REGOLAMENTO PER LA
FABI PENSIONATI
COORDINAMENTO NAZIONALE PENSIONATI
CAPITOLO I
Costituzione, sede, risorse e
finalità
Art. 1
E' costituito il Coordinamento Nazionale dei Pensionati
che, nel prosieguo, sarà denominato FABI Pensionati, al fine di attuare
iniziative di studio, di ricerca e di proposta volte alla realizzazione della
promozione sociale e della tutela degli interessi e dei diritti dei pensionati
iscritti alla FABI.
Art. 2
La FABI Pensionati persegue le finalità richiamate
all'art. 1 nell'ambito delle deliberazioni assunte dagli Organismi della
Federazione, secondo le competenze statutarie.
Art. 3
La sede della FABI Pensionati è in Roma, presso la
Federazione.
Art. 4
Le riunioni degli organismi avvengono, di norma, presso
la sede e l'ordine del giorno dei lavori viene, previamente, portato a
conoscenza della Segreteria Nazionale.
Art. 5
Il Comitato Direttivo Centrale della FABI stabilisce, di
anno in anno, apposito finanziamento per l'attività dell'Esecutivo della
FABI Pensionati.
Art. 6
Al fine dell'unità dell'Organizzazione, la FABI
Pensionati agisce in uno con gli organismi statutariamente
competenti ai vari livelli. In caso di controversia risulta competente a
decidere il Comitato Direttivo Centrale e, per esso, in caso d'urgenza, la
Segreteria Nazionale.
Il numero dei componenti del
Comitato Direttivo e dell’Esecutivo del Coordinamento viene fissato
preventivamente, su proposta della Segreteria Nazionale, dal C.D.C., avuto
riguardo alle esigenze ed alla consistenza del Coordinamento stesso.
Assemblea Nazionale: composizione
e svolgimento dei lavori
Art. 7
Con cadenza quadriennale, dopo il Congresso Nazionale
ordinario, viene convocata, a cura della Segreteria Nazionale della FABI,
l'Assemblea Nazionale della FABI Pensionati. L'assemblea è composta dagli
iscritti pensionati che rivestano cariche sindacali a livello territoriale e/o
nazionale.
In mancanza di dirigenti sindacali aventi i requisiti
sopra indicati è garantita, comunque, ad ogni SAB la propria partecipazione
all'Assemblea tramite delegati appositamente eletti.
I delegati vengono eletti dal Consiglio Direttivo del SAB
tra gli iscritti pensionati fino ad numero massimo di uno ogni 50 iscritti
pensionati, o frazione, dopo che la Segreteria del SAB stesso ha provveduto a
raccogliere le candidature degli interessati all'elezione.
Anche nel caso di cui al primo comma, qualora il numero
degli iscritti pensionati che rivestono cariche sindacali non raggiunga il
numero massimo di cui al terzo coma del presente articolo, ad integrazione di
tale numero massimo possono essere eletti delegati con le stesse modalità di
cui allo stesso terzo comma del presente articolo.
Art. 8
Le Segreterie dei SAB competenti devono inviare per
iscritto, alla Segreteria Nazionale, entro i 30 giorni antecedenti la data di
effettuazione dell'Assemblea, l'elenco nominativo dei delegati corredato dalla
eventuale qualifica sindacale rivestita.
Art. 9
L'Assemblea di cui all'art. 7 è dichiarata aperta dalla
Segreteria Nazionale della Federazione che provvede all'insediamento della
Presidenza: quest'ultima sottopone all'approvazione dell'Assemblea la
composizione della Commissione verifica poteri e del Comitato elettorale.
Art. 10
Ad ogni delegato verrà attribuito un numero di voti pari
al numero degli iscritti pensionati alla FABI del proprio SAB diviso il numero
dei delegati del SAB stesso.
Art. 11
Il delegato all'Assemblea del Coordinamento, in caso di
impedimento, Può farsi rappresentare da altro delegato, mediante conferimento
della delega scritta accettata dal delegato e, vistata, per l'autenticità,
dalla Segreteria Provinciale di appartenenza del delegante.
Art. 12
La delega deve essere notificata alla Commissione
verifica poteri per i necessari adempimenti; ogni delegato può portare una sola
delega.
Art. 13
Qualora nel corso dell'Assemblea,
e comunque prima dell'inizio dell'operazione di voto, un delegato dovesse
lasciare la riunione può delegare, alla presenza di un componente la
Commissione verifica poteri, altro delegato.
Art. 14
L’Assemblea risulta validamente
costituita ai fini dell'elezione del Comitato Direttivo del Coordinamento
quando siano presenti, anche per delega, almeno la metà più uno dei delegati,
segnalati dai SAB, quali aventi diritto di partecipazione, che rappresentino la
maggioranza semplice degli iscritti pensionati.
Art. 15
I lavori si svolgono sulla base di una relazione
introduttiva predisposta dall'Esecutivo del Coordinamento uscente. Dopo il
dibattito viene sottoposta per l'approvazione l'eventuale delibera finale predisposta
per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1.
