REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO ED ENTI ASSOCIATI

 

CAPITOLO I

Finalità, composizione, svolgimento lavori

 

Art. 1

 

E' costituito il Coordinamento Nazionale del Personale delle C.R.A. e degli Enti Associati al fine di attuare iniziative di studio, di ricerca e di proposta volte alla realizzazione di una sempre più incisiva tutela degli interessi professionali della categoria e di una maggiore rappresentatività della FABI nel settore.

 

Art. 2

 

Il Coordinamento persegue le finalità richiamate all'art. 1 nell'ambito delle deliberazioni assunte dagli organismi della Federazione, secondo le competenze statutarie.

 

Art. 3

 

Con cadenza quadriennale, dopo l'effettuazione del Congresso Nazionale ordinario, viene convocata, a cura dell'Esecutivo del Coordinamento uscente, d'intesa con la Segreteria Nazionale della F.A.B.I., l'Assemblea Nazionale del Coordinamento del Personale delle C.R.A. e degli Enti Associati. L'Assemblea è composta da tutti coloro che, dipendenti di C.R.A. e degli Enti Associati, rivestono la carica di:

 

a) componenti, con diritto di parola e di voto, dei Consigli Direttivi Provinciali o Regionali nonché dei Collegi Sindacali dei rispettivi organismi;

 

b)   dirigenti sindacali della F.A.B.I. eletti in sede di Congresso Nazionale;

 

c)   dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui alla legge 20/5/1970 n. 300, art. 23.

 

In mancanza di dirigenti sindacali aventi i requisiti sopra indicati è garantita, comunque, ad ogni S.A.B. la propria partecipazione all'Assemblea con un numero massimo di delegati, eletti appositamente, nella misura di uno ogni 100 iscritti (o frazione) dipendenti di C.R.A. fino a 500 iscritti e di un ulteriore delegato ogni 250 iscritti, o frazione.

 

I delegati vengono eletti dal Consiglio Direttivo del S.A.B. fra gli iscritti del settore fino ad integrazione e completamento del numero sopra indicato dopo che la Segreteria del S.A.B. stesso ha provveduto a raccogliere le candidature degli interessati all'elezione.

 

Art. 4

 

Le Segreterie dei S.A.B. competenti devono inviare, per iscritto,' all'Esecutivo del Coordinamento del Personale delle C.R.A. e degli Enti Associati tramite la Segreteria Nazionale, entro i 30 giorni antecedenti la data di effettuazione dell'Assemblea, l'elenco nominativo dei delegati, corredato dalla qualifica sindacale rivestita, la banca di appartenenza e l'unità produttiva di lavoro

Nel caso in cui un delegato rivesta più cariche sindacali, ai vari livelli, la segnalazione deve essere effettuata esclusivamente dal S.A.B., indicando le cariche ricoperte.

 

Art. 5

 

L'Assemblea di cui all'art. 3 è dichiarata aperta dalla Segreteria Nazionale della Federazione che provvederà all'insediamento della Presidenza: quest'ultima sottopone alla approvazione dell'Assemblea la composizione della Commissione verifica poteri e del Comitato elettorale.

 

Art. 6

 

L'Assemblea risulta validamente costituita ai fini dell'elezione del Comitato Direttivo del Coordinamento quando siano presenti, anche per delega, almeno la metà più uno dei delegati, segnalati dai S.A.B., quali aventi diritto di partecipazione, che rappresentino la maggioranza semplice degli iscritti del settore.

Il numero dei componenti del Comitato Direttivo e dell'Esecutivo del Coordinamento viene fissato su proposta della Segreteria Nazionale, del CDC, avuto riguardo alle esigenze ed alla consistenza del Coordinamento stesso.

Art. 7

 

I lavori si svolgono sulla base di una relazione introduttiva predisposta dall'Esecutivo del Coordinamento nazionale uscente.

 

Dopo il dibattito viene sottoposta per l'approvazione l'eventuale delibera finale predisposta per il raggiungimento degli scopi di cui all'art.1.

