A.
PRESTAZIONI BASE E/O AGGIUNTIVE
1.
A decorrere
dal 1° gennaio 2004 sono in vigore i nuovi disciplinari definiti con la Cassa
Autonoma di Assistenza Sanitaria tra il Personale dell’Istituto di Emissione
(di seguito denominata C.A.S.P.I.E.) relativi sia all’assistenza sanitaria di
base, con contributo a carico dell’Azienda, sia a quella aggiuntiva/
integrativa, con contributo a carico dei dipendenti.
2.
Sono previste
due assistenze sanitarie base:
§
una riservata
al personale appartenente alla categoria dei Dirigenti (disciplinare A);
§
l’altra
riservata ai Quadri Direttivi ed alle Aree Professionali (disciplinare B),
senza più alcuna distinzione tra le due categorie.
3.
L’assistenza
base con contributo a carico dell’Azienda è destinata, in primo luogo, a
ciascun dipendente.
4.
La predetta
assistenza è estesa, inoltre, per ciascun dipendente, al relativo nucleo
familiare fiscalmente a carico anche se non convivente (coniuge e figli).
5.
Eccezione
all’estensione di cui al punto 4 è costituita dal “check up”, prestazione
introdotta ex novo nel disciplinare A della categoria dei Dirigenti, che potrà
essere usufruita solo ed esclusivamente dal dipendente presso appositi
centri convenzionati, secondo i protocolli definiti nei relativi allegati.
6.
E’ prevista la
facoltà, per ciascun dipendente, di estendere l’assistenza base anche ai
familiari non fiscalmente a carico purché conviventi, quali il coniuge,
i figli, il convivente more uxorio ed i relativi figli, sostenendone il relativo
contributo.
7.
Relativamente
a quanto previsto al punto 6, le contribuzioni a carico dei dipendenti sono le seguenti:
7.1.
per i
Dirigenti, contributo annuo di € 540,00 per ciascun familiare che, a titolo agevolativo, potrà essere corrisposto anche in n. 12 rate mensili anticipate di € 45,00;
7.2.
per i Quadri
Direttivi e le Aree professionali, contributo annuo di € 216,00 per ciascun
familiare che, a titolo agevolativo, potrà essere corrisposto anche in n.
12 rate mensili anticipate da € 18,00.
8.
E’ altresì
prevista la facoltà, per ciascun dipendente, di ampliare le prestazioni
sanitarie base attraverso l’adesione ad uno dei diversi pacchetti di
prestazioni aggiuntive offerti dalla C.A.S.P.I.E., alternativi fra loro, con
relativo contributo a carico del dipendente medesimo. La predetta assistenza,
che si aggiunge a quella di base di cui ai disciplinari A e B, è riservata sia
al dipendente ed ai familiari fiscalmente a suo carico (coniuge e figli), sia
ai familiari di cui al precedente punto 6, semprechè sia stata estesa
l’assistenza base anche a questi ultimi.
9.
Relativamente
alle assistenze aggiuntive di cui al punto precedente, sono previste le
seguenti tre opzioni alternative:
9.1. per i Dirigenti:
Disciplinare C |
|||
Tipo di opzione |
Destinatari |
Contributo (a
carico del dipendente) |
|
Annuale (*) |
Mensile anticipato |
||
Opzione n. 1 |
Dirigente e nucleo familiare
già inserito nel disciplinare A (coniuge e figli a carico, ovvero familiari
di cui al punto 6 ai quali è stata estesa l’assistenza base) |
€ 840,00 |
€ 70,00 |
Opzione n. 2 |
€ 996,00 |
€ 83,00 |
|
Opzione n. 3 |
€ 1.200,00 |
€ 100,00 |
(*)
contributo complessivo per tutti i destinatari sopra indicati.
9.2.
per i Quadri
Direttivi e le Aree professionali :
Disciplinare D |
|||
Tipo di opzione |
Destinatari |
Contributo (a
carico del dipendente) |
|
Annuale (*) |
Mensile anticipato |
||
Opzione n. 1 |
Dipendente e nucleo
familiare già inserito nel disciplinare B (coniuge e figli a carico, ovvero
familiari di cui al punto 6 ai quali è stata estesa l’assistenza base) |
€ 744,00 |
€ 62,00 |
Opzione n. 2 |
€ 840,00 |
€ 70,00 |
|
Opzione n. 3 |
€ 996,00 |
€ 83,00 |
(*) contributo complessivo per tutti i destinatari sopra
indicati.
10. E’, infine, data facoltà a ciascun
dipendente di richiedere una copertura sanitaria anche per il coniuge e per i
figli non fiscalmente a carico non conviventi, ovvero per altri Parenti ed
Affini entro il terzo grado di parentela dell’interessato, attraverso
l’adesione all’apposito programma offerto dalla C.A.S.P.I.E. (disciplinare E).
