Milano, 23
dicembre 2003
In data odierna, presso la sede della Società per i Servizi Bancari – SSB S.p.A. in Milano, viale Certosa n. 218, si sono incontrate:
· SiNSYS S.A.;
· SSB S.p.A.;
· la Delegazione FABI;
· la Delegazione DIRCREDITO
per concludere l’esame congiunto ex art. 47, legge 29 dicembre 1990, n. 428, sulla procedura di trasferimento di ramo d’azienda relativo al processing delle carte internazionali da SSB S.p.A. alla Filiale italiana di SiNSYS S.A..
PREMESSO
·
che SiNSYS S.A., società di diritto belga con propria
sede legale in Bruxelles (Belgio) Hacchtsesteenweg / Chaussée de Haecht 426
1130 e controllata da SSB S.p.A., è presente sul territorio italiano attraverso
la propria Filiale italiana avente sede in Milano, viale Certosa n. 218;
·
che nel mese di dicembre si è svolta la fase di
consultazione della procedura di cui all’art. 47 L. 428/1990 per il
trasferimento di ramo d’azienda relativo al processing delle carte
internazionali da SSB S.p.A. alla Filiale italiana di SiNSYS S.A.;
·
che tale trasferimento, conformemente a quanto indicato
con lettera di avvio della procedura del 21 novembre 2003 inviata alle
Rappresentanze Sindacali Aziendali ed alle Segreterie Nazionali dei Sindacati
di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle
imprese interessate al trasferimento, ha ad oggetto le attività di supporto,
sviluppo e gestione delle piattaforme CAMS II (Issuing) e SMAC (Acquiring)
relative alle carte di pagamento internazionali, cui sono addetti n. 35 dipendenti
(di cui si allega elenco nominativo – allegato n. 1). Tali dipendenti
passeranno, ai sensi dell’art. 2112 cod.civ., alle dipendenze di SiNSYS S.A.
con decorrenza 1° marzo 2004;
·
che è prevista una seconda fase del trasferimento in
oggetto, con effetto a data da stabilirsi presumibilmente entro l’inizio del
2005, che coinvolgerà un numero di dipendenti non superiore a 21; tali
dipendenti di SSB S.p.A. sono attualmente addetti alle medesime attività di cui
al punto precedente su una diversa piattaforma tecnologica, denominata “Old
System”, che nel corso del 2004 verrà fatta confluire, a seguito di complesse
procedure di conversione tecnologica, sulla piattaforma CAMS II/SMAC; pertanto,
a seguito di ciò, anche gli altri 21 dipendenti di SSB S.p.A. attualmente
occupati sulla piattaforma “Old System” verranno trasferiti alla Filiale
italiana di SiNSYS S.A. ai sensi dell’art. 2112 cod. civ, presumibilmente entro
l’inizio del 2005;
·
che SSB S.p.A. applica il CCNL per le Aziende di
Credito, finanziarie e strumentali tempo per tempo vigente ed applica altresì
propri contratti collettivi aziendali, mentre SiNSYS S.A. in Italia non applica
alcun contratto collettivo;
·
che, salvo diverse indicazioni, tutti gli istituti
contrattuali derivanti dal presente Accordo avranno decorrenza dal 1° marzo
2004 e troveranno applicazione esclusivamente per il Personale dipendente dalla
Filiale italiana di SiNSYS S.A.
Tutto ciò premesso, le Parti hanno stipulato il seguente
ACCORDO
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente Accordo.
1. Normativa applicata
La Filiale italiana di SiNSYS S.A. applicherà:
· il CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1^ alla 3^) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali; il CCNL per i dirigenti dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali.
· quanto disposto dal Contratto Integrativo Aziendale di SSB S.p.A. dell’11 aprile 2002 e dagli accordi ad esso collegati, nonché dagli accordi collettivi e dai regolamenti aziendali vigenti in SSB alla data di sottoscrizione del presente Accordo, in quanto compatibili e per materie non diversamente disciplinate dal presente Accordo, fino alla stipulazione di accordi o regolamenti specifici;
· Disciplina regolamentata dal presente Accordo.
Fino alla definizione del Contratto Integrativo Aziendale della Filiale italiana di SiNSYS S.A. e comunque non oltre il 28 febbraio 2006, nel caso di nuovi accordi collettivi aziendali stipulati in SSB S.p.A., le Parti si incontreranno entro 3 mesi per valutarne coerenza ed eventuale applicabilità alla Filiale italiana di SiNSYS S.A..
