tra
la Carilo Cassa di Risparmio di Loreto
S.p.A., rappresentata dal Presidente sig. Ennio Figini, dal Direttore Generale
sig. Armando Palmieri, dal Vicedirettore Generale sig. Emidio Guerrieri con
l’assistenza del sig. Lorenzo Rossi del Servizio Affari Generali e dei sig.ri
Francesco Mazzarini e Giuseppe Cesaroni del Servizio Personale della Capogruppo
Banca delle Marche
e
le OO.SS.
FABI, nella persona del sig.Massimo
Buonanno e della sig.ra Antonella Dattilo;
FEDERDIRIGENTI, nella persona del sig.
Paride Francesconi;
si è convenuto:
di apportare la seguente modifica
all’articolo 25 del Regolamento del Fondo pensione Cassa di Risparmio di Loreto
Articolo
25 – Anticipazioni
Gli
iscritti alla sezione II hanno diritto, secondo le modalità previste dalle
disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, all’anticipazione di quanto
maturato nella posizione individuale.
La
misura dell’anticipazione, di cui al comma che precede, potrà avvenire fino
alla concorrenza del 100% dell’importo complessivamente maturato nella
posizione individuale alla data della richiesta, salvo che per gli iscritti con
la qualifica di “vecchio iscritto” (art.5 sub a e sub c) la cui anticipazione
potrà avvenire solo fino al 75% dell’importo innanzi citato.
Nel
computo delle anzianità utili ai fini dell’esercizio del diritto vengono
considerati i periodi, decorrenti dalla data di prima iscrizione ad un Fondo
pensione, maturati presso l’eventuale regime di provenienza, a condizione che
non si sia verificato il riscatto della posizione individuale.
L’iscritto
può reintegrare la propria posizione con le modalità previste da apposite
disposizioni del Consiglio di Amministrazione della Cassa.
CARILO
CASSA DI
RISPARMIO DI LORETO SpA LE
OO.SS.
FABI
FEDERDIRIGENTI