REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO DEL
PERSONALE DELLE
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO ED
ENTI ASSOCIATI
CAPITOLO I
Finalità, composizione,
svolgimento lavori
Art. 1
E' costituito il Coordinamento
Nazionale del Personale delle C.R.A. e degli Enti Associati al fine di attuare
iniziative di studio, di ricerca e di proposta volte alla realizzazione di una
sempre più incisiva tutela degli interessi professionali della categoria e di
una maggiore rappresentatività della FABI nel settore.
Art. 2
Il Coordinamento persegue le
finalità richiamate all'art. 1 nell'ambito delle deliberazioni assunte dagli
organismi della Federazione, secondo le competenze statutarie.
Art. 3
Con cadenza quadriennale, dopo
l'effettuazione del Congresso Nazionale ordinario, viene convocata, a cura
dell'Esecutivo del Coordinamento uscente, d'intesa con la Segreteria Nazionale
della F.A.B.I., l'Assemblea Nazionale del Coordinamento del Personale delle
C.R.A. e degli Enti Associati. L'Assemblea è composta da tutti coloro che,
dipendenti di C.R.A. e degli Enti Associati, rivestono la carica di:
a) componenti, con diritto di parola e di voto,
dei Consigli Direttivi Provinciali o Regionali nonché dei Collegi Sindacali dei
rispettivi organismi;
b) dirigenti sindacali della F.A.B.I. eletti in sede di Congresso
Nazionale;
c) dirigenti delle Rappresentanze Sindacali
Aziendali di cui alla legge 20/5/1970 n. 300, art. 23.
In mancanza di dirigenti
sindacali aventi i requisiti sopra indicati è garantita, comunque, ad ogni
S.A.B. la propria partecipazione all'Assemblea con un numero massimo di
delegati, eletti appositamente, nella misura di uno ogni 100 iscritti (o
frazione) dipendenti di C.R.A. fino a 500 iscritti e di un ulteriore delegato
ogni 250 iscritti, o frazione.
I delegati vengono eletti dal Consiglio
Direttivo del S.A.B. fra gli iscritti del settore fino ad integrazione e
completamento del numero sopra indicato dopo che la Segreteria del S.A.B.
stesso ha provveduto a raccogliere le candidature degli interessati
all'elezione.
Art. 4
Le Segreterie dei S.A.B.
competenti devono inviare, per iscritto,' all'Esecutivo del Coordinamento del
Personale delle C.R.A. e degli Enti Associati tramite la Segreteria Nazionale,
entro i 30 giorni antecedenti la data di effettuazione dell'Assemblea, l'elenco
nominativo dei delegati, corredato dalla qualifica sindacale rivestita, la
banca di appartenenza e l'unità produttiva di lavoro
Nel caso in cui un delegato
rivesta più cariche sindacali, ai vari livelli, la segnalazione deve essere
effettuata esclusivamente dal S.A.B., indicando le cariche ricoperte.
Art. 5
L'Assemblea di cui
all'art. 3 è dichiarata aperta dalla Segreteria Nazionale della Federazione che
provvederà all'insediamento della Presidenza: quest'ultima sottopone alla
approvazione dell'Assemblea la composizione della Commissione verifica poteri e
del Comitato elettorale.
Art. 6
L'Assemblea
risulta validamente costituita ai fini dell'elezione del Comitato Direttivo del
Coordinamento quando siano presenti, anche per delega, almeno la metà più uno
dei delegati, segnalati dai S.A.B., quali aventi diritto di partecipazione, che
rappresentino la maggioranza semplice degli iscritti del settore.
Il numero dei componenti del Comitato Direttivo e
dell'Esecutivo del Coordinamento viene fissato su proposta della Segreteria
Nazionale, del CDC, avuto riguardo alle esigenze ed alla consistenza del
Coordinamento stesso.
Art. 7
I lavori si
svolgono sulla base di una relazione introduttiva predisposta dall'Esecutivo
del Coordinamento nazionale uscente.