Il contributo annuo per detta assistenza è di € 408,00 per ciascun familiare/parente/affine
che, a titolo agevolativo, potrà essere corrisposto anche in n. 12 rate mensili
anticipate da € 34,00.
B. - ADESIONI ALLE PRESTAZIONI SANITARIE CON CONTRIBUTO A CARICO DEL DIPENDENTE
-
VARIAZIONI DI ASSISTENZA
1.
Le adesioni
alle prestazioni sanitarie con contributo a carico del dipendente già in essere
al 31.12.2003 dovranno essere confermate secondo le nuove previsioni entro la
data del 29 febbraio 2004 ed avranno
decorrenza 1° gennaio 2004. In tale caso, dovrà essere utilizzato il modulo
“Richiesta di adesione”.
2.
Le nuove
adesioni, per le quali deve essere utilizzato il modulo “Richiesta di
adesione”, devono essere inviate entro la data del 29 febbraio 2004 ed
avranno decorrenza 1° gennaio 2004.
3.
Limitatamente
alle nuove adesioni relative a familiari/parenti/affini di cui al punto 10,
deve essere compilato, per ogni assistito, anche il questionario sanitario
allegato al presente Regolamento da inviare direttamente alla C.A.S.P.I.E. Il
diritto alle prestazioni è subordinato all’accettazione da parte della
C.A.S.P.I.E. che avverrà a mezzo comunicazione scritta. Ricevuta la predetta
accettazione, l’inserimento in assistenza avrà comunque decorrenza dal 1°
gennaio 2004, ovvero dalla data dell’evento nei casi di cui al successivo punto
5.
4.
Le adesioni di
cui al presente paragrafo devono necessariamente riguardare:
4.1.
se relative ai
familiari indicati al paragrafo A, punto 6, tutti i medesimi familiari
risultanti dallo stato di famiglia del dipendente interessato;
4.2.
se relative ai
familiari non conviventi di cui al paragrafo A, punto 10, ovvero ai parenti ed
affini di cui al medesimo punto, tutti i componenti lo stato di famiglia del
familiare ovvero parente/affine interessato.
5.
L’inserimento
in assistenza oltre il termine del 29 febbraio 2004 è previsto nei seguenti
casi:
a) assunzione;
b) nascita/adozione/affidamento
di un figlio;
c) matrimonio;
d) insorgere di convivenza more uxorio;
e) venir meno di
altra copertura collettiva delle spese sanitarie predisposta dal datore di lavoro;
f)
scadenza di
altra copertura collettiva delle spese sanitarie non riferibile ad un datore di
lavoro.
L’inclusione nelle assistenze decorre dalla
data dell’evento e deve essere effettuata entro il termine di 30 gg. dalla
predetta data.
6.
Le adesioni di
cui al presente paragrafo devono essere mantenute per l’intero periodo di
vigenza dell’assistenza sanitaria da parte della C.A.S.P.I.E. (31.12.2007).
7.
La revoca
delle adesioni prima del 31.12.2007 è prevista al verificarsi di uno dei
seguenti eventi:
a) venir meno della
convivenza more uxorio;
b) cessazione dal
servizio con diritto a pensione (anche differita);
c) cessazione dal
servizio senza diritto a pensione;
d) adesione di un
familiare a copertura sanitaria collettiva predisposta dal datore di lavoro;
e) decesso del
dipendente o di un suo familiare;
f)
variazioni normative e/o contributive di assistenza.
Le assistenze con
oneri a carico del dipendente – in analogia a quelle con contributo a carico
dell’Azienda - rimangono in essere fino al 31 dicembre dell’”anno assistenziale”
nel quale si è verificato l’evento e i contributi sono pertanto dovuti fino a
tale data (cfr. paragrafo C, punto 3). In caso di decesso del dipendente o di
un proprio familiare assistito, le assistenze ed i relativi contributi
rimangono in essere fino al mese in cui si è avuto notizia del decesso, a meno
che non siano state già fornite prestazioni od erogati rimborsi nell’”anno
assistenziale” in cui è avvenuto il decesso, nel qual caso il contributo è
dovuto per l’intero “anno assistenziale”.
8.
Le adesioni ad una o piu’ delle assistenze sanitarie di cui al
presente Regolamento, in essere al 31 dicembre di ciascun “anno assistenziale”,
saranno automaticamente mantenute, salvo diversa comunicazione da parte del
dipendente a seguito di intervenute variazioni di cui al punto 7 del presente
paragrafo.
9.
In caso di
perdita del carico fiscale di coniuge/figlio in corso di d’anno assistenziale,
l’inserimento in assistenza con oneri a carico del dipendente, ove richiesto,
opera dall’annualità successiva ed il relativo contributo è dovuto a far tempo
dal 1° gennaio dell’anno assistenziale successivo a quello di perdita del
carico fiscale.
10.
In caso
contrario, ossia di acquisizione del carico fiscale di coniuge/figlio in corso
d’anno assistenziale, la variazione opera dall’annualità successiva ed il
contributo a carico del dipendente per l’assistenza è comunque dovuto fino al
31 dicembre dell’anno assistenziale in cui è stato acquisito il carico fiscale.