 

CAPITOLO II

Comitato Direttivo del Coordinamento

 

Art. 8

 

Il Comitato Direttivo è composto da almeno 21 componenti eletti nominativamente dal Coordinamento dell'Assemblea Nazionale, secondo la graduatoria ottenuta nelle elezioni.

 

Art. 9

 

Fa parte di diritto del Comitato Direttivo, se non eletto dall'Assemblea del Coordinamento, il Personale, dipendente delle C.R.A. e degli Enti Associati, componente il Comitato Direttivo Centrale. In tale caso esso ha diritto di parola ma non di voto.

 

Art. 10

 

Il Comitato Direttivo viene eletto su lista unica e per iscritti rappresentati con votazione diretta a scrutinio segreto. Possono essere votati nominativi non eccedenti i 4/5 dei componenti il Comitato Direttivo.

 

Art. 11

 

Le riunioni del Comitato Direttivo, regolarmente convocate con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della data della riunione, sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti; il Comitato Direttivo si riunisce, di norma, due volte all'anno.

 

Art. 12

 

Il Comitato Direttivo decide a maggioranza calcolata sul numero dei presenti ed in ogni caso non sono ammesse deleghe.

 

 

Art. 13

 

Il Comitato Direttivo indirizza e controlla l'attività dell'Esecutivo, affidando i necessari mandati per il raggiungimento dei fini prefissati dall'art. 1. Può convocare anche, in corso di anno, l'Assemblea Nazionale del Coordinamento per la verifica delle linee programmatiche e per l'illustrazione dell',attività svolta.

 

Art. 14

 

In caso di cessazione, comunque determinata, di un componente il Comitato Direttivo si provvede all'integrazione secondo l'ordine delle preferenze ottenute dai non eletti in sede di elezione del Comitato Direttivo stesso.

 

Deleghe

 

Art. 15

 

Il delegato all'Assemblea del Coordinamento, in caso di impedimento, può farsi rappresentare da altro delegato conferendogli i voti rappresentati con delega scritta e accettata dall'interessato e, vistata, per l'autenticità, dalla Segreteria Provinciale di appartenenza del delegante.

 

Art. 16

 

La delega deve essere notificata alla Commissione verifica poteri per i necessari adempimenti ed ogni delegato può portare una sola delega.

 

Art. 17

 

Qualora nel corso dell'Assemblea, e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto, un delegato dovesse lasciare la riunione può delegare, alla presenza di un componente la Commissione verifica poteri, altro delegato.

 

CAPITOLO III

Esecutivo

 

Art. 18

 

L'Esecutivo è composto da almeno 7 componenti eletti nell'ambito del Comitato Direttivo dell'Assemblea del Coordinamento. Esso dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo in uno con gli organismi direttivi della FABI e, per essi, della Segreteria Nazionale della FABI. I suoi componenti, o parte di essi, possono assistere la Segreteria Nazionale durante le trattative per il rinnovo dei contratti nazionali del settore.

 

Art. 19

 

L'elezione dell'Esecutivo avviene con votazione diretta, segreta, su scheda contenente i nominativi dei componenti il Comitato Direttivo con diritto di parola e di voto. Le preferenze esprimibili non possono superare il numero dei componenti l'Esecutivo.

 

Art. 20

 

Risultano eletti coloro che hanno riportato la metà più uno dei voti dei componenti il Comitato Direttivo.

Art. 21

 

Fra i componenti l'Esecutivo, il Comitato Direttivo elegge il Coordinatore dell'Esecutivo stesso. E' esprimibile un solo voto: risulta eletto colui che ha riportato la metà più uno dei voti dei componenti il Comitato Direttivo.

 

Art. 22

 

Il Coordinatore predispone l'attività dell'Esecutivo negli ambiti di intervento e di competenza collegialmente predisposti dall'Esecutivo stesso.