Dopo il dibattito
viene sottoposta per l'approvazione l'eventuale delibera finale predisposta per
il raggiungimento degli scopi di cui all'art.1.
CAPITOLO II
Comitato Direttivo del
Coordinamento
Art. 8
Il Comitato
Direttivo è composto da almeno 21 componenti eletti nominativamente dal
Coordinamento dell'Assemblea Nazionale, secondo la graduatoria ottenuta nelle
elezioni.
Art. 9
Fa parte di
diritto del Comitato Direttivo, se non eletto dall'Assemblea del Coordinamento,
il Personale, dipendente delle C.R.A. e degli Enti Associati, componente il
Comitato Direttivo Centrale. In tale caso esso ha diritto di parola ma non di
voto.
Art. 10
Il Comitato
Direttivo viene eletto su lista unica e per iscritti rappresentati con
votazione diretta a scrutinio segreto. Possono essere votati nominativi non
eccedenti i 4/5 dei componenti il Comitato Direttivo.
Art. 11
Le riunioni del
Comitato Direttivo, regolarmente convocate con lettera raccomandata almeno 15
giorni prima della data della riunione, sono valide quando siano presenti
almeno la metà più uno dei suoi componenti; il Comitato Direttivo si riunisce,
di norma, due volte all'anno.
Art. 12
Il Comitato
Direttivo decide a maggioranza calcolata sul numero dei presenti ed in ogni
caso non sono ammesse deleghe.
Art. 13
Il Comitato
Direttivo indirizza e controlla l'attività dell'Esecutivo, affidando i
necessari mandati per il raggiungimento dei fini prefissati dall'art. 1. Può
convocare anche, in corso di anno, l'Assemblea Nazionale del
Coordinamento per la verifica delle linee programmatiche e per l'illustrazione
dell',attività svolta.
Art. 14
In caso di
cessazione, comunque determinata, di un componente il Comitato Direttivo si
provvede all'integrazione secondo l'ordine delle preferenze ottenute dai non
eletti in sede di elezione del Comitato Direttivo stesso.
Deleghe
Art. 15
Il delegato all'Assemblea del
Coordinamento, in caso di impedimento, può farsi rappresentare da altro
delegato conferendogli i voti rappresentati con delega scritta e accettata
dall'interessato e, vistata, per l'autenticità, dalla Segreteria Provinciale di
appartenenza del delegante.
Art. 16
La delega deve essere notificata
alla Commissione verifica poteri per i necessari adempimenti ed ogni delegato
può portare una sola delega.
Art. 17
Qualora nel corso dell'Assemblea,
e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto, un delegato dovesse
lasciare la riunione può delegare, alla presenza di un componente la
Commissione verifica poteri, altro delegato.
CAPITOLO III
Esecutivo
Art. 18
L'Esecutivo è composto da almeno
7 componenti eletti nell'ambito del Comitato Direttivo dell'Assemblea del
Coordinamento. Esso dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo in uno
con gli organismi direttivi della FABI e, per essi, della Segreteria Nazionale della
FABI. I suoi componenti, o parte di essi, possono assistere la Segreteria
Nazionale durante le trattative per il rinnovo dei contratti nazionali del
settore.
Art. 19
L'elezione
dell'Esecutivo avviene con votazione diretta, segreta, su scheda contenente i
nominativi dei componenti il Comitato Direttivo con diritto di parola e di
voto. Le preferenze esprimibili non possono superare il numero dei componenti
l'Esecutivo.
Art. 20
Risultano eletti
coloro che hanno riportato la metà più uno dei voti dei componenti il Comitato
Direttivo.
Art. 21
Fra i componenti
l'Esecutivo, il Comitato Direttivo elegge il Coordinatore dell'Esecutivo
stesso. E' esprimibile un solo voto: risulta eletto colui che ha riportato la
metà più uno dei voti dei componenti il Comitato Direttivo.
Art. 22
Il Coordinatore predispone
l'attività dell'Esecutivo negli ambiti di intervento e di competenza
collegialmente predisposti dall'Esecutivo stesso.
