Milano, 23 dicembre 2003

 

VERBALE DI ACCORDO

 

In data odierna, presso la sede della Società per i Servizi Bancari – SSB S.p.A. in Milano, viale Certosa n. 218, si sono incontrate:

·              SiNSYS S.A.;

·              SSB S.p.A.;

·              la Delegazione FABI;

·              la Delegazione DIRCREDITO

 

per concludere l’esame congiunto ex art. 47, legge 29 dicembre 1990, n. 428, sulla procedura di trasferimento di ramo d’azienda relativo al processing delle carte internazionali da SSB S.p.A. alla Filiale italiana di SiNSYS S.A..

 

PREMESSO

 

·              che SiNSYS S.A., società di diritto belga con propria sede legale in Bruxelles (Belgio) Hacchtsesteenweg / Chaussée de Haecht 426 1130 e controllata da SSB S.p.A., è presente sul territorio italiano attraverso la propria Filiale italiana avente sede in Milano, viale Certosa n. 218;

·              che nel mese di dicembre si è svolta la fase di consultazione della procedura di cui all’art. 47 L. 428/1990 per il trasferimento di ramo d’azienda relativo al processing delle carte internazionali da SSB S.p.A. alla Filiale italiana di SiNSYS S.A.;

·              che tale trasferimento, conformemente a quanto indicato con lettera di avvio della procedura del 21 novembre 2003 inviata alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ed alle Segreterie Nazionali dei Sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento, ha ad oggetto le attività di supporto, sviluppo e gestione delle piattaforme CAMS II (Issuing) e SMAC (Acquiring) relative alle carte di pagamento internazionali, cui sono addetti n. 35 dipendenti (di cui si allega elenco nominativo – allegato n. 1). Tali dipendenti passeranno, ai sensi dell’art. 2112 cod.civ., alle dipendenze di SiNSYS S.A. con decorrenza 1° marzo 2004;

·              che è prevista una seconda fase del trasferimento in oggetto, con effetto a data da stabilirsi presumibilmente entro l’inizio del 2005, che coinvolgerà un numero di dipendenti non superiore a 21; tali dipendenti di SSB S.p.A. sono attualmente addetti alle medesime attività di cui al punto precedente su una diversa piattaforma tecnologica, denominata “Old System”, che nel corso del 2004 verrà fatta confluire, a seguito di complesse procedure di conversione tecnologica, sulla piattaforma CAMS II/SMAC; pertanto, a seguito di ciò, anche gli altri 21 dipendenti di SSB S.p.A. attualmente occupati sulla piattaforma “Old System” verranno trasferiti alla Filiale italiana di SiNSYS S.A. ai sensi dell’art. 2112 cod. civ, presumibilmente entro l’inizio del 2005;

·              che SSB S.p.A. applica il CCNL per le Aziende di Credito, finanziarie e strumentali tempo per tempo vigente ed applica altresì propri contratti collettivi aziendali, mentre SiNSYS S.A. in Italia non applica alcun contratto collettivo;

·              che, salvo diverse indicazioni, tutti gli istituti contrattuali derivanti dal presente Accordo avranno decorrenza dal 1° marzo 2004 e troveranno applicazione esclusivamente per il Personale dipendente dalla Filiale italiana di SiNSYS S.A.

 

Tutto ciò premesso, le Parti hanno stipulato il seguente

 

ACCORDO

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente Accordo.

 

1.  Normativa applicata

La Filiale italiana di SiNSYS S.A. applicherà:

·              il CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1^ alla 3^) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali; il CCNL per i dirigenti dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali.

·              quanto disposto dal Contratto Integrativo Aziendale di SSB S.p.A. dell’11 aprile 2002 e dagli accordi ad esso collegati, nonché dagli accordi collettivi e dai regolamenti aziendali vigenti in SSB alla data di sottoscrizione del presente Accordo, in quanto compatibili e per materie non diversamente disciplinate dal presente Accordo, fino alla stipulazione di accordi o regolamenti specifici; 

·              Disciplina regolamentata dal presente Accordo.

Fino alla definizione del Contratto Integrativo Aziendale della Filiale italiana di SiNSYS S.A. e comunque non oltre il 28 febbraio 2006, nel caso di nuovi accordi collettivi aziendali stipulati in SSB S.p.A., le Parti si incontreranno entro 3 mesi per valutarne coerenza ed eventuale applicabilità alla Filiale italiana di SiNSYS S.A..