 

Art. 23

 

Tra i componenti l'Esecutivo viene eletto un Amministratore che cura l'ordinata e documentata amministrazione delle risorse economiche. A cura dell'Esecutivo stesso, entro il mese di gennaio, devono essere inviati al Collegio Sindacale della Federazione i giustificativi di spesa, il bilancio approvato dal Direttivo e una breve relazione sull'attività svolta.

 

Art. 24

 

In caso di cessazione, comunque determinata, di un appartenente all'Esecutivo si provvede alla sua sostituzione mediante elezione con gli stessi criteri di cui all'art. 20.

 

CAPITOLO IV

Coordinamento Regionale

 

Art. 25

 

E' costituito il Coordinamento Regionale del Personale delle C.R.A. ed Enti Associati al fine di attuare iniziative di contrattazione con la Federazione regionale delle Casse Rurali e Artigiane in uno con la Segreteria Regionale della F.A.B.I., nonché le iniziative di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

 

Art. 26.

 

Il Coordinamento persegue le finalità richiamate agli artt. 1 e 25 del presente Regolamento, nell'ambito delle deliberazioni assunte dagli organismi della Regione, secondo le competenze statutarie e regolamentari.

 

Art. 27

 

Con cadenza quadriennale, dopo l'effettuazione dei Congressi ordinari dei S.A.B. della Regione, viene convocata, a cura della Segreteria Regionale, l'Assemblea Generale dei dirigenti sindacali dipendenti di C.R.A. L'Assemblea è composta da tutti coloro che rivestono la carica di:

 

a) componenti, con diritto di parola e di voto, dei Consigli Direttivi Provinciali o Regionali nonché dei Collegi Sindacali dei rispettivi organismi;

 

b)   dirigenti sindacali eletti in sede di Congresso Nazionale;

 

c)   dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui alla legge 20/5/1970 n. 300, art. 23.

 

In mancanza di dirigenti sindacali aventi i requisití sopra indicati è garantita, comunque, ad ogni S.A.B. la propria partecipazione all'Assemblea con un numero massimo di delegati, eletti appositamente, nella misura di uno ogni 100 iscritti (o frazione) dipendenti di C.R.A. fino a 500 iscritti e di un ulteriore delegato ogni 250 iscritti, o frazione.

 

Art.28

 

Le Segreterie dei S.A.B. della Regione inviano, per iscritto, alla Segreteria Regionale, entro i 30 giorni antecedenti la data di effettuazione dell'Assemblea, l'elenco nominativo dei delegati, corredato dalla qualifica sindacale rivestita, la Cassa o l'Ente di appartenenza e l'unità produttiva di lavoro.

 

Nel caso in cui un delegato rivesta più cariche sindacali, ai vari livelli, la segnalazione deve essere effettuata esclusivamente dal S.A.B., indicando le cariche ricoperte.

 

Art. 29

 

L'Assemblea di cui all'art. 3 è dichiarata aperta dalla Segreteria Regionale che provvede all'insediamento della Presidenza, la quale sottopone alla approvazione dell'Assemblea la composizione della Commissione verifica poteri e del Comitato elettorale.

 

Art. 30

 

L'Assemblea risulta validamente costituita ai fini dell'elezione del Comitato Direttivo Regionale del Coordinamento quando siano presenti, anche per delega, almeno la metà più uno dei delegati, segnalati dai SAB, come aventi diritto di partecipazione.

 

Art. 31

 

I lavori si svolgono sulla base di una relazione introduttiva predisposta dall'Esecutivo del Coordinamento Regionale uscente.

 

Dopo il dibattito viene sottoposta per l'approvazione l'eventuale delibera finale predisposta per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1.

 

Comitato Direttivo del Coordinamento regionale

 

Art. 32

 

Il Comitato Direttivo è così composto:

fino a 9 componenti nelle Regioni con meno di 200 iscritti dipendenti di C.R.A.;

fino a 13 componenti nelle Regioni con più di 200 iscritti dipendenti di C.R.A..