2. Previdenza integrativa
Le Parti intendono garantire al Personale della Filiale italiana di SiNSYS S.A. la possibilità di aderire ad una forma previdenziale integrativa, individuata di comune accordo nel “Fondo Pensione Previbank”. A tale scopo, la Filiale italiana di SiNSYS S.A. presenterà formale domanda di adesione al Fondo di cui sopra sulla base del seguente accordo:
Il contributo a carico dell’azienda è fissato nelle seguenti misure:
a) per i dipendenti che al 28.04.1993 risultavano già iscritti ad altra forma di previdenza complementare (“vecchi iscritti”):
4,1% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per i dirigenti
4,1% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello;
3,6% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per gli altri dipendenti (3 aree professionali e Quadri Direttivi di 1° e 2° livello);
b) per i dipendenti provenienti da Servizi Interbancari, a seguito di scorporo di ramo d’azienda e acquisizione da parte di SSB S.p.A., che al 28.04.1993 risultavano già iscritti ad una forma di previdenza complementare:
5,1% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per i dirigenti;
5,1% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello;
5,1% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per gli altri dipendenti (3 aree professionali e Quadri Direttivi di 1° e 2° livello);
c) per gli altri dipendenti (“nuovi iscritti”):
2,5% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per i dirigenti;
2,5% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello;
2,5% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per gli altri dipendenti (3 aree professionali e quadri direttivi di 1° e 2° livello).
Il contributo a carico del dipendente è fissato nelle seguenti misure:
a) i dipendenti che al 28.04.1993 risultavano già iscritti ad altra forma di previdenza complementare (“vecchi iscritti”) potranno contribuire mensilmente al Fondo nella misura minima dello 0,5% e massima del 10% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR. Per i soli dipendenti con età pari o superiore ai 45 anni, la contribuzione massima potrà essere elevata al 20%;
b) tutti gli altri dipendenti potranno contribuire mensilmente al Fondo nella misura minima dello 0.5% e massima del 2,0% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR.
La Filiale italiana di SiNSYS S.A. inoltre verserà al Fondo, con la stessa cadenza mensile, a valere ed in detrazione dalla quota annua dell’accantonamento del TFR:
a) per i dipendenti che, assunti successivamente alla data del 27.04.1993, non risultavano di primo impiego, un importo pari:
al 2,5% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per i dirigenti;
al 2,5% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello;
al 2,5% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per gli altri dipendenti (3 aree professionali e quadri direttivi di 1° e 2° livello)
b) per i dipendenti di primo impiego successivo alla data del 27.04.1993, un importo pari all’intera quota di accantonamento del TFR.
c) Per i dipendenti già iscritti ad una forma di previdenza complementare alla data del 28.04.1993 che ne facciano richiesta, un importo pari
al 2,5% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per i dirigenti;
al 2,5% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello;
al 2,5% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per gli altri dipendenti (3 aree professionali e quadri direttivi di 1° e 2° livello)
Le previsioni del presente punto si applicano esclusivamente al Personale dipendente della Filiale italiana di SiNSYS con contratto di lavoro a tempo indeterminato, una volta concluso il periodo di prova.
Successivamente all’accoglimento della domanda di adesione al Fondo pensione Previbank, le Parti si incontreranno per accogliere, attraverso apposito accordo redatto sulla base degli standard di Previbank, la disciplina di dettaglio.
Polizze assicurative -
Dichiarazione di SiNSYS S.A.
In materia di coperture assicurative a favore dei propri dipendenti,
SiNSYS S.A, dichiara che per la propria Filiale italiana adotterà un
regolamento analogo a quello adottato da SSB S.p.A., allegato al presente
Accordo (allegato n. 2)
3. Missioni
In
materia di missioni, trova integrale applicazione la disciplina del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro tempo per tempo vigente.
L’azienda
valuterà la possibilità di corrispondere un’apposita erogazione ai lavoratori
che, pur avendo effettuato missioni nei singoli mesi di calendario, non abbiano
però raggiunto il numero necessario per il trattamento di diaria ai sensi
dell’art. 52 del vigente C.C.N.L.
Su
richiesta delle Organizzazioni Sindacali Aziendali, le Parti daranno luogo
annualmente ad un incontro volto a verificare l’utilizzazione dell’istituto.
4.
Premio aziendale
1)
Valore Base
La determinazione del Premio
aziendale, secondo i criteri di seguito specificati, avviene a partire da un
valore base pari a Euro 1.142,09
riferito ai 10 mesi di competenza.