 

2.  Previdenza integrativa

Le Parti intendono garantire al Personale della Filiale italiana di SiNSYS S.A. la possibilità di aderire ad una forma previdenziale integrativa, individuata di comune accordo nel “Fondo Pensione Previbank”. A tale scopo, la Filiale italiana di SiNSYS S.A. presenterà formale domanda di adesione al Fondo di cui sopra sulla base del seguente accordo:

Il contributo a carico dell’azienda è fissato nelle seguenti misure:

a)   per i dipendenti che al 28.04.1993 risultavano già iscritti ad altra forma di previdenza complementare (“vecchi iscritti”):

      4,1% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per i dirigenti

      4,1% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello;

      3,6% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per gli altri dipendenti (3 aree professionali e Quadri Direttivi di 1° e 2° livello);

b)   per i dipendenti provenienti da Servizi Interbancari, a seguito di scorporo di ramo d’azienda e acquisizione da parte di SSB S.p.A., che al 28.04.1993 risultavano già iscritti ad una forma di previdenza complementare:

5,1% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per i dirigenti;

5,1% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello;

5,1% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per gli altri dipendenti (3 aree professionali e Quadri Direttivi di 1° e 2° livello); 

c)   per gli altri dipendenti (“nuovi iscritti”):

      2,5% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per i dirigenti;

      2,5% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello;

      2,5% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per gli altri dipendenti (3 aree professionali e quadri direttivi di 1° e 2° livello).

Il contributo a carico del dipendente è fissato nelle seguenti misure:

a)   i dipendenti che al 28.04.1993 risultavano già iscritti ad altra forma di previdenza complementare (“vecchi iscritti”) potranno contribuire mensilmente al Fondo nella misura minima dello 0,5% e massima del 10% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR. Per i soli dipendenti con età pari o superiore ai 45 anni, la contribuzione massima potrà essere elevata al 20%;

b)   tutti gli altri dipendenti potranno contribuire mensilmente al Fondo nella misura minima dello 0.5% e massima del 2,0% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR.

La Filiale italiana di SiNSYS S.A. inoltre verserà al Fondo, con la stessa cadenza mensile, a valere ed in detrazione dalla quota annua dell’accantonamento del TFR:

a)   per i dipendenti che, assunti successivamente alla data del 27.04.1993, non risultavano di primo impiego, un importo pari:

      al 2,5% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per i dirigenti;

      al 2,5% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello;

      al 2,5% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per gli altri dipendenti (3 aree professionali e quadri direttivi di 1° e 2° livello)

b)      per i dipendenti di primo impiego successivo alla data del 27.04.1993, un importo pari all’intera quota di accantonamento del TFR.

c)      Per i dipendenti già iscritti ad una forma di previdenza complementare alla data del 28.04.1993 che ne facciano richiesta, un importo pari

      al 2,5% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per i dirigenti;

al 2,5% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello; 

      al 2,5% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per gli altri dipendenti (3 aree professionali e quadri direttivi di 1° e 2° livello)

Le previsioni del presente punto si applicano esclusivamente al Personale dipendente della Filiale italiana di SiNSYS con contratto di lavoro a tempo indeterminato, una volta concluso il  periodo di prova.

Successivamente all’accoglimento della domanda di adesione al Fondo pensione Previbank, le Parti si incontreranno per accogliere, attraverso apposito accordo redatto sulla base degli standard di Previbank, la disciplina di dettaglio.

 

Polizze assicurative - Dichiarazione di SiNSYS S.A.

In materia di coperture assicurative a favore dei propri dipendenti, SiNSYS S.A, dichiara che per la propria Filiale italiana adotterà un regolamento analogo a quello adottato da SSB S.p.A., allegato al presente Accordo (allegato n. 2)

 

3.  Missioni

In materia di missioni, trova integrale applicazione la disciplina del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro tempo per tempo vigente.

L’azienda valuterà la possibilità di corrispondere un’apposita erogazione ai lavoratori che, pur avendo effettuato missioni nei singoli mesi di calendario, non abbiano però raggiunto il numero necessario per il trattamento di diaria ai sensi dell’art. 52 del vigente C.C.N.L.

Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali Aziendali, le Parti daranno luogo annualmente ad un incontro volto a verificare l’utilizzazione dell’istituto.