 

Tali componenti sono eletti nominativamente dal Coordinamento Regionale, secondo la graduatoria ottenuta nelle elezioni.

 

Art. 33

 

Fanno parte di diritto del Comitato Direttivo, se non eletti dall'Assemblea del Coordinamento, i componenti il Comitato Direttivo Centrale facenti parte del Personale dipendente delle Casse Rurali e degli Enti Associati della Regione. In tale caso esso ha facoltà di parola ma non di voto.

 

Art. 34

 

Il Comitato Direttivo viene eletto su lista unica con votazione diretta, a scrutinio segreto e possono essere votati nominativi di candidati non eccedenti i 4/5 dei componenti il Comitato Direttivo stesso.

 

Art. 35

 

Le riunioni del Comitato Direttivo, regolarmente convocate con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della data della riunione, sono valide quando .siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti ed il Comitato Direttivo si riunisce, di norma, due volte all'anno.

 

Art. 36

 

Il Comitato Direttivo decide a maggioranza calcolata sul numero dei presenti ed in ogni caso non sono ammesse deleghe.

 

Art. 37

 

Il Comitato Direttivo indirizza e controlla l'attività dell'Esecutivo, affidando i necessari mandati per il raggiungimento dei fini prefissati dall'art. 1. Può convocare anche, in corso di anno, il Coordinamento Regionale per la verifica delle linee programmatiche e per l'illustrazione dell'attività svolta.

 

Art. 38

 

In caso di cessazione, comunque determinata, di un componente il Comitato Direttivo si provvede all'integrazione secondo l'ordine delle preferenze ottenute dai non eletti in sede di elezione del Comitato Direttivo stesso.

 

Deleghe al Coordinamento Regionale

 

Art. 39

 

Il delegato all'Assemblea del Coordinamento, in caso di impedimento, può farsi rappresentare da altro delegato, mediante delega scritta accettata dal delegato e vistata, per l'autenticità, dalla Segreteria Provinciale di appartenenza del delegante.

 

Art. 40

 

La delega deve essere notificata alla Commissione verifica poteri per i necessari adempimenti ed ogni delegato può portare una sola delega.

 

Art. 41

 

Qualora nel corso dell'Assemblea, e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto, un delegato dovesse lasciare la riunione può delegare, alla presenza di un componente la Commissione verifica poteri, altro delegato.

 

Esecutivo Regionale

 

Art. 42

 

L'Esecutivo è composto da: 3 componenti nelle Regioni con meno di 200 iscritti, dipendenti di C.R.A.; da 5 componenti nelle Regioni con oltre 200 iscritti dipendenti di C.R.A. Tali componenti sono eletti nell'ambito del Comitato Direttivo. Esso mette in esecuzione le delibere e gli orientamenti del Comitato Direttivo in uno con gli organismi regionali della F.A.B.I. e, per essi, della Segreteria Regionale.

 

I suoi componenti, o parte di essi, possono assistere la Segreteria Regionale durante le trattative per il rinnovo dei contratti integrativi regionali del settore e per tutti gli ulteriori rapporti negoziali con la controparte regionale.

 

Art. 43

 

L'elezione dell'Esecutivo avviene con votazione diretta, segreta, su scheda contenente i nominativi dei componenti il Comitato Direttivo con diritto di parola e di voto. Le preferenze esprimibili non possono superare il numero dei componenti l'Esecutivo (tre o cinque).

 

Art. 44

 

Risultano eletti i nominativi che riportano la metà più uno dei voti dei componenti il Comitato Direttivo.

 

Art. 45

 

Fra i componenti l'Esecutivo, il Comitato Direttivo elegge il Coordinatore dell'Esecutivo. E' esprimibile un solo voto e risulta eletto chi riporta la metà più uno dei voti dei componenti il Comitato Direttivo.

 

Art. 46

 

Il Coordinatore predispone l'attività dell'Esecutivo in base agli ambiti di intervento e di competenza collegialmente predisposti dall'Esecutivo stesso.