Art. 23
Tra i componenti l'Esecutivo
viene eletto un Amministratore che cura l'ordinata e documentata
amministrazione delle risorse economiche. A cura dell'Esecutivo stesso, entro
il mese di gennaio, devono essere inviati al Collegio Sindacale della
Federazione i giustificativi di spesa, il bilancio approvato dal Direttivo e
una breve relazione sull'attività svolta.
Art. 24
In caso di cessazione, comunque
determinata, di un appartenente all'Esecutivo si provvede alla sua sostituzione
mediante elezione con gli stessi criteri di cui all'art. 20.
CAPITOLO IV
Coordinamento Regionale
Art. 25
E' costituito il Coordinamento
Regionale del Personale delle C.R.A. ed Enti Associati al fine di attuare
iniziative di contrattazione con la Federazione regionale delle Casse Rurali e
Artigiane in uno con la Segreteria Regionale della F.A.B.I., nonché le
iniziative di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
Art. 26.
Il Coordinamento persegue le
finalità richiamate agli artt. 1 e 25 del presente Regolamento, nell'ambito
delle deliberazioni assunte dagli organismi della Regione, secondo le
competenze statutarie e regolamentari.
Art. 27
Con cadenza quadriennale, dopo
l'effettuazione dei Congressi ordinari dei S.A.B. della Regione, viene
convocata, a cura della Segreteria Regionale, l'Assemblea Generale dei
dirigenti sindacali dipendenti di C.R.A. L'Assemblea è composta da tutti coloro
che rivestono la carica di:
a) componenti, con diritto di parola e di voto,
dei Consigli Direttivi Provinciali o Regionali nonché dei Collegi Sindacali dei
rispettivi organismi;
b) dirigenti sindacali eletti in sede di Congresso Nazionale;
c) dirigenti delle Rappresentanze Sindacali
Aziendali di cui alla legge 20/5/1970 n. 300, art. 23.
In mancanza di dirigenti
sindacali aventi i requisití sopra indicati è garantita, comunque, ad ogni
S.A.B. la propria partecipazione all'Assemblea con un numero massimo di
delegati, eletti appositamente, nella misura di uno ogni 100 iscritti (o
frazione) dipendenti di C.R.A. fino a 500 iscritti e di un ulteriore delegato
ogni 250 iscritti, o frazione.
Art.28
Le Segreterie dei
S.A.B. della Regione inviano, per iscritto, alla Segreteria Regionale, entro i
30 giorni antecedenti la data di effettuazione dell'Assemblea, l'elenco
nominativo dei delegati, corredato dalla qualifica sindacale rivestita, la
Cassa o l'Ente di appartenenza e l'unità produttiva di lavoro.
Nel caso in cui un
delegato rivesta più cariche sindacali, ai vari livelli, la segnalazione deve
essere effettuata esclusivamente dal S.A.B., indicando le cariche ricoperte.
Art. 29
L'Assemblea di cui
all'art. 3 è dichiarata aperta dalla Segreteria Regionale che provvede
all'insediamento della Presidenza, la quale sottopone alla approvazione
dell'Assemblea la composizione della Commissione verifica poteri e del Comitato
elettorale.
Art. 30
L'Assemblea
risulta validamente costituita ai fini dell'elezione del Comitato Direttivo
Regionale del Coordinamento quando siano presenti, anche per delega, almeno la
metà più uno dei delegati, segnalati dai SAB, come aventi diritto di
partecipazione.
Art. 31
I lavori si svolgono sulla base
di una relazione introduttiva predisposta dall'Esecutivo del Coordinamento
Regionale uscente.
Dopo il dibattito viene
sottoposta per l'approvazione l'eventuale delibera finale predisposta per il
raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1.
Comitato Direttivo del
Coordinamento regionale
Art.
32
Il Comitato Direttivo è così
composto:
fino a 9 componenti nelle Regioni
con meno di 200 iscritti dipendenti di C.R.A.;
fino a 13 componenti nelle
Regioni con più di 200 iscritti dipendenti di C.R.A..
