F.A.B.I.
FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI
ITALIANI
REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO NAZIONALE DEL
PERSONALE DIPENDENTE DELLE AZIENDE CONCESSIONARIE
DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI
(EX ESATTORIALI)
CAPITOLO I
Costituzione,
finalità, compiti, sede e risorse
Art. 1
E' costituito il
Coordinamento Nazionale del Personale Esattoriale al fine di attuare iniziative
di studio, di ricerca e di proposta volte alla realizzazione di una sempre più
incisiva tutela degli interessi professionali della categoria e di un maggiore
rappresentatività della FABI nel settore.
Art.2
Il Coordinamento persegue le
finalità richiamate all'art.1 nell'ambito delle deliberazioni assunte dagli
Organismi della Federazione, secondo le competenze statutarie.
Art. 3
La sede del Coordinamento è in Roma, presso la
Federazione.
Art. 4
Le riunioni degli Organismi,
di cui ai capi III e IV del presente regolamento, avvengono, di norma, presso
la sede e l’o.d.g. dei lavori viene, previamente, portato a conoscenza della
Segreteria Nazionale.
Art. 5
Il Comitato Direttivo
Centrale della F.A.B.I. stabilisce, di anno in anno, apposito finanziamento per
l’attività dell’Esecutivo e lo dota di permessi sindacali in base al piano generale di riparto.
Art. 6
Al fine dell’unità
dell’Organizzazione, gli Organismi del coordinamento agiscono in uno con quelli
statutariamente competenti ai vari livelli. In caso di controversia risulta
competente a decidere il Comitato Direttivo Centrale e per esso, in caso
d’urgenza, la Segreteria Nazionale.
CAPO II
L’Assemblea Nazionale del
Coordinamento
Art. 7
Con cadenza quadriennale,
dopo il Congresso Nazionale ordinario, viene convocata, a cura dell'Esecutivo
del Coordinamento uscente, d'intesa con la Segreteria Nazionale della F.A.B.I.,
l'Assemblea Nazionale del Coordinamento del Personale Esattoriale. L'Assemblea
è composta da tutti gli iscritti alla F.A.B.I. che, facenti parte del Personale
Esattoriale rivestono la carica di:
a) componenti, con diritto di
parola e di voto, dei Consigli Direttivi dei S.A.B. e di quelli Provinciali o
Regionali nonché dei Collegi Sindacali dei rispettivi organismi;
b) dirigenti sindacali eletti in sede di Congresso Nazionale;
c) dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali di cui alla legge 20/5/1970 n.300, art.23.
In mancanza di dirigenti
sindacali aventi i requisiti sopra indicati è garantita, comunque, ad ogni
S.A.B. la propria partecipazione all'Assemblea con un numero massimo di
delegati, nominati appositamente dal Consiglio Direttivo del S.A.B., nella
misura di uno ogni 100 iscritti esattoriali (o frazione) fino a 500 iscritti e
di un ulteriore delegato ogni 250 iscritti, o frazione.
Il Consiglio Direttivo del
S.A.B., anche nei casi di cui al 1° comma del presente articolo, può nominare,
fra gli iscritti appartenenti al Personale Esattoriale, altri delegati fino ad
integrazione e completamento del numero indicato nel comma che precede.
La Segreteria provinciale
del S.A.B. procurerà di raccogliere le candidature degli interessati
all’elezione nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo.
Art. 8
Esclusivamente
le Segreterie dei S.A.B. competenti per iscrizione devono inviare, per
iscritto, l'elenco nominativo dei delegati, anche nel caso in cui questi
rivestano più cariche sindacali, ai vari livelli, corredato dalle qualifiche
sindacali rivestite, la banca di appartenenza e l’unità produttiva di lavoro,
all'Esecutivo del Coordinamento del Personale Esattoriale tramite la Segreteria
Nazionale, entro 30 giorni antecedenti la data di effettuazione dell'Assemblea.
Ad ogni
delegato verrà attribuito un numero di voti pari al numero degli iscritti
dipendenti delle Aziende Concessionarie del Servizio di Riscossione dei Tributi
del proprio S.A.B. diviso il numero dei delegati del S.A.B. stesso.
Art. 9
L'Assemblea di
cui all'art.7 è dichiarata aperta dalla Segreteria Nazionale della Federazione
che provvederà all'insediamento della Presidenza: quest'ultima sottopone
all'approvazione dell'Assemblea la composizione della Commissione verifica
poteri e del Comitato elettorale.
Art.10
Il delegato
all'Assemblea del Coordinamento, in caso di impedimento, può farsi
rappresentare da altro delegato conferendogli i voti rappresentati con delega
scritta e accettata dall’interessato, e vistata, per l’autenticità, dalla Segreteria
provinciale di appartenenza del delegante.
Art.11
La
delega deve essere notificata alla Commissione verifica poteri per i necessari
adempimenti; ogni delegato può portare una sola delega.
Art.12
Qualora nel corso dell’Assemblea, e comunque prima
dell’inizio delle operazioni di voto, un delegato dovesse abbandonare la
riunione può lasciare delega, alla presenza di un componente la Commissione
verifica poteri, ad altro delegato.
Art. 13
L’Assemblea risulta
validamente costituita ai fini dell’elezione del Comitato Direttivo del
Coordinamento quando siano presenti, anche per delega, almeno la metà più uno
dei delegati, segnalati dai S.A.B., quali aventi diritto di partecipazione, che
rappresentino la maggioranza semplice degli iscritti del settore.
Art. 14
L’Assemblea provvede alla
elezione dei componenti il Comitato Direttivo seguendo i criteri di cui al
successivo art.16, e secondo la graduatoria ottenuta nelle votazioni, da
tenersi, su lista unica, per iscritti rappresentati ed a scrutinio segreto.
Possono essere votati nominativi non eccedenti i 4/5 dei componenti il Comitato
Direttivo.
Art. 15
I lavori si svolgono sulla
base di una relazione introduttiva predisposta dall’Esecutivo del Coordinamento
Nazionale uscente.
Dopo il dibattito viene
sottoposta per l’approvazione l’eventuale delibera finale predisposta per il
raggiungimento degli scopi di cui all’art.1
Le delibere dell’Assemblea
Nazionale per essere valide devono essere approvate dalla maggioranza dei
presenti, ovvero dal 50 più uno dei voti espressi qualora sia richiesta, anche
da un solo partecipante, la votazione sulla base del numero degli iscritti
rappresentati.
CAPITOLO II
Comitato Direttivo, del Coordinamento
Art.
16
Il Comitato
Direttivo è composto da almeno 21 componenti eletti nominativamente dal
Coordinamento dell'Assemblea Nazionale.
Art. 17
Fa parte di diritto del
Comitato Direttivo, se non eletto dall'Assemblea del Coordinamento, il
Personale Esattoriale componente il Comitato Direttivo Centrale della F.A.B.I.
In tale caso esso ha diritto di parola ma non di voto.
Art.
18
Le riunioni
del Comitato Direttivo, regolarmente convocate con lettera raccomandata almeno
15 giorni prima della data della riunione, sono valide quando siano presenti
almeno la metà più uno dei suoi componenti: il Comitato Direttivo sì riunisce,
di norma, due volte all'anno.
Art.
19
Il Comitato
Direttivo decide a maggioranza calcolata sul numero dei presenti ed in ogni
caso non sono ammesse deleghe.
Art.
20
Il Comitato Direttivo elegge
l’Esecutivo con i criteri di cui agli artt.22, 23,24 e 25, ne indirizza e
controlla l’attività, affidando i necessari mandati per il raggiungimento dei
fini prefissati dall’art. 1. Può convocare anche, in corso di anno, l’Assemblea
Nazionale del Coordinamento per la verifica delle linee programmatiche e per
l’illustrazione dell’attività svolta.
Art. 21
In caso di
cessazione, comunque determinata, di un componente il Comitato Direttivo si
provvede all'integrazione secondo l'ordine delle preferenze ottenute dai non
eletti in sede di elezione del Comitato Direttivo stesso.
CAPITOLO IV
Esecutivo
Art.22
L'Esecutivo è
composto da almeno 7 componenti eletti nell'ambito del Comitato Direttivo
dell'Assemblea del Coordinamento. Esso dà esecuzione alle delibere del Comitato
Direttivo in uno con gli Organismi direttivi della F.A.B.I. e, per essi, della
Segreteria Nazionale della F.A.B.I.. I suoi componenti, o parte di essi possono
assistere la Segreteria Nazionale durante le trattative per il rinnovo dei
contratti nazionali del settore.
Art.
23
L'elezione dell'Esecutivo
avviene con votazione diretta, segreta, su scheda contenente i nominativi dei
componenti il Comitato Direttivo con diritto di parola e di voto. Le preferenze
esprimibili non possono superare il numero dei componenti l'Esecutivo.
Art.24
Risultano eletti coloro che
hanno riportato voti pari almeno alla metà più uno del numero dei componenti il
Comitato Direttivo.
Art.25
Fra i componenti
l'Esecutivo, il Comitato Direttivo elegge il Coordinatore dell'Esecutivo
stesso. E' esprimibile un solo voto: risulta eletto colui che ha riportato voti
pari almeno alla metà più uno dei componenti il Comitato Direttivo.
Art.26
Il Coordinatore predispone
l'attività dell'Esecutivo negli ambiti di intervento e di competenza
collegialmente predisposti dall'Esecutivo stesso.
Art.27
L’Esecutivo elegge, tra i
suoi componenti, un Amministratore che cura l'ordinata e documentata
amministrazione delle risorse economiche. A cura dell'Esecutivo stesso, entro
il mese di gennaio, devono essere inviati al Collegio Sindacale della
Federazione i giustificativi di spesa, il bilancio approvato dal Direttivo e
una breve relazione nell'attività svolta.
Art.28
In caso di cessazione,
comunque determinata, di un appartenente all'Esecutivo si provvede alla sua
sostituzione mediante elezione con gli stessi criteri di cui all'art.20.
CAPITOLO V
Spese di partecipazione
Art.29
Le
spese di partecipazione all'Assemblea del Coordinamento ed alle riunioni del
Comitato Direttivo sono a carico dei S.A.B. a cui sono iscritti i dirigenti
sindacali partecipanti.
Art. 30
Per le spese di
partecipazione alle riunioni dell'Esecutivo, o per le riunioni alle quali
partecipino i suoi componenti si provvede con apposito stanziamento annuo
deliberato dal Comitato Direttivo Centrale della F.A.B.I. ed autonomamente
gestito dall'Esecutivo stesso, salva la facoltà di controllo del Collegio
sindacale della Federazione.
CAPITOLO VI
Revocabilità delle cariche
Art.31
Le cariche elettive dei
componenti il Comitato direttivo possono essere revocate solo per gravi motivi
dall'Assemblea Nazionale del Coordinamento convocata dalla Segreteria Nazionale
della F.A.B.I. su conforme delibera del Comitato Direttivo Centrale della
F.A.B.I.
Art.32
Il presente regolamento può
essere modificato su delibera del Comitato Direttivo Centrale della F.A.B.I.,
di propria iniziativa o su proposta del Comitato Direttivo del Coordinamento.
05/02/04
Regolamento Concess.