2) Metodo di calcolo
Il premio
aziendale viene erogato in relazione al raggiungimento del budget stabilito per
la Società SiNSYS S.A., i cui parametri per l’esercizio 2004, sono:
A. Margine Operativo Netto (MON/EBIT): Euro – 1.108.000/00
B. Fatturato: Euro
25.129.000/00
Il valore base
di cui al punto 1) viene ripartito sui due parametri indicati sopra secondo le
seguenti percentuali:
Margine Operativo Netto (MON/EBIT): 60%
del valore base annuo, pari a Euro
685,25
Fatturato: 40%
del valore base annuo, pari a Euro 456,84
La quota del
premio aziendale legata al parametro “Margine Operativo Netto” viene erogata
esclusivamente nel caso in cui il MON/EBIT relativo all’esercizio 2004 risulti non inferiore a Euro – (meno) 1.329.600/00
(80% del valore indicato alla lettera A.).
Fermo quanto precede, qualora il MON relativo all’esercizio 2004 risulti inferiore all’importo di cui alla lettera A., il valore della quota del premio aziendale legata a tale parametro verrà proporzionalmente diminuito; qualora il MON relativo all’esercizio 2004 risulti superiore all’importo di cui alla lettera A., il valore della quota del premio aziendale legato a tale parametro verrà proporzionalmente incrementato.
La quota del
premio aziendale legata al parametro “Fatturato” viene erogata esclusivamente
nel caso in cui il fatturato relativo all’esercizio 2004 risulti non inferiore a Euro 20.103.200/00
(80% del valore indicato alla lettera B.).
Fermo quanto
precede, qualora il Fatturato relativo all’esercizio 2004 risulti inferiore
all’importo di cui alla lettera B., il valore della quota del premio aziendale
legata a tale parametro verrà proporzionalmente diminuito; qualora il Fatturato
relativo all’esercizio 2004 risulti superiore all’importo di cui alla lettera
B., il valore della quota del premio aziendale legato a tale parametro verrà
proporzionalmente incrementato.
Il valore del premio aziendale per il personale cui è riferito il parametro 1 è pari alla somma degli importi come sopra determinati, salvo quanto previsto al successivo punto 3).
3)
Importo del premio aziendale
In ogni caso,
il valore del premio aziendale non può essere superiore al 120% del valore base
di cui al punto 1).
Il premio
aziendale non viene erogato nel caso in cui il MON e il Fatturato relativi
all’esercizio 2004 risultino inferiori, rispettivamente, a Euro – 1.329.600/00 e a Euro 20.103.200/00
4)
Parametrazione
La
parametrazione del premio aziendale sulle aree e sui livelli retributivi è la
seguente:
2^ Area 1°
Livello 0.8
2^ Area 2°
Livello 0.8
2^ Area 3°
Livello 0.8
3^ Area 1°
Livello 0.88
3^ Area 2°
Livello 1
3^ Area 3°
Livello 1
3^ Area 4°
Livello 1
Quadro
Direttivo 1° Livello 1.21
Quadro
Direttivo 2° Livello 1.21
Quadro
Direttivo 3° Livello 1.2219
Quadro
Direttivo 4° Livello 1.308
Dirigenti 1.677
5) Periodo di riferimento
I criteri, le modalità e le condizioni previste al presente paragrafo per la determinazione e l’erogazione del premio aziendale si applicano esclusivamente al premio da erogare nel corso dell’anno 2005 con riferimento all’esercizio 2004.
6) Personale interessato
Il premio
aziendale viene erogato al personale in forza al 31 dicembre dell’anno di
riferimento, in termini proporzionali all’effettiva presenza in servizio, dal
completamento del periodo di prova; non viene erogato al personale che, in
forza alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento, sia cessato per
dimissioni (con esclusione delle dimissioni presentate per collocamento in
quiescenza) anteriormente alla data di erogazione.
Il periodo di preavviso retribuito ma non prestato non concorre alla determinazione del suddetto premio.
Nel caso di assenza dal
servizio, il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i
mesi interi di assenza. Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui
sopra non si applica se l’assenza non supera i tre mesi; in caso di assenza
superiore la riduzione non si applica per i primi tre mesi, salvo che l’assenza
duri un intero anno. La riduzione, comunque, non si applica per i periodi di
assenza per ferie.
Relativamente
ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio dipendente da gravidanza o
puerperio, la riduzione di cui al comma precedente non si applica per un
periodo di astensione di cinque mesi.