Art. 16
Le delibere dell'Assemblea Nazionale per essere valide
devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti, ovvero dal 50% più uno
dei voti espressi qualora sia richiesta, anche da un solo partecipante, la
votazione sulla base del numero degli iscritti pensionati rappresentati.
CAPITOLO II
Comitato Direttivo
Art. 17
Il Comitato Direttivo è composto da almeno 21 componenti
eletti nominativamente dal Coordinamento dell'Assemblea Nazionale secondo la
graduatoria ottenuta nelle elezioni.
Fa parte di diritto del Comitato Direttivo, se non eletto
dall'Assemblea del Coordinamento, il componente il Comitato
Direttivo Centrale facente parte del personale in pensione. In tal caso esso ha
diritto di parola ma non di voto.
Art. 18
Il Comitato Direttivo viene eletto su lieta unica e per
iscritti rappresentati con votazione diretta ed a scrutinio segreto. Possono
essere votati nominativi non eccedenti i 4/5 dei componenti il Comitato
Direttivo.
Art. 19
Le riunioni del Comitato Direttivo, regolarmente
convocate con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della data della
riunione, sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi
componenti; il Comitato Direttivo si riunisce di norma, due volte all'anno.
Art. 20
Il Comitato Direttivo decide a maggioranza calcolata sul
numero dei presenti ed in ogni caso non sono ammesse deleghe.
Art. 21
Il Comitato Direttivo indirizza e controlla l'attività
dell'Esecutivo, affidandogli i necessari mandati per il raggiungimento dei fini
prefissati dall'art. 1. Può convocare anche, in corso di anno, l'Assemblea
Nazionale della FABI Pensionati per la verifica delle linee programmatiche e
per l'illustrazione dell'attività svolta.
Art. 22
Le cariche elettive dei componenti il Comitato Direttivo
possono essere revocate solo per gravi motivi dall'Assemblea Nazionale della
FABI Pensionati, convocata dalla Segreteria Nazionale della FABI, su conforme
delibera del Comitato Direttivo Centrale della FABI.
Art. 23
In caso di cessazione, comunque
determinata, di un componente il Comitato Direttivo si provvede
all'integrazione del numero di cui all'art. 17 secondo l'ordine delle
preferenze ottenute dai non eletti in sede di elezione del Comitato Direttivo
stesso.
CAPITOLO III
Esecutivo
Art. 24
L'Esecutivo è composto da almeno 7 componenti eletti
nell'ambito del Comitato Direttivo della FABI Pensionati. Esso dà esecuzione
alle delibere del Comitato Direttivo in uno con gli organismi direttivi della FABI
e, per essi, della Segreteria Nazionale della FABI.
Art. 25
L'elezione dell'Esecutivo avviene con votazione diretta,
segreta, su scheda contenente i nominativi dei componenti il Comitato Direttivo
con diritto di parola e di voto. Le preferenze esprimibili non possono superare
il numero dei Componenti l'Esecutivo.
Art. 26
Risultano eletti coloro che hanno riportato la metà più
uno dei voti dei componenti il Comitato Direttivo.
Art. 27
Fra i componenti l'Esecutivo, il Comitato Direttivo
elegge il coordinatore dell'Esecutivo. E' esprimibile un solo voto: risulta
eletto chi ha riportato metà più uno dei componenti il Comitato Direttivo.
Art. 28
Il Coordinatore predispone l'attività dell'Esecutivo in
base agli ambiti di intervento e di competenza collegialmente predisposti
dall'Esecutivo stesso.
Art. 29
Nell'ambito dell'Esecutivo viene eletto un amministratore
che cura l'ordinata e documentata amministrazione delle risorse economiche.
L'Esecutivo, entro il mese di gennaio, deve inviare al Collegio Sindacale della
Federazione i giustificativi di spesa ed il bilancio approvato dal Direttivo e
una breve relazione sull'attività svolta.
Art. 30
In caso di cessazione, comunque
determinata, di un componente l'Esecutivo si provvede alla sua sostituzione mediante
elezione con gli stessi criteri di cui agli artt. 24 e 25.
CAPITOLO IV
Spese di
partecipazione
Art. 31
Le spese di partecipazione all'Assemblea Nazionale della
FABI Pensionati ed alle riunioni del Comitato Direttivo sono a carico dei SAB
di appartenenza dei partecipanti.
Art. 32
Per le spese di partecipazione alle riunioni
dell'Esecutivo, o per le riunioni alle quali partecipino i componenti
l'Esecutivo, si provvede con apposito stanziamento annuo deliberato dal
Comitato Direttivo Centrale ed autonomamente gestito, salva la facoltà di
controllo del Collegio Sindacale della Federazione, dall'Esecutivo stesso.
Disposizioni
finali
Art. 33
Il presente Regolamento può essere modificato su delibera
del Comitato Direttivo Centrale della FABI, di propria iniziativa o su proposta
del Comitato Direttivo del Coordinamento.