11.
Ogni segnalazione riguardante modificazioni del nucleo familiare
deve avvenire direttamente a Banca di Roma a cura del dipendente, restando
esonerata l’Azienda da qualsiasi responsabilità in merito a dichiarazioni degli
stessi che possano risultare errate o false. Ove venissero successivamente
accertate omissioni o dichiarazioni non veritiere, queste renderebbero
inattivabile il ricorso alle prestazioni della C.A.S.P.I.E. e comporterebbero
l’esclusione da ogni diritto al rimborso degli eventuali contributi nel
frattempo versati.
C. CONTRIBUZIONI
1.
I contributi a
carico del dipendente possono essere corrisposti in un’unica soluzione ovvero
mensilmente; i medesimi contributi sono trattenuti dagli emolumenti ed
addebitati sul cedolino dello stipendio, a partire dal primo cedolino utile. Si
precisa che in occasione del 1° addebito, si procederà a trattenere anche le
rate dovute sino a quel momento più quella anticipata relativa al mese
successivo.
Esempio. In caso di adesioni entro il 29 febbraio 2004 all’assistenza
sanitaria base per familiari non a carico, sul cedolino dello stipendio di
marzo verranno trattenute le rate di gennaio, febbraio e marzo più quella
anticipata di aprile.
2.
I contributi
eventualmente corrisposti dai dipendenti per sé o per propri familiari, purché
conviventi se non a carico, saranno soggetti alla disciplina prevista in
materia di deducibilità fiscale dall’art. 48 del T.U.I.R.
3.
In caso di
cessazione dal servizio in corso di anno, ferma restando la vigenza
dell’assistenza sanitaria fino al termine dell’anno assistenziale in cui si è
verificata la cessazione, le rate mensili di contributo ancora non corrisposte
verranno addebitate in un’unica soluzione sull’ultimo cedolino dello stipendio
utile.
4.
Al fine del
pagamento dei contributi, si precisa che:
4.1.
se
l’inserimento in assistenza avviene nel primo semestre dell’anno assistenziale,
è dovuto l’intero contributo annuo;
4.2.
se
l’inserimento in assistenza avviene nel secondo semestre dell’anno
assistenziale, è dovuto il 60% del contributo annuo;
4.3.
se nel corso
dell’annualità assistenziale avviene il passaggio di un dipendente alla
categoria dei Dirigenti, è dovuto, a seconda che il passaggio sia avvenuto nel
1° o nel 2° semestre, il 100% o il 60% del relativo contributo dedotto
l’importo del contributo già versato;
4.4.
se nel corso
dell’annualità assistenziale avviene il passaggio di un dipendente ad altra
Società del Gruppo presso la quale sono in vigore le medesime assistenze della
C.A.S.P.I.E., il passaggio non comporta soluzione di continuità delle
assistenze e dei contributi eventualmente ancora dovuti dal dipendente.
D. RIMBORSI
1.
Per le richieste di rimborso da parte dei dipendenti, da
presentarsi entro i termini e con le modalità previste dai singoli
disciplinari, dovrà essere utilizzato il relativo modulo allegato al presente
Regolamento, da inviare direttamente alla C.A.S.P.I.E.
2.
Una volta determinati, i rimborsi verranno automaticamente
accreditati sui conti correnti di regolamento delle competenze, salva espressa,
diversa manifestazione di volontà da parte dei dipendenti.
E.
SERVIZI
La Caspie assicura i seguenti livelli di servizio:
·
erogazione del
rimborso di norma entro il 60° giorno dal ricevimento della domanda, termine
decorrente dalla data di ricezione della documentazione completa e conforme
alla normativa di cui ai rispettivi disciplinari. Nei casi eccezionali in cui
il rimborso non dovesse avvenire entro il predetto limite di 60 gg., la
C.A.S.P.I.E. si impegna ad effettuare i rimborsi con valuta non successiva al
60° giorno;
·
tempestiva
risposta al numero verde a disposizione degli assistiti secondo gli orari
indicati alla lettera A dei “servizi sanitari complementari a disposizione
degli assistiti” di cui al Vademecum allegato al presente Regolamento;
·
accesso, sul
territorio nazionale, ad una rete di convenzioni dirette con la C.A.S.P.I.E. di
cui allo specifico allegato al presente Regolamento. Per gli aggiornamenti
relativi alla predetta rete di convenzioni dirette può essere consultato il
sito internet www.caspie.it.
L’intera
gamma di servizi messi a disposizione degli assistiti è contenuta nel Vademecum
sopra citato.
F. COMUNICAZIONI
Tutte le
comunicazioni da inviare alla CASPIE, compreso il questionario sanitario di cui
al paragrafo B punto 3, dovranno essere indirizzate a:
C.A.S.P.I.E
Via Due
Macelli n. 73
00187 ROMA
Allegati