 

4. Premio aziendale

1) Valore Base

La determinazione del Premio aziendale, secondo i criteri di seguito specificati, avviene a partire da un valore base pari a Euro 1.142,09 riferito ai 10 mesi di competenza.

2) Metodo di calcolo

Il premio aziendale viene erogato in relazione al raggiungimento del budget stabilito per la Società SiNSYS S.A., i cui parametri per l’esercizio 2004, sono:

A.     Margine Operativo Netto (MON/EBIT): Euro – 1.108.000/00

B.     Fatturato: Euro 25.129.000/00

Il valore base di cui al punto 1) viene ripartito sui due parametri indicati sopra secondo le seguenti percentuali:

            Margine Operativo Netto (MON/EBIT): 60% del valore base annuo, pari a Euro 685,25

            Fatturato: 40% del valore base annuo, pari a Euro 456,84

La quota del premio aziendale legata al parametro “Margine Operativo Netto” viene erogata esclusivamente nel caso in cui il MON/EBIT relativo all’esercizio 2004 risulti non inferiore a Euro – (meno) 1.329.600/00 (80% del valore indicato alla lettera A.).

Fermo quanto precede, qualora il MON relativo all’esercizio 2004 risulti inferiore all’importo di cui alla lettera A., il valore della quota del premio aziendale legata a tale parametro verrà proporzionalmente diminuito; qualora il MON relativo all’esercizio 2004 risulti superiore all’importo di cui alla lettera A., il valore della quota del premio aziendale legato a tale parametro verrà proporzionalmente incrementato.

La quota del premio aziendale legata al parametro “Fatturato” viene erogata esclusivamente nel caso in cui il fatturato relativo all’esercizio 2004 risulti non inferiore a Euro 20.103.200/00 (80% del valore indicato alla lettera B.).

Fermo quanto precede, qualora il Fatturato relativo all’esercizio 2004 risulti inferiore all’importo di cui alla lettera B., il valore della quota del premio aziendale legata a tale parametro verrà proporzionalmente diminuito; qualora il Fatturato relativo all’esercizio 2004 risulti superiore all’importo di cui alla lettera B., il valore della quota del premio aziendale legato a tale parametro verrà proporzionalmente incrementato.

Il valore del premio aziendale per il personale cui è riferito il parametro 1 è pari alla somma degli importi come sopra determinati, salvo quanto previsto al successivo punto 3).

3)     Importo del premio aziendale

In ogni caso, il valore del premio aziendale non può essere superiore al 120% del valore base di cui al punto 1).

Il premio aziendale non viene erogato nel caso in cui il MON e il Fatturato relativi all’esercizio 2004 risultino inferiori, rispettivamente, a Euro – 1.329.600/00 e a Euro 20.103.200/00

4)  Parametrazione

La parametrazione del premio aziendale sulle aree e sui livelli retributivi è la seguente:

2^ Area 1° Livello                         0.8

2^ Area 2° Livello                         0.8

2^ Area 3° Livello                         0.8

3^ Area 1° Livello                         0.88

3^ Area 2° Livello                         1

3^ Area 3° Livello                         1

3^ Area 4° Livello                         1

Quadro Direttivo 1° Livello             1.21

Quadro Direttivo 2° Livello             1.21

Quadro Direttivo 3° Livello             1.2219

Quadro Direttivo 4° Livello             1.308

Dirigenti                                             1.677

5) Periodo di riferimento

I criteri, le modalità e le condizioni previste al presente paragrafo per la determinazione e l’erogazione del premio aziendale si applicano esclusivamente al premio da erogare nel corso dell’anno 2005 con riferimento all’esercizio 2004.

6) Personale interessato

Il premio aziendale viene erogato al personale in forza al 31 dicembre dell’anno di riferimento, in termini proporzionali all’effettiva presenza in servizio, dal completamento del periodo di prova; non viene erogato al personale che, in forza alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento, sia cessato per dimissioni (con esclusione delle dimissioni presentate per collocamento in quiescenza) anteriormente alla data di erogazione.

Il periodo di preavviso retribuito ma non prestato non concorre alla determinazione del suddetto premio.

Nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza non supera i tre mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi tre mesi, salvo che l’assenza duri un intero anno. La riduzione, comunque, non si applica per i periodi di assenza per ferie.

Relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio dipendente da gravidanza o puerperio, la riduzione di cui al comma precedente non si applica per un periodo di astensione di cinque mesi.

Fermo quanto sopra, con riferimento ai rapporti di lavoro a part time o a quelli successivamente trasformati da full time a part time, il premio è erogato in misura proporzionale al ridotto orario di lavoro.

Il premio viene riconosciuto, secondo le modalità esposte, ai lavoratori/lavoratrici assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi, dal completamento del periodo di prova, nonché ai lavoratori/lavoratrici interinali che abbiano prestato servizio presso la Filiale Italiana di SiNSYS S.A. per un periodo pari o superiore a 12 mesi. In quest’ultimo caso, il premio non viene riconosciuto con riferimento ai primi tre mesi di servizio presso la Filiale italiana di SiNSYS S.A.

Al fine del raggiungimento dei periodi di 12 mesi di cui sopra, si sommano i periodi lavorativi derivanti anche da diversi contratti di lavoro e/o di fornitura.

7)  Corresponsione del premio

Il premio aziendale, ove spettante, viene erogato di norma con la retribuzione del mese di maggio dell’anno successivo a quello di riferimento.

8)  Regime fiscale e contributivo

Il premio aziendale, di cui sono incerte la corresponsione e l’ammontare, per sua stessa natura non è determinabile a priori e ha caratteristica di variabilità in rapporto al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Le quote del premio sono, ad ogni effetto contributivo e fiscale, di competenza dell’anno di erogazione ed hanno natura di elemento distinto della retribuzione. Esse si intendono peraltro comprensive di ogni incidenza sugli istituti di legge e di contratto e le Parti convengono che, ai sensi dell’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il premio è escluso dalla base di calcolo del TFR.

Sotto il profilo contributivo, si applica la disciplina normativa di cui all’art. 2 della legge n. 135/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

9)  Clausola di rinegoziazione

Qualora si verificassero fatti eccezionali incidenti sulla struttura aziendale (ad esempio: fusione, concentrazione, scorporo ecc.) o altre situazioni straordinarie tali da determinare significative variazioni sugli indicatori e parametri adottati, le Parti si incontreranno al fine di valutarne l’impatto ed eventualmente adottare le misure atte a mantenere la coerenza del sistema.

10)  Coerenza con la disciplina del CCNL

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro la fine del 2004 per rendere coerente quanto qui disciplinato in materia di premio aziendale con quanto verrà definito dal CCNL in fase di stipulazione.

Nota a Verbale

La quota del premio aziendale relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2004, per i dipendenti conferiti alla Filiale italiana di SiNSYS S.A., verrà erogata da SSB S.p.A. secondo i criteri applicabili presso tale azienda.

 

5. Condizioni particolari

Ai sensi dell’art. 2112 cod.civ., il Personale trasferito da SSB S.p.A. alla Filiale italiana di SiNSYS S.A. conserva tutti i diritti derivanti dal rapporto di lavoro con l’azienda di provenienza, talché il rapporto di lavoro, a decorrere dal 1° marzo 2004, proseguirà senza soluzione di continuità con la Filiale italiana di SiNSYS S.A.

Al Personale che abbia in corso di maturazione un avanzamento di carriera in base alle previsioni del CIA in vigore presso l’azienda di provenienza, verrà riconosciuto l’avanzamento stesso nel tempo e alle condizioni previsti dal CIA dell’azienda di provenienza.

 

6.  Clausola di rientro

In presenza di motivi oggettivi (con esclusione pertanto di motivi personali, superamento del termine di comporto per malattia, dimissioni, o di giustificato motivo soggettivo, o di giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro) che non dovessero consentire, nell’arco di 5 anni dalla data di conferimento e comunque entro e non oltre il 28 febbraio 2009, la prosecuzione del rapporto di lavoro con la Filiale italiana di SiNSYS S.A. il Personale conferito da SSB S.p.A. alla Filiale italiana di SiNSYS S.A. avrà la facoltà di rientrare alle dipendenze dell’azienda di provenienza.

Nell’ipotesi di un eventuale e futuro trasferimento presso altra Filiale al di fuori del territorio nazionale, di tutto o parte del personale interessato dalla procedura di cui al presente punto che non dia il proprio consenso, la Filiale italiana di SiNSYS S.A. si impegna a ricollocare tale personale all’interno della propria struttura. Qualora, per ragioni oggettive, non sia possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro presso la Filiale italiana di SiNSYS S.A., il personale di cui sopra potrà optare per il rientro presso SSB S.p.A., previa risoluzione del rapporto di lavoro con la Filiale italiana di SiNSYS S.A. e successiva riassunzione presso SSB S.p.A.

