REGOLAMENTO

 

 

ASSISTENZA SANITARIA AZIENDALE

 

 

 

A.      PRESTAZIONI BASE E/O AGGIUNTIVE

 

1.       A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore i nuovi disciplinari definiti con la Cassa Autonoma di Assistenza Sanitaria tra il Personale dell’Istituto di Emissione (di seguito denominata C.A.S.P.I.E.) relativi sia all’assistenza sanitaria di base, con contributo a carico dell’Azienda, sia a quella aggiuntiva/ integrativa, con contributo a carico dei dipendenti.

 

2.       Sono previste due assistenze sanitarie base:

 

§         una riservata al personale appartenente alla categoria dei Dirigenti (disciplinare A);

§         l’altra riservata ai Quadri Direttivi ed alle Aree Professionali (disciplinare B), senza più alcuna distinzione tra le due categorie.

 

3.       L’assistenza base con contributo a carico dell’Azienda è destinata, in primo luogo, a ciascun dipendente.

 

4.       La predetta assistenza è estesa, inoltre, per ciascun dipendente, al relativo nucleo familiare fiscalmente a carico anche se non convivente (coniuge e figli).

 

5.       Eccezione all’estensione di cui al punto 4 è costituita dal “check up”, prestazione introdotta ex novo nel disciplinare A della categoria dei Dirigenti, che potrà essere usufruita solo ed esclusivamente dal dipendente presso appositi centri convenzionati, secondo i protocolli definiti nei relativi allegati.

 

6.       E’ prevista la facoltà, per ciascun dipendente, di estendere l’assistenza base anche ai familiari non fiscalmente a carico purché conviventi, quali il coniuge, i figli, il convivente more uxorio ed i relativi figli, sostenendone il relativo contributo.

 

7.       Relativamente a quanto previsto al punto 6, le contribuzioni a carico dei dipendenti  sono le seguenti:

 

7.1.    per i Dirigenti, contributo annuo di € 540,00 per ciascun familiare  che, a titolo agevolativo, potrà essere corrisposto anche in n. 12 rate mensili anticipate di € 45,00;

7.2.    per i Quadri Direttivi e le Aree professionali, contributo annuo di € 216,00 per ciascun familiare che, a titolo agevolativo, potrà essere corrisposto anche in n. 12 rate mensili anticipate da € 18,00.

 

8.       E’ altresì prevista la facoltà, per ciascun dipendente, di ampliare le prestazioni sanitarie base attraverso l’adesione ad uno dei diversi pacchetti di prestazioni aggiuntive offerti dalla C.A.S.P.I.E., alternativi fra loro, con relativo contributo a carico del dipendente medesimo. La predetta assistenza, che si aggiunge a quella di base di cui ai disciplinari A e B, è riservata sia al dipendente ed ai familiari fiscalmente a suo carico (coniuge e figli), sia ai familiari di cui al precedente punto 6, semprechè sia stata estesa l’assistenza base anche a questi ultimi.

 

9.       Relativamente alle assistenze aggiuntive di cui al punto precedente, sono previste le seguenti tre opzioni alternative:

 

9.1.    per i Dirigenti:

 

Disciplinare C

Tipo di opzione

Destinatari

Contributo

(a carico del dipendente)

Annuale (*)

Mensile anticipato

Opzione n. 1

Dirigente e nucleo familiare già inserito nel disciplinare A (coniuge e figli a carico, ovvero familiari di cui al punto 6 ai quali è stata estesa l’assistenza base)

€ 840,00

€ 70,00

Opzione n. 2

€ 996,00

€ 83,00

Opzione n. 3

€ 1.200,00

€ 100,00

(*) contributo complessivo per tutti i destinatari sopra indicati.

