   il mantenimento della posizione individuale presso il Fondo Pensione Aperto a titolo  

    individuale;

.   il riscatto della posizione individuale.

 

Articolo 8

 

Per quel che riguarda il metodo e la periodicità del calcolo del valore della quota, il presente Accordo rinvia a quanto disposto nel Prospetto Informativo del Fondo Pensione Aperto che verrà scelto dal personale della S.E.DA. S.p.A..

 

Articolo 9

 

Per tutto quanto non descritto nel presente Accordo le Parti rinviano al Regolamento e al Prospetto

Informativo del Fondo Pensioni Aperto che verrà adottato nonché alla normativa vigente.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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