Tali componenti sono eletti
nominativamente dal Coordinamento Regionale, secondo la graduatoria ottenuta
nelle elezioni.
Art. 33
Fanno parte di diritto del
Comitato Direttivo, se non eletti dall'Assemblea del Coordinamento, i
componenti il Comitato Direttivo Centrale facenti parte del Personale
dipendente delle Casse Rurali e degli Enti Associati della Regione. In tale
caso esso ha facoltà di parola ma non di voto.
Art. 34
Il Comitato Direttivo viene
eletto su lista unica con votazione diretta, a scrutinio segreto e possono
essere votati nominativi di candidati non eccedenti i 4/5 dei componenti il
Comitato Direttivo stesso.
Art. 35
Le riunioni del Comitato
Direttivo, regolarmente convocate con lettera raccomandata almeno 15 giorni
prima della data della riunione, sono valide quando .siano presenti almeno la
metà più uno dei suoi componenti ed il Comitato Direttivo si riunisce, di
norma, due volte all'anno.
Art. 36
Il Comitato
Direttivo decide a maggioranza calcolata sul numero dei presenti ed in ogni
caso non sono ammesse deleghe.
Art. 37
Il Comitato
Direttivo indirizza e controlla l'attività dell'Esecutivo, affidando i
necessari mandati per il raggiungimento dei fini prefissati dall'art. 1. Può
convocare anche, in corso di anno, il Coordinamento Regionale per la verifica
delle linee programmatiche e per l'illustrazione dell'attività svolta.
Art. 38
In caso di cessazione, comunque determinata, di un
componente il Comitato Direttivo si provvede all'integrazione secondo l'ordine
delle preferenze ottenute dai non eletti in sede di elezione del Comitato
Direttivo stesso.
Deleghe al Coordinamento
Regionale
Art. 39
Il delegato
all'Assemblea del Coordinamento, in caso di impedimento, può farsi
rappresentare da altro delegato, mediante delega scritta accettata dal delegato
e vistata, per l'autenticità, dalla Segreteria Provinciale di appartenenza del
delegante.
Art. 40
La delega deve
essere notificata alla Commissione verifica poteri per i necessari adempimenti
ed ogni delegato può portare una sola delega.
Art. 41
Qualora nel corso
dell'Assemblea, e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto, un
delegato dovesse lasciare la riunione può delegare, alla presenza di un
componente la Commissione verifica poteri, altro delegato.
Esecutivo Regionale
Art. 42
L'Esecutivo è
composto da: 3 componenti nelle Regioni con meno di 200 iscritti, dipendenti di
C.R.A.; da 5 componenti nelle Regioni con oltre 200 iscritti dipendenti di
C.R.A. Tali componenti sono eletti nell'ambito del Comitato Direttivo. Esso
mette in esecuzione le delibere e gli orientamenti del Comitato Direttivo in
uno con gli organismi regionali della F.A.B.I. e, per essi, della Segreteria
Regionale.
I suoi componenti,
o parte di essi, possono assistere la Segreteria Regionale durante le
trattative per il rinnovo dei contratti integrativi regionali del settore e per
tutti gli ulteriori rapporti negoziali con la controparte regionale.
Art. 43
L'elezione dell'Esecutivo avviene
con votazione diretta, segreta, su scheda contenente i nominativi dei componenti
il Comitato Direttivo con diritto di parola e di voto. Le preferenze
esprimibili non possono superare il numero dei componenti l'Esecutivo (tre o
cinque).
Art. 44
Risultano eletti i nominativi che
riportano la metà più uno dei voti dei componenti il Comitato Direttivo.
Art. 45
Fra i componenti l'Esecutivo, il Comitato Direttivo
elegge il Coordinatore dell'Esecutivo. E' esprimibile un solo voto e risulta
eletto chi riporta la metà più uno dei voti dei componenti il Comitato
Direttivo.