 

 

9.2.    per i Quadri Direttivi e le Aree professionali :

 

Disciplinare D

Tipo di opzione

Destinatari

Contributo

(a carico del dipendente)

Annuale (*)

Mensile anticipato

Opzione n. 1

Dipendente e nucleo familiare già inserito nel disciplinare B (coniuge e figli a carico, ovvero familiari di cui al punto 6 ai quali è stata estesa l’assistenza base)

€ 744,00

€ 62,00

Opzione n. 2

€ 840,00

€ 70,00

Opzione n. 3

€ 996,00

€ 83,00

(*) contributo complessivo per tutti i destinatari sopra indicati.

 

 

 

10.   E’, infine, data facoltà a ciascun dipendente di richiedere una copertura sanitaria anche per il coniuge e per i figli non fiscalmente a carico non conviventi, ovvero per altri Parenti ed Affini entro il terzo grado di parentela dell’interessato, attraverso l’adesione all’apposito programma offerto dalla C.A.S.P.I.E. (disciplinare E). Il contributo annuo per detta assistenza è di € 408,00 per ciascun familiare/parente/affine che, a titolo agevolativo, potrà essere corrisposto anche in n. 12 rate mensili anticipate da € 34,00.

 

 

 

B.      - ADESIONI ALLE PRESTAZIONI SANITARIE CON CONTRIBUTO A CARICO DEL DIPENDENTE

- VARIAZIONI DI ASSISTENZA

 

1.       Le adesioni alle prestazioni sanitarie con contributo a carico del dipendente già in essere al 31.12.2003 dovranno essere confermate secondo le nuove previsioni entro la data del 29 febbraio 2004  ed avranno decorrenza 1° gennaio 2004. In tale caso, dovrà essere utilizzato il modulo “Richiesta di adesione”.

 

2.       Le nuove adesioni, per le quali deve essere utilizzato il modulo “Richiesta di adesione”, devono essere inviate entro la data del 29 febbraio 2004 ed avranno decorrenza 1° gennaio 2004.

 

3.       Limitatamente alle nuove adesioni relative a familiari/parenti/affini di cui al punto 10, deve essere compilato, per ogni assistito, anche il questionario sanitario allegato al presente Regolamento da inviare direttamente alla C.A.S.P.I.E. Il diritto alle prestazioni è subordinato all’accettazione da parte della C.A.S.P.I.E. che avverrà a mezzo comunicazione scritta. Ricevuta la predetta accettazione, l’inserimento in assistenza avrà comunque decorrenza dal 1° gennaio 2004, ovvero dalla data dell’evento nei casi di cui al successivo punto 5.

 

4.       Le adesioni di cui al presente paragrafo devono necessariamente riguardare:

 

4.1.    se relative ai familiari indicati al paragrafo A, punto 6, tutti i medesimi familiari risultanti dallo stato di famiglia del dipendente interessato;

4.2.    se relative ai familiari non conviventi di cui al paragrafo A, punto 10, ovvero ai parenti ed affini di cui al medesimo punto, tutti i componenti lo stato di famiglia del familiare ovvero parente/affine interessato.

 

5.       L’inserimento in assistenza oltre il termine del 29 febbraio 2004 è previsto nei seguenti casi:

a)    assunzione;

b)    nascita/adozione/affidamento di un figlio;

c)    matrimonio;

d)    insorgere di  convivenza more uxorio;

e)    venir meno di altra copertura collettiva delle spese sanitarie predisposta dal datore di lavoro;

f)      scadenza di altra copertura collettiva delle spese sanitarie non riferibile ad un datore di lavoro.

 

L’inclusione nelle assistenze decorre dalla data dell’evento e deve essere effettuata entro il termine di 30 gg. dalla predetta data.

 

6.       Le adesioni di cui al presente paragrafo devono essere mantenute per l’intero periodo di vigenza dell’assistenza sanitaria da parte della C.A.S.P.I.E. (31.12.2007).

