F.A.B.I.

 

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

 

REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO NAZIONALE DEL

PERSONALE DIPENDENTE DELLE AZIENDE CONCESSIONARIE

DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

(EX ESATTORIALI)

 

CAPITOLO I

 

Costituzione, finalità, compiti, sede e risorse

 

Art. 1

 

E' costituito il Coordinamento Nazionale del Personale Esattoriale al fine di attuare iniziative di studio, di ricerca e di proposta volte alla realizzazione di una sempre più incisiva tutela degli interessi professionali della categoria e di un maggiore rappresentatività della FABI nel settore.

 

Art.2

 

Il Coordinamento persegue le finalità richiamate all'art.1 nell'ambito delle deliberazioni assunte dagli Organismi della Federazione, secondo le competenze statutarie.

 

Art. 3

 

La sede del Coordinamento è in Roma, presso la Federazione.

 

Art. 4

 

Le riunioni degli Organismi, di cui ai capi III e IV del presente regolamento, avvengono, di norma, presso la sede e l’o.d.g. dei lavori viene, previamente, portato a conoscenza della Segreteria Nazionale.

 

Art. 5

 

Il Comitato Direttivo Centrale della F.A.B.I. stabilisce, di anno in anno, apposito finanziamento per l’attività dell’Esecutivo e lo dota di permessi sindacali in base  al piano generale di riparto.

 

Art. 6

 

Al fine dell’unità dell’Organizzazione, gli Organismi del coordinamento agiscono in uno con quelli statutariamente competenti ai vari livelli. In caso di controversia risulta competente a decidere il Comitato Direttivo Centrale e per esso, in caso d’urgenza, la Segreteria Nazionale.

 

CAPO II

 

L’Assemblea Nazionale del Coordinamento

 

Art. 7

 

Con cadenza quadriennale, dopo il Congresso Nazionale ordinario, viene convocata, a cura dell'Esecutivo del Coordinamento uscente, d'intesa con la Segreteria Nazionale della F.A.B.I., l'Assemblea Nazionale del Coordinamento del Personale Esattoriale. L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti alla F.A.B.I. che, facenti parte del Personale Esattoriale rivestono la carica di:

a) componenti, con diritto di parola e di voto, dei Consigli Direttivi dei S.A.B. e di quelli Provinciali o Regionali nonché dei Collegi Sindacali dei rispettivi organismi;

b)  dirigenti sindacali eletti in sede di Congresso Nazionale;

c)  dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20/5/1970 n.300, art.23.

 

In mancanza di dirigenti sindacali aventi i requisiti sopra indicati è garantita, comunque, ad ogni S.A.B. la propria partecipazione all'Assemblea con un numero massimo di delegati, nominati appositamente dal Consiglio Direttivo del S.A.B., nella misura di uno ogni 100 iscritti esattoriali (o frazione) fino a 500 iscritti e di un ulteriore delegato ogni 250 iscritti, o frazione.

 

Il Consiglio Direttivo del S.A.B., anche nei casi di cui al 1° comma del presente articolo, può nominare, fra gli iscritti appartenenti al Personale Esattoriale, altri delegati fino ad integrazione e completamento del numero indicato nel comma che precede.

 

La Segreteria provinciale del S.A.B. procurerà di raccogliere le candidature degli interessati all’elezione nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo.

 

Art. 8

 

Esclusivamente le Segreterie dei S.A.B. competenti per iscrizione devono inviare, per iscritto, l'elenco nominativo dei delegati, anche nel caso in cui questi rivestano più cariche sindacali, ai vari livelli, corredato dalle qualifiche sindacali rivestite, la banca di appartenenza e l’unità produttiva di lavoro, all'Esecutivo del Coordinamento del Personale Esattoriale tramite la Segreteria Nazionale, entro 30 giorni antecedenti la data di effettuazione dell'Assemblea.

Ad ogni delegato verrà attribuito un numero di voti pari al numero degli iscritti dipendenti delle Aziende Concessionarie del Servizio di Riscossione dei Tributi del proprio S.A.B. diviso il numero dei delegati del S.A.B. stesso.

 

Art. 9

 

L'Assemblea di cui all'art.7 è dichiarata aperta dalla Segreteria Nazionale della Federazione che provvederà all'insediamento della Presidenza: quest'ultima sottopone all'approvazione dell'Assemblea la composizione della Commissione verifica poteri e del Comitato elettorale.

 

Art.10

 

Il delegato all'Assemblea del Coordinamento, in caso di impedimento, può farsi rappresentare da altro delegato conferendogli i voti rappresentati con delega scritta e accettata dall’interessato, e vistata, per l’autenticità, dalla Segreteria provinciale di appartenenza del delegante.

 

Art.11

 

            La delega deve essere notificata alla Commissione verifica poteri per i necessari adempimenti; ogni delegato può portare una sola delega.

 

Art.12

 

Qualora nel corso dell’Assemblea, e comunque prima dell’inizio delle operazioni di voto, un delegato dovesse abbandonare la riunione può lasciare delega, alla presenza di un componente la Commissione verifica poteri, ad altro delegato.

 

Art. 13

 

L’Assemblea risulta validamente costituita ai fini dell’elezione del Comitato Direttivo del Coordinamento quando siano presenti, anche per delega, almeno la metà più uno dei delegati, segnalati dai S.A.B., quali aventi diritto di partecipazione, che rappresentino la maggioranza semplice degli iscritti del settore.

Art. 14

 

L’Assemblea provvede alla elezione dei componenti il Comitato Direttivo seguendo i criteri di cui al successivo art.16, e secondo la graduatoria ottenuta nelle votazioni, da tenersi, su lista unica, per iscritti rappresentati ed a scrutinio segreto. Possono essere votati nominativi non eccedenti i 4/5 dei componenti il Comitato Direttivo.

 

Art. 15

 

I lavori si svolgono sulla base di una relazione introduttiva predisposta dall’Esecutivo del Coordinamento Nazionale uscente.

Dopo il dibattito viene sottoposta per l’approvazione l’eventuale delibera finale predisposta per il raggiungimento degli scopi di cui all’art.1

Le delibere dell’Assemblea Nazionale per essere valide devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti, ovvero dal 50 più uno dei voti espressi qualora sia richiesta, anche da un solo partecipante, la votazione sulla base del numero degli iscritti rappresentati.

 

CAPITOLO II

 

Comitato Direttivo, del Coordinamento

 

Art. 16

 

Il Comitato Direttivo è composto da almeno 21 componenti eletti nominativamente dal Coordinamento dell'Assemblea Nazionale.

 

Art. 17

 

Fa parte di diritto del Comitato Direttivo, se non eletto dall'Assemblea del Coordinamento, il Personale Esattoriale componente il Comitato Direttivo Centrale della F.A.B.I. In tale caso esso ha diritto di parola ma non di voto.

Art. 18

 

Le riunioni del Comitato Direttivo, regolarmente convocate con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della data della riunione, sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti: il Comitato Direttivo sì riunisce, di norma, due volte all'anno.

 

Art. 19

 

Il Comitato Direttivo decide a maggioranza calcolata sul numero dei presenti ed in ogni caso non sono ammesse deleghe.

 

Art. 20

 

Il Comitato Direttivo elegge l’Esecutivo con i criteri di cui agli artt.22, 23,24 e 25, ne indirizza e controlla l’attività, affidando i necessari mandati per il raggiungimento dei fini prefissati dall’art. 1. Può convocare anche, in corso di anno, l’Assemblea Nazionale del Coordinamento per la verifica delle linee programmatiche e per l’illustrazione dell’attività svolta.

 

Art. 21

 

In caso di cessazione, comunque determinata, di un componente il Comitato Direttivo si provvede all'integrazione secondo l'ordine delle preferenze ottenute dai non eletti in sede di elezione del Comitato Direttivo stesso.

CAPITOLO IV

 

Esecutivo

 

Art.22

 

L'Esecutivo è composto da almeno 7 componenti eletti nell'ambito del Comitato Direttivo dell'Assemblea del Coordinamento. Esso dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo in uno con gli Organismi direttivi della F.A.B.I. e, per essi, della Segreteria Nazionale della F.A.B.I.. I suoi componenti, o parte di essi possono assistere la Segreteria Nazionale durante le trattative per il rinnovo dei contratti nazionali del settore.

 

Art. 23

 

L'elezione dell'Esecutivo avviene con votazione diretta, segreta, su scheda contenente i nominativi dei componenti il Comitato Direttivo con diritto di parola e di voto. Le preferenze esprimibili non possono superare il numero dei componenti l'Esecutivo.

 

Art.24

 

Risultano eletti coloro che hanno riportato voti pari almeno alla metà più uno del numero dei componenti il Comitato Direttivo.

 

Art.25

 

Fra i componenti l'Esecutivo, il Comitato Direttivo elegge il Coordinatore dell'Esecutivo stesso. E' esprimibile un solo voto: risulta eletto colui che ha riportato voti pari almeno alla metà più uno dei componenti il Comitato Direttivo.

 

Art.26

 

Il Coordinatore predispone l'attività dell'Esecutivo negli ambiti di intervento e di competenza collegialmente predisposti dall'Esecutivo stesso.

 

Art.27

 

L’Esecutivo elegge, tra i suoi componenti, un Amministratore che cura l'ordinata e documentata amministrazione delle risorse economiche. A cura dell'Esecutivo stesso, entro il mese di gennaio, devono essere inviati al Collegio Sindacale della Federazione i giustificativi di spesa, il bilancio approvato dal Direttivo e una breve relazione nell'attività svolta.

 

Art.28

 

In caso di cessazione, comunque determinata, di un appartenente all'Esecutivo si provvede alla sua sostituzione mediante elezione con gli stessi criteri di cui all'art.20.

 

CAPITOLO V

 

Spese di partecipazione

 

Art.29

 

Le spese di partecipazione all'Assemblea del Coordinamento ed alle riunioni del Comitato Direttivo sono a carico dei S.A.B. a cui sono iscritti i dirigenti sindacali partecipanti.

 

Art. 30

 

Per le spese di partecipazione alle riunioni dell'Esecutivo, o per le riunioni alle quali partecipino i suoi componenti si provvede con apposito stanziamento annuo deliberato dal Comitato Direttivo Centrale della F.A.B.I. ed autonomamente gestito dall'Esecutivo stesso, salva la facoltà di controllo del Collegio sindacale della Federazione.

 

CAPITOLO VI

 

  Revocabilità delle cariche

 

Art.31

 

Le cariche elettive dei componenti il Comitato direttivo possono essere revocate solo per gravi motivi dall'Assemblea Nazionale del Coordinamento convocata dalla Segreteria Nazionale della F.A.B.I. su conforme delibera del Comitato Direttivo Centrale della F.A.B.I.

 

Art.32

 

Il presente regolamento può essere modificato su delibera del Comitato Direttivo Centrale della F.A.B.I., di propria iniziativa o su proposta del Comitato Direttivo del Coordinamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

05/02/04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento Concess.