Modalità di rientro ed eventuale conservazione, o conservazione parziale, degli avanzamenti retributivi e di inquadramento riconosciuti al Personale di cui sopra dalla Filiale italiana di SiNSYS S.A. saranno oggetto di valutazione congiunta.

 

7. Incontri di verifica

Le Parti sottoscrittrici si incontreranno con cadenza annuale fino al 31 dicembre 2006 per la verifica dell’applicazione del presente accordo e dell’andamento del piano industriale triennale di SiNSYS S.A..

 

8. Personale interessato

Ove non diversamente specificato, il presente Accordo trova applicazione nei confronti di tutto il Personale dipendente della Filiale italiana di SiNSYS S.A. (Personale proveniente da SSB S.p.A. a seguito di trasferimento di ramo d’azienda e Personale assunto direttamente dalla Filiale italiana di SiNSYS S.A.) appartenente alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi.

Con la locuzione “Personale conferito da SSB S.p.A. alla Filiale italiana di SiNSYS S.A.”, o espressioni similari, le Parti intendono riferirsi sia al Personale proveniente da SSB S.p.A. che passerà alle dipendenze della Filiale italiana di SiNSYS S.A. per effetto di trasferimento di ramo d’azienda alla data del 1° marzo 2004, sia il restante Personale proveniente da SSB. S.p.A. che passerà alle dipendenze della Filiale italiana di SiNSYS S.A. per effetto del medesimo trasferimento di ramo d’azienda nei tempi indicati al quarto punto della premessa.

 

9. Procedura ex art. 47 L. 428/1990

Con la firma del presente verbale, le Parti si danno atto di avere esperito e concluso la procedura di informazione sindacale e di esame congiunto di cui all’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

 

10. Durata

Il presente Accordo scadrà, fermo quanto previsto ai punti 4. e 6., il 31 dicembre 2006, senza tacito rinnovo.

 

 

Dichiarazione delle OO.SS.

Le Organizzazioni Sindacali esprimono valutazione positiva con riferimento alle specifiche attualmente adottate presso SSB S.p.A. (allegato n. 3) riguardanti l’installazione e l’utilizzo di apparecchiature di videoregistrazione.

 

Nota a verbale

Le Parti si danno atto che, nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo di SiNSYS S.A. rispetteranno quanto previsto dal CCNL per le aziende di credito, finanziarie e strumentali tempo per tempo vigente.

 

Impegno delle Parti

Entro il mese di giugno 2004, la Filiale italiana di SiNSYS S.A. e SSB S.p.A. comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo l’elenco del Personale adibito alla piattaforma “Old System” che verrà trasferito, secondo i tempi indicati in premessa, alla Filiale italiana di SiNSYS S.A. in base alle previsioni dell’art. 2112 cod. civ.

Poiché la procedura di conversione della piattaforma “Old System” sulle piattaforme CAMS II e SMAC avverrà gradualmente in più fasi distinte anche temporalmente, al perfezionarsi delle quali, di volta in volta, parte del Personale addetto alla piattaforma Old system confluirà sulle piattaforme CAMS II e SMAC, SSB S.p.A. e la Filiale italiana di SiNSYS S.A. comunicheranno di volta in volta alle OOSS firmatarie del presente Accordo l’elenco del Personale per il quale la fase di conversione è stata portata a termine.

Il  trasferimento del Personale di cui sopra, in base alle previsioni dell’art. 2112 cod.civ., avverrà al momento della conclusione dell’intero processo di conversione della piattaforma Old System, ferma restando la facoltà di SSB S.p.A. di distaccare presso la Filiale italiana di SiNSYS S.A. il proprio Personale per il quale la fase di conversione sia già stata perfezionata.

Anteriormente alla seconda fase del trasferimento di ramo d’azienda di cui sopra, le Parti firmatarie del presente Accordo daranno luogo ad un incontro volto a verificare l’eventuale insorgenza di situazioni non oggetto di disciplina da parte del presente Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

 

SiNSYS S.A.

 

SSB S.p.A.

 

Le Delegazioni Sindacali