 

7.       La revoca delle adesioni prima del 31.12.2007 è prevista al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a)       venir meno della convivenza more uxorio;

b)      cessazione dal servizio con diritto a pensione (anche differita);

c)       cessazione dal servizio senza diritto a pensione;

d)      adesione di un familiare a copertura sanitaria collettiva predisposta dal datore di lavoro;

e)      decesso del dipendente o di un suo familiare;

f)         variazioni normative e/o contributive di assistenza.

 

Le assistenze con oneri a carico del dipendente – in analogia a quelle con contributo a carico dell’Azienda - rimangono in essere fino al 31 dicembre dell’”anno assistenziale” nel quale si è verificato l’evento e i contributi sono pertanto dovuti fino a tale data (cfr. paragrafo C, punto 3). In caso di decesso del dipendente o di un proprio familiare assistito, le assistenze ed i relativi contributi rimangono in essere fino al mese in cui si è avuto notizia del decesso, a meno che non siano state già fornite prestazioni od erogati rimborsi nell’”anno assistenziale” in cui è avvenuto il decesso, nel qual caso il contributo è dovuto per l’intero “anno assistenziale”.

 

8.       Le adesioni ad una o piu’ delle assistenze sanitarie di cui al presente Regolamento, in essere al 31 dicembre di ciascun “anno assistenziale”, saranno automaticamente mantenute, salvo diversa comunicazione da parte del dipendente a seguito di intervenute variazioni di cui al punto 7 del presente paragrafo.

 

9.       In caso di perdita del carico fiscale di coniuge/figlio in corso di d’anno assistenziale, l’inserimento in assistenza con oneri a carico del dipendente, ove richiesto, opera dall’annualità successiva ed il relativo contributo è dovuto a far tempo dal 1° gennaio dell’anno assistenziale successivo a quello di perdita del carico fiscale.

 

10.   In caso contrario, ossia di acquisizione del carico fiscale di coniuge/figlio in corso d’anno assistenziale, la variazione opera dall’annualità successiva ed il contributo a carico del dipendente per l’assistenza è comunque dovuto fino al 31 dicembre dell’anno assistenziale in cui è stato acquisito il carico fiscale.

 

11.   Ogni segnalazione riguardante modificazioni del nucleo familiare deve avvenire direttamente a Banca di Roma a cura del dipendente, restando esonerata l’Azienda da qualsiasi responsabilità in merito a dichiarazioni degli stessi che possano risultare errate o false. Ove venissero successivamente accertate omissioni o dichiarazioni non veritiere, queste renderebbero inattivabile il ricorso alle prestazioni della C.A.S.P.I.E. e comporterebbero l’esclusione da ogni diritto al rimborso degli eventuali contributi nel frattempo versati.

 

 

C.      CONTRIBUZIONI

 

1.       I contributi a carico del dipendente possono essere corrisposti in un’unica soluzione ovvero mensilmente; i medesimi contributi sono trattenuti dagli emolumenti ed addebitati sul cedolino dello stipendio, a partire dal primo cedolino utile. Si precisa che in occasione del 1° addebito, si procederà a trattenere anche le rate dovute sino a quel momento più quella anticipata relativa al mese successivo.

Esempio. In caso di adesioni entro il 29 febbraio 2004 all’assistenza sanitaria base per familiari non a carico, sul cedolino dello stipendio di marzo verranno trattenute le rate di gennaio, febbraio e marzo più quella anticipata di aprile.

 

 

2.       I contributi eventualmente corrisposti dai dipendenti per sé o per propri familiari, purché conviventi se non a carico, saranno soggetti alla disciplina prevista in materia di deducibilità fiscale dall’art. 48 del T.U.I.R.

 

3.       In caso di cessazione dal servizio in corso di anno, ferma restando la vigenza dell’assistenza sanitaria fino al termine dell’anno assistenziale in cui si è verificata la cessazione, le rate mensili di contributo ancora non corrisposte verranno addebitate in un’unica soluzione sull’ultimo cedolino dello stipendio utile.

 

4.       Al fine del pagamento dei contributi, si precisa che:

 

4.1.    se l’inserimento in assistenza avviene nel primo semestre dell’anno assistenziale, è dovuto l’intero contributo annuo;

4.2.    se l’inserimento in assistenza avviene nel secondo semestre dell’anno assistenziale, è dovuto il 60% del contributo annuo;

4.3.    se nel corso dell’annualità assistenziale avviene il passaggio di un dipendente alla categoria dei Dirigenti, è dovuto, a seconda che il passaggio sia avvenuto nel 1° o nel 2° semestre, il 100% o il 60% del relativo contributo dedotto l’importo del contributo già versato;

4.4.    se nel corso dell’annualità assistenziale avviene il passaggio di un dipendente ad altra Società del Gruppo presso la quale sono in vigore le medesime assistenze della C.A.S.P.I.E., il passaggio non comporta soluzione di continuità delle assistenze e dei contributi eventualmente ancora dovuti dal dipendente.

 

 

D.      RIMBORSI

 

1.       Per le richieste di rimborso da parte dei dipendenti, da presentarsi entro i termini e con le modalità previste dai singoli disciplinari, dovrà essere utilizzato il relativo modulo allegato al presente Regolamento, da inviare direttamente alla C.A.S.P.I.E.

 

2.       Una volta determinati, i rimborsi verranno automaticamente accreditati sui conti correnti di regolamento delle competenze, salva espressa, diversa manifestazione di volontà da parte dei dipendenti.

 

 

 

E.      SERVIZI

 

La Caspie assicura i seguenti livelli di servizio:

 

·        erogazione del rimborso di norma entro il 60° giorno dal ricevimento della domanda, termine decorrente dalla data di ricezione della documentazione completa e conforme alla normativa di cui ai rispettivi disciplinari. Nei casi eccezionali in cui il rimborso non dovesse avvenire entro il predetto limite di 60 gg., la C.A.S.P.I.E. si impegna ad effettuare i rimborsi con valuta non successiva al 60° giorno;

·        tempestiva risposta al numero verde a disposizione degli assistiti secondo gli orari indicati alla lettera A dei “servizi sanitari complementari a disposizione degli assistiti” di cui al Vademecum allegato al presente Regolamento;

·        accesso, sul territorio nazionale, ad una rete di convenzioni dirette con la C.A.S.P.I.E. di cui allo specifico allegato al presente Regolamento. Per gli aggiornamenti relativi alla predetta rete di convenzioni dirette può essere consultato il sito internet www.caspie.it.

 

L’intera gamma di servizi messi a disposizione degli assistiti è contenuta  nel  Vademecum sopra citato.

 

 

 

F.      COMUNICAZIONI

 

Tutte le comunicazioni da inviare alla CASPIE, compreso il questionario sanitario di cui al paragrafo B punto 3, dovranno essere indirizzate a:

 

C.A.S.P.I.E

Via Due Macelli n. 73

00187 ROMA

 

 

 

 

 

 

Allegati

 

q       Disciplinare A per l'erogazione ai dirigenti del Gruppo Capitalia di contributi economici in occasione di spese sanitarie

q       Disciplinare B per l'erogazione ai quadri direttivi di I° II° III° e IV° livello retributivo ed aree professionali del Gruppo Capitalia di contributi economici in occasione di spese sanitarie per malattia, infortunio e parto

q       Disciplinare C per l'erogazione di contributi economici per prestazioni aggiuntive all’assistenza prestata ai dirigenti del Gruppo Capitalia in occasione di spese sanitarie

q       Disciplinare D per l'erogazione di contributi economici per prestazioni aggiuntive all’assistenza prestata ai quadri direttivi di I° II° III° e IV° livello retributivo ed aree professionali del Gruppo Capitalia in occasione di spese sanitarie per malattia, infortunio e parto

q       Disciplinare E per l’erogazione ai parenti ed affini del personale in servizio ed in quiescenza del Gruppo Capitalia di contributi economici in occasione di spese sanitarie per malattia, infortunio e parto