Fermo quanto
sopra, con riferimento ai rapporti di lavoro a part time o a quelli
successivamente trasformati da full time a part time, il premio è erogato in
misura proporzionale al ridotto orario di lavoro.
Il premio
viene riconosciuto, secondo le modalità esposte, ai lavoratori/lavoratrici
assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore
a 12 mesi, dal completamento del periodo di prova, nonché ai
lavoratori/lavoratrici interinali che abbiano prestato servizio presso la
Filiale Italiana di SiNSYS S.A. per un periodo pari o superiore a 12 mesi. In
quest’ultimo caso, il premio non viene riconosciuto con riferimento ai primi
tre mesi di servizio presso la Filiale italiana di SiNSYS S.A.
Al fine del
raggiungimento dei periodi di 12 mesi di cui sopra, si sommano i periodi
lavorativi derivanti anche da diversi contratti di lavoro e/o di fornitura.
7)
Corresponsione del premio
Il premio
aziendale, ove spettante, viene erogato di norma con la retribuzione del mese
di maggio dell’anno successivo a quello di riferimento.
8) Regime
fiscale e contributivo
Il premio
aziendale, di cui sono incerte la corresponsione e l’ammontare, per sua stessa
natura non è determinabile a priori e ha caratteristica di variabilità in
rapporto al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Le quote del
premio sono, ad ogni effetto contributivo e fiscale, di competenza dell’anno di
erogazione ed hanno natura di elemento distinto della retribuzione. Esse si
intendono peraltro comprensive di ogni incidenza sugli istituti di legge e di
contratto e le Parti convengono che, ai sensi dell’art. 1 della legge 29 maggio
1982, n. 297, il premio è escluso dalla base di calcolo del TFR.
Sotto il
profilo contributivo, si applica la disciplina normativa di cui all’art. 2
della legge n. 135/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
9)
Clausola di rinegoziazione
Qualora si verificassero fatti eccezionali incidenti sulla struttura aziendale (ad esempio: fusione, concentrazione, scorporo ecc.) o altre situazioni straordinarie tali da determinare significative variazioni sugli indicatori e parametri adottati, le Parti si incontreranno al fine di valutarne l’impatto ed eventualmente adottare le misure atte a mantenere la coerenza del sistema.
10) Coerenza con la disciplina del CCNL
Le Parti si impegnano ad
incontrarsi entro la fine del 2004 per rendere coerente quanto qui disciplinato
in materia di premio aziendale con quanto verrà definito dal CCNL in fase di
stipulazione.
Nota a Verbale
La quota del premio
aziendale relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2004, per i dipendenti
conferiti alla Filiale italiana di SiNSYS S.A., verrà erogata da SSB S.p.A.
secondo i criteri applicabili presso tale azienda.
5.
Condizioni particolari
Ai sensi dell’art. 2112 cod.civ., il Personale trasferito da SSB S.p.A. alla Filiale italiana di SiNSYS S.A. conserva tutti i diritti derivanti dal rapporto di lavoro con l’azienda di provenienza, talché il rapporto di lavoro, a decorrere dal 1° marzo 2004, proseguirà senza soluzione di continuità con la Filiale italiana di SiNSYS S.A.
Al Personale che abbia in corso di maturazione un avanzamento di carriera in base alle previsioni del CIA in vigore presso l’azienda di provenienza, verrà riconosciuto l’avanzamento stesso nel tempo e alle condizioni previsti dal CIA dell’azienda di provenienza.
In presenza di motivi
oggettivi (con esclusione pertanto di motivi personali, superamento del termine
di comporto per malattia, dimissioni, o di giustificato motivo soggettivo, o di
giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro) che non dovessero
consentire, nell’arco di 5 anni dalla data di conferimento e comunque entro e
non oltre il 28 febbraio 2009, la prosecuzione del rapporto di lavoro con la
Filiale italiana di SiNSYS S.A. il Personale conferito da SSB S.p.A. alla
Filiale italiana di SiNSYS S.A. avrà la facoltà di rientrare alle dipendenze
dell’azienda di provenienza.
Nell’ipotesi di un
eventuale e futuro trasferimento presso altra Filiale al di fuori del
territorio nazionale, di tutto o parte del personale interessato dalla
procedura di cui al presente punto che non dia il proprio consenso, la Filiale
italiana di SiNSYS S.A. si impegna a ricollocare tale personale all’interno
della propria struttura. Qualora, per ragioni oggettive, non sia possibile la
prosecuzione del rapporto di lavoro presso la Filiale italiana di SiNSYS S.A.,
il personale di cui sopra potrà optare per il rientro presso SSB S.p.A., previa
risoluzione del rapporto di lavoro con la Filiale italiana di SiNSYS S.A. e
successiva riassunzione presso SSB S.p.A.