 

Art. 47

 

In caso dì cessazione, comunque determinata, di un componente l'Esecutivo si provvede alla sua sostituzione mediante elezione con gli stessi criteri di cui all'art. 44.

 

Sede, convocazioni, gestione risorse regionali

 

Art. 48

 

La sede degli Organismi regionali del Coordinamento è, di norma, presso il capoluogo di regione.

 

Art. 49

 

Le riunioni degli organismi avvengono, di norma, presso la sede del Comitato Regionale della F.A.B.I. e l'O.d.G. dei lavori viene previamente portato a conoscenza della Segreteria Regionale della F.A.B.I.

 

Art. 50

 

Al fine dell'unità dell'Organizzazione, gli Organismi di coordinamento agiscono in uno con quelli statutariamente competenti a livello regionale ed in caso di controversia risulterà competente a decidere il Comitato Regionale della F.A.B.I. e, per esso, la Segreteria Regionale della F.A.B.I. per motivi di urgenza.

 

Art. 51

 

Le spese di partecipazione al Coordinamento Regionale ed alle riunioni del Comitato Direttivo sono a carico dei S.A.B. di appartenenza dei dirigenti sindacali partecipanti.

 

Art. 52

 

Per le spese di partecipazione alle riunioni dell'Esecutivo, o per le riunioni alle quali partecipino i componenti dell'Esecutivo, si provvede attingendo dall'apposito stanziamento annuo deliberato dal Comitato Regionale.

 

Revocabilità delle cariche regionali

 

Art. 53

 

Le cariche direttive elettive possono essere revocate solo per gravi motivi dal Coordinamento Regionale convocato dalla Segreteria Regionale della F.A.B.I. su conforme delibera del Comitato Regionale della F.A.B.I.

 

CAPITOLO V

 

Sede e convocazioni, gestione risorse

 

Art. 54

 

La sede del Coordinamento è in Roma, presso la Federazione.

 

Art. 55

 

Le riunioni degli Organismi di cui agli artt. 8 e 18 del presente regolamento avvengono, di norma, presso la sede della Federazione e l'O.d.G. dei lavori viene previamente portato a conoscenza della Segreteria Nazionale.

 

Art. 56

 

Il Comitato Direttivo Centrale della F.A.B.I. stabilisce, di anno in anno, apposito finanziamento per l'attività dell'Esecutivo e lo dota di permessi sindacali in base al piano generale di riparto.

 

Art.57

 

Al fine dell'unità dell'Organizzazione, gli Organismi di coordinamento agiscono in uno con quelli statutariamente competenti ai vari livelli ed in caso controversia risulta competente a decidere il Comitato Direttivo Centrale e per esso, in caso d'urgenza, la Segreteria Nazionale.

 

CAPITOLO VI

Spese.di partecipazione

 

Art. 58

 

Le spese di partecipazione all'Assemblea del Coordinamento ed alle riunioni del Comitato Direttivo sono a carico dei S.A.B. di appartenenza dei dirigenti sindacali partecipanti.

 

Art. 59

 

Per le spese di partecipazione alle riunioni dell'Esecutivo, o per le riunioni alle quali partecipino i suoi componenti, si provvede con apposito stanziamento annuo deliberato dal Comitato Direttivo Centrale ed autonomamente gestito dall'Esecutivo stesso, salva la facoltà di controllo del Collegio Sindacale della Federazione.

 

CAPITOLO VII

 

Revocabilità

 

Art. 60

 

Le cariche elettive dei componenti il Comitato Direttivo possono essere revocate solo per gravi motivi dall'Assemblea Nazionale del Coordinamento convocata dalla Segreteria Nazionale della F.A.B.I. su conforme delibera del Comitato Direttivo Centrale.

 

Art. 61

 

Il presente regolamento può essere modificato su delibera del Comitato Direttivo Centrale della F.A.B.I. di propria iniziativa o su proposta del Comitato Direttivo del Coordinamento.