Art. 46
Il Coordinatore predispone
l'attività dell'Esecutivo in base agli ambiti di intervento e di competenza
collegialmente predisposti dall'Esecutivo stesso.
Art. 47
In caso dì cessazione, comunque
determinata, di un componente l'Esecutivo si provvede alla sua sostituzione
mediante elezione con gli stessi criteri di cui all'art. 44.
Sede, convocazioni, gestione
risorse regionali
Art. 48
La sede degli Organismi regionali
del Coordinamento è, di norma, presso il capoluogo di regione.
Art. 49
Le riunioni degli organismi
avvengono, di norma, presso la sede del Comitato Regionale della F.A.B.I. e
l'O.d.G. dei lavori viene previamente portato a conoscenza della Segreteria
Regionale della F.A.B.I.
Art. 50
Al fine
dell'unità dell'Organizzazione, gli Organismi di coordinamento agiscono in uno
con quelli statutariamente competenti a livello regionale ed in caso di
controversia risulterà competente a decidere il Comitato Regionale della
F.A.B.I. e, per esso, la Segreteria Regionale della F.A.B.I. per motivi di urgenza.
Art. 51
Le spese di partecipazione al
Coordinamento Regionale ed alle riunioni del Comitato Direttivo sono a carico
dei S.A.B. di appartenenza dei dirigenti sindacali partecipanti.
Art. 52
Per le spese di partecipazione
alle riunioni dell'Esecutivo, o per le riunioni alle quali partecipino i
componenti dell'Esecutivo, si provvede attingendo dall'apposito stanziamento
annuo deliberato dal Comitato Regionale.
Revocabilità delle cariche
regionali
Art. 53
Le cariche direttive elettive
possono essere revocate solo per gravi motivi dal Coordinamento Regionale
convocato dalla Segreteria Regionale della F.A.B.I. su conforme delibera del
Comitato Regionale della F.A.B.I.
CAPITOLO V
Sede e convocazioni, gestione risorse
Art. 54
La sede del Coordinamento è in Roma, presso la
Federazione.
Art. 55
Le riunioni degli Organismi di
cui agli artt. 8 e 18 del presente regolamento avvengono, di norma, presso la
sede della Federazione e l'O.d.G. dei lavori viene previamente portato a
conoscenza della Segreteria Nazionale.
Art. 56
Il Comitato Direttivo Centrale
della F.A.B.I. stabilisce, di anno in anno, apposito finanziamento per
l'attività dell'Esecutivo e lo dota di permessi sindacali in base al piano
generale di riparto.
Art.57
Al fine dell'unità dell'Organizzazione,
gli Organismi di coordinamento agiscono in uno con quelli statutariamente
competenti ai vari livelli ed in caso controversia risulta competente a
decidere il Comitato Direttivo Centrale e per esso, in caso d'urgenza, la
Segreteria Nazionale.
CAPITOLO VI
Spese.di partecipazione
Art. 58
Le spese di partecipazione
all'Assemblea del Coordinamento ed alle riunioni del Comitato Direttivo sono a
carico dei S.A.B. di appartenenza dei dirigenti sindacali partecipanti.
Art. 59
Per le spese di partecipazione
alle riunioni dell'Esecutivo, o per le riunioni alle quali partecipino i suoi
componenti, si provvede con apposito stanziamento annuo deliberato dal Comitato
Direttivo Centrale ed autonomamente gestito dall'Esecutivo stesso, salva la
facoltà di controllo del Collegio Sindacale della Federazione.
CAPITOLO VII
Revocabilità
Art. 60
Le cariche elettive dei
componenti il Comitato Direttivo possono essere revocate solo per gravi motivi
dall'Assemblea Nazionale del Coordinamento convocata dalla Segreteria Nazionale
della F.A.B.I. su conforme delibera del Comitato Direttivo Centrale.
Art. 61
Il presente regolamento può
essere modificato su delibera del Comitato Direttivo Centrale della F.A.B.I. di
propria iniziativa o su proposta del Comitato Direttivo del Coordinamento.