Modalità di rientro ed eventuale conservazione, o conservazione parziale, degli avanzamenti retributivi e di inquadramento riconosciuti al Personale di cui sopra dalla Filiale italiana di SiNSYS S.A. saranno oggetto di valutazione congiunta.
7. Incontri di verifica
Le Parti sottoscrittrici si incontreranno con cadenza annuale fino al 31 dicembre 2006 per la verifica dell’applicazione del presente accordo e dell’andamento del piano industriale triennale di SiNSYS S.A..
8.
Personale interessato
Ove non diversamente
specificato, il presente Accordo trova applicazione nei confronti di tutto il
Personale dipendente della Filiale italiana di SiNSYS S.A. (Personale
proveniente da SSB S.p.A. a seguito di trasferimento di ramo d’azienda e
Personale assunto direttamente dalla Filiale italiana di SiNSYS S.A.)
appartenente alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi.
Con la
locuzione “Personale conferito da SSB S.p.A. alla Filiale italiana di SiNSYS
S.A.”, o espressioni similari, le Parti intendono riferirsi sia al Personale
proveniente da SSB S.p.A. che passerà alle dipendenze della Filiale italiana di
SiNSYS S.A. per effetto di trasferimento di ramo d’azienda alla data del 1°
marzo 2004, sia il restante Personale proveniente da SSB. S.p.A. che passerà
alle dipendenze della Filiale italiana di SiNSYS S.A. per effetto del medesimo
trasferimento di ramo d’azienda nei tempi indicati al quarto punto della
premessa.
9. Procedura
ex art. 47 L. 428/1990
Con la firma
del presente
verbale, le Parti si danno atto di avere esperito e concluso la procedura di
informazione sindacale e di esame congiunto di cui all’art. 47 della legge 29
dicembre 1990, n. 428.
10.
Durata
Il presente Accordo scadrà, fermo quanto previsto ai punti 4. e 6., il 31 dicembre 2006, senza tacito rinnovo.
Le Organizzazioni Sindacali esprimono valutazione positiva con
riferimento alle specifiche attualmente adottate presso SSB S.p.A. (allegato n.
3) riguardanti l’installazione e l’utilizzo di apparecchiature di
videoregistrazione.
Le Parti si danno atto che, nel caso di cessione del pacchetto
azionario di controllo di SiNSYS S.A. rispetteranno quanto previsto dal CCNL
per le aziende di credito, finanziarie e strumentali tempo per tempo vigente.
Entro
il mese di giugno 2004, la Filiale italiana di SiNSYS S.A. e SSB S.p.A.
comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo
l’elenco del Personale adibito alla piattaforma “Old System” che verrà
trasferito, secondo i tempi indicati in premessa, alla Filiale italiana di
SiNSYS S.A. in base alle previsioni dell’art. 2112 cod. civ.
Poiché la procedura di conversione della piattaforma “Old System” sulle
piattaforme CAMS II e SMAC avverrà gradualmente in più fasi distinte anche
temporalmente, al perfezionarsi delle quali, di volta in volta, parte del
Personale addetto alla piattaforma Old system confluirà sulle piattaforme CAMS
II e SMAC, SSB S.p.A. e la Filiale italiana di SiNSYS S.A. comunicheranno di
volta in volta alle OOSS firmatarie del presente Accordo l’elenco del Personale
per il quale la fase di conversione è stata portata a termine.
Il trasferimento del Personale di cui sopra, in
base alle previsioni dell’art. 2112 cod.civ., avverrà al momento della
conclusione dell’intero processo di conversione della piattaforma Old System,
ferma restando la facoltà di SSB S.p.A. di distaccare presso la Filiale
italiana di SiNSYS S.A. il proprio Personale per il quale la fase di
conversione sia già stata perfezionata.
Anteriormente alla seconda fase del trasferimento di ramo d’azienda di
cui sopra, le Parti firmatarie del presente Accordo daranno luogo ad un
incontro volto a verificare l’eventuale insorgenza di situazioni non oggetto di
disciplina da parte del presente Accordo.
Letto, confermato
e sottoscritto
SiNSYS S.A.
SSB S.p.A.
Le Delegazioni Sindacali