Il giorno 22/12/2003
tra
la S.E.DA. S.p.A. con sede
in Jesi (AN) in Via Guerri nr. 5, rappresentata dall’Amministratore Delegato de
Magistris Dott. Maurizio ed assistito dalla Sig.ra Zenobi Maela
e
la FABI rappresentata dal
Sig. Buonanno Massimo, dal Sig. Gianfelici Luigi e dal Sig. Mancinelli Marco;
con l’assistenza
della Società di consulenza
Bruni, Marino & C. rappresentata dal Sig. Marino Fabrizio
. la
Legge n. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio
. il Decreto Legislativo n.124/1993 recante la
“Disciplina delle forme pensionistiche
complementari”;
. l’ articolo 9, comma 2 del Decreto Legislativo
124/1993 che consente l’adesione ai fondi
Pensione Aperti anche su base contrattuale
collettiva
. che gli interventi legislativi finalizzati al
riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio
rendono necessaria l’introduzione di forme
di previdenza complementari rispetto a quelle
contemplate dal regime pubblico, al fine di
assicurare più elevati livelli di copertura
previdenziale;
. che il personale della S.E.DA. S.p.A. sarà
destinatario a far tempo dal 1° gennaio 2004 di un
trattamento di previdenza complementare;
. che, date le dimensioni del bacino dei destinatari della forma di
previdenza complementare, non
appare conforme ai principi di economicità
ed efficienza il perseguimento di tale finalità
tramite la costituzione di un ente
pensionistico autonomo;
. che nei confronti del personale della S.E.DA. S.p.A.
non sussistono condizioni ostative
all’adesione collettiva a fondi pensione
aperti secondo quanto previsto dalla predetta normativa;
. che le parti hanno pertanto individuato lo strumento
più idoneo per il raggiungimento di
questi obbiettivi nell’adesione su base
contrattuale collettiva ad un Fondo Pensione Aperto.
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Articolo 1
A favore degli appartenenti al personale
della S.E.DA.S.p.A. - assunti con contratto a tempo indeterminato (ovvero con
altra forma contrattuale a condizione che abbiano superato il periodo di prova,
qualora previsto) - che dichiarino di aderire,è istituita una forma di previdenza completare in regime di
contribuzione definita con posizioni individuali, ai sensi del Decreto
Legislativo n.124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante
adesione su base contrattuale collettiva ad un Fondo Pensione Aperto.
Articolo
2
L’iscrizione
al Fondo Pensione Aperto ha luogo con adesione volontaria individuale di
ciascun lavoratore interessato.
L’adesione
al Fondo Pensione Aperto è libera e decorre dal 1° giorno del mese
successivo a quello in cui viene
formulata. Limitatamente alla fase di avvio, per il personale che manifesti la
volontà di aderire entro il 31 gennaio 2004, la decorrenza degli obblighi
contributivi a carico della S.E.D.A. S.p.A. è fissata al 1 gennaio 2003 ovvero
dalla data di assunzione se successiva.
Le
condizioni di adesione sono quelle previste dal regolamento del Fondo Pensione
Aperto.
Le
stesse sono indicate nel Prospetto Informativo che deve essere obbligatoriamente
consegnato
ad
ogni aderente prima della sottoscrizione.
Articolo
3
La
mancata adesione al Fondo Pensione Aperto non comporta alcun obbligo presente e
futuro
a
carico della S.E.DA. S.p.A. di
corrispondere apporti contributivi ovvero somme compensative al lavoratore.
Contestualmente
all’adesione al Fondo Pensione Aperto il lavoratore deve conferire alla S.E.DA.
S.p.A.
delega a trattenere dallo stipendio la contribuzione di cui al successivo
articolo 4.
Articolo 4
Le posizioni individuali contemplate dall’articolo 1
sono finanziate mediante:
1.
un
contributo della S.E.DA. S.p.A.non inferiore al 3,5% calcolato sull’imponibile,
senza massimale, utile ai fini della contribuzione dovuta alla Assicurazione Generale Obbligatoria
gestita dall’Inps. A favore del
personale che, a norma dell’articolo 2, secondo comma, aderisca al Fondo
Pensione Aperto entro il 31 marzo 2004, il versamento dei contributi a carico
della S.E.DA.S.p.A. di competenza dell’anno 2003 saranno versati al fondo
aperto in unica soluzione entro il 30 aprile 2004;
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2 un
contributo a carico del lavoratore pari allo 0,50% determinato sulla base dello
stesso imponibile
indicato al precedente punto 1, che il lavoratore ha facoltà di
incrementare con cadenza annuale;
3
una
quota annuale di TFR nelle seguenti misure: 100% del TFR in corso di
maturazione nell’anno
per i lavoratori di prima occupazione successiva
alla data del 28 aprile 1993. Per il restante perso-
nale, fatta eccezione per i soggetti con qualifica
di vecchi iscritti, sulla posizione individuale viene fatta confluire una
quota, prelevata dal TFR in corso di
maturazione, almeno pari alla metà
della somma dei contributi di cui ai
precedenti punti 1 e 2. Per questi ultimi, compresi i soggetti con qualifica di
vecchi iscritti, è fatta salva la possibilità di chiedere, anno per anno, il
versamento dell’intero TFR in corso di maturazione.
Il versamento della contribuzione a carico della
S.E.DA. S.P.A. e del lavoratore, nonché delle quote di TFR avverrà con cadenza
mensile.
Il lavoratore può sospendere la propria
contribuzione al Fondo Pensione Aperto in qualsiasi giorno del mese, purchè ne
dia comunicazione all’ufficio del Personale della S.E.DA. S.p.A. in tempo utile
per sospendere il versamento. Contestualmente viene sospeso il versamento della
contribuzione a carico della S.E.DA. S.pA. e delle quote di TFR. In caso di
revoca della sospensione, la stessa decorre dal 1° giorno del mese successivo
alla data di formalizzazione della stessa.
Le eventuali modifiche attinenti la misura del
contributo individuale e/o la quota di TFR da destinare al finanziamento della
posizione previdenziale individuale dovranno essere comunicate all’ufficio del
Personale della S.E.DA. S.p.A. entro il mese di novembre e gli effetti
decorrono dal 1 gennaio dell’anno successivo.
NOTA A VERBALE
Le parti si danno reciprocamente atto della
possibilità di elevare il contributo della S.E.DA. S.p.A. a decorrere dall’1
gennaio 2005. Nel frattempo viene sospesa l’erogazione del premio presenza di
cui all’art. 2 dell’accordo del 21/10/2002. Tale sospensione vale dal
01/01/2004 al 31/12/2004.
Articolo 5
Il lavoratore ha titolo di accedere alle coperture assicurative accessorie
previste dal Regolamento del Fondo Pensione Aperto per il caso di morte ed
invalidità permanente intervenute prima che sia
maturato il diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica complementare.
Al finanziamento di detta copertura concorrerà
l’azienda con un contributo fissato nella misura dello 0,50% da aggiungere
all’aliquota di cui all’art.4 che verrà comunque versato a decorrere dalla
manifestazione della volontà di adesione.
Le parti si riservano di individuare altre soluzioni
idonee a fornire adeguata copertura contro gli
eventi morte e invalidità totale e permanente.
Articolo 6
Qualora dovessero intervenire disposizioni di legge
che comportino modifiche del trattamento fiscale del contributo nei confronti
del lavoratore e/o dell’Azienda,
le Parti si impegnano a rincontrarsi per riconsiderare le previsioni di cui al
precedente articolo 4.
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Articolo 7
All’atto della cessazione del rapporto di lavoro con
la S.E.DA. S.p.A. senza che siano maturati i requisiti previsti dal Regolamento
del Fondo Pensione Aperto per l’erogazione delle prestazioni, la S.E.DA. S.p.A.
sospenderà la contribuzione e il lavoratore potrà chiedere:
. il trasferimento della
posizione individuale ad altro Fondo al quale il lavoratore possa aderire in
relazione
alla nuova attività lavorativa, ovvero ad una delle forme di previdenza
individuale di
cui agli
articoli 9-bis e 9-ter del Decreto Legislativo n.124/1993;
. il mantenimento della
posizione individuale presso il Fondo Pensione Aperto a titolo
individuale;
. il riscatto della posizione
individuale.
Articolo 8
Per quel che riguarda il metodo e la periodicità del
calcolo del valore della quota, il presente Accordo rinvia a quanto disposto
nel Prospetto Informativo del Fondo Pensione Aperto che verrà scelto dal
personale della S.E.DA. S.p.A..
Articolo 9
Per tutto quanto non descritto nel presente Accordo
le Parti rinviano al Regolamento e al Prospetto
Informativo del Fondo Pensioni Aperto che verrà
adottato nonché alla